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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/12/2025, n. 6192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6192 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/16462
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16462/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in CATANIA, VIA
[...] C.F._2
FILOCOMO N. 64, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
NI LO MA e PI TO, giusta procura in atti.
ATTRICI
contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in PALERMO, P.IVA_1
VAL DI MAZARA N. 27, rappresentata e difesa dall'Avv. GIROLAMA DI NI, giusta procura in atti.
pagina 1 di 7 CONVENUTA
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CATANIA, VIA CP_2 C.F._3
MA OS, rappresentata e difesa dall'Avv. LORIANA ANNAMARIA GATTO
ROTONDO, giusta procura in atti.
TE CH
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 04.06.2025, le parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
Con atto di citazione regolarmente notificato, le odierne attrici hanno convenuto in giudizio l' Controparte_3
(d'ora in poi, per brevità, l' ), onde sentire accertare
[...] CP_1
la propria qualità di eredi del padre , deceduto a Catania il 28.02.2021, nonché Persona_1
dichiarare la nullità per difetto di forma e di causa ex art. 771 c.c. della donazione effettuata il
23.01.2021, giusta cui la moglie in seconde nozze del de cuius, , ha donato alcuni beni CP_2
mobili del marito mentre questi era ancora in vita, nella specie di numerosi “pupi siciliani”
denominati complessivamente “ , in favore dell' convenuta, con Controparte_4 CP_1
conseguente diritto alla restituzione dei detti beni, oltre fruttificazione e condanna alle spese.
Si è costituita in giudizio l' , la quale ha contestato la fondatezza delle domande CP_1
attoree, eccependo l'operatività dell'art. 783 c.c., con conseguente validità della donazione pur in difetto della forma dell'atto pubblico, in quanto “donazione di modico valore”, nonché contestando il censurato difetto di causa della donazione, atteso che la non avrebbe donato beni altrui, CP_2 pagina 2 di 7 limitandosi ad agire quale mera mandataria del marito. In via subordinata, ha chiesto – previo accertamento della validità dell'atto di donazione – imputarsi in collazione ereditaria del de cuius
i beni donati, sì da verificare che tali beni rientrino nella quota disponibile, con conseguente diritto dell' a ritenerli. Infine, ha chiesto autorizzarsi la chiamata in garanzia della donante, CP_1
per essere da questi manlevata in caso di accoglimento delle domande di parte attrice.
Radicatosi il contraddittorio con la terza chiamata, quest'ultima ha sostanzialmente aderito alle deduzioni e difese di parte convenuta, istando per il rigetto delle domande attoree.
Ritenuto non rilevante ai fini della decisione ammettere la prova per testi articolata da parte attrice e non necessario disporre CTU per valutare il valore dei beni oggetto di donazione, la causa
è stata rinviata all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 04.06.2025 all'esito della quale, preso atto delle conclusioni come precisate dalle parti, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto le domande di parte attrice si appalesano fondate nei limiti delle argomentazioni che seguono.
Se, innanzi tutto, va acclarata la qualità di eredi delle attrici, non essendo peraltro contestata la loro qualità di chiamate all'eredità - in quanto figlie - che, agendo in questa sede, hanno accettato sia pur tacitamente, pur tuttavia nella fattispecie in questione non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 533 c.c. in tema di petizione ereditaria, atteso che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, “Con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei
quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della
successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere
considerati beni ereditari.” (Cass. Civ. 04.04.2024 n. 8942; in senso conforme, tra tante, Cass.
Civ. n. 7577/2025 e Cass. Civ. 3181/2011). Poiché nel caso di specie è incontestato che il
“Mestiere dei pupi” sia fuoriuscito dall'asse ereditario prima del decesso del de cuius, ne consegue pagina 3 di 7 che non può trovare ingresso la petitio hereditatis. Ciò nondimeno, va ugualmente riconosciuto il diritto delle eredi alla restituzione dei beni donati, quale effetto restitutorio dell'accoglimento della domanda di declaratoria della nullità della donazione per vizio di forma ex art. 782 c.c.
Invero, non coglie nel segno la contestazione di parte attrice, secondo cui l'atto di cui si verte configurerebbe una “donazione di bene altrui”, nulla ai sensi dell'art. 771 c.c. (in tal senso, per tutte, Cass. Civ. 15/03/2016 n. 5068), atteso che convenuta e terza hanno dimostrato che la CP_2
ha agito quale mandataria del marito, come si evince sia dal testo della scrittura privata del
23.01.2021, sia dall'allegato alla scrittura privata, in cui le odierne attrici si dichiarano consapevoli dell'intenzione del padre di cedere il “Mestiere all' . Appare evidente CP_4 CP_1
quindi, come abbia agito in nome e per conto del marito e non in nomine proprio, con CP_2
conseguente esclusione della fattispecie della donazione di bene altrui. E tuttavia, acclarato che nel caso di specie si verte in tema di “mandato a donare”, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 778 c.c., in relazione alla quale la più consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il mandato debba rivestire il medesimo requisito di forma dell'atto di donazione, ossia quella dell'atto pubblico (in tal senso, arg. da Cass. Civ. 18/02/2022 n. 5488), a meno che non si tratti di donazione di modico valore ex art. 783 c.c., per la quale non è richiesta la forma dell'atto pubblico.
A tal riguardo, la corte nomofilattica ha chiarito che “ai fini del riconoscimento
del modico valore di una donazione, l' art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa
valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui
ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è
rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai
sensi dell' art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. : quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è
oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante.
Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai
incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.” (Cass. Civ. 17/02/2020 n. 3858). Nel
pagina 4 di 7 caso concreto, parte convenuta non ha dimostrato la ricorrenza dei rei requisiti necessari per il riconoscimento del carattere della “modicità”, dovendosi per contro presumere che i beni in questione abbiano un intrinseco rilevante valore sia economico che artistico, considerato il materiale e la maestria di realizzazione, e tanto anche alla luce della valutazione da parte della
Sopraintendenza dei beni culturali e ambientali di Palermo, presso cui è stato avviato l'iter burocratico per il riconoscimento della valutazione di “interesse culturale” del Controparte_4
pure in considerazione della “(…) pregevole fattura di questi manufatti (…)”. Né, ad attribuire carattere di “modico valore” ai beni donati assume rilevanza e conducenza la tesi di parte convenuta che si fonda sulla dichiarazione di valore della causa effettuata da parte attrice in calce all'atto introduttivo del giudizio: invero, oltre a non essere dimostrato che il valore di €.10.000,00
(dichiarato dalle attrici) sia irrilevante in relazione alle condizioni economiche del dichiarante ai sensi dell'art. 783 c.c., in ogni caso è pacifico che tale dichiarazione valga ai soli fini fiscali di pagamento del contributo unificato, ma sia del tutto ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda ai sensi dell'art. 10 c.p.c. (così, Cass. Civ. 11/05/2023 n. 12770).
In conclusione, la domanda di parte attrice di declaratoria di nullità dell'atto di donazione del
23.01.2021 deve essere accolta, sicchè l' convenuta deve essere condannata alla CP_1
restituzione del “ in favore delle eredi attrici. Controparte_4
Non merita accoglimento, invece, la domanda attorea di condanna della convenuta alla fruttificazione, non essendovi allegazione (né men che meno prova) del carattere “fruttifero” dei beni donati.
Quanto alla domanda subordinata di parte convenuta (tesa all'imputazione in collazione ereditaria dei beni donati, sì da verificare che tali beni rientrino nella quota disponibile, con conseguente diritto dell' a ritenerli), è da dichiararsi inammissibile, atteso che, per CP_1
un verso, presuppone la validità dell'atto di donazione che – invece – è da considerarsi nullo per difetto di forma;
per altro verso, in ogni caso, parte convenuta difetta della legittimazione ad agire pagina 5 di 7 in riduzione e collazione, atteso che si tratta di istituti che involgono esclusivamente la posizione degli eredi legittimari;
infine, quanto, specificatamente alla collazione, la domanda è
inammissibile perché non vi è prova della sussistenza di una comunione ereditaria tra le parti,
suicchè, per pacifica giurisprudenza di legittimità, “La collazione presuppone l'esistenza di una
comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse è stato esaurito con
donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, viene meno un relictum da dividere,
sicché non vi è luogo a divisione e, quindi, a collazione che non potrebbe essere invocata neppure
per effetto dell'eventuale azione di riduzione che mira unicamente a far ottenere al legittimario,
titolare di un diritto proprio, riconosciutogli dalla legge, l'integrazione della quota di riserva
spettantegli e non già la costituzione di una comunione tra coeredi.” (Cass. Civ. 21.12.2021 n.
41132).
La condanna alle spese del giudizio segue la maggior soccombenza di parte convenuta e della terza chiamata in giudizio, sicchè l' Controparte_3
e devono essere
[...] CP_2
condannate – in solido tra loro – al pagamento in favore delle attrici dei due terzi delle spese del giudizio, che si liquidano – in tal misura ridotta – come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda (scaglione di valore compreso tra €.5.200,00 e €.26.000,00), al valore medio dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022 per le fasi studio, introduttiva e decisionale ed al valore minimo per la fase istruttoria (tenuto conto della natura documentale della causa), da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore distrattario Avv. Giovanni Paolo Marletta. Il restante terzo deve essere compensato tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 16462/2022 R.G.:
1) In accoglimento della domanda degli attori, dichiara che e Pt_1 Parte_2
pagina 6 di 7 IC sono eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto a Catania Persona_1
il 28.02.2021;
2) In accoglimento della domanda attorea, dichiara la nullità per difetto di forma dell'atto di donazione del 23.01.2021; per l'effetto, condanna l'
[...]
a Controparte_3
restituire in favore di e , quali eredi di Pt_1 Parte_2 Per_1
il “Mestiere dei Pupi”;
[...]
3) Rigetta la domanda di fruttificazione delle attrici;
4) Dichiara inammissibile la domanda subordinata della convenuta;
5) Condanna l' Controparte_3
e – in solido tra loro –
[...] CP_2
alla refusione in favore di e di due terzi delle spese Pt_1 Parte_2
del presente giudizio, che si liquidano – in tal misura ridotta – in €.2.825,00 per compensi,
oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, ed €.176,00 per spese vive, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Giovanni Paolo Marletta,
compensando il restante terzo tra le parti.
Così deciso in Catania, il 23 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16462/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in CATANIA, VIA
[...] C.F._2
FILOCOMO N. 64, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
NI LO MA e PI TO, giusta procura in atti.
ATTRICI
contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in PALERMO, P.IVA_1
VAL DI MAZARA N. 27, rappresentata e difesa dall'Avv. GIROLAMA DI NI, giusta procura in atti.
pagina 1 di 7 CONVENUTA
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CATANIA, VIA CP_2 C.F._3
MA OS, rappresentata e difesa dall'Avv. LORIANA ANNAMARIA GATTO
ROTONDO, giusta procura in atti.
TE CH
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 04.06.2025, le parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
Con atto di citazione regolarmente notificato, le odierne attrici hanno convenuto in giudizio l' Controparte_3
(d'ora in poi, per brevità, l' ), onde sentire accertare
[...] CP_1
la propria qualità di eredi del padre , deceduto a Catania il 28.02.2021, nonché Persona_1
dichiarare la nullità per difetto di forma e di causa ex art. 771 c.c. della donazione effettuata il
23.01.2021, giusta cui la moglie in seconde nozze del de cuius, , ha donato alcuni beni CP_2
mobili del marito mentre questi era ancora in vita, nella specie di numerosi “pupi siciliani”
denominati complessivamente “ , in favore dell' convenuta, con Controparte_4 CP_1
conseguente diritto alla restituzione dei detti beni, oltre fruttificazione e condanna alle spese.
Si è costituita in giudizio l' , la quale ha contestato la fondatezza delle domande CP_1
attoree, eccependo l'operatività dell'art. 783 c.c., con conseguente validità della donazione pur in difetto della forma dell'atto pubblico, in quanto “donazione di modico valore”, nonché contestando il censurato difetto di causa della donazione, atteso che la non avrebbe donato beni altrui, CP_2 pagina 2 di 7 limitandosi ad agire quale mera mandataria del marito. In via subordinata, ha chiesto – previo accertamento della validità dell'atto di donazione – imputarsi in collazione ereditaria del de cuius
i beni donati, sì da verificare che tali beni rientrino nella quota disponibile, con conseguente diritto dell' a ritenerli. Infine, ha chiesto autorizzarsi la chiamata in garanzia della donante, CP_1
per essere da questi manlevata in caso di accoglimento delle domande di parte attrice.
Radicatosi il contraddittorio con la terza chiamata, quest'ultima ha sostanzialmente aderito alle deduzioni e difese di parte convenuta, istando per il rigetto delle domande attoree.
Ritenuto non rilevante ai fini della decisione ammettere la prova per testi articolata da parte attrice e non necessario disporre CTU per valutare il valore dei beni oggetto di donazione, la causa
è stata rinviata all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 04.06.2025 all'esito della quale, preso atto delle conclusioni come precisate dalle parti, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto le domande di parte attrice si appalesano fondate nei limiti delle argomentazioni che seguono.
Se, innanzi tutto, va acclarata la qualità di eredi delle attrici, non essendo peraltro contestata la loro qualità di chiamate all'eredità - in quanto figlie - che, agendo in questa sede, hanno accettato sia pur tacitamente, pur tuttavia nella fattispecie in questione non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 533 c.c. in tema di petizione ereditaria, atteso che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, “Con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei
quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della
successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere
considerati beni ereditari.” (Cass. Civ. 04.04.2024 n. 8942; in senso conforme, tra tante, Cass.
Civ. n. 7577/2025 e Cass. Civ. 3181/2011). Poiché nel caso di specie è incontestato che il
“Mestiere dei pupi” sia fuoriuscito dall'asse ereditario prima del decesso del de cuius, ne consegue pagina 3 di 7 che non può trovare ingresso la petitio hereditatis. Ciò nondimeno, va ugualmente riconosciuto il diritto delle eredi alla restituzione dei beni donati, quale effetto restitutorio dell'accoglimento della domanda di declaratoria della nullità della donazione per vizio di forma ex art. 782 c.c.
Invero, non coglie nel segno la contestazione di parte attrice, secondo cui l'atto di cui si verte configurerebbe una “donazione di bene altrui”, nulla ai sensi dell'art. 771 c.c. (in tal senso, per tutte, Cass. Civ. 15/03/2016 n. 5068), atteso che convenuta e terza hanno dimostrato che la CP_2
ha agito quale mandataria del marito, come si evince sia dal testo della scrittura privata del
23.01.2021, sia dall'allegato alla scrittura privata, in cui le odierne attrici si dichiarano consapevoli dell'intenzione del padre di cedere il “Mestiere all' . Appare evidente CP_4 CP_1
quindi, come abbia agito in nome e per conto del marito e non in nomine proprio, con CP_2
conseguente esclusione della fattispecie della donazione di bene altrui. E tuttavia, acclarato che nel caso di specie si verte in tema di “mandato a donare”, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 778 c.c., in relazione alla quale la più consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il mandato debba rivestire il medesimo requisito di forma dell'atto di donazione, ossia quella dell'atto pubblico (in tal senso, arg. da Cass. Civ. 18/02/2022 n. 5488), a meno che non si tratti di donazione di modico valore ex art. 783 c.c., per la quale non è richiesta la forma dell'atto pubblico.
A tal riguardo, la corte nomofilattica ha chiarito che “ai fini del riconoscimento
del modico valore di una donazione, l' art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa
valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui
ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è
rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai
sensi dell' art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. : quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è
oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante.
Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai
incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.” (Cass. Civ. 17/02/2020 n. 3858). Nel
pagina 4 di 7 caso concreto, parte convenuta non ha dimostrato la ricorrenza dei rei requisiti necessari per il riconoscimento del carattere della “modicità”, dovendosi per contro presumere che i beni in questione abbiano un intrinseco rilevante valore sia economico che artistico, considerato il materiale e la maestria di realizzazione, e tanto anche alla luce della valutazione da parte della
Sopraintendenza dei beni culturali e ambientali di Palermo, presso cui è stato avviato l'iter burocratico per il riconoscimento della valutazione di “interesse culturale” del Controparte_4
pure in considerazione della “(…) pregevole fattura di questi manufatti (…)”. Né, ad attribuire carattere di “modico valore” ai beni donati assume rilevanza e conducenza la tesi di parte convenuta che si fonda sulla dichiarazione di valore della causa effettuata da parte attrice in calce all'atto introduttivo del giudizio: invero, oltre a non essere dimostrato che il valore di €.10.000,00
(dichiarato dalle attrici) sia irrilevante in relazione alle condizioni economiche del dichiarante ai sensi dell'art. 783 c.c., in ogni caso è pacifico che tale dichiarazione valga ai soli fini fiscali di pagamento del contributo unificato, ma sia del tutto ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda ai sensi dell'art. 10 c.p.c. (così, Cass. Civ. 11/05/2023 n. 12770).
In conclusione, la domanda di parte attrice di declaratoria di nullità dell'atto di donazione del
23.01.2021 deve essere accolta, sicchè l' convenuta deve essere condannata alla CP_1
restituzione del “ in favore delle eredi attrici. Controparte_4
Non merita accoglimento, invece, la domanda attorea di condanna della convenuta alla fruttificazione, non essendovi allegazione (né men che meno prova) del carattere “fruttifero” dei beni donati.
Quanto alla domanda subordinata di parte convenuta (tesa all'imputazione in collazione ereditaria dei beni donati, sì da verificare che tali beni rientrino nella quota disponibile, con conseguente diritto dell' a ritenerli), è da dichiararsi inammissibile, atteso che, per CP_1
un verso, presuppone la validità dell'atto di donazione che – invece – è da considerarsi nullo per difetto di forma;
per altro verso, in ogni caso, parte convenuta difetta della legittimazione ad agire pagina 5 di 7 in riduzione e collazione, atteso che si tratta di istituti che involgono esclusivamente la posizione degli eredi legittimari;
infine, quanto, specificatamente alla collazione, la domanda è
inammissibile perché non vi è prova della sussistenza di una comunione ereditaria tra le parti,
suicchè, per pacifica giurisprudenza di legittimità, “La collazione presuppone l'esistenza di una
comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse è stato esaurito con
donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, viene meno un relictum da dividere,
sicché non vi è luogo a divisione e, quindi, a collazione che non potrebbe essere invocata neppure
per effetto dell'eventuale azione di riduzione che mira unicamente a far ottenere al legittimario,
titolare di un diritto proprio, riconosciutogli dalla legge, l'integrazione della quota di riserva
spettantegli e non già la costituzione di una comunione tra coeredi.” (Cass. Civ. 21.12.2021 n.
41132).
La condanna alle spese del giudizio segue la maggior soccombenza di parte convenuta e della terza chiamata in giudizio, sicchè l' Controparte_3
e devono essere
[...] CP_2
condannate – in solido tra loro – al pagamento in favore delle attrici dei due terzi delle spese del giudizio, che si liquidano – in tal misura ridotta – come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda (scaglione di valore compreso tra €.5.200,00 e €.26.000,00), al valore medio dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022 per le fasi studio, introduttiva e decisionale ed al valore minimo per la fase istruttoria (tenuto conto della natura documentale della causa), da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore distrattario Avv. Giovanni Paolo Marletta. Il restante terzo deve essere compensato tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 16462/2022 R.G.:
1) In accoglimento della domanda degli attori, dichiara che e Pt_1 Parte_2
pagina 6 di 7 IC sono eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto a Catania Persona_1
il 28.02.2021;
2) In accoglimento della domanda attorea, dichiara la nullità per difetto di forma dell'atto di donazione del 23.01.2021; per l'effetto, condanna l'
[...]
a Controparte_3
restituire in favore di e , quali eredi di Pt_1 Parte_2 Per_1
il “Mestiere dei Pupi”;
[...]
3) Rigetta la domanda di fruttificazione delle attrici;
4) Dichiara inammissibile la domanda subordinata della convenuta;
5) Condanna l' Controparte_3
e – in solido tra loro –
[...] CP_2
alla refusione in favore di e di due terzi delle spese Pt_1 Parte_2
del presente giudizio, che si liquidano – in tal misura ridotta – in €.2.825,00 per compensi,
oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, ed €.176,00 per spese vive, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Giovanni Paolo Marletta,
compensando il restante terzo tra le parti.
Così deciso in Catania, il 23 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7