Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 262
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Omessa notifica della cartella presupposta

    Il giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancata prova della tempestività della notifica dell'atto impugnato, assorbendo ogni altro motivo.

  • Inammissibile
    Omessa notifica avviso di accertamento o bonario

    Il giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancata prova della tempestività della notifica dell'atto impugnato, assorbendo ogni altro motivo.

  • Inammissibile
    Estinzione del diritto alla riscossione per prescrizione

    Il giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancata prova della tempestività della notifica dell'atto impugnato, assorbendo ogni altro motivo.

  • Inammissibile
    Decadenza ai sensi degli artt. 43 DPR 600/73, 57 DPR 633/72 e 25 DPR 602/73

    Il giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancata prova della tempestività della notifica dell'atto impugnato, assorbendo ogni altro motivo.

  • Inammissibile
    Prescrizione estintiva quinquennale di interessi e sanzioni

    Il giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancata prova della tempestività della notifica dell'atto impugnato, assorbendo ogni altro motivo.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione

    Il giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancata prova della tempestività della notifica dell'atto impugnato, assorbendo ogni altro motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 262
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 262
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo