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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/01/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma 3° SEZIONE R.G. 2638/2019
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dr. Biagio Roberto Cimini Presidente
Dr.ssa Antonella Myriam Sterlicchio Consigliere
Dr. Pierluigi De Nardis
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TRIA ARGIA appellante e
IN PROPRIO ED Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv.
[...] C.F._2
MERANDA GIANLUCA appellato
(C.F. ), , Controparte_3 C.F._3 Parte_2
(C.F. ), , (C.F. CodiceFiscale_4 Parte_3 C.F._5
) e , (C.F. ), assistiti e
[...] Parte_4 CodiceFiscale_6
difesi dall'Avv. MERANDA GIANLUCA intervenuti
FATTO E DIRITTO
r.g. 2638/2019 Con atto di citazione in appello notificato il 05.04.2019, la Sig.ra
[...]
a proposto gravame avverso la sentenza n. 4989/2019 resa tra la Pt_1
stessa e il fu Ing. dal Tribunale di Roma nell'ambito della CP_2
causa iscritta al N.R.G. 19528/2016.
La suddetta sentenza del Tribunale di Roma, nello specifico, aveva condannato l'odierna appellante alla restituzione ex art. 2033 c.c., in favore dell'Ing. della somma di € 15.000,00 oltre interessi legali CP_2
dalla prima richiesta al soddisfo.
La sig.ra ha impugnato la citata sentenza, così concludendo: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c. e previo accoglimento della richiesta di prova testimoniale come già formulata in primo grado, accertare e dichiarare l'insussistenza delle ragioni addotte dalla parte attrice in primo grado e la mancanza di prova della restituzione del prestito da parte dell'Ing. al Sig. con CP_2 Controparte_4
conseguente rigetto integrale di tutte le domande restitutorie avanzate da parte attrice in primo grado perchè del tutto infondate, in fatto ed in diritto
e con condanna della parte appellata al pagamento delle spese di entrambi
i gradi di giudizio".
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 3 settembre
2019, in proprio e n.q. di erede di si Controparte_1 CP_2
costituiva in giudizio, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e difesa, rigettare l'appello avverso la sentenza n.
4989/2019 resa dal Tribunale di Roma nell'ambito della causa iscritta al
N.R.G. 19528/2016 in data 4 marzo 2019 per le ragioni sopra descritte, e quindi: - respingere tutte le domande proposte da parte avversa, in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa;
- confermare la condanna di Parte_1
r.g. 2638/2019 pag. 2/8 alla restituzione in favore dell'appellata della somma di €. 15.000,00, oltre interessi legali dalla prima richiesta al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.” - Medio tempore avveniva il decesso della Sig.ra ed i Sigg.ri Controparte_1 CP_3
, e – quali
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
cessionari del credito vantato dalla Sig.ra nei Controparte_1
confronti della Sig.ra – intervenivano volontariamente e si Parte_1
costituivano nella presente causa quali aventi diritto della parte deceduta, nei confronti della controparte già costituita, riproponendo nei suoi confronti tutte le domande, richieste, istanze ed eccezioni già formulate dalla Sig.ra nessuna esclusa, salva la loro Controparte_1
compatibilità.
Instaurato il contraddittorio veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, disposta la trattazione scritta, con ordinanza del 5 marzo 2024 la stessa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§§§
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di tardività dell'intervento spiegato da
, e . Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4
La censura è infondata.
L'appellante ha sostenuto che l'intervento sarebbe avvenuto a marzo 2023, mentre le conclusioni erano già state precisate all'udienza del 26 gennaio 2022; in realtà l'udienza del 26 gennaio 2022 era quella in cui si sarebbero dovute precisare le conclusioni, ma con decreto presidenziale in pari data, la precisazione delle conclusioni era stata rinviata alla successiva data del 19 Aprile 2023.
L'art. 268 CPC, primo comma, statuisce che: “ l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni”; nel caso di specie la comparsa d'intervento è stata depositata Il 7 marzo 2023, vale a dire in data antecedente alla precisazione delle conclusioni (19. 4. 2023), e comunque con ordinanza in r.g. 2638/2019 pag. 3/8 data 20. 4 2023 la causa era stata ulteriormente rinviata, sempre per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28 Febbraio 2024, e quindi l'intervento deve ritenersi tempestivo.
Rispetto alla prospettata interruzione del giudizio, l'appellante ha sostenuto che una volta intervenuto il decesso della la causa avrebbe Controparte_1
dovuto essere interrotta.
Anche tale doglianza è infondata.
Infatti, tale evento può realizzarsi solo nell'ipotesi in cui, a mente dell'art. 300 c. p.
c., il procuratore dichiari la morte della parte rappresentata, dichiarandolo in udienza ovvero con atto notificato alle controparti, laddove nessuna di tali circostanze si è verificata nel caso di specie.
Va inoltre ricordato che il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario senza estromissione del dante causa, assume nel processo una posizione coincidente con quella di quest'ultimo, divenendo titolare del diritto in contestazione, e quindi tale intervento dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario con inscindibilità delle relative cause. (v. Cass. civ., ord. II, 19 giugno 2023, 17479).
Nel merito l'appello è fondato.
L'appellante ha dedotto quattro motivi di gravame.
Con il primo ha denunciato la pretesa violazione del principio del contraddittorio per non essere stata evocata in giudizio la minore coerede, Persona_1 unitamente all'appellante, del defunto Controparte_4
Al riguardo la ha sostenuto che l'assegno in contestazione era stato Pt_1
versato sul conto corrente del dante causa, e quindi la somma portata dal medesimo doveva ritenersi spettante in pari quota ai suoi eredi legittimi, vale a dire la moglie, attuale appellante, ed alla figlia minore, che doveva essere evocata in giudizio, atteso che l'appellata aveva chiesto la restituzione dell'intera somma portata dall'assegno, spettante, pro quota, a madre e figlia.
r.g. 2638/2019 pag. 4/8 Sul punto deve rilevarsi che la fondatezza della domanda di restituzione della somma di € 15.000, avanzata nei confronti dell'appellante, costituisce una questione di merito e non di legittimazione, con la conseguenza che oggetto del presente giudizio è la verifica dell'obbligo della di restituire l'intera Pt_1
somma reclamata ovvero, diversamente, dell'obbligo di restituirla solo pro quota o di non dover restituire alcunché.
Il primo motivo è quindi infondato.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'illegittima interpretazione della legge circa il valore probatorio della deposizione del teste resa ai sensi Tes_1
dell'articolo 391 bis c.p.p. ed acquisita in giudizio;
tale motivo può essere esaminato congiuntamente ai successivi motivi sub tre (illegittima interpretazione delle presunzioni) e quattro (erroneità ed illogicità della decisione per difetto di prova), essendo gli stessi intimamente connessi.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono fondati e devono essere accolti.
Invero, la natura delle dichiarazioni raccolte e l'assunzione di informazioni da parte del difensore ex articolo 391 bis c. p. p. non sono equiparabili ad una prova testimoniale, dal momento che tali informazioni non vengono raccolte in contraddittorio tra le parti, né sono state mai utilizzate a confutazione di quanto ha riferito un testimone, poiché agli atti non risulta alcuna utilizzazione delle stesse ai sensi dell'articolo 391 decies c.p.p. Inoltre, l'esame della predetta dichiarazione dimostra la sua inattendibilità e valenza probatoria rispetto al presente giudizio.
Infatti, il pur avendo confermato che il aveva effettuato un Tes_1 CP_4
prestito a favore del e che questo a garanzia della restituzione aveva CP_2
consegnato al primo un assegno dell'importo di 15.000 € a garanzia, nel riferire dell'incontro avvenuto per la restituzione dei soldi prestati, ha affermato che il non aveva restituito l'assegno perché non lo aveva trovato, assicurando CP_4
che avrebbe provveduto a strapparlo una volta ritrovato.
r.g. 2638/2019 pag. 5/8 Tale circostanza appare del tutto inverosimile sia se riferita al non CP_4 essendo credibile che costui non sapesse che fine avesse fatto un assegno di notevole importo, dato a garanzia, sia se riferita al debitore, il quale, pur avendo pagato le somme dovute, non aveva preteso la restituzione dell'assegno dato a garanzia.
Anche volendo dar credito all'ipotesi che il avesse momentaneamente CP_4
smarrito il titolo, ben poteva rinviarsi ad altra data la consegna del denaro e la restituzione del titolo ovvero, trattandosi di persone sicuramente non sprovvedute, si sarebbe potuta pretendere e rilasciare una dichiarazione liberatoria.
Oltretutto, il non ha indicato le modalità di restituzione del prestito;
e Tes_1
sotto questo profilo deve osservarsi che neanche l'appellata è stato in grado di indicarle, nonostante che fosse del tutto logico che rispetto ad un tale importo avrebbero dovuto essere utilizzati mezzi tracciabili, quali un bonifico od un assegno circolare o bancario. Anche a voler ammettere che il avesse CP_2 restituito le somme prese in prestito sarebbe stato molto più logico, ove mai avvenuto, autorizzare l'incasso, da parte del dell'assegno dato in CP_4
garanzia, piuttosto che effettuare il pagamento tramite la corresponsione di somme in contanti (in tal modo rinunciando alla prova della restituzione ed accettando il pesante onere di reperire quindicimila euro in contanti) ovvero effettuando un bonifico bancario, dovendosi escludere, per illogicità, che sia stato consegnato, al creditore, un assegno portante una cifra pari a quella indicata del corrispondente titolo dato in garanzia.
Per contro, la circostanza che il fosse meticoloso nel documentare i CP_4
prestiti e nel restituire, ovvero strappare, gli assegni dati in garanzia, risulta proprio dalla documentazione di un altro prestito effettuato a favore del
, documentato in atti, che, a dispetto di quanto da quest'ultimo riferito Tes_1
in sede di indagini difensive, dà conto del fatto che, anche nei confronti di amici fraterni come il , il pretendeva il rilascio di assegni a garanzia, e Tes_1 CP_4 ciò a confutazione della diversa tesi riferita del . Tes_1
r.g. 2638/2019 pag. 6/8 Anche l'esame del carnet degli assegni, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, non induce a ritenere che possa costituire una presunzione precisa e concordante il fatto che successivamente al rilascio dell'assegno oggetto di causa si sia provveduto ad emetterne altri, poiché la natura di garanzia dell'assegno controverso ben rende possibile che esso sia stato trattenuto nel tempo e quindi sia potuta avvenire l'emanazione di altri diversi assegni successivamente alla sua compilazione.
Ne consegue che essendo pacifico e non contestato tra le parti che un prestito, pari alla somma portata dall'assegno in contestazione, era stato realmente effettuato da parte del in favore del può ritenersi provato il fatto CP_4 CP_2
costitutivo del diritto dell'appellante e quindi la legittimazione ad incassare l'assegno a garanzia non essendo stato il prestito restituito.
Va inoltre rilevato che tale assegno, pacificamente versato dall'appellante su un conto corrente intestato al defunto non lede i diritti della Controparte_4
minore coerede, poiché il conto ex lege entra nella titolarità Persona_1 degli eredi legittimi e, inoltre, tale operazione è stata debitamente autorizzata dal
Giudice tutelare.
Per contro, non esiste alcuna prova, né presunzione, per ritenere che il CP_2
abbia adempiuto il proprio obbligo di restituzione delle somme percepite, e quindi l'incasso dell'assegno deve ritenersi legittimamente effettuato.
Alla stregua di quanto sinora esposto l'appello deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi delle tariffe forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare dell'attività professionale prestata.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di IN PROPRIO ED Parte_1 Controparte_1
EREDE DI , , CP_2 Controparte_3 Parte_2
r.g. 2638/2019 pag. 7/8 e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_3 Parte_4
Roma n. 4989/2019, così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto da nei confronti di IN Parte_1 Controparte_1
PROPRIO ED EREDE DI , CP_2 Controparte_3
, ; Parte_2 Parte_3 Parte_4
- Condanna IN PROPRIO ED EREDE DI Controparte_1
, , CP_2 Controparte_3 Parte_2
e , in solido tra loro, al Parte_3 Parte_4
pagamento, in favore di delle spese del doppio Parte_1
grado del giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in € 919 per studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la trattazione ed € 1701 per la fase decisionale e, pertanto in totale € 5.077, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, e quanto al presente grado in € 567 per studio, € 921 per la fase introduttiva, € 2.765 per la trattazione ed € 1.911 per la fase decisionale e, pertanto in totale € 5.809, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della 3° SEZIONE, in data 05/11/2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Pierluigi De Nardis Dr. Biagio Roberto Cimini
r.g. 2638/2019 pag. 8/8
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dr. Biagio Roberto Cimini Presidente
Dr.ssa Antonella Myriam Sterlicchio Consigliere
Dr. Pierluigi De Nardis
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TRIA ARGIA appellante e
IN PROPRIO ED Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv.
[...] C.F._2
MERANDA GIANLUCA appellato
(C.F. ), , Controparte_3 C.F._3 Parte_2
(C.F. ), , (C.F. CodiceFiscale_4 Parte_3 C.F._5
) e , (C.F. ), assistiti e
[...] Parte_4 CodiceFiscale_6
difesi dall'Avv. MERANDA GIANLUCA intervenuti
FATTO E DIRITTO
r.g. 2638/2019 Con atto di citazione in appello notificato il 05.04.2019, la Sig.ra
[...]
a proposto gravame avverso la sentenza n. 4989/2019 resa tra la Pt_1
stessa e il fu Ing. dal Tribunale di Roma nell'ambito della CP_2
causa iscritta al N.R.G. 19528/2016.
La suddetta sentenza del Tribunale di Roma, nello specifico, aveva condannato l'odierna appellante alla restituzione ex art. 2033 c.c., in favore dell'Ing. della somma di € 15.000,00 oltre interessi legali CP_2
dalla prima richiesta al soddisfo.
La sig.ra ha impugnato la citata sentenza, così concludendo: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c. e previo accoglimento della richiesta di prova testimoniale come già formulata in primo grado, accertare e dichiarare l'insussistenza delle ragioni addotte dalla parte attrice in primo grado e la mancanza di prova della restituzione del prestito da parte dell'Ing. al Sig. con CP_2 Controparte_4
conseguente rigetto integrale di tutte le domande restitutorie avanzate da parte attrice in primo grado perchè del tutto infondate, in fatto ed in diritto
e con condanna della parte appellata al pagamento delle spese di entrambi
i gradi di giudizio".
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 3 settembre
2019, in proprio e n.q. di erede di si Controparte_1 CP_2
costituiva in giudizio, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e difesa, rigettare l'appello avverso la sentenza n.
4989/2019 resa dal Tribunale di Roma nell'ambito della causa iscritta al
N.R.G. 19528/2016 in data 4 marzo 2019 per le ragioni sopra descritte, e quindi: - respingere tutte le domande proposte da parte avversa, in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa;
- confermare la condanna di Parte_1
r.g. 2638/2019 pag. 2/8 alla restituzione in favore dell'appellata della somma di €. 15.000,00, oltre interessi legali dalla prima richiesta al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.” - Medio tempore avveniva il decesso della Sig.ra ed i Sigg.ri Controparte_1 CP_3
, e – quali
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
cessionari del credito vantato dalla Sig.ra nei Controparte_1
confronti della Sig.ra – intervenivano volontariamente e si Parte_1
costituivano nella presente causa quali aventi diritto della parte deceduta, nei confronti della controparte già costituita, riproponendo nei suoi confronti tutte le domande, richieste, istanze ed eccezioni già formulate dalla Sig.ra nessuna esclusa, salva la loro Controparte_1
compatibilità.
Instaurato il contraddittorio veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, disposta la trattazione scritta, con ordinanza del 5 marzo 2024 la stessa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§§§
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di tardività dell'intervento spiegato da
, e . Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4
La censura è infondata.
L'appellante ha sostenuto che l'intervento sarebbe avvenuto a marzo 2023, mentre le conclusioni erano già state precisate all'udienza del 26 gennaio 2022; in realtà l'udienza del 26 gennaio 2022 era quella in cui si sarebbero dovute precisare le conclusioni, ma con decreto presidenziale in pari data, la precisazione delle conclusioni era stata rinviata alla successiva data del 19 Aprile 2023.
L'art. 268 CPC, primo comma, statuisce che: “ l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni”; nel caso di specie la comparsa d'intervento è stata depositata Il 7 marzo 2023, vale a dire in data antecedente alla precisazione delle conclusioni (19. 4. 2023), e comunque con ordinanza in r.g. 2638/2019 pag. 3/8 data 20. 4 2023 la causa era stata ulteriormente rinviata, sempre per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28 Febbraio 2024, e quindi l'intervento deve ritenersi tempestivo.
Rispetto alla prospettata interruzione del giudizio, l'appellante ha sostenuto che una volta intervenuto il decesso della la causa avrebbe Controparte_1
dovuto essere interrotta.
Anche tale doglianza è infondata.
Infatti, tale evento può realizzarsi solo nell'ipotesi in cui, a mente dell'art. 300 c. p.
c., il procuratore dichiari la morte della parte rappresentata, dichiarandolo in udienza ovvero con atto notificato alle controparti, laddove nessuna di tali circostanze si è verificata nel caso di specie.
Va inoltre ricordato che il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario senza estromissione del dante causa, assume nel processo una posizione coincidente con quella di quest'ultimo, divenendo titolare del diritto in contestazione, e quindi tale intervento dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario con inscindibilità delle relative cause. (v. Cass. civ., ord. II, 19 giugno 2023, 17479).
Nel merito l'appello è fondato.
L'appellante ha dedotto quattro motivi di gravame.
Con il primo ha denunciato la pretesa violazione del principio del contraddittorio per non essere stata evocata in giudizio la minore coerede, Persona_1 unitamente all'appellante, del defunto Controparte_4
Al riguardo la ha sostenuto che l'assegno in contestazione era stato Pt_1
versato sul conto corrente del dante causa, e quindi la somma portata dal medesimo doveva ritenersi spettante in pari quota ai suoi eredi legittimi, vale a dire la moglie, attuale appellante, ed alla figlia minore, che doveva essere evocata in giudizio, atteso che l'appellata aveva chiesto la restituzione dell'intera somma portata dall'assegno, spettante, pro quota, a madre e figlia.
r.g. 2638/2019 pag. 4/8 Sul punto deve rilevarsi che la fondatezza della domanda di restituzione della somma di € 15.000, avanzata nei confronti dell'appellante, costituisce una questione di merito e non di legittimazione, con la conseguenza che oggetto del presente giudizio è la verifica dell'obbligo della di restituire l'intera Pt_1
somma reclamata ovvero, diversamente, dell'obbligo di restituirla solo pro quota o di non dover restituire alcunché.
Il primo motivo è quindi infondato.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'illegittima interpretazione della legge circa il valore probatorio della deposizione del teste resa ai sensi Tes_1
dell'articolo 391 bis c.p.p. ed acquisita in giudizio;
tale motivo può essere esaminato congiuntamente ai successivi motivi sub tre (illegittima interpretazione delle presunzioni) e quattro (erroneità ed illogicità della decisione per difetto di prova), essendo gli stessi intimamente connessi.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono fondati e devono essere accolti.
Invero, la natura delle dichiarazioni raccolte e l'assunzione di informazioni da parte del difensore ex articolo 391 bis c. p. p. non sono equiparabili ad una prova testimoniale, dal momento che tali informazioni non vengono raccolte in contraddittorio tra le parti, né sono state mai utilizzate a confutazione di quanto ha riferito un testimone, poiché agli atti non risulta alcuna utilizzazione delle stesse ai sensi dell'articolo 391 decies c.p.p. Inoltre, l'esame della predetta dichiarazione dimostra la sua inattendibilità e valenza probatoria rispetto al presente giudizio.
Infatti, il pur avendo confermato che il aveva effettuato un Tes_1 CP_4
prestito a favore del e che questo a garanzia della restituzione aveva CP_2
consegnato al primo un assegno dell'importo di 15.000 € a garanzia, nel riferire dell'incontro avvenuto per la restituzione dei soldi prestati, ha affermato che il non aveva restituito l'assegno perché non lo aveva trovato, assicurando CP_4
che avrebbe provveduto a strapparlo una volta ritrovato.
r.g. 2638/2019 pag. 5/8 Tale circostanza appare del tutto inverosimile sia se riferita al non CP_4 essendo credibile che costui non sapesse che fine avesse fatto un assegno di notevole importo, dato a garanzia, sia se riferita al debitore, il quale, pur avendo pagato le somme dovute, non aveva preteso la restituzione dell'assegno dato a garanzia.
Anche volendo dar credito all'ipotesi che il avesse momentaneamente CP_4
smarrito il titolo, ben poteva rinviarsi ad altra data la consegna del denaro e la restituzione del titolo ovvero, trattandosi di persone sicuramente non sprovvedute, si sarebbe potuta pretendere e rilasciare una dichiarazione liberatoria.
Oltretutto, il non ha indicato le modalità di restituzione del prestito;
e Tes_1
sotto questo profilo deve osservarsi che neanche l'appellata è stato in grado di indicarle, nonostante che fosse del tutto logico che rispetto ad un tale importo avrebbero dovuto essere utilizzati mezzi tracciabili, quali un bonifico od un assegno circolare o bancario. Anche a voler ammettere che il avesse CP_2 restituito le somme prese in prestito sarebbe stato molto più logico, ove mai avvenuto, autorizzare l'incasso, da parte del dell'assegno dato in CP_4
garanzia, piuttosto che effettuare il pagamento tramite la corresponsione di somme in contanti (in tal modo rinunciando alla prova della restituzione ed accettando il pesante onere di reperire quindicimila euro in contanti) ovvero effettuando un bonifico bancario, dovendosi escludere, per illogicità, che sia stato consegnato, al creditore, un assegno portante una cifra pari a quella indicata del corrispondente titolo dato in garanzia.
Per contro, la circostanza che il fosse meticoloso nel documentare i CP_4
prestiti e nel restituire, ovvero strappare, gli assegni dati in garanzia, risulta proprio dalla documentazione di un altro prestito effettuato a favore del
, documentato in atti, che, a dispetto di quanto da quest'ultimo riferito Tes_1
in sede di indagini difensive, dà conto del fatto che, anche nei confronti di amici fraterni come il , il pretendeva il rilascio di assegni a garanzia, e Tes_1 CP_4 ciò a confutazione della diversa tesi riferita del . Tes_1
r.g. 2638/2019 pag. 6/8 Anche l'esame del carnet degli assegni, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, non induce a ritenere che possa costituire una presunzione precisa e concordante il fatto che successivamente al rilascio dell'assegno oggetto di causa si sia provveduto ad emetterne altri, poiché la natura di garanzia dell'assegno controverso ben rende possibile che esso sia stato trattenuto nel tempo e quindi sia potuta avvenire l'emanazione di altri diversi assegni successivamente alla sua compilazione.
Ne consegue che essendo pacifico e non contestato tra le parti che un prestito, pari alla somma portata dall'assegno in contestazione, era stato realmente effettuato da parte del in favore del può ritenersi provato il fatto CP_4 CP_2
costitutivo del diritto dell'appellante e quindi la legittimazione ad incassare l'assegno a garanzia non essendo stato il prestito restituito.
Va inoltre rilevato che tale assegno, pacificamente versato dall'appellante su un conto corrente intestato al defunto non lede i diritti della Controparte_4
minore coerede, poiché il conto ex lege entra nella titolarità Persona_1 degli eredi legittimi e, inoltre, tale operazione è stata debitamente autorizzata dal
Giudice tutelare.
Per contro, non esiste alcuna prova, né presunzione, per ritenere che il CP_2
abbia adempiuto il proprio obbligo di restituzione delle somme percepite, e quindi l'incasso dell'assegno deve ritenersi legittimamente effettuato.
Alla stregua di quanto sinora esposto l'appello deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi delle tariffe forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare dell'attività professionale prestata.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di IN PROPRIO ED Parte_1 Controparte_1
EREDE DI , , CP_2 Controparte_3 Parte_2
r.g. 2638/2019 pag. 7/8 e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_3 Parte_4
Roma n. 4989/2019, così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto da nei confronti di IN Parte_1 Controparte_1
PROPRIO ED EREDE DI , CP_2 Controparte_3
, ; Parte_2 Parte_3 Parte_4
- Condanna IN PROPRIO ED EREDE DI Controparte_1
, , CP_2 Controparte_3 Parte_2
e , in solido tra loro, al Parte_3 Parte_4
pagamento, in favore di delle spese del doppio Parte_1
grado del giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in € 919 per studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la trattazione ed € 1701 per la fase decisionale e, pertanto in totale € 5.077, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, e quanto al presente grado in € 567 per studio, € 921 per la fase introduttiva, € 2.765 per la trattazione ed € 1.911 per la fase decisionale e, pertanto in totale € 5.809, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della 3° SEZIONE, in data 05/11/2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Pierluigi De Nardis Dr. Biagio Roberto Cimini
r.g. 2638/2019 pag. 8/8