Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 13/03/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 nel giudizio iscritto al n. 80122/pensioni civili del registro di Segreteria,
TRA
il Sig. XX (C.F. omissis),
nato il omissis a omissis (omissis) e residente in omissis (omissis), in via omissis, n. omissis, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall’Avv. Gianluca Magnani (C.F.
MGNGLC72E13H5011, p.e.c.
gianluca.magnani@oav.legalmail.it) del Foro di Velletri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Marco Viglietta (C.F.
[...]), sito in Roma, Via Fabio Massimo, n. 45;
- ricorrente -
CONTRO
- il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, nonché Istituto comprensivo Anzio II, domiciliati ex lege presso l’Avvocatura generale dello Stato, sita in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, non costituito;
- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS) (C.F. 80078750587), con sede legale in Roma, In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Flavia Incletolli (C.F.
[...]; pec:
avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313),
allegata alla memoria di costituzione;
- resistenti –
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Udito all’udienza dell’11.3.2026, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra Paola Venanzini, l’Avv. Filippo Mangiapane per l’INPS, mentre nessuno è comparso né per il ricorrente né per il Ministero, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 23.8.2023 parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto, previa disapplicazione parziale del provvedimento di determinazione della pensione, al ricalcolo del trattamento pensionistico, previo In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 computo:
a. del trattamento stipendiale proprio del suo profilo di DSGA da ultimo effettivamente percepito
(corrispondente alla fascia di anzianità 35);
b. della 13ª mensilità e dell’indennità di amministrazione relative al 2020;
c. degli aumenti derivanti dal rinnovo del C.C.N.L. Istruzione e ricerca, per il triennio 2019/2021;
d. della parte eccedente la maggiorazione del 18%
delle voci accessorie a carico della RTS e del MEF, con condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione della pensione n. 50485537 con decorrenza dalla 1/9/2020 e a rettificare la sua causa di cessazione dal servizio come cessazione anticipata d’ufficio -
limite di età, nonché a corrispondere gli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all’effettivo soddisfo;
condannare l’Inps all’immediato pagamento della seconda e terza tranche del TFS; accertare la responsabilità contrattuale o extra contrattuale dell’Inps in relazione ai danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, e per l’effetto condannare al risarcimento danni pari comunque commisurato a complessivi euro 30.000; dettare le In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 forme e modi per la corretta esecuzione della emananda la sentenza, con interessi legali come per legge, condanna provvisionale nelle more del giudizio, con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi.
2. Con la memoria di costituzione, depositata in data 24.9.2024, l’I.N.P.S. ha chiesto:
I. in via pregiudiziale, in ordine alla domanda di riliquidazione del trattamento di fine servizio, dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in favore del Tribunale amministrativo;
II. nel merito, rigettare la domanda in quanto inammissibile e infondata;
III. In via subordinata, dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute, con il favore delle spese.
3. In esito all’udienza del 16.12.2024, questo giudice, con ordinanza in data 17.12.2024, n.
156/2024, ordinava a) al Ministero dell’istruzione e del merito - Istituto comprensivo Anzio II, in persona del dirigente pro tempore, di depositare la documentazione d’ufficio, integrandola degli allegati, indicati nella documentazione già In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 depositata, ma non già depositati; b) all’INPS di depositare nel termine di giorni 90 dalla data di comunicazione dell’ordinanza, il fascicolo amministrativo, rinviando all’udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.
4. In data 21.10.2024 e 4.11.2024 l’INPS depositava il provvedimento di riliquidazione della pensione, riqualificata come pensione anticipata (ex anzianità), con pagamento a valere sulla rata di gennaio 2025, delle somme in contestazione, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
5. In data 17.3.2025 il Ministero depositava documentazione.
6. In data 6.11.2025 l’INPS depositava cedolino, con cui dava atto di avere provveduto all’effettivo pagamento, a valere sulla rata di gennaio 2025, delle somme in contestazione.
7. In esito all’udienza del 12.11.2025, questo giudice, con ordinanza in data 14.11.2025, n.
167/2025, assegnava alla parte ricorrente il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione dell’ordinanza per precisare le conclusioni in ordine al ritenuto inesatto computo delle somme liquidate da parte dell’INPS, mentre assegnava In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 all’INPS il termine di 45 giorni dal deposito delle predette precisazioni delle conclusioni per le repliche, rinviando all’udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.
8. In data 2.12.2025 parte ricorrente depositava la precisazione delle conclusioni, dando atto che l’INPS aveva solo in parte riconosciuto la fondatezza delle richieste, mentre in relazione al ricalcolo della quota A e degli interessi legali non aveva soddisfatto la domanda attorea, e quindi, per detti due punti, insisteva per le conclusioni rassegnate nel ricorso.
9. L’INPS non depositava alcuna replica.
10. In esito all’udienza pubblica odierna, sentito l’intervento della parte presente, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
DIRITTO
1. Deve essere dichiarato il difetto parziale di giurisdizione, la parziale cessazione della materia del contendere, e il rigetto della domanda risarcitoria.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 2. In via pregiudiziale, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla domanda relativa alla determinazione del TFS, in quanto secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale ogni questione relativa trattamento di fine rapporto, quale ne sia la declinazione (indennità di buonuscita, TFS, indennità, premio di servizio ecc.) appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro
(tra le tante, Cass., SS.UU., n. 11849/2016, n.25039/2013; Corte dei conti, II app. n. 82/2023, id. 292/2023), da individuarsi, nel caso di specie, nel giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini perentori di cui all’art. 17, comma 2, c.g.c..
3. Ancora in via pregiudiziale, deve dichiararsi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 93 c.g.c., la contumacia del la contumacia del Ministero dell’istruzione e del merito non costituitosi, sebbene ritualmente intimato.
4. In relazione alla riliquidazione della pensione, limitatamente a:
a. declaratoria di cessazione per pensione anticipata d’ufficio ex art. 2, comma 5 del d.l.
101/2013);
b. computo dei contributi relativi alla In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 tredicesima mensilità ed all’indennità di amministrazione percepite nel 2020;
c. aggiornamento del trattamento pensionistico sulla base degli aumenti contrattuali derivanti dal rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/2021;
d. maggiorazione del 18% da applicare sulla 2^ e 3^ quota di pensione in riferimento all’anno di cessazione),
parte ricorrente, con la memoria conclusiva, ha dato atto che sono state soddisfatte le proprie richieste e dunque nulla ha eccepito in ordine alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dalla resistente in esito al deposito del ricalcolo della pensione per cui è causa e della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, sussistono i presupposti per la declaratoria della parziale cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse della parte ricorrente a fronte della soddisfazione della propria pretesa.
Pertanto, occorre dichiarare al riguardo la parziale cessazione della materia del contendere.
5. Viceversa, deve essere accolta la residua censura, precisata con la memoria depositata da In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 parte ricorrente in data 2.12.2025, relativa alla mancata valorizzazione della classe stipendiale (35)
in atto al momento della cessazione dal servizio In primo luogo, l’INPS nulla ha controdedotto al riguardo, nel termine specifico ad esso assegnato con l’ordinanza n. 167/2025, limitandosi a replica non puntuale in sede di discussione orale.
Ciò posto, l’attribuzione della classe stipendiale 35 risulta comprovata dalla documentazione depositata dal Ministero (stato matricolare, pag.
14), dove è espressamente riportato dall’1.1.2019 la dizione ”Posizione: anni 35”.
6. Diversamente, va rigettata la censura relativa all’inesatto computo degli interessi, precisata nella stessa memoria, pur in assenza di controdeduzioni dell’INPS, atteso che, come risulta dall’allegato “h” depositato dall’INPS in data 21.10.2024, (omissis ril. Sintetico) il calcolo degli interessi è stato meticolosamente indicato, a decorrere dall’1.9.2020, a valle della rivalutazione del rateo di capitale.
7. Ne deriva, limitatamente alla domanda di riliquidazione della pensione, la parziale fondatezza del ricorso nei limiti appena precisati e per l’effetto:
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 a. l’accoglimento parziale del medesimo, con condanna dell’INPS alla rideterminazione, nell’esercizio della riserva di amministrazione, del trattamento pensionistico, a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza, tenendo conto, a decorrere dall’1.1.2019, della classe stipendiale di anni 35;
b. con riferimento agli oneri accessori, spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d. cumulo parziale (Cdc, SSRR, n. 10/QM/2002: rivalutazione monetaria limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), nonché gli interessi ex art. 1283 c.c., dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo (Cdc, SS.RR., n. 8/2007; Sez. giur.
Liguria n. 116/2019; sez. giur. Lazio, n. 437/2020).
8. In assenza di prova del danno asseritamente patito da parte ricorrente, deve essere rigettata la domanda di risarcimento.
9. Attesa la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 10. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
a. dichiara la contumacia del Ministero dell’istruzione e del merito;
b. in relazione alla domanda inerente alla corresponsione del trattamento di fine servizio, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e indica il Giudice ordinario, quale giudice avente giurisdizione, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all’art. 17, comma 2, c.g.c.;
c. in relazione alla riliquidazione della pensione:
c.1 dichiara la parziale cessazione della materia del contendere nei sensi di cui in motivazione;
c.2 accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto condanna l’INPS alla rideterminazione del trattamento pensionistico, a decorrere dalla data di collocazione in quiescenza della parte ricorrente (1.9.2020), tenendo In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 integralmente conto del prospetto dati di cui al mod.
PA04 allegato alla nota n. 3929 in data 19.2.2021 del Ministero (allora) dell’istruzione;
c.3 condanna l’INPS a corrispondere le differenze dovute, oltre interessi e rivalutazione sui singoli ratei, secondo il principio del cumulo parziale, nonché gli interessi dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
c.4 rigetta il ricorso per quanto attiene il calcolo degli interessi come prospettato da parte ricorrente nella precisazione delle conclusioni, nei sensi di cui in motivazione;
d. rigetta la domanda risarcitoria;
e. compensa le spese del giudizio;
f. nulla per le spese della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11.3.2026.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.
52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro OL AN OL CORTE DEI CONTI 13.03.2026 12:43:59 GMT+01:00