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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 28/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ORISTANO
Sezione Civile – Lavoro - Previdenza e Assistenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 181/2024 promossa da:
c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/09/1940, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Corronca,
- ricorrente -
contro
c.f. CP_1 P.IVA_1
- resistente contumace -
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza e assistenza.
All'udienza del 28/02/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore Avv. CORRONCA GIUSEPPE, che dichiara di avere anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.03.2024, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' esponendo di avere proposto procedimento per A.T.P. ex art. CP_1
445 – bis c.p.c. dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, con ricorso depositato il 07.07.2021, iscritto al R.L.P.A. n. 348/2021, conclusosi con decreto del Tribunale emesso in data 08.03.2023 di omologa dell'accertamento del requisito sanitario della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'11.01.2021, come risultante dalla c.t.u. depositata nel corso del medesimo procedimento.
1 Nonostante la ricorrente avesse notificato il decreto di omologa all' in data 31.03.2023 CP_2
e avesse inoltrato in data 9.05.2023, a mezzo del patronato, modello AP70 ai fini della liquidazione della prestazione richiesta, contenente la precisa indicazione dei requisiti socio – economici, tuttavia l' non aveva liquidato alcunché; anzi l' , non solo aveva CP_1 CP_1
omesso di provvedere al ripristino della prestazione in favore della ricorrente, ma con nota datata 20/09/2023 aveva sollecitato il pagamento di somme, a suo dire, illegittimamente percepite per il periodo 01/02/2021 al 31/03/2021.
La parte ricorrente ha quindi concluso nell'atto introduttivo domandando la condanna dell' alla corresponsione in suo favore dell'indennità di accompagnamento ai sensi della CP_1 legge n. 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, decorrere dall'11 gennaio 2021, oltre agli interessi a decorrere dalle singole scadenze sino al saldo, previo riconoscimento della sussistenza dei requisiti socio-economici richiesti, così come riportati nell'AP70 trasmesso all' e tenuto conto del requisito sanitario già riconosciuto nel CP_1
decreto di omologa emesso dal Tribunale di Oristano.
2. L' non è costituito in giudizio, per cui ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza CP_1
del 21.06.2024.
3. La causa è stata istruita con documenti e con c.t.u. ed è stata rinviata all'odierna udienza.
§§§
4. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto il pagamento in data 20.01.2025 da parte dell' dei ratei dovuti a titolo di indennità di CP_1
accompagnamento in favore della ricorrente, come riferito dal difensore della comparso Pt_1 all'odierna udienza.
5. Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, occorre rilevare che l'odierna parte ricorrente è stata costretta a proporre azione in giudizio, in quanto, nonostante fosse intervenuta l'omologa dell'accertamento del requisito sanitario con decreto del Tribunale di Oristano dell'8.03.2023 notificato il 31.03.3023 e nonostante in data 9.05.2023 fosse stato trasmesso il modello AP70 ai fini della liquidazione della prestazione richiesta, contenente l'indicazione dei requisiti socio - economici richiesti ai fini del riconoscimento del diritto (docc. 02 e 03 all. ricorso), l' non aveva ancora provveduto al pagamento, alla data di deposito del ricorso CP_1
introduttivo del presente giudizio, il 5.03.2024.
Al riguardo, l'art. 445 – bis, al quarto comma, stabilisce espressamente che “In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella
2 relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Qualora trascorra il termine previsto dalla legge, senza che l' provveda alla prestazione, CP_1
l'interessato può domandare l'intervento risolutore del giudice, mediante una pronuncia avente come oggetto il diritto e condannatoria.
In questo caso, l' non costituitosi nel presente giudizio, è rimasto inottemperante in CP_1
violazione del termine fissato dalla legge, in quanto il pagamento è stato eseguito solamente in data 21.01.2025, ben oltre i 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e dalla trasmissione del mod. AP70, oltre che dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Tale modus operandi dell'ente previdenziale evidenzia una disfunzione gestionale che, da un lato, tradisce la semplificazione e la velocizzazione dell'accertamento giudiziario sottese alla riforma che ha introdotto il procedimento di accertamento preventivo di cui all'art. 445 – bis c.p.c., dall'altro, ha comportato una dilazione notevole nel soddisfacimento del diritto all'indennità di accompagnamento, spettante all'odierna ricorrente fin dall'11.01.2021, come risulta dalla c.t.u. espletata nel procedimento di A.T.P. (doc. 01 all. ricorso).
In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, l' deve essere condannato alla CP_1
rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali concernenti la fase introduttiva, la fase di studio e quella di trattazione/istruttoria, compensate le spese della fase decisoria, stante l'intervenuto pagamento da parte dell' resistente delle somme dovute prima della CP_2
decisione.
Le spese sono liquidate secondo i parametri minimi fissati per le cause di previdenza dal D.M.
n. 55 del 2014 e succ. mod. e ii., tenuto conto della particolare semplicità della controversia, avuto riguardo al valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1 c.p.c. (cfr. Cass.,
Sez. U, 21 maggio 2015, n. 10454, Cass., Sez. L, 29 novembre 2016, n. 24319, Cass., Sez. L,
3 aprile 2017, n. 8614 e Cass., Sez. L, Ord. 17 luglio 2018, n. 19020), con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Devono essere poste a carico dell'ente previdenziale anche le spese di c.t.u., con condanna al rimborso del fondo spese già corrisposto dalla ricorrente alla Consulente dott.ssa . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
3 2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1
spese processuali in favore della parte ricorrente relative alle fasi introduttiva, di studio e di trattazione/istruttoria, che liquida nell'importo di complessivi Euro 1.749,00, di cui Euro
1.686,00 a titolo di compensi professionali ed Euro 43,00 per spese vive, oltre spese generali nella misura del 15% e c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Giuseppe Corronca, dichiaratosi antistatario, compensate le spese della fase decisoria;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., con condanna dell'ente CP_1
previdenziale al rimborso in favore della ricorrente del fondo spese di Euro 400,00 già corrisposto alla Consulente.
Così deciso in Oristano, il 28/02/2025.
Il Giudice
Consuelo Mighela
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