Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1721/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) con l'avv. Marco Bastianello Pt_2 C.F._2
Appellanti contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), (c.f. ) con C.F._4 Controparte_3 C.F._5
l'avv. Simone Merlo appellati
e contro
(c.f. ) (c.f. Controparte_4 C.F._6 Controparte_5
), (c.f. ) C.F._7 Controparte_6 C.F._8
(c.f. , (c.f. Parte_3 C.F._9 Parte_4
), (c.f. ) tutti con C.F._10 Parte_5 C.F._11
l'avv.to Stefano Baietta e l'avv.to Pietro Vanzella appellati- appellanti incidentali
e contro
(c.f. ) con l'avv.to Andrea Daconto Controparte_7 C.F._12 appellata- appellante incidentale
e contro
(c.f. ), Controparte_8 C.F._13 appellata contumace
Oggetto: Proprietà-distanze legali. Appello avverso la sentenza n. 1635/23 pubblicata in data 23 agosto 2023 del Tribunale di Verona
CONCLUSIONI
Per gli appellanti e Parte_1 Parte_2 ferme le conclusioni avanzate con l'atto di citazione in grado di appello datato
25/09/2023, da intendersi qui integralmente riportate, formula le seguenti ed ulteriori, in quanto conseguenza della domanda di riforma incidentale della decisione impugnata dai convenuti appellanti incidentali , sopra indicati, conclusioni respingersi l'impugnazione incidentale proposta da con avv. A. Controparte_7
Daconto in comparsa di costituzione datata 3/01/2024 di riforma della sentenza impugnata n. 1635/2023 emessa in data 23/08/2023 dal Tribunale di Verona , di esclusione della condominialità della porzione di muro , di cui è stato chiesto l'arretramento da parte attrice in primo grado, con la proprietà dell'appellante incidentale, perchè inammissibile per difetto dell'elemento di significativa critica e , comunque, perchè infondato, e per tale effetto confermarsi la decisione n. 1635/2023 emessa in data 23/08/2023 dal Tribunale di
Verona di condanna delle parti convenute principali in primo grado Controparte_9
e delle parti convenute chiamate in causa in primo grado , in solido tra Controparte_7 loro, ad effettuare l'arretramento della porzione di immobile di cui si discute e, segnatamente, del muro perimetrale inerente all'unità immobiliare in proprietà già individuata in atti, in via del tutto condizionatamente subordinata Controparte_10 rispetto al mancato accoglimento dell'atto di appello principale datato 29/09/2023 ed pag. 2/18 alle conclusioni ivi proposte da aversi qui integralmente trascritte , con rifusione delle spese e compenso di lite in grado di appello. respingersi l'impugnazione incidentale proposta da Controparte_4 Controparte_5
, , e con avv. S. Baietta e P. Controparte_6 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Vanzella in comparsa di costituzione datata 29/12/2023 di riforma della sentenza impugnata n. 1635/2023 emessa in data 23/08/2023 dal Tribunale di Verona , di esclusione della condominialità della porzione di muro di cui è stato chiesto l'arretramento da parte attrice in primo grado con la proprietà dell'appellante incidentale, perchè inammissibile per difetto dell'elemento di significativa critica e , comunque, perchè infondato, e per tale effetto confermarsi la decisione n. 1635/2023 emessa in data
23/08/2023 dal Tribunale di Verona di condanna delle parti convenute principali in primo grado e delle parti convenute chiamate in causa in primo CP_9 Pt_2 grado , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_3 Pt_4
e di , in solido tra loro , ad effettuare l'arretramento della
[...] Parte_5 CP_11 porzione di immobile di cui si discute e , segnatamente, del muro perimetrale inerente all'unità immobiliare in proprietà già individuata in atti, in via del CP_9 Pt_2 tutto condizionatamente subordinata rispetto al mancato accoglimento dell'atto di appello principale datato ed alle conclusioni ivi proposte da aversi qui integralmente trascritte, con rifusione delle spese e compenso di lite in grado di appello.
Per gli appellati e Controparte_12 Controparte_3
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 conseguentemente confermarsi la sentenza di primo grado.
In caso di accoglimento degli appelli incidentali 2. Nell'ipotesi in cui, visti gli appelli incidentali, nel corso del procedimento venisse accertato che il muro perimetrale per cui
è causa non è di tipo condominiale ma di proprietà esclusiva dei proprietari dell'unità sita al civico n. 11 di Via San Giovanni Bosco e censita al NCEU mappale 113 sub da 9
a 13, del Foglio 35 N.C.E.U. Comune di Valeggio sul CI, dichiarare che la costruzione di proprietà dei sig. e sig.ra è stata Parte_1 Parte_2 costruita, relativamente al muro perimetrale confinante con l'immobile di proprietà dei sig.ri e , in violazione delle norme di P.R.G. inerenti la distanza CP_2 CP_1
pag. 3/18 minima tra costruzioni;
3. Condannare sig. e sig.ra Parte_1 Parte_2 all'arretramento dell'immobile eretto alla corretta distanza, conformemente alle
[...] norme di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Valeggio sul CI
(VR);
In ogni caso, con rifusione delle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
Per gli appellanti incidentali Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , CP_6 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Nel merito In via principale Accertato e dichiarato che la costruzione di proprietà dei signori e relativamente alla parete perimetrale Parte_1 Parte_2 confinante con l'immobile di comproprietà dei signori e e CP_2 Controparte_3
, dell'unità immobiliare sita in Via San Giovanni Bosco a Valeggio sul CP_1
CI (VR), non è parte comune del complesso immobiliare denominato “Tre Archi” né di comproprietà dei signori , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e , dichiararsi la carenza di legittimazione Parte_3 Parte_4 Parte_5 passiva di questi ultimi, nonché la mancanza di loro interesse a contraddire, con ogni conseguente statuizione di legge.
Rigettare integralmente le domande tutte svolte da , e CP_1 Controparte_2
(parte attrice in primo grado) e e Controparte_3 Parte_1 Parte_2
(parte convenuta in primo grado) nei confronti dei signori ,
[...] Controparte_4
, e , in Controparte_5 Controparte_6 Parte_3 Parte_4 Parte_5 quanto infondate in fatto e in diritto.
Disporsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata dai signori , e nei confronti dei signori CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_3 Parte_4
(Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Verona, Ufficio provinciale - Parte_5
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare. Nota di Trascrizione del 19.7.2023 n.
29745 RG e n. 22244 RP).
In subordine SI atto che i signori , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, e non si oppongono alle domande
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 svolte dai signori , e nei diretti CP_1 Controparte_2 Controparte_3
pag. 4/18 confronti dei soli signori e di condanna degli Parte_1 Parte_2 stessi alla demolizione e/o all'arretramento dell'immobile di loro esclusiva proprietà alla corretta distanza di legge.
In ulteriore subordine Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiararsi i signori
, , e Controparte_4 Controparte_5 Parte_6 Parte_3 Parte_4
tenuti alla demolizione\arretramento solo ed esclusivamente del muro Parte_5 perimetrale considerato comune con esclusione di ogni altra parte dell'edificio.
In ogni caso Spese e compenso professionale interamente rifusi, oltre spese generali,
C.P.A. ed IVA
Per l'appellante incidentale Controparte_7
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, - respingere l'appello dei sig.ri e Parte_2 Parte_1 perché infondato in fatto e in diritto;
- accogliere l'appello incidentale proposto dalla sig.ra e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 1635/2023 Controparte_7
Tribunale di Verona, escludere ai sensi dell'art. 1117 c.c. la natura comune e/o condominiale con la proprietà di del muro di cui è stato chiesto Controparte_7
l'arretramento da parte dei sig.ri , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 con ogni conseguente statuizione e, in particolare, escludendo la responsabilità solidale di per l'arretramento del muro stesso;
- ordinare la cancellazione Controparte_7 dell'iscrizione della domanda giudiziale operata da parte ricorrente sull'immobile iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Valeggio sul CI (VR) al foglio 35 – particella 113 subalterno 8 presso l'Ufficio Provinciale di Verona – Territorio dell'Agenzia delle Entrate in data 19.07.2023 (Reg. Generale n. 29745 – Reg.
Particolare n. 22244). In ogni caso, condannare in via solidale l'appellante principale e parte appellata , e alla rifusione delle CP_1 Controparte_3 Controparte_2 spese di lite di ogni fase e grado del giudizio.
MOTIVAZIONE
Fatto.
e , proprietari dell'immobile sito in Valeggio sul Controparte_3 CP_1
CI, via San Giovanni Bosco n. 13, confinante ad ovest con il complesso edilizio pag. 5/18 denominato Condominio 3 Archi, individuato al foglio 35, particella 113, del Catasto
Fabbricati del medesimo Comune, costruito dall' Controparte_13 promuovevano un accertamento tecnico preventivo (n.
[...]
3579/2010 R.G. Tribunale di Verona) nell'ambito del quale il c.t.u. nominato, ing.
rilevava la violazione della distanza di legge prevista per circa 165 Persona_1 cm nel minimo, tra i pilastrini sottostanti il terrazzo attoreo e la facciata prospiciente dell'immobile di parte convenuta. Instauravano successivamente il procedimento n.
10074/2013 Tribunale di Verona a conclusione del quale l'MP
[...]
veniva condannata con ordinanza ex 702 ter Controparte_14
c.p.c., poi confermata dalla sentenza n. 507/2017 emessa dalla Corte d'Appello di
Venezia, a sua volta divenuta definitiva, all'arretramento del lato est del così detto Pa Condominio 3 Archi (corrispondente alla porzione posta al n. di via San Giovanni
Bosco), fino al rispetto della distanza di 10 metri.
Nelle more, l'MP costruttrice subiva il procedimento di esecuzione immobiliare n.
791/2012 R.E. Tribunale di Verona e nell'avviso di vendita dell'immobile veniva indicata la condanna all'arretramento dell'immobile. e Parte_1 [...]
risultavano aggiudicatari della porzione di immobile di via San Giovanni Pt_2
Bosco n. 11 giusta decreto di trasferimento del 3 ottobre 2018.
In data 6.10.2018 e inviavano formale raccomandata a Controparte_3 CP_1
e intimando agli stessi di adempiere alla Parte_1 Parte_2 prescrizione di cui alla sentenza passata in giudicato trattandosi di obligatio propter rem il cui legittimato passivo va identificato con il titolare pro tempore dell'immobile su cui l'obbligazione stessa grava.
Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. ritualmente notificato a e Parte_8
e ne chiedevano la condanna Parte_2 Controparte_3 CP_1 all'arretramento della porzione di immobile costruita in violazione delle distanze prescritte dal piano regolatore generale del Comune di Valeggio sul CI e al risarcimento dei danni subìti oltre che la condanna al rimborso delle spese processuali già sostenute per i precedenti procedimenti giudiziali, con vittoria delle spese di lite.
pag. 6/18 Si costituivano e eccependo in via Parte_8 Parte_2 pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che l'immobile era un'unità immobiliare facente parte del Condominio e la parete da Controparte_15 arretrare costituiva parte dei muri perimetrali, essendo come tale comune a tutti i condomini chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini. Nel merito eccepivano l'inapplicabilità delle disposizioni del P.R.G. imponenti la distanza minima di 10 mt tra nuovi edifici al Condominio 3 Archi essendo quest'ultimo il risultato della ricostruzione di un precedente immobile già ad esistenza prima dell'entrata in vigore del piano regolatore e inoltre la sussistenza di una serie di deroghe alle disposizioni del d.m. n. 1444/1968, contemplate dall'art. 5 del d.l. n.
32/2019 (così detto decreto sblocca cantieri), ovvero l'applicazione analogica dell'art. 34 del d.p.r. n. 380/2001 Rilevavano l'avvenuta sanatoria nel corso del 2009 della difformità lamentata dai ricorrenti, la previsione di un potere discrezionale in capo al giudice di merito ex art. 2058 c.c. di attribuzione ufficiosa al danneggiato del risarcimento per equivalente anziché in forma specifica, la circostanza che l'eventuale demolizione dell'immobile danneggerebbe in maniera grave e sproporzionata il diritto di abitazione dei resistenti e, infine, la genericità delle conclusioni dei ricorrenti in punto risarcimento del danno, sia sotto il profilo dell'an sia sotto quello del quantum.
Esteso il contraddittorio, si costituivano i terzi chiamati Controparte_4 [...]
, ed (cui sono CP_5 Controparte_6 Controparte_8 CP_16 succeduti gli eredi , ed ), eccependo il proprio Parte_3 Parte_5 Parte_4 difetto di legittimazione passiva e carenza di interesse tenuto conto che la parete perimetrale edificata a distanza non regolamentare, lungi dall'essere condominiale, era in proprietà esclusiva dei resistenti, che tale parete non era muro portante, non assolvendo ad alcuna funzione di sostegno del tetto. Pertanto nulla opponevano alla domanda di arretramento proposta dai ricorrenti ed anzi vi aderivano.
Si costituiva la terza chiamata rilevando l'insussistenza del Controparte_7
Condominio 3 Archi e la natura non comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., del muro perimetrale di cui veniva chiesto l'arretramento, in quanto non destinato funzionalmente al godimento collettivo, né preposto ai bisogni comuni dei comproprietari;
la natura autonoma dell'immobile in proprietà dei resistenti isolato rispetto al Parte_9
pag. 7/18 complesso 3 Archi, evidenziata dalla delimitazione mediante recinzioni. Rilevata la natura delle mura perimetrali che non contribuivano a delineare, dal punto di vista architettonico, la sagoma del complesso immobiliare e che non sono muri maestri evidenziava il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo in via principale, rigettare tutte le domande nei propri confronti, dichiarando, se del caso, la propria carenza di legittimazione passiva e in via subordinata, per il solo caso in cui il venisse ritenuta sussistente la natura comune del muro da arretrare, dare atto della propria adesione alla domanda di arretramento/abbattimento della costruzione oggetto di causa.
In corso di causa veniva disposta c.t.u.. nominando l'ing. Persona_1
Con la sentenza n.1635/23 pubblicata in data 23 agosto 2023 il Tribunale di Verona accoglieva parzialmente le domande attoree e condannava, in solido tra loro, i convenuti nonché i terzi chiamati tutti in qualità di condomini del Condominio 3 Archi, ad effettuare l'arretramento della porzione di immobile costruita in violazione delle distanze prescritte dal P.R.G. del Comune di Valeggio sul CI secondo le modalità di cui alla c.t.u. disposta in corso di causa e condannava, in solido tra loro, i convenuti alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali del procedimento, ponendo le spese di c.t.u. definitivamente a carico, nei rapporti interni, dei convenuti
[...]
e Parte_1 Parte_2
Il giudice di prime cure rilevava come l'esistenza di un condominio tra le unità immobiliari nella titolarità dei convenuti e dei terzi chiamati “non è in fatto contestabile, tanto più che è in atti, ad ulteriore conferma, il foglio di suddivisione spese delle utenze comuni (cfr. doc. 2 fascicolo convenuti ” e tenuto conto del passaggio Parte_9 in giudicato della pronuncia sulla violazione delle distanze legali e della natura di obbligazione propter rem ordinava l'arretramento “nei confronti di tutti i condomini, giacché il muro in questione, seppure insistente solo sull'unità immobiliare in proprietà dei convenuti costituisce muro condominiale, come confermato Parte_9 anche dalla c.t.u. svolta in corso di causa;
- l'edificio di via San Giovanni Bosco n. 11, infatti, configura un condominio orizzontale, per cui il muro perimetrale, anche nel caso in cui non svolga funzione di muro portante, riveste comunque funzione di facciata e pertiene al decoro architettonico comune, come precisano al riguardo numerose e pag. 8/18 condivisibili pronunce di merito (cfr. Trib. Roma, n. 14381/2020; Trib. Modena, n.
280/2018)” (così in motivazione nella sentenza impugnata).
Rigettava la domanda attorea di risarcimento del danno stante l'eccessiva genericità mentre poneva a carico dei soli convenuti le spese di lite e di c.t.u., compensandole nei confronti delle altre parti in ragione della adesione da questi manifestata alla domanda principale ripristinatoria.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.1635/23 del Tribunale di Verona hanno interposto tempestivo appello e insistendo per l'accoglimento delle Parte_1 Parte_2 domande già proposte in primo grado.
Si sono costituiti , e chiedendo il CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata.
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del gravame con la parziale Controparte_7 conferma della sentenza impugnata e accoglimento dell'appello incidentale proposto ( con richiesta di riforma della sentenza nella parte in cui – ritenendo l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1117 c.c. con riferimento al muro di cui era stato richiesto l'arretramento – ha disposto la condanna della medesima in solido con Controparte_7
i sig.ri , Parte_1 Pt_2 CP_4 CP_5 CP_6 CP_8 Parte_3 [...]
e all'arretramento del muro stesso). Pt_5 Parte_4
Si sono costituiti , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Pt_3
ed opponendosi alle domande proposte in via
[...] Parte_5 Parte_4 subordinata dagli appellanti e proponendo appello incidentale in relazione “al capo della decisione di primo grado con il quale il Tribunale di Verona, dopo aver rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da tutti i chiamati nei confronti dei quali era stata disposta l'integrazione del contraddittorio, ha statuito la condominialità del muro perimetrale oggetto di causa” ( cfr. atto di appello incidentale cit.).
E' rimasta contumace . Controparte_8
All'udienza del 7 ottobre 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite. pag. 9/18 Motivi dell'appello principale proposto da e Parte_1 [...]
Pt_2
Primo motivo di impugnazione
Gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 872 in relazione all'art. 2043 c.c. e dell'art. 872 secondo comma in relazione all'art. 2058 c.c. assumendo che “a mente dell'art. 872 c.c. la violazione al rispetto delle norme di carattere amministrativo , non può determinare la riduzione in pristino. Per tale ragione il ricorrente non può pretendere la tutela ripristinatoria , ma solo il risarcimento per il danno”. Gli appellanti rilevano l'eccessiva onerosità della attività di reintegrazione in quanto involge aspetti strutturali che attengono , non solo alla propria porzione di immobile, ma anche alla porzione di immobile degli ulteriori condomini.
Secondo motivo di impugnazione.
Gli appellanti rilevano l'omessa motivazione e l'omessa attività di indagine suppletiva rispetto alla domanda di accertamento del rispetto della corretta distanza dalla linea di confine dell'immobile di parte convenuta e la sua configurabilità di edificio con pareti antistanti le cui porzioni non sono completamente finestrate, ai fini della riconducibilità di tale profilo alla descrizione tecnica contenuto nell'art. 30 del regolamento edilizio
Comunale
Terzo motivo di impugnazione.
Gli appellanti censurano l'erronea liquidazione delle spese e compensi di lite stante l'omesso deposito della nota spese da parte del procuratore delle parti ricorrenti e la contrarietà al disposto di cui all'art. 92 c.p.c. in quanto non tiene conto della parziale soccombenza relativamente alla domanda proposta in primo grado che tendeva ad ottenere una somma per il risarcimento per il danno asseritamente subito dai ricorrenti.
Motivi d'appello incidentale Controparte_7
L'appellante incidentale impugna la decisione ove ha ritenuto l'esistenza di un condominio e il muro quale muro condominiale rilevando sul punto il totale travisamento della c.t.u. disposta nel giudizio di prime cure. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Verona il c.t.u. confermava come la struttura Parte_9 non risultava integrata rispetto al complesso Tre Archi e risultava funzionalmente isolata rispetto allo stesso, anche sul piano c.d. “architettonico”, mentre le mura pag. 10/18 perimetrali, che non ne delineano architettonicamente la sagoma immobiliare, non potevano pertanto considerarsi quali “muri maestri” al fine di qualsivoglia presunzione di comunione. Contestando l'affermazione svolta dal giudice di prime cure secondo cui il muro in proprietà “riveste comunque funzione di facciata e pertiene Controparte_17 al decoro architettonico comune”.
Motivi d'appello incidentale Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , ed CP_6 Parte_3 Parte_5 Parte_4
Gli appellanti incidentali lamentano l'errata interpretazione del documento n. 2 (foglio di suddivisione spese condominiali) con violazione o falsa applicazione dell'art. 1123
c.c..
Gli appellanti incidentali rilevavano come il documento prodotto costituiva semplicemente il prospetto relativo alla suddivisione delle spese dei soli servizi comuni tra le parti quali il consumo di energia elettrica (tunnel, cancello e pompa di raccolta acque nere) e la pulizia del pozzo di raccolta delle acque nere. Evidenziavano come mai
è stato costituito dai proprietari delle singole unità abitative, aventi tutte numeri civici diversi (come confermato dalle residenze delle parti), un , mai Controparte_18
è stato nominato un amministratore di condominio, mai è stata indetta un'assemblea condominiale, mai sono state redatte tabelle millesimali né bilanci annuali, mai le decisioni relative ai tetti, agli ingressi, alle scale di accesso del tutto distinti ed autonomi, sono state adottate dal c.d. Condominio secondo le norme che lo dovrebbero regolare.
Rilevavano come anche a voler prospettare un codominio orizzontale parziale il muro oggetto di causa per le sue caratteristiche strutturali e funzionali risultava destinato al servizio e\o al godimento in modo esclusivo degli appellanti e pertanto non poteva affermarsene l'appartenenza a tutti i condomini.
Infine rilevavano l'erroneità della condanna all'eliminazione oltre che del muro perimetrale anche le parti di edificio, compreso il tetto e gli impianti, di proprietà esclusiva di e . Parte_1 Parte_2
Ragioni della decisione
Quanto all'appello principale va rilevato come l'impugnazione proposta da
[...]
e omette di confrontarsi con le ragioni che sorreggono la Parte_1 Parte_2
pag. 11/18 sentenza impugnata e che hanno condotto il giudice di prime cure a rigettare le difese già proposte dagli appellanti -convenuti in primo grado. L'impugnazione si atteggia sul punto come se non fosse intervenuta la sentenza poiché non denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata con seri profili di inammissibilità.
In proposito è sufficiente sottolineare come le tematiche relative alla ritenuta mancata violazione delle distanze ovvero alla illegittimità della condanna ripristinatoria (anziché meramente risarcitoria) riproposte quali primo e secondo motivo di appello sono coperte dal giudicato tenuto conto che le stesse integrano il precipuo oggetto della decisione già resa nel procedimento precedentemente instaurato nei confronti dell'originario proprietario, MP , che Controparte_14 veniva condannata con ordinanza ex 702 ter c.p.c. del Tribunale di Verona, poi confermata dalla sentenza n. 507/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, e passata in giudicato, all'arretramento del lato est corrispondente alla porzione posta al n. Pa
di via San Giovanni Bosco fino al rispetto della distanza di 10 metri.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure sul punto: “questo stesso
Tribunale, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa il 2.11.2015 (decisione oltre tutto confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza passata in giudicato), aveva condannato , quale società Controparte_14 costruttrice nonché, all'epoca, proprietaria dell'immobile, all'arretramento del lato est della costruzione fino al rispetto della distanza di metri 10 dal confine con la proprietà degli odierni attori;
- ebbene, il mancato rispetto di quanto prescritto nella suddetta ordinanza si riverbera sugli odierni convenuti, per l'ovvio principio che non può essere disattesa una pronuncia passata in giudicato e che spiega effetti tra le medesime parti, i loro eredi ed i loro aventi causa, sui quali ultimi continua a pesare la violazione in essere, di cui si è sinora avvantaggiato il loro immobile in danno di quello degli attori, così che è proprio nei loro confronti, in veste di attuali proprietari dell'edificio che si trova in obiettiva situazione di lesione del diritto del vicino, che va proposta l'azione di rimessione in pristino, indipendentemente dal fatto che l'edificio stesso sia stato in precedenza da altri pag. 12/18 realizzato (cfr., sul punto specifico, Cass. civ., n. 1082/1986, n. 6078/1990, n.
7680/1991, per cui “L'azione di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, al pari di quella di riduzione in pristino, ricollegandosi ad una obbligazione propter rem, deve essere proposta nei confronti del proprietario dello stabile che si trova nella obbiettiva situazione lesiva del diritto del vicino, indipendentemente dal fatto che l'edificio sia stato da altri realizzato”)” (cfr. sentenza impugnata).
Quanto al terzo motivo d'impugnazione, relativo alle spese, è sufficiente rilevare come il mancato deposito della nota spese da parte del procuratore delle parti ricorrenti non risulta rilevante posto che il giudice, a fronte della domanda di condanna alle spese ha provveduto alla liquidazione secondo il dm n.55/2014. Va inoltre sottolineato come rispetto alle domande formulate dai ricorrenti in primo grado (domanda ex art.872 comma secondo c.c. di arretramento dell'immobile di proprietà sino Parte_9 alla corretta distanza dal fabbricato degli attori, oltre al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti sino all'effettivo arretramento) è stata individuata una prevalente soccombenza degli appellanti che sorregge e giustifica la condanna alle spese.
Quanto agli appelli incidentali, che possono essere esaminati congiuntamente stante la stretta connessione delle questioni che essi pongono, vanno accolti sulla base dei seguenti rilievi.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva disposta c.t.u. sul seguente quesito:
“Verificare, sulla base della documentazione in atti e previo esame e descrizione dei luoghi per cui è causa, se il muro perimetrale di cui viene chiesto l'arretramento sia asservito funzionalmente a bisogni privati ovvero comuni, precisando se lo stesso sia destinato a soddisfare esigenze generali e fonda- mentali – quale muro portante o comunque quale muro delineante la struttura architettonica dell'edificio – del complesso immobiliare Tre Archi.”
Ebbene nella perizia depositata risulta che l'ing. si legge che “Dal Persona_1 punto di vista dell'”asservimento funzionale” il muro perimetrale di cui viene chiesto l'arretramento o, più precisamente, le strutture (travi e pilastri) attestate nel predetto muro, si possono considerare funzionali alla sola unità immobiliare di proprietà dei signori – dal momento che la stessa si sviluppa dal piano campagna Parte_1 Pt_2
pag. 13/18 alla copertura senza interessare proprietà di terzi” e che “Dal punto di vista squisitamente “architettonico”, pur evidenziando che il progetto del complesso edilizio
è stato concepito unitariamente, va rilevato che la porzione del complesso 3 Archi di proprietà dei convenuti si differenzia dalla rimanente parte del complesso edilizio sia per caratteristiche planivolumetriche, quali il numero dei piani fuori terra e la conseguente maggiore altezza o la presenza delle due ampie terrazze a gradoni sul prospetto verso strada, sia per taluni diversi elementi di finitura quali ad esempio l'articolata foggia della gronda di copertura dell'ultimo piano o la tipologia dei parapetti delle sopracitate terrazze;
quanto sopra esposto per significare che un'eventuale arretramento del muro con conseguente riconfigurazione dell'unità dei convenuti potrebbe non avere effetti dirompenti sull'equilibrio architettonico e formale dell'intero complesso edilizio” ( cfr perizia in atti).
Ciò posto e tenuto conto che la puntuale ricostruzione della vicenda compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, sulla base di un'analisi tanto rigorosa quanto motivata dei dati di causa, viene condivisa dal Collegio e deve aversi in linea generale per richiamata
(cfr. Cass. Civ. n.15028/2001; Cass. Civ. n. 3519/2001) deve ritenersi non corretta l'affermazione svolta dal giudice di prime cure secondo cui il muro oggetto della condanna all'arretramento costituiva, secondo le risultanze della c.t.u., muro condominiale.
L'espressa indicazione data in perizia dell'asservimento funzionale alla sola unità immobiliare in proprietà unitamente alla rilevata assenza di una Parte_9 unitarietà architettonica esclude inoltre di condividere l'affermazione secondo cui
“l'edificio di via San Giovanni Bosco n. 11, infatti, configura un condominio orizzontale, per cui il muro perimetrale, anche nel caso in cui non svolga funzione di muro portante, riveste comunque funzione di facciata e pertiene al decoro architettonico comune” ( così in sentenza).
Come sopraindicato a fronte della specifica indicazione da parte del c.t.u. che “le strutture (travi e pilastri) attestate nel predetto muro, si possono considerare funzionali alla sola unità immobiliare di proprietà dei signori ”deve ritenersi che Controparte_19 lo stesso costituisce un bene che non rientra tra le parti necessarie all'uso comune, di cui all'art. 1117, n. 1, c.c., e per il quale non opera perciò la "presunzione" di condominialità pag. 14/18 ivi disciplinata, in quanto esso non denota la sussistenza di connotati strutturali e funzionali comportanti la materiale destinazione della res al servizio e godimento di più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari (cfr. in questo senso Cass.civ. n. 22466/2010).
Posto che il muro in proprietà esclusiva a e Parte_1 Parte_2 non ha alcun collegamento utilistico con i restanti edifici del complesso immobiliare non può considerarsi incluso fra le parti comuni ai sensi dell'art.1117 c.c. e pertanto le spese relative all'arretramento non possono essere considerate spese condominiali.
Come già evidenziato sin dal primo grado dagli appellanti incidentali deve pertanto ritenersi che il muro oggetto della domanda di arretramento secondo le caratteristiche strutturali già individuate dal c.t.u. serve in modo esclusivo all'uso e al godimento dell'immobile in proprietà e conseguentemente vanno rigettate Parte_10 integralmente le domande svolte da , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_4
, e e Controparte_5 Controparte_6 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...] fermo il resto ( ovvero la condanna, in solido tra loro, dei convenuti CP_7
e ad effettuare l'arretramento della porzione di Parte_1 Parte_2 immobile costruita in violazione delle distanze prescritte dal P.R.G. del Comune di
Valeggio sul CI e, segnatamente, l'arretramento del muro perimetrale inerente l'unità immobiliare in proprietà dei convenuti censita al C.F. del Parte_9
Comune di Valeggio sul CI al foglio 35, particella 113, subalterni 4 e 13, come da visure allegate all'elaborato peritale, sul lato confinante con la proprietà degli attori sita in via San Giovanni Bosco n. 13, il tutto secondo le modalità di cui alla c.t.u. disposta in corso di causa).
Va disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata dai signori , e nei confronti di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e
[...] Controparte_5 Controparte_6 Parte_3 Parte_4 [...]
e (Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Verona, Ufficio Pt_5 Controparte_7 provinciale - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare. Nota di Trascrizione del
19.7.2023 n. 29745 RG e n. 22244 RP).
Conclusioni e spese pag. 15/18 L'appello principale proposto da e va quindi Parte_1 Parte_2 integralmente rigettato mentre vanno accolti gli appelli incidentali con parziale riforma della sentenza appellata.
In accoglimento degli appelli incidentali proposti da Controparte_4 [...]
, , e CP_5 Controparte_6 Parte_3 Parte_5 Parte_4 [...]
e in riforma della sentenza n.1635/23 pubblicata in data 23 agosto 2023 del CP_7
Tribunale di Verona vanno rigettate integralmente le domande svolte da , CP_1
e e e nei Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 Parte_2 confronti di , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_3
e e fermo il resto (ovvero la condanna, in Parte_4 Parte_5 Controparte_7 solido tra loro, dei convenuti e ad effettuare Parte_1 Parte_2
l'arretramento della porzione di immobile costruita in violazione delle distanze prescritte dal P.R.G. del Comune di Valeggio sul CI e, segnatamente,
l'arretramento del muro perimetrale inerente l'unità immobiliare in proprietà dei convenuti censita al C.F. del Comune di Valeggio sul CI al Parte_9 foglio 35, particella 113, subalterni 4 e 13, come da visure allegate all'elaborato peritale, sul lato confinante con la proprietà degli attori sita in via San Giovanni Bosco
n. 13, il tutto secondo le modalità di cui alla c.t.u. disposta in corso di causa). In ragione del rigetto dell'appello principale rimane ferma la regolamentazione delle spese di lite del primo grado tra , e e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
e .
[...] Parte_2
All'accoglimento degli appelli incidentali, e alla parziale riforma della sentenza, consegue la condanna di , e e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e in solido tra loro al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2 sostenute dai terzi chiamati che si liquidano quanto al primo grado in assenza di note spese depositate, in applicazione del D.M. 55/2014, scaglione indeterminabile- complessità media secondo le fasi effettivamente svolte nei valori medi in complessivi euro 10.860,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Quanto al regolamento delle spese del presente grado di giudizio, le stesse vanno poste secondo soccombenza a integrale carico degli appellanti che risultano integralmente pag. 16/18 soccombenti nei confronti di tutti gli appellati. Le stesse vanno liquidate, in assenza di note spese depositate, in applicazione del D.M. 55/2014, scaglione indeterminabile- complessità media secondo le fasi effettivamente svolte nei valori medi in complessivi euro 8.460,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Segue al rigetto dell'appello principale l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 nei confronti degli appellanti principali e Parte_1
Parte_2
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in accoglimento degli appelli incidentali ed in parziale riforma della pronunziando, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1635/23 del Tribunale di
Verona pubblicata in data 23 agosto 2023 lo respinge e in accoglimento degli appelli incidentali ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto :
1) rigettare integralmente le domande svolte da , e CP_1 Controparte_2
e e nei confronti dei signori Controparte_3 Pt_1 Parte_1 Parte_2
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_3 Parte_4
e Parte_5 Controparte_7
2) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata da
, e nei confronti di , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, e e Controparte_5 Controparte_6 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
(Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Verona, Ufficio provinciale - CP_7
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare. Nota di Trascrizione del 19.7.2023 n.
29745 RG e n. 22244 RP);
3) condanna , e e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
e al pagamento, in favore di ,
[...] Parte_2 Controparte_4 CP_5
, , delle spese di lite
[...] Controparte_6 Parte_3 Parte_4 Parte_5 del primo grado di giudizio liquidate in euro 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge;
pag. 17/18 4) condanna , e e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
e al pagamento, in favore di , delle spese di
[...] Parte_2 Controparte_7 lite del primo grado di giudizio liquidate in euro 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge;
5) condanna e in solido tra loro, a Pt_1 Parte_1 Parte_2 rifondere a , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_3 [...]
, le spese di lite del secondo grado che si liquidano in euro 8.460,00 Pt_4 Parte_5 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) condanna il e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rifondere a le spese di lite del secondo grado che si liquidano in euro Controparte_7
8.460,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rifondere a , e le spese di lite del CP_1 Controparte_2 Controparte_3 secondo grado che si liquidano in euro 8.460,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
8) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico degli appellanti principali e Parte_1
Parte_2
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 8 ottobre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 18/18