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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV
Il Tribunale di Roma nelle persone dei Magistrati:
dott. ssa Angela Coluccio - Presidente
dott. ssa Daniela Cavaliere - Giudice rel.
dott.ssa Caterina Bordo - Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1819-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso in proprio
da
(C.F. e (1)), nato a [...] Parte_1 C.F._1 C.F._2
l'11.08.1966, ivi residente in [...], rappresentato e difeso, ai fini del presente ricorso, dall'avv. Astorre Mancini (C.F. del Foro di Rimini;
C.F._3
debitore
*****
1 letto il ricorso depositato l'11.11.2025 e la integrazione del 27.11.2025 con cui
[...]
ha chiesto che venga aperta la liquidazione controllata del proprio patrimonio;
Parte_1
lette le note a chiarimenti;
vista la documentazione prodotta;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
a) il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 D. Lgs. n. 14/19, avendo l'istante il centro degli interessi principali in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del
Tribunale di Roma, essendo residente in [...];
b) l' istante è legittimato ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) ed e) e 269 D. Lgs. n. 14/19 in quanto debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dagli OCC dott.ssa e dott.ssa Persona_1
le quali espongono una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della Persona_2
documentazione depositata a corredo della domanda (la quale, dunque, consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed illustrano adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
d) non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. n.
14/19 (art. 270, co. 1 D. Lgs. n. 14/19);
e) appare ricorrere nella fattispecie in esame una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett.c) D. Lgs. n. 14/19 per come desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso, tant'è che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata da una quota di bene immobile ipotecato, da un bene mobile registrato e da una quota del reddito mensile;
rilevato che il debitore mette a disposizione del ceto creditorio tutti i propri beni, immobili e mobili ovvero di tutto ciò di cui è composto il suo patrimonio;
2
ritenuto che
il debitore può essere autorizzato a utilizzare, nelle more della procedura, l' autovettura tg EL792 EK di proprietà sino alla vendita all'incanto delle stesse, in considerazione della destinazione d'uso del bene in questione;
rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 5 e 150 D. Lgs. n. 14/19 dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
considerato, quanto alla determinazione dell'importo dei redditi non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4 D. Lgs. n. 14/19, che il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato, previa istanza e parere del liquidatore;
rilevato che il debitore ha messo a disposizione dei suoi creditori l'intero suo patrimonio;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore debbano essere nominati gli stessi gestori nominati dall'OCC;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII;
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata di (C.F. Parte_1
e ), nato a [...] l'[...], ivi residente in [...] C.F._2
Quinto Publicio n. 19;
nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Daniela Cavaliere;
nomina
liquidatori l'OCC nella persona delle dott.sse e Persona_1 Persona_2
ordina
3 al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
assegna
ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
Ordina
al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione (salvo autorizzare debitore o terzi ad usare taluno di essi);
avverte
che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
dispone
che i liquidatori:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
4 - entro 5 giorni dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
dispone
che, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. F) e g) e comma 4, a cura dei liquidatori, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati;
l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente, al debitore ed ai liquidatori nominato.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 2.12.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott. ssa Daniela Cavaliere dott. ssa Angela Coluccio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV
Il Tribunale di Roma nelle persone dei Magistrati:
dott. ssa Angela Coluccio - Presidente
dott. ssa Daniela Cavaliere - Giudice rel.
dott.ssa Caterina Bordo - Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1819-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso in proprio
da
(C.F. e (1)), nato a [...] Parte_1 C.F._1 C.F._2
l'11.08.1966, ivi residente in [...], rappresentato e difeso, ai fini del presente ricorso, dall'avv. Astorre Mancini (C.F. del Foro di Rimini;
C.F._3
debitore
*****
1 letto il ricorso depositato l'11.11.2025 e la integrazione del 27.11.2025 con cui
[...]
ha chiesto che venga aperta la liquidazione controllata del proprio patrimonio;
Parte_1
lette le note a chiarimenti;
vista la documentazione prodotta;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
a) il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 D. Lgs. n. 14/19, avendo l'istante il centro degli interessi principali in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del
Tribunale di Roma, essendo residente in [...];
b) l' istante è legittimato ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) ed e) e 269 D. Lgs. n. 14/19 in quanto debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dagli OCC dott.ssa e dott.ssa Persona_1
le quali espongono una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della Persona_2
documentazione depositata a corredo della domanda (la quale, dunque, consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed illustrano adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
d) non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. n.
14/19 (art. 270, co. 1 D. Lgs. n. 14/19);
e) appare ricorrere nella fattispecie in esame una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett.c) D. Lgs. n. 14/19 per come desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso, tant'è che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata da una quota di bene immobile ipotecato, da un bene mobile registrato e da una quota del reddito mensile;
rilevato che il debitore mette a disposizione del ceto creditorio tutti i propri beni, immobili e mobili ovvero di tutto ciò di cui è composto il suo patrimonio;
2
ritenuto che
il debitore può essere autorizzato a utilizzare, nelle more della procedura, l' autovettura tg EL792 EK di proprietà sino alla vendita all'incanto delle stesse, in considerazione della destinazione d'uso del bene in questione;
rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 5 e 150 D. Lgs. n. 14/19 dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
considerato, quanto alla determinazione dell'importo dei redditi non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4 D. Lgs. n. 14/19, che il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato, previa istanza e parere del liquidatore;
rilevato che il debitore ha messo a disposizione dei suoi creditori l'intero suo patrimonio;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore debbano essere nominati gli stessi gestori nominati dall'OCC;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII;
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata di (C.F. Parte_1
e ), nato a [...] l'[...], ivi residente in [...] C.F._2
Quinto Publicio n. 19;
nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Daniela Cavaliere;
nomina
liquidatori l'OCC nella persona delle dott.sse e Persona_1 Persona_2
ordina
3 al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
assegna
ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
Ordina
al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione (salvo autorizzare debitore o terzi ad usare taluno di essi);
avverte
che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
dispone
che i liquidatori:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
4 - entro 5 giorni dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
dispone
che, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. F) e g) e comma 4, a cura dei liquidatori, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati;
l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente, al debitore ed ai liquidatori nominato.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 2.12.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott. ssa Daniela Cavaliere dott. ssa Angela Coluccio
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