Articolo 65 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 64Articolo 66
Versione
14 marzo 1965
Art. 65.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, numero 822 , anticipazioni sino all'ammontare di lire 90 miliardi 927.432.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1965 della Amministrazione stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1967.
L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Entrata in vigore il 14 marzo 1965