TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 9241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9241 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41671/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LONGO BIFANO FRANCESCO, elettivamente C.F._2 domiciliati in VIA CONCA D'ORO, 289 00141 ROMA presso il difensore
ATTORI/APPELLANTI contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CASTIONI MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA RIGHI 2 37135 VERONA presso il difensore
CONVENUTA/APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue;
gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento delle tesi su esposte, in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello proposto dai Sig.ri e e, per Parte_2 Parte_1 l'effetto, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale della condannare la CP_1 medesima società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro 500,00 in favore di parte appellante, a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 Reg. CE n. 261/2004. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. la convenuta: pagina 1 di 7 in via preliminare e assorbente: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello avversario e, per l'effetto, rigettare l'appello e le domande avversarie;
in via subordinata, nel merito: rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 5950/2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano e/o, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da CP_1 in ogni caso: Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 6.8.2021 che agisce in nome e per conto di Parte_3 [...]
e di conviene in giudizio esponendo, in sintesi, che: Pt_2 Parte_1 CP_1
- hanno acquistato un biglietto aereo ciascuno sulla tratta Catania-Perugia per il volo in partenza il
30.7.2021;
- l'orario di partenza è stato rinviato, poi il volo è stato cancellato;
- non è stato rispettato l'obbligo di informazione ai passeggeri.
L'attrice conclude chiedendo la condanna di al pagamento in proprio favore dell'importo CP_1 di € 500,00 quale compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE 261/2004.
si costituisce in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano in CP_1 favore di quello irlandese;
nel merito evidenzia che il ritardo del volo è dovuto a circostanze eccezionali, in particolare alla chiusura dell'aeroporto di Catania in conseguenza degli incendi che si sono verificati. Conclude chiedendo accertarsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano e, nel merito, il rigetto delle domande degli attori.
Con atto di intervento del 26.10.2022 e si costituiscono in giudizio Parte_2 Parte_1 personalmente, chiedendo la condanna di al pagamento in proprio favore dell'importo CP_1 complessivo di € 500,00.
Con sentenza n. 5950/2024 del 31.7.2024 il Giudice di Pace ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attrice.
Cn atto di citazione di data 18.11.2024 e propongono appello avverso tale Parte_2 Parte_1 decisione, evidenziando la corretta applicazione del principio di cui all'art. 317 c.p.c., derogatorio rispetto a quello contenuto nell'art. 77 c.p.c. e, nel merito, rilevano la mancata dimostrazione, da parte di , dell'impossibilità di adempire ai propri obblighi contrattuali. Concludono chiedendo CP_1 la declaratoria dell'inadempimento contrattuale della società appellata e la sua condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria.
Si costituisce in giudizio , rilevando il passaggio in giudicato della sentenza, non essendo CP_1 stata impugnata da Sottolinea la correttezza del rilievo d'ufficio del giudice in Parte_3 merito alla regolarità del mandato prodotto in atti;
nel merito, rileva la ricorrenza della circostanza pagina 3 di 7 eccezionale consistita nella chiusura dell'aeroporto di Catania, con conseguente cancellazione del volo.
Conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e il suo rigetto nel merito.
***
Il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, sul presupposto del mancato rispetto dell'art. 77 c.p.c. e del principio secondo cui la rappresentanza volontaria può essere conferita solo a chi è già procuratore generale o speciale dell'interessato.
Si rileva in proposito che:
- nel giudizio davanti al giudice di pace opera il disposto dell'art. 317 c.p.c., che consente alle parti di farsi rappresentare direttamente da persona munita di mandato;
- con il “Mandato passeggeri maggiorenni” gli appellanti prevedono che procederà – in CP_2 nome e per conto del mandante – alla presentazione del reclamo diretto ad ottenere dalla Compagnia aerea la “compensazione pecuniaria” prevista dal regolamento UE n. 261/04 e/o di ogni altra diversa somma dovuta a titolo di rimborso e/o risarcimento del danno sulla base della normativa nazionale e internazionale applicabile. A tal fine, si occuperà di ogni ulteriore attività collegata e CP_2 conseguente, ivi compresa l'eventuale proposizione di una domanda giudiziale nei confronti del vettore tenuto al pagamento delle predette somme, per le quali il mandante con il presente mandato autorizza espressamente all'incasso”; CP_2
- ha dunque ricevuto, in conformità a quanto previsto dall'art. 317 c.p.c., uno specifico CP_2 mandato per svolgere ogni tipo di contestazione e per proporre una eventuale domanda giudiziale nei confronti di , non ché per precedere all'incasso delle somme eventualmente riconosciute;
CP_1 ai sensi degli artt. 1704, 1387 c.c. viene inoltre riconosciuta a la possibilità di “scegliere e CP_2 nominare direttamente un legale”;
- la Corte di Cassazione ha rilevato sul punto che “Se è vero, infatti, che il potere di stare in giudizio in nome e per conto altrui, e quindi pure di rilasciare in tale veste la procura al difensore, all'infuori dei casi di rappresentanza legale (art. 75 cod. proc. civ.), può avere fonte contrattuale (art. 77 cod. proc. civ.) solo in forza di un mandato che conferisca anche potere rappresentativo sostanziale nel rapporto dedotto in giudizio e che detto principio è espressione della regola generale dell'indisponibilità in via autonoma del potere di agire o di resistere in giudizio,' sulla scorta dell'indispensabile collegamento fra il diritto alla tutela giurisdizionale e la titolarità del bene della vita per il quale la tutela stessa venga pagina 4 di 7 invocata, è tuttavia anche vero che la regola generale, sopra indicata, è derogata dall'art. 317 cod. proc. civ., il quale stabilisce che davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto, conferito in calce alla citazione o con atto separato, cioè possono stare in giudizio tramite un mandatario con rappresentanza, anche se non munito di potere rappresentativo nel rapporto sostanziale (v. Cass. sez. un. sent. n. 48 dell'8 febbraio 2001)” (Cass. 15554/2002);
- il mandato è dunque stato correttamente conferito da e a Parte_2 Parte_1 Parte_3
e la domanda originariamente proposta è ammissibile.
[...]
***
, costituendosi nel presente grado di giudizio, ha eccepito il passaggio in giudicato della CP_1 sentenza, non impugnata da Parte_3 Parte_3
Si rileva in proposito che nel giudizio di primo grado si sono costituiti con atto di intervento
[...]
e chiedendo la condanna di al pagamento in proprio favore della Pt_2 Parte_1 CP_1 somma di € 500,00. Si tratta quindi di atto di intervento nel quale i predetti fanno valere un proprio autonomo diritto al pagamento dell'importo di € 500,00. L'intervento è quindi ammissibile. Gli attori sono inoltre legittimati a proporre appello anche tenendo conto delle osservazioni svolte in merito ai limiti di applicabilità dell'art. 317 c.p.c. al processo avanti il Giudice di Pace.
***
Quanto al merito del giudizio, si rileva che:
- la partenza del volo è prevista per il giorno 30.7.2021 alle ore 19.35;
- l'aeroporto di Catania comunica che “a causa degli incendi scoppiati nei pressi dello scalo aeroportuale, l' sospende le operazioni di volo in arrivo e in partenza per Controparte_3 permettere l'intervento dei mezzi elicotteri dei Vigili del fuoco. Saranno comunicati ulteriori aggiornamenti”;
- con comunicazione del 30.7.2021 ore 17.27 Eurocontrol comunica ai vettori le proprie indicazioni a seconda delle scelte che i vettori stessi intendano effettuare con riferimento ai voli interessati al problema dell'incendio nei pressi dell'aeroporto;
- dalle produzioni documentali di risulta che l'aeroporto è tornato ad essere operativo CP_1 alle ore 20.30, pur con la possibilità di ritardi e disagi fino alla completa normalizzazione del traffico;
pagina 5 di 7 - il volo è stato però cancellato;
ciò diversamente dalla maggior parte dei voli di cui all'elenco disponibile, che risultano soltanto con la partenza in ritardo;
- a prescindere da ogni valutazione sulla loro efficacia probatoria, sono stati prodotti più articoli di articoli di stampa, dal contenuto sostanzialmente analogo;
uno di essi, dal titolo “Aeroporto, chiuso temporaneamente lo scalo etneo a causa degli incendi” non menziona l'orario di chiusura dell'aeroporto e si limita a riferire che “è stato comunicato che tale chiusura provocherà inevitabilmente ritardi e possibili dirottamenti sui voli in arrivo e in partenza”; non si fa pertanto cenno alla cancellazione di voli;
- tenuto conto della genericità delle allegazioni della società appellata e dell'insufficienza dei documenti prodotti a dimostrare la durata della chiusura dell'aeroporto e l'impossibilità di far partire il volo in orario successivo alla sua riapertura, non è dimostrato che l'inadempimento contrattuale sia dipeso da causa a sé non imputabile.
***
Ciò premesso, devono essere esaminate le conseguenze che da tale inadempimento derivano, alla luce delle domande proposte dagli odierni appellanti. Si rileva che:
- l'art. 5 co. 1 Reg. 261/04 (“Cancellazione dei voli”) prevede che, “In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati: … c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'art. 7 …”;
- l'art. 7 co. 1 lett. a) Reg. 261/04 prevede una compensazione pecuniaria pari a € 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori a o pari a 1.500 km.
Ne deriva il riconoscimento dell'importo di € 250,00 in favore di ognuno degli appellanti.
***
Le decisioni in tema di spese processuali in relazione a entrambi i gradi di giudizio tengono conto:
- dell'accoglimento delle domande di e intervenuti in primo grado e Parte_2 Parte_1 appellanti in secondo;
- della mancata impugnazione della sentenza da parte di Pt_3 Parte_3
- del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 6 di 7 dispone:
1) In accoglimento dell'appello proposto da e e in riforma della sentenza Parte_2 Parte_1
n. 5950/2024 del Giudice di Pace di Milano emessa in data 31.7.2024, condanna al CP_1 pagamento, in favore di e dell'importo di € 250,00 ciascuno. Parte_2 Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali del primo grado di giudizio CP_1
(procedimento N. 58898/2021 R.G. Giudice di Pace di Milano) in favore di e Parte_2 [...]
liquidate nella misura di € 346,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese Parte_1 generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore dell'Avv. Tania
Martone, dichiaratasi antistataria.
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, CP_1 liquidate nella misura di € 91,50 per spese, € 462,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore dell'Avv.
SC NG AN, dichiaratosi antistatario.
Milano, 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41671/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LONGO BIFANO FRANCESCO, elettivamente C.F._2 domiciliati in VIA CONCA D'ORO, 289 00141 ROMA presso il difensore
ATTORI/APPELLANTI contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CASTIONI MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA RIGHI 2 37135 VERONA presso il difensore
CONVENUTA/APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue;
gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento delle tesi su esposte, in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello proposto dai Sig.ri e e, per Parte_2 Parte_1 l'effetto, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale della condannare la CP_1 medesima società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro 500,00 in favore di parte appellante, a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 Reg. CE n. 261/2004. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. la convenuta: pagina 1 di 7 in via preliminare e assorbente: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello avversario e, per l'effetto, rigettare l'appello e le domande avversarie;
in via subordinata, nel merito: rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 5950/2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano e/o, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da CP_1 in ogni caso: Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 6.8.2021 che agisce in nome e per conto di Parte_3 [...]
e di conviene in giudizio esponendo, in sintesi, che: Pt_2 Parte_1 CP_1
- hanno acquistato un biglietto aereo ciascuno sulla tratta Catania-Perugia per il volo in partenza il
30.7.2021;
- l'orario di partenza è stato rinviato, poi il volo è stato cancellato;
- non è stato rispettato l'obbligo di informazione ai passeggeri.
L'attrice conclude chiedendo la condanna di al pagamento in proprio favore dell'importo CP_1 di € 500,00 quale compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE 261/2004.
si costituisce in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano in CP_1 favore di quello irlandese;
nel merito evidenzia che il ritardo del volo è dovuto a circostanze eccezionali, in particolare alla chiusura dell'aeroporto di Catania in conseguenza degli incendi che si sono verificati. Conclude chiedendo accertarsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano e, nel merito, il rigetto delle domande degli attori.
Con atto di intervento del 26.10.2022 e si costituiscono in giudizio Parte_2 Parte_1 personalmente, chiedendo la condanna di al pagamento in proprio favore dell'importo CP_1 complessivo di € 500,00.
Con sentenza n. 5950/2024 del 31.7.2024 il Giudice di Pace ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attrice.
Cn atto di citazione di data 18.11.2024 e propongono appello avverso tale Parte_2 Parte_1 decisione, evidenziando la corretta applicazione del principio di cui all'art. 317 c.p.c., derogatorio rispetto a quello contenuto nell'art. 77 c.p.c. e, nel merito, rilevano la mancata dimostrazione, da parte di , dell'impossibilità di adempire ai propri obblighi contrattuali. Concludono chiedendo CP_1 la declaratoria dell'inadempimento contrattuale della società appellata e la sua condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria.
Si costituisce in giudizio , rilevando il passaggio in giudicato della sentenza, non essendo CP_1 stata impugnata da Sottolinea la correttezza del rilievo d'ufficio del giudice in Parte_3 merito alla regolarità del mandato prodotto in atti;
nel merito, rileva la ricorrenza della circostanza pagina 3 di 7 eccezionale consistita nella chiusura dell'aeroporto di Catania, con conseguente cancellazione del volo.
Conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e il suo rigetto nel merito.
***
Il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, sul presupposto del mancato rispetto dell'art. 77 c.p.c. e del principio secondo cui la rappresentanza volontaria può essere conferita solo a chi è già procuratore generale o speciale dell'interessato.
Si rileva in proposito che:
- nel giudizio davanti al giudice di pace opera il disposto dell'art. 317 c.p.c., che consente alle parti di farsi rappresentare direttamente da persona munita di mandato;
- con il “Mandato passeggeri maggiorenni” gli appellanti prevedono che procederà – in CP_2 nome e per conto del mandante – alla presentazione del reclamo diretto ad ottenere dalla Compagnia aerea la “compensazione pecuniaria” prevista dal regolamento UE n. 261/04 e/o di ogni altra diversa somma dovuta a titolo di rimborso e/o risarcimento del danno sulla base della normativa nazionale e internazionale applicabile. A tal fine, si occuperà di ogni ulteriore attività collegata e CP_2 conseguente, ivi compresa l'eventuale proposizione di una domanda giudiziale nei confronti del vettore tenuto al pagamento delle predette somme, per le quali il mandante con il presente mandato autorizza espressamente all'incasso”; CP_2
- ha dunque ricevuto, in conformità a quanto previsto dall'art. 317 c.p.c., uno specifico CP_2 mandato per svolgere ogni tipo di contestazione e per proporre una eventuale domanda giudiziale nei confronti di , non ché per precedere all'incasso delle somme eventualmente riconosciute;
CP_1 ai sensi degli artt. 1704, 1387 c.c. viene inoltre riconosciuta a la possibilità di “scegliere e CP_2 nominare direttamente un legale”;
- la Corte di Cassazione ha rilevato sul punto che “Se è vero, infatti, che il potere di stare in giudizio in nome e per conto altrui, e quindi pure di rilasciare in tale veste la procura al difensore, all'infuori dei casi di rappresentanza legale (art. 75 cod. proc. civ.), può avere fonte contrattuale (art. 77 cod. proc. civ.) solo in forza di un mandato che conferisca anche potere rappresentativo sostanziale nel rapporto dedotto in giudizio e che detto principio è espressione della regola generale dell'indisponibilità in via autonoma del potere di agire o di resistere in giudizio,' sulla scorta dell'indispensabile collegamento fra il diritto alla tutela giurisdizionale e la titolarità del bene della vita per il quale la tutela stessa venga pagina 4 di 7 invocata, è tuttavia anche vero che la regola generale, sopra indicata, è derogata dall'art. 317 cod. proc. civ., il quale stabilisce che davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto, conferito in calce alla citazione o con atto separato, cioè possono stare in giudizio tramite un mandatario con rappresentanza, anche se non munito di potere rappresentativo nel rapporto sostanziale (v. Cass. sez. un. sent. n. 48 dell'8 febbraio 2001)” (Cass. 15554/2002);
- il mandato è dunque stato correttamente conferito da e a Parte_2 Parte_1 Parte_3
e la domanda originariamente proposta è ammissibile.
[...]
***
, costituendosi nel presente grado di giudizio, ha eccepito il passaggio in giudicato della CP_1 sentenza, non impugnata da Parte_3 Parte_3
Si rileva in proposito che nel giudizio di primo grado si sono costituiti con atto di intervento
[...]
e chiedendo la condanna di al pagamento in proprio favore della Pt_2 Parte_1 CP_1 somma di € 500,00. Si tratta quindi di atto di intervento nel quale i predetti fanno valere un proprio autonomo diritto al pagamento dell'importo di € 500,00. L'intervento è quindi ammissibile. Gli attori sono inoltre legittimati a proporre appello anche tenendo conto delle osservazioni svolte in merito ai limiti di applicabilità dell'art. 317 c.p.c. al processo avanti il Giudice di Pace.
***
Quanto al merito del giudizio, si rileva che:
- la partenza del volo è prevista per il giorno 30.7.2021 alle ore 19.35;
- l'aeroporto di Catania comunica che “a causa degli incendi scoppiati nei pressi dello scalo aeroportuale, l' sospende le operazioni di volo in arrivo e in partenza per Controparte_3 permettere l'intervento dei mezzi elicotteri dei Vigili del fuoco. Saranno comunicati ulteriori aggiornamenti”;
- con comunicazione del 30.7.2021 ore 17.27 Eurocontrol comunica ai vettori le proprie indicazioni a seconda delle scelte che i vettori stessi intendano effettuare con riferimento ai voli interessati al problema dell'incendio nei pressi dell'aeroporto;
- dalle produzioni documentali di risulta che l'aeroporto è tornato ad essere operativo CP_1 alle ore 20.30, pur con la possibilità di ritardi e disagi fino alla completa normalizzazione del traffico;
pagina 5 di 7 - il volo è stato però cancellato;
ciò diversamente dalla maggior parte dei voli di cui all'elenco disponibile, che risultano soltanto con la partenza in ritardo;
- a prescindere da ogni valutazione sulla loro efficacia probatoria, sono stati prodotti più articoli di articoli di stampa, dal contenuto sostanzialmente analogo;
uno di essi, dal titolo “Aeroporto, chiuso temporaneamente lo scalo etneo a causa degli incendi” non menziona l'orario di chiusura dell'aeroporto e si limita a riferire che “è stato comunicato che tale chiusura provocherà inevitabilmente ritardi e possibili dirottamenti sui voli in arrivo e in partenza”; non si fa pertanto cenno alla cancellazione di voli;
- tenuto conto della genericità delle allegazioni della società appellata e dell'insufficienza dei documenti prodotti a dimostrare la durata della chiusura dell'aeroporto e l'impossibilità di far partire il volo in orario successivo alla sua riapertura, non è dimostrato che l'inadempimento contrattuale sia dipeso da causa a sé non imputabile.
***
Ciò premesso, devono essere esaminate le conseguenze che da tale inadempimento derivano, alla luce delle domande proposte dagli odierni appellanti. Si rileva che:
- l'art. 5 co. 1 Reg. 261/04 (“Cancellazione dei voli”) prevede che, “In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati: … c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'art. 7 …”;
- l'art. 7 co. 1 lett. a) Reg. 261/04 prevede una compensazione pecuniaria pari a € 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori a o pari a 1.500 km.
Ne deriva il riconoscimento dell'importo di € 250,00 in favore di ognuno degli appellanti.
***
Le decisioni in tema di spese processuali in relazione a entrambi i gradi di giudizio tengono conto:
- dell'accoglimento delle domande di e intervenuti in primo grado e Parte_2 Parte_1 appellanti in secondo;
- della mancata impugnazione della sentenza da parte di Pt_3 Parte_3
- del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 6 di 7 dispone:
1) In accoglimento dell'appello proposto da e e in riforma della sentenza Parte_2 Parte_1
n. 5950/2024 del Giudice di Pace di Milano emessa in data 31.7.2024, condanna al CP_1 pagamento, in favore di e dell'importo di € 250,00 ciascuno. Parte_2 Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali del primo grado di giudizio CP_1
(procedimento N. 58898/2021 R.G. Giudice di Pace di Milano) in favore di e Parte_2 [...]
liquidate nella misura di € 346,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese Parte_1 generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore dell'Avv. Tania
Martone, dichiaratasi antistataria.
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, CP_1 liquidate nella misura di € 91,50 per spese, € 462,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore dell'Avv.
SC NG AN, dichiaratosi antistatario.
Milano, 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 7 di 7