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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 262/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6657/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400003186000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400003186000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220003507803000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220003507803000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3042/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18.9.24 alla Agenzia Entrate Riscossione ed alla Regione Calabria,indi depositato il 14.10.24, il sig. Ricorrente_1 , nato a [...] nascita_1 ed ivi residente (CF: CF_Ricorrente_1), impugnava il preavviso di fermo asseritamente notificato il 25.9.24 fondato su un'unica cartella ,avente ad oggetto la tassa automobilistica dovuta per gli anni 2017 e 2018, per complessivi euro 907,60.
Ha eccepito il ricorrente:-l'omessa notifica della cartella presupposta;
- l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e/o di avviso bonario di pagamento;
- l'estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione;
-l'intervenuta decadenza, ai sensi degli art. 43 del Dpr 600/73, 57 del DPR 633/72 e art. 25 del
DPR 602 /73;- la prescrizione estintiva quinquennale di interessi e sanzioni,- il difetto di motivazione anche sotto il profilo della omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
*Costituitasi Agenzia Entrate Riscossione, essa eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a doglianze inerenti la fase anteriore alla consegna dei ruoli e contestava i motivi di ricorso,fornendo prova della notifica della cartella sottesa .
*Si costituiva in giudizio anche la Regione Calabria, che ,in via preliminare, eccepiva :-la decadenza dall'impugnazione ,non essendovi in atti prova della data di notifica dell'atto impugnato e quindi della tempestività del ricorso;
-il tardivo deposito del ricorso . Quindi ,nel contestare il ricorso ,si rimetteva ad ADER perché fornisse prova di notifica della cartella sottostante ed a sua volta depositava documenti a comprova della notifica del previo avviso di accertamento,avvenuta in data 29/01/2021
*In data 2.12.2025 il ricorrente depositava memorie illustrative, con le quali contestava genericamente le produzioni avversarie e chiedeva,altresì, rinvio in vista di una eventuale rottamazione quinquies.
*All'udienza del 12 dicembre 2025,fissata per la trattazione, assenti le parti benchè ritualmente avvisate, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile ,non essendovi in atti prova della sua tempestività.
*Va evidenziato al riguardo che ,se pure le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità" (C. Cost. nn. 189/ 2000 e 520/2002), ha statuito la Suprema Corte che a tali principi fa eccezione la prova della tempestività dell'impugnazione nel caso in cui la parte resistente deduca l'inammissibilità del ricorso per tardività. In tal caso, il ricorrente è tenuto non solo ad allegare l'atto impugnato, ma deve dare prova della data di avvenuta notifica, atteso che in assenza di tale produzione, , non può essere consentito al giudicante di verificare la tempestività dell'impugnazione.In carenza di tale prova il ricorso è da ritenersi inammissibile ( cfr. ,tra le tante ,Cass.civ.
29957/2023).
Nel caso in esame ,il ricorrente ha dedotto di avere ricevuto la notifica dell'avviso impugnato in data 25.9.2024
( data palesemente erronea ,dal momento che è successiva a quella di notifica del ricorso), e ,pur in presenza di specifica eccezione di decadenza sollevata dalla Regione Calabria, non ha prodotto alcun documento da cui potesse evincersi la data di ricezione dell'atto ( ad es. la busta contenente l'atto ovvero l'esito spedizione estratto dal sito di Poste Italiane), né tale data emerge “aliunde” dagli atti.
Poiché il rispetto del termine dei sessanta giorni ,decorrente dalla notifica del provvedimento impugnato, per la proposizione del ricorso ex art. dall'art.21 dlgs 546/92 costituisce condizione dell'azione di impugnazione grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso (Cass.23060 del 17/09/2019), onere nel caso di specie non adempiuto.
Il carattere assorbente di tale declaratoria esime questo Giudice dalla disamina dei motivi di ricorso formulati.
* La definizione del contenzioso con sentenza di rito rende opportuno compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sez.8, in persona del Giudice monocratico designato, dichira il ricorso inammissibile. Compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6657/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400003186000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400003186000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220003507803000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220003507803000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3042/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18.9.24 alla Agenzia Entrate Riscossione ed alla Regione Calabria,indi depositato il 14.10.24, il sig. Ricorrente_1 , nato a [...] nascita_1 ed ivi residente (CF: CF_Ricorrente_1), impugnava il preavviso di fermo asseritamente notificato il 25.9.24 fondato su un'unica cartella ,avente ad oggetto la tassa automobilistica dovuta per gli anni 2017 e 2018, per complessivi euro 907,60.
Ha eccepito il ricorrente:-l'omessa notifica della cartella presupposta;
- l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e/o di avviso bonario di pagamento;
- l'estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione;
-l'intervenuta decadenza, ai sensi degli art. 43 del Dpr 600/73, 57 del DPR 633/72 e art. 25 del
DPR 602 /73;- la prescrizione estintiva quinquennale di interessi e sanzioni,- il difetto di motivazione anche sotto il profilo della omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
*Costituitasi Agenzia Entrate Riscossione, essa eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a doglianze inerenti la fase anteriore alla consegna dei ruoli e contestava i motivi di ricorso,fornendo prova della notifica della cartella sottesa .
*Si costituiva in giudizio anche la Regione Calabria, che ,in via preliminare, eccepiva :-la decadenza dall'impugnazione ,non essendovi in atti prova della data di notifica dell'atto impugnato e quindi della tempestività del ricorso;
-il tardivo deposito del ricorso . Quindi ,nel contestare il ricorso ,si rimetteva ad ADER perché fornisse prova di notifica della cartella sottostante ed a sua volta depositava documenti a comprova della notifica del previo avviso di accertamento,avvenuta in data 29/01/2021
*In data 2.12.2025 il ricorrente depositava memorie illustrative, con le quali contestava genericamente le produzioni avversarie e chiedeva,altresì, rinvio in vista di una eventuale rottamazione quinquies.
*All'udienza del 12 dicembre 2025,fissata per la trattazione, assenti le parti benchè ritualmente avvisate, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile ,non essendovi in atti prova della sua tempestività.
*Va evidenziato al riguardo che ,se pure le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità" (C. Cost. nn. 189/ 2000 e 520/2002), ha statuito la Suprema Corte che a tali principi fa eccezione la prova della tempestività dell'impugnazione nel caso in cui la parte resistente deduca l'inammissibilità del ricorso per tardività. In tal caso, il ricorrente è tenuto non solo ad allegare l'atto impugnato, ma deve dare prova della data di avvenuta notifica, atteso che in assenza di tale produzione, , non può essere consentito al giudicante di verificare la tempestività dell'impugnazione.In carenza di tale prova il ricorso è da ritenersi inammissibile ( cfr. ,tra le tante ,Cass.civ.
29957/2023).
Nel caso in esame ,il ricorrente ha dedotto di avere ricevuto la notifica dell'avviso impugnato in data 25.9.2024
( data palesemente erronea ,dal momento che è successiva a quella di notifica del ricorso), e ,pur in presenza di specifica eccezione di decadenza sollevata dalla Regione Calabria, non ha prodotto alcun documento da cui potesse evincersi la data di ricezione dell'atto ( ad es. la busta contenente l'atto ovvero l'esito spedizione estratto dal sito di Poste Italiane), né tale data emerge “aliunde” dagli atti.
Poiché il rispetto del termine dei sessanta giorni ,decorrente dalla notifica del provvedimento impugnato, per la proposizione del ricorso ex art. dall'art.21 dlgs 546/92 costituisce condizione dell'azione di impugnazione grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso (Cass.23060 del 17/09/2019), onere nel caso di specie non adempiuto.
Il carattere assorbente di tale declaratoria esime questo Giudice dalla disamina dei motivi di ricorso formulati.
* La definizione del contenzioso con sentenza di rito rende opportuno compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sez.8, in persona del Giudice monocratico designato, dichira il ricorso inammissibile. Compensa le spese.