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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/03/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8842/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE X CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 8842/2020 promosso da:
C.F. (Avv. Patrizia Comite) -attore- Parte_1 C.F._1
C.F. (Avv. Patrizia Comite) -attrice- Controparte_1 C.F._2
C.F. (Avv. Patrizia Comite) -attore- Parte_2 C.F._3
CONTRO
.I. (Avv. Marco Rodolfi) -convenuta- Controparte_2 P.IVA_1
C.F. (Avv. Alessandro Dal Controparte_3 C.F._4
Molin) -convenuta-
-convenuto contumace- Controparte_4
Oggetto: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE – LESIONE
PERSONALE
Conclusioni: come da fogli depositati per via telematica per gli attori e per la convenuta
; come da comparsa di costituzione e di risposta per la Controparte_3
convenuta Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 14 Con atto di citazione regolarmente notificato i signori , Parte_1 Controparte_1
e esponevano: che il SI. , il giorno 13.09.2018, alle ore Parte_2 Parte_1
9:50 circa, si trovava, in qualità di pedone, sull'isola salvagente in corrispondenza della fermata del tram in via Volvinio a Milano, all'altezza del civico n. 41, quando, mentre stava attraversando la carreggiata, veniva investito dal veicolo Alfa Romeo Giulietta tg.
EX683BV, assicurato di proprietà della SI.ra Controparte_2 Controparte_3
e condotto da il quale, proveniente da Piazza Agrippa, stava Controparte_4
percorrendo la corsia riservata ai mezzi pubblici a una velocità non commisurata alle condizioni di tempo e di luogo;
che, a causa del violento impatto, il SI. Parte_1
veniva caricato sul cofano del predetto veicolo e veniva sbalzato in avanti per diversi metri;
che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia locale del Comune di Milano la quale redigeva relazione di incidente stradale;
che il SI. veniva Parte_1 trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico, ove veniva ricoverato nel reparto di chirurgia d'urgenza con prognosi iniziale di 40 giorni;
che dal predetto nosocomio il SI. veniva dimesso in data 27.09.2018 con diagnosi di “frattura Pt_1
omero prossimale sinistro, trauma cranico con emorragia extra-durale e contusione splenica con ematoma senza rottura capsula”; che seguivano ulteriori accertamenti e in data 19.04.2019 il dott. redigeva certificato di chiusura della malattia;
che Persona_1
in data 04.06.2019 il SI. si sottoponeva a una visita medico-legale Parte_1
presso il fiduciario della Compagnia Assicurativa la quale Controparte_2
successivamente inviava al SI. un assegno di Euro 28.000,00, importo ridotto del Pt_1
50% in virtù dell'asserita responsabilità concorsuale del pedone e accettato da quest'ultimo a titolo di acconto;
che la perizia medico-legale di parte del dott.
[...]
evidenziava postumi permanenti nella misura del 28-30%, oltre a un periodo di Per_2
inabilità temporanea parziale al 100% per 14 giorni, al 75% per 60 giorni e al 50% per 90 giorni;
che la moglie e il figlio del SI. , ovvero la SI.ra Parte_1 CP_1
e il SI. , in conseguenza del sinistro stradale subito da
[...] Parte_2 Pt_1
, avevano diritto anch'essi al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto
[...] iure proprio, sia sotto l'aspetto della sofferenza interiore patita, sia sotto il profilo pagina 2 di 14 dell'alterazione e/o modificazione peggiorativa della vita di relazione. A quest'ultimo proposito gli attori deducevano in particolare che a causa delle lesioni subite da Pt_1
Con
la SI.ra non poteva più fare affidamento sul sostegno del marito nello
[...]
svolgimento delle attività domestiche e per fare la spesa in macchina e che non poteva più trascorrere con lui momenti di svago al lago di Como e all'idroscalo; deducevano, inoltre, che il SI. aveva sacrificato il proprio tempo libero per accompagnare il Parte_2
padre alle visite mediche e per aiutarlo in attività che prima del sinistro il SI. Pt_1
svolgeva autonomamente.
[...]
Tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale
e per sentirli condannare in via solidale, previo Controparte_2 Controparte_3
accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Alfa Romeo
Giulietta tg. EX683BV nella causazione del sinistro, al risarcimento di tutti i danni da loro patiti. Quanto al SI. tali danni venivano quantificati in € Parte_1
165.096,45, importo ottenuto dalla somma del danno non patrimoniale, con personalizzazione nella misura del 29%, pari a € 163.850,35, e del danno patrimoniale, pari a € 1.246,10 (sommatoria degli esborsi sostenuti per spese mediche, rilascio della cartella clinica e di una copia della relazione di sinistro, per la consulenza tecnica espletata ante causam, per parcheggio e per trasporto), da cui dedurre € 28.000,00 corrisposti ante causam da Gli attori e Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 concludevano per la condanna dei convenuti in solido al risarcimento della somma di €
5.000,00 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale, o della diversa somma da quantificarsi in via equitativa.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo Controparte_3
l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ed eccependo il difetto di integrità del contraddittorio, stante la mancata citazione in giudizio del SI. comproprietario del veicolo Controparte_4
Alfa Romeo Giulietta tg. EX683BV. La SI.ra inoltre, Controparte_3
contestava la dinamica del sinistro come ricostruita dagli attori, deducendo che la velocità dell'autovettura condotta dal sig. era estremamente contenuta ed evidenziando CP_4
pagina 3 di 14 la responsabilità del SI. per aver attraversato la carreggiata senza Parte_1
servirsi delle strisce pedonali e senza controllare che non sopraggiungessero veicoli dalla propria sinistra, avendo il pedone rivolto lo sguardo esclusivamente alla propria destra, come da fotogrammi estratti dal filmato registrato dalla telecamera installata sulla pensilina ATM. Contestava infine il quantum delle pretese attoree nonché i danni non patrimoniali asseritamente subiti dalla SI.ra e dal SI. . Controparte_1 Parte_2
La SI.ra concludeva quindi per il rigetto delle domande attoree, in quanto CP_3
infondate in fatto e in diritto e, in subordine, in caso di accoglimento delle suddette domande, chiedeva di essere manlevata e tenuta indenne da Controparte_2
Si costituiva altresì la compagnia assicurativa eccependo anch'essa il Controparte_2
difetto di integrità del contraddittorio. Nel merito contestava la dinamica del sinistro come ricostruita dagli attori, opponendo la responsabilità concorsuale del pedone investito;
contestava comunque nell'an il danno riflesso asseritamente patito dalla moglie e dal figlio del SI. , nonché il quantum delle avverse pretese. Parte_1
Concludeva, quindi, per l'accertamento della concorsuale responsabilità del pedone nella causazione del sinistro de quo e per il rigetto delle domande attoree, ritenuto satisfattivo l'importo di € 28.000,00 versato da parte di in favore del signor Controparte_2 Pt_1
.
[...]
In data 10.11.2020, udienza tenutasi con le modalità della trattazione scritta stante l'emergenza Covid-19, il sottoscritto Giudice ordinava l'integrazione del contradditorio nei confronti del sig. e assegnava a parte attrice termine di 15 giorni Controparte_4 per la notifica dell'invito alla negoziazione assistita alle controparti.
Verificata la condizione di procedibilità ex art. 3 D.L. n. 132/2014 e la tempestiva integrazione del contraddittorio ex artt. 102 c.p.c. e 144 Cod. Ass., veniva dichiarata la contumacia del litisconsorte necessario sig. e venivano assegnati Controparte_4 alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.. La causa veniva quindi istruita mediante disposizione di CTU medico-legale sulla persona del SI. , Parte_1 all'esito della quale veniva ritenuta matura per la decisione.
pagina 4 di 14 All'udienza del 09.11.2023 fissata per la precisazione delle conclusioni e tenutasi con le modalità della trattazione scritta la causa veniva quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
Circa la dinamica del sinistro vengono in rilievo le risultanze del rapporto della Polizia
Locale di Milano (doc. 1 att.), ove si legge, tra l'altro, quanto segue: “Sulla base sia delle notizie acquisite sia dei rilievi, veniva determinato che il veicolo 'A' [l'autovettura di proprietà di , proveniente dalla piazza Agrippa, percorreva la Controparte_3
via Volvinio in direzione del viale Giovanni da Cermenate;
dopo aver oltrepassato
l'intersezione con la via Stadera impegnava la corsia interna riservata ai mezzi pubblici investendo, con la parte anteriore, il pedone che, proveniente dall'isola salvagente, attraversava la carreggiata in direzione del marciapiede civici pari, ovvero da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia del veicolo. Nella fase susseguente
l'investimento, il pedone veniva caricato sul cofano anteriore del veicolo ed in seguito proiettato in avanti e verso destra secondo il senso di marcia del veicolo, cadendo infine al suolo. […] Il pedone, che aveva intrapreso l'attraversamento della carreggiata scendendo dal vertice dell'isola salvagente, non utilizzava l'attraversamento pedonale che risulta essere tracciato a m 35,00 dal sito dell'investimento”.
L'Agente il quale ha redatto la relazione di incidente stradale, ha Testimone_1 visionato le immagini della telecamera installata sulla pensilina dell'ATM ubicata sul marciapiede civici pari della via Volvinio che ha ripreso le fasi del sinistro, così descrivendole: “alle ore 09:48:20 (orario del filmato), sul bordo dell'isola salvagente
[…] vi è il pedone fermo in evidente attesa di attraversare la carreggiata, in quanto dalla sua destra vi sono diversi veicoli in transito diretti verso la piazza Agrippa. Alle ore
09:48:37, nell'inquadratura appare il veicolo 'A' [che] procede diritto in direzione della corsia interna riservata ai mezzi pubblici, mentre tutti gli altri veicoli aventi medesimo senso di marcia impegnano la corsia esterna che, contrariamente a quanto dichiarato dal conducente coinvolto, risulta sgombera” (doc. 1 fasc. att.).
Prosegue ancora la relazione di incidente: “Violazioni emerse dalle rilevazioni effettuate.
Il pedone, signor nella circostanza dell'incidente, non si era attenuto Parte_1
pagina 5 di 14 a quanto disposto dall'articolo 190 del Codice della Strada in quanto attraversava la carreggiata senza utilizzare l'attraversamento pedonale tracciato a meno di m 100. […]
Il conducente del veicolo 'A' […] nella medesima circostanza non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 146 in relazione all'articolo 40 del citato Codice, in quanto circolava senza autorizzazione sulla corsia riservata ai mezzi pubblici.”
Così stando le cose, è possibile ravvisare da un lato la violazione, da parte del SI.
di quanto disposto dall'articolo 146 comma 1 (“L'utente della Controparte_4
strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.”) e dall'articolo 40, comma 10, lett. c) (“È vietata: c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.”) del d.lgs. n. 285 del 1992, dall'altro lato la violazione, da parte del SI. , di quanto disposto dall'articolo 190 comma Parte_1
2 d.lgs. cit. (“I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.”).
Ed allora, non apparendo del tutto superata da parte convenuta la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 co. 1 c.c., devono qui richiamarsi i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in casi sovrapponibili o analoghi a quello di specie:
“L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art.
2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.” (Cass. n. 8663/2017)
pagina 6 di 14 “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.” (Cass. n. 842/2020)
“In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame.” (Cass. Sez. 3, 25/01/2024, n. 2433)
Orbene, nel caso di specie, l'attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, poste a 35 metri, da parte del SI. , il quale non ha controllato se da sinistra stessero Parte_1
sopraggiungendo veicoli (v. il filmato della telecamera installata sulla pensilina ATM), integra una violazione tale da configurare un suo concorso colposo nella misura del 30% nella produzione dell'evento. Responsabile nella misura del 70% deve ritenersi il conducente dell'autovettura, il quale stava percorrendo una corsia Controparte_4 riservata ai mezzi pubblici, tenuto anche conto che l'incidente è avvenuto alle ore 09.48, su una strada rettilinea, dunque in condizioni tali da rendere ben visibile il pedone che era fermo “in evidente attesa di attraversare la carreggiata” (doc. 1 att.). La responsabilità del SI. appare prevalente per le concrete modalità del sinistro e Controparte_4 considerato che, in caso di investimento di un pedone, l'art. 2054 c.c. pone una regola nella quale la presunzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore.
Mette conto rilevare che, per converso, non appare condivisibile la tesi attorea della integrale responsabilità dell'automobilista, fondata prevalentemente su elementi ricavati pagina 7 di 14 dal commento di alcuni fotogrammi del predetto filmato (v. doc. 27 att.), da cui risulterebbe che, nelle fasi anteriori all'attraversamento, il sig. avrebbe Parte_1
anzitutto rivolto lo sguardo verso sinistra. Detti fotogrammi appaiono infatti sfocati nella visione su consolle proprio rispetto al volto del sig. , mentre la visione Parte_1
continuativa del filmato prodotto dalla convenuta nelle fasi finali di interesse, CP_3
appare piuttosto confermare la circostanza della distrazione del pedone rispetto al lato della strada posto alla sua sinistra, avendo lui evidentemente confidato che da quel lato non potessero che sopraggiungere mezzi pubblici o mezzi autorizzati a circolare sulla corsia riservata. Tuttavia, anche il pedone, come il conducente di veicoli, è tenuto a rispettare non solo le regole del Codice della Strada, ma anche quelle della comune prudenza, che sottendono altresì il generale principio di attenzione agli altrui eventuali comportamenti imprudenti, se non violativi di specifiche norme dettate dal Codice della
Strada (ipotesi - quest'ultima - ricorrente nella fattispecie per cui è causa).
Non rimane che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur.
Sul punto le considerazioni medico-legali del CTU dott. , da condividersi Persona_3
in quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, sono, per quanto di interesse, le seguenti:
“Il IG , nel corso della visita peritale del 30 marzo 2022, ha Parte_1 segnalato il lamentare di persistenti algie a carico della spalla e dell'arto superiore sinistro, con associata importante limitazione funzionale, oltre a cefalea parietale e nucalgia. […]
Il IG , in data 13 settembre 2018, in rapporto causale con l'evento Parte_1 per cui è causa, ebbe a riportare “trauma cranico con emorragia extradurale, trauma addominale, produttivo di contusione splenica con ematoma, frattura omero prossimale sinistro”. […]
Ne derivarono un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 14 (quattordici), in riferimento alla degenza ospedaliera, oltre ad un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 50 (cinquanta), relativamente al periodo di contenzione brachiale e di massima algo-disfunzionalità post-traumatica, un periodo di inabilità
pagina 8 di 14 temporanea parziale al 50% di giorni 50 (cinquanta), in ordine alla graduale mobilizzazione articolare dell'arto superiore sinistro, seguito da un ulteriore periodo di giorni 50 (cinquanta) in forma parziale mediamente al 25%, nel corso del quale vi fu la graduale, seppur parziale, ripresa funzionale, coadiuvata da fisioterapia.
In tale periodo il soggetto è stato sicuramente in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano”. (…)
In un simile contesto, è del tutto evidente (senza alcuna ombra di dubbio) come il trauma de quo abbia potuto cagionare all'Esaminato una contingente sofferenza soggettiva di grado elevato (non inferiore a 4, in una scala da 1 a 5) nel corso della inabilità temporanea assoluta e parziale. (…)
In merito al quesito “in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d.
“sofferenza menomazione-correlala” al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo: assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima”, come più sopra precisato il trauma de quo ha cagionato all'Esaminato una contingente sofferenza soggettiva di grado elevato (non inferiore a 4, su una scala da 1 a 5) nel corso della inabilità temporanea. […]
Sono residuati postumi permanenti configuranti un danno permanente a persona valutabile nella misura del 21 (ventuno)% di riduzione della efficienza psicofisica (danno biologico) del soggetto.
Tale valore deriva sia dalla consultazione dei più qualificati barèmes di riferimento
(“SIMLA – Linee Guida Per la Valutazione Medico-Legale del Danno Alla Persona in
Ambito Civilistico – Giuffrè Editore, 2016”) sia da quella componente di esperienza soggettiva di analisi insita in ogni giudizio ed a maggior ragione in quelli di natura medico-legale. […]
La residua algo-disfunzionalità del distretto scapolo-omerale sinistro obiettivamente rilevata in sede di visita medico-legale e la sindrome cefalalgica segnalata dal Paziente, può rendere minimamente il soggetto in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano”, solo in caso di attività che richiedono una piena
pagina 9 di 14 efficienza ergonomica dell'arto superiore sinistro, ad esempio, quelle che necessitano di una perfetta coordinazione propriocettiva del complesso articolare traumatizzato. […]
Il trauma de quo ha cagionato all'Esaminato una contingente sofferenza soggettiva di grado 3 (su una scala da 1 a 5) alla stabilizzazione dei postumi permanenti, potendosi pertanto parametrare alla fascia medio-elevata, in funzione delle oggettive limitazioni funzionali residuate, come opportunamente segnalato nella sezione dedicata alla raccolta dei rilievi semeiologici. […]
Per quanto riguarda le spese di cura si annota che in atti risultano documentati esborsi per necessità diagnostico-terapeutiche per complessivi € 500,00 […] Sono, inoltre, allegate spese pari ad € 610,00 per relazione medico-legale (ric. n. 68 del 13.05.2019 –
Dott. , oltre ad € 35,00 per copia documentazione sanitaria. I rilevati Persona_4
postumi, a carattere permanente, risultano ormai sostanzialmente stabilizzati e, quindi, non si delinea la necessità di spese per cure future.”
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dal SI. Pt_1
a seguito del sinistro del 13.09.2018 hanno comportato, secondo la valutazione
[...]
espressa dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 14 giorni al 100%, di 50 al
75%, di 50 al 50% e di 50 al 25%. Il CTU ha peraltro valutato che il danno temporaneo subito dall'attore ha determinato una sofferenza soggettiva di grado elevato (non inferiore a 4), quindi si stima confacente a un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta pari a € 150,00 (v. Tabella milanese da ultimo aggiornata agli indici ISTAT: punto base € 115,00 aumentato circa di un terzo). Complessivamente si ottiene dunque l'importo di € 13.350,00.
Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 21%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano Edizione
2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età dell'attore Parte_1 all'epoca della stabilizzazione dei postumi (73 anni), l'importo in moneta attuale di €
pagina 10 di 14 83.215,15. Si precisa che per i postumi permanenti si è applicata una personalizzazione nella misura del 15% (quella massima prevista è del 38%), su entrambe le componenti del danno non patrimoniale (danno dinamico relazionale e da sofferenza soggettiva) in quanto il CTU ha evidenziato “una contingente sofferenza soggettiva di grado 3 (su una scala da 1 a 5) alla stabilizzazione dei postumi permanenti” (Cfr. pag. 17 elaborato peritale).
A tale ultimo importo vanno aggiunti il superiore importo di € 13.350,00 per invalidità temporanea, le spese mediche riconosciute dal CTU per € 500,00, l'importo di € 610,00 per la consulenza tecnica espletata dall'attrice ante causam (doc. 14 att.), l'importo di €
35,00 per il rilascio della cartella clinica (doc. 15 att.), l'importo di € 25,30 per il rilascio di una copia della relazione di incidente stradale (doc. 17 att.), l'importo di € 6,00 per il parcheggio presso l'ospedale Humanitas, in data 04.02.2019 (doc. 20 att.) e l'importo di €
13,50 sostenuto dall'attore in data 27.09.2018, in seguito alle dimissioni ospedaliere, per il trasporto in taxi (doc. 21 att.), importi che rivalutati dal 15.01.2019 (data intermedia equitativamente determinata) ad oggi sono pari a € 1.409,91.
Non è invece dovuta alcuna somma per il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale, che è stata avanzata per la prima volta implicitamente con la comparsa conclusionale (v. nota spese allegata) e richiamata nella memoria di replica ex art. 190
c.p.c.. Non risulta infatti proposta specifica domanda in tal senso nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., noto essendo che “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.” (Cass. Sez. U., 10/07/2017, n. 16990).
Dalla somma degli importi sopra liquidati a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale si ottiene l'importo complessivo in moneta attuale di € 97.975,06, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da pagina 11 di 14 presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite, anche per le già viste ripercussioni in termini di sofferenza psico-fisica.
Alla predetta somma va applicata la riduzione del 30% in ragione del concorso di colpa dell'attore , sicché l'importo risarcitorio al cui pagamento vanno Parte_1 condannate in solido le parti convenute ammonta ad € 68.582,54.
Va altresì detratta la somma versata in favore dell'attore da parte di Parte_1
pari a € 28.000,00 (Cfr. doc. 10 att.), che rivalutata dal 30.09.2019 ad Controparte_2 oggi, è pari a € 33.068,00.
L'importo risarcitorio al cui pagamento vanno condannate in solido le parti convenute ammonta quindi a € 35.514,54.
Tale somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/1995), va maggiorata di interessi compensativi al tasso legale (stimato equo da questo Tribunale)
a far tempo dalla data del sinistro (13.09.2018) fino alla data della presente pronuncia, nonché dei soli interessi legali da quest'ultima data al saldo.
Venendo alle domande degli altri attori, SI.ra e SI. , ad Controparte_1 Parte_2
avviso del Tribunale non merita accoglimento la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno riflesso per asserita grave lesione del rapporto parentale. Troppo generiche al riguardo appaiono infatti le deduzioni degli attori, che invero non hanno formulato nemmeno istanza di specifiche prove orali a supporto.
L'asserito “danno parentale” viene da ultimo, riprendendo le deduzioni svolte nei precedenti atti, così prospettato dagli attori in comparsa conclusionale (v. pag. 23): “la
SI.ra , a causa ed in conseguenza delle gravi lesioni subite dal SI. Controparte_1
, non potrà più fare affidamento sull'aiuto del marito nelle incombenze Parte_1
domestiche o, ad ogni modo, gli esiti permanenti subiti dallo stesso, renderanno più Cont oneroso lo svolgimento di tali attività. In sintesi, si consideri che la SI.ra non può più fare affidamento sul sostegno del marito per tutta una serie di attività (fare la spesa in macchina, aiutarla nelle incombenze domestiche) e trascorrere con lui piacevoli momenti di svago al lago di Como, all'idroscalo, come solitamente erano abituati a fare.
Cont Va inoltre risarcito il danno in termini di sofferenze provate dalla SI.ra a seguito
pagina 12 di 14 delle gravi lesioni subite dal marito, persona con la quale condivide da oltre 40 anni affetti e un legame stabile caratterizzato da una vicendevole assistenza materiale e morale.
Allo stesso modo, anche SI. ha diritto ad ottenere il risarcimento del Parte_2
danno non patrimoniale subito in termini di sofferenze provate a seguito delle gravi lesioni subite dal padre nei confronti del quale si è sin da subito reso disponibile ad accompagnarlo alle molteplici sedute di fisioterapia e visite mediche, dedicandogli tutto il tempo possibile. A causa ed in conseguenza del sinistro, ora il SI. deve Parte_2 aiutare il padre in tutta una serie di attività, prima svolte da quest'ultimo autonomamente, come ad esempio accompagnarlo a fare la spesa almeno una volta alla settimana. Come si è detto sopra il SI. , durante le visite di controllo e di Parte_2
fisioterapia del padre, ha inoltre sacrificato tutto il suo tempo libero (abitualmente praticava jogging, andava in palestra) per accompagnarlo.”
Ciò posto, anche a prescindere dalla gravità dei postumi permanenti (che il CTU ha ridimensionato rispetto alla domanda attorea iniziale), proprio alla stregua delle deduzioni attoree appena richiamate non può affermarsi che la SI.ra e il SI. Controparte_1
abbiano subito uno sconvolgimento delle loro normali abitudini di vita o Parte_2
abbiano dovuto compiere scelte di vita radicalmente diverse. Invero la rinuncia da parte Con della sig.ra a svolgere in compagnia del marito una serie di attività quotidiane e di svago, ovvero la necessità di limitarle o di svolgerle in maniera differente (ad esempio con l'ausilio del figlio), così come la rinuncia a una parte del tempo libero da parte del sig. , rivestono una portata limitata in rapporto allo svolgimento della vita Parte_2
familiare, che di per sé implica rinunce per adempiere ai vicendevoli obblighi di assistenza morale e materiale.
In definitiva va accolta nei confronti dei convenuti in solido la sola domanda dell'attore e nei limiti sopra precisati. Parte_1
In accoglimento della domanda di manleva, deve essere dichiarata tenuta Controparte_2
e condannata a manlevare e tenere indenne la convenuta delle Controparte_3 somme da essa dovuta all'attore per capitale, interessi e spese legali e di CTU.
pagina 13 di 14 Consegue alla soccombenza la condanna delle parti convenute in solido alla rifusione nei confronti dell'attore delle spese di lite liquidate come da dispositivo, Parte_1
tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate.
In virtù del medesimo criterio della soccombenza, le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la responsabilità concorrente dell'attore (nella misura del Parte_1
30%) e del convenuto (nella misura del 70%) nella Controparte_4
causazione del sinistro del 13.09.2018;
2) per l'effetto dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti Controparte_2
e a corrispondere all'attore Controparte_3 Controparte_4 Pt_1
a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 35.514,54 (già ridotto
[...]
del 30% e detratta la somma versata all'attore da parte di , oltre Controparte_2
interessi come in parte motiva;
3) respinge le domande degli attori e;
Controparte_1 Parte_2
4) dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore Pt_1
le spese di lite, che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 7.616,00 per
[...]
compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
5) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti in solido;
6) dichiara tenuta e condanna a manlevare e tenere indenne la Controparte_2
convenuta delle somme di cui ai precedenti punti 2, 4 e Controparte_3
5.
Milano, 22.03.2025 Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE X CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 8842/2020 promosso da:
C.F. (Avv. Patrizia Comite) -attore- Parte_1 C.F._1
C.F. (Avv. Patrizia Comite) -attrice- Controparte_1 C.F._2
C.F. (Avv. Patrizia Comite) -attore- Parte_2 C.F._3
CONTRO
.I. (Avv. Marco Rodolfi) -convenuta- Controparte_2 P.IVA_1
C.F. (Avv. Alessandro Dal Controparte_3 C.F._4
Molin) -convenuta-
-convenuto contumace- Controparte_4
Oggetto: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE – LESIONE
PERSONALE
Conclusioni: come da fogli depositati per via telematica per gli attori e per la convenuta
; come da comparsa di costituzione e di risposta per la Controparte_3
convenuta Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 14 Con atto di citazione regolarmente notificato i signori , Parte_1 Controparte_1
e esponevano: che il SI. , il giorno 13.09.2018, alle ore Parte_2 Parte_1
9:50 circa, si trovava, in qualità di pedone, sull'isola salvagente in corrispondenza della fermata del tram in via Volvinio a Milano, all'altezza del civico n. 41, quando, mentre stava attraversando la carreggiata, veniva investito dal veicolo Alfa Romeo Giulietta tg.
EX683BV, assicurato di proprietà della SI.ra Controparte_2 Controparte_3
e condotto da il quale, proveniente da Piazza Agrippa, stava Controparte_4
percorrendo la corsia riservata ai mezzi pubblici a una velocità non commisurata alle condizioni di tempo e di luogo;
che, a causa del violento impatto, il SI. Parte_1
veniva caricato sul cofano del predetto veicolo e veniva sbalzato in avanti per diversi metri;
che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia locale del Comune di Milano la quale redigeva relazione di incidente stradale;
che il SI. veniva Parte_1 trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico, ove veniva ricoverato nel reparto di chirurgia d'urgenza con prognosi iniziale di 40 giorni;
che dal predetto nosocomio il SI. veniva dimesso in data 27.09.2018 con diagnosi di “frattura Pt_1
omero prossimale sinistro, trauma cranico con emorragia extra-durale e contusione splenica con ematoma senza rottura capsula”; che seguivano ulteriori accertamenti e in data 19.04.2019 il dott. redigeva certificato di chiusura della malattia;
che Persona_1
in data 04.06.2019 il SI. si sottoponeva a una visita medico-legale Parte_1
presso il fiduciario della Compagnia Assicurativa la quale Controparte_2
successivamente inviava al SI. un assegno di Euro 28.000,00, importo ridotto del Pt_1
50% in virtù dell'asserita responsabilità concorsuale del pedone e accettato da quest'ultimo a titolo di acconto;
che la perizia medico-legale di parte del dott.
[...]
evidenziava postumi permanenti nella misura del 28-30%, oltre a un periodo di Per_2
inabilità temporanea parziale al 100% per 14 giorni, al 75% per 60 giorni e al 50% per 90 giorni;
che la moglie e il figlio del SI. , ovvero la SI.ra Parte_1 CP_1
e il SI. , in conseguenza del sinistro stradale subito da
[...] Parte_2 Pt_1
, avevano diritto anch'essi al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto
[...] iure proprio, sia sotto l'aspetto della sofferenza interiore patita, sia sotto il profilo pagina 2 di 14 dell'alterazione e/o modificazione peggiorativa della vita di relazione. A quest'ultimo proposito gli attori deducevano in particolare che a causa delle lesioni subite da Pt_1
Con
la SI.ra non poteva più fare affidamento sul sostegno del marito nello
[...]
svolgimento delle attività domestiche e per fare la spesa in macchina e che non poteva più trascorrere con lui momenti di svago al lago di Como e all'idroscalo; deducevano, inoltre, che il SI. aveva sacrificato il proprio tempo libero per accompagnare il Parte_2
padre alle visite mediche e per aiutarlo in attività che prima del sinistro il SI. Pt_1
svolgeva autonomamente.
[...]
Tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale
e per sentirli condannare in via solidale, previo Controparte_2 Controparte_3
accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Alfa Romeo
Giulietta tg. EX683BV nella causazione del sinistro, al risarcimento di tutti i danni da loro patiti. Quanto al SI. tali danni venivano quantificati in € Parte_1
165.096,45, importo ottenuto dalla somma del danno non patrimoniale, con personalizzazione nella misura del 29%, pari a € 163.850,35, e del danno patrimoniale, pari a € 1.246,10 (sommatoria degli esborsi sostenuti per spese mediche, rilascio della cartella clinica e di una copia della relazione di sinistro, per la consulenza tecnica espletata ante causam, per parcheggio e per trasporto), da cui dedurre € 28.000,00 corrisposti ante causam da Gli attori e Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 concludevano per la condanna dei convenuti in solido al risarcimento della somma di €
5.000,00 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale, o della diversa somma da quantificarsi in via equitativa.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo Controparte_3
l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ed eccependo il difetto di integrità del contraddittorio, stante la mancata citazione in giudizio del SI. comproprietario del veicolo Controparte_4
Alfa Romeo Giulietta tg. EX683BV. La SI.ra inoltre, Controparte_3
contestava la dinamica del sinistro come ricostruita dagli attori, deducendo che la velocità dell'autovettura condotta dal sig. era estremamente contenuta ed evidenziando CP_4
pagina 3 di 14 la responsabilità del SI. per aver attraversato la carreggiata senza Parte_1
servirsi delle strisce pedonali e senza controllare che non sopraggiungessero veicoli dalla propria sinistra, avendo il pedone rivolto lo sguardo esclusivamente alla propria destra, come da fotogrammi estratti dal filmato registrato dalla telecamera installata sulla pensilina ATM. Contestava infine il quantum delle pretese attoree nonché i danni non patrimoniali asseritamente subiti dalla SI.ra e dal SI. . Controparte_1 Parte_2
La SI.ra concludeva quindi per il rigetto delle domande attoree, in quanto CP_3
infondate in fatto e in diritto e, in subordine, in caso di accoglimento delle suddette domande, chiedeva di essere manlevata e tenuta indenne da Controparte_2
Si costituiva altresì la compagnia assicurativa eccependo anch'essa il Controparte_2
difetto di integrità del contraddittorio. Nel merito contestava la dinamica del sinistro come ricostruita dagli attori, opponendo la responsabilità concorsuale del pedone investito;
contestava comunque nell'an il danno riflesso asseritamente patito dalla moglie e dal figlio del SI. , nonché il quantum delle avverse pretese. Parte_1
Concludeva, quindi, per l'accertamento della concorsuale responsabilità del pedone nella causazione del sinistro de quo e per il rigetto delle domande attoree, ritenuto satisfattivo l'importo di € 28.000,00 versato da parte di in favore del signor Controparte_2 Pt_1
.
[...]
In data 10.11.2020, udienza tenutasi con le modalità della trattazione scritta stante l'emergenza Covid-19, il sottoscritto Giudice ordinava l'integrazione del contradditorio nei confronti del sig. e assegnava a parte attrice termine di 15 giorni Controparte_4 per la notifica dell'invito alla negoziazione assistita alle controparti.
Verificata la condizione di procedibilità ex art. 3 D.L. n. 132/2014 e la tempestiva integrazione del contraddittorio ex artt. 102 c.p.c. e 144 Cod. Ass., veniva dichiarata la contumacia del litisconsorte necessario sig. e venivano assegnati Controparte_4 alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.. La causa veniva quindi istruita mediante disposizione di CTU medico-legale sulla persona del SI. , Parte_1 all'esito della quale veniva ritenuta matura per la decisione.
pagina 4 di 14 All'udienza del 09.11.2023 fissata per la precisazione delle conclusioni e tenutasi con le modalità della trattazione scritta la causa veniva quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
Circa la dinamica del sinistro vengono in rilievo le risultanze del rapporto della Polizia
Locale di Milano (doc. 1 att.), ove si legge, tra l'altro, quanto segue: “Sulla base sia delle notizie acquisite sia dei rilievi, veniva determinato che il veicolo 'A' [l'autovettura di proprietà di , proveniente dalla piazza Agrippa, percorreva la Controparte_3
via Volvinio in direzione del viale Giovanni da Cermenate;
dopo aver oltrepassato
l'intersezione con la via Stadera impegnava la corsia interna riservata ai mezzi pubblici investendo, con la parte anteriore, il pedone che, proveniente dall'isola salvagente, attraversava la carreggiata in direzione del marciapiede civici pari, ovvero da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia del veicolo. Nella fase susseguente
l'investimento, il pedone veniva caricato sul cofano anteriore del veicolo ed in seguito proiettato in avanti e verso destra secondo il senso di marcia del veicolo, cadendo infine al suolo. […] Il pedone, che aveva intrapreso l'attraversamento della carreggiata scendendo dal vertice dell'isola salvagente, non utilizzava l'attraversamento pedonale che risulta essere tracciato a m 35,00 dal sito dell'investimento”.
L'Agente il quale ha redatto la relazione di incidente stradale, ha Testimone_1 visionato le immagini della telecamera installata sulla pensilina dell'ATM ubicata sul marciapiede civici pari della via Volvinio che ha ripreso le fasi del sinistro, così descrivendole: “alle ore 09:48:20 (orario del filmato), sul bordo dell'isola salvagente
[…] vi è il pedone fermo in evidente attesa di attraversare la carreggiata, in quanto dalla sua destra vi sono diversi veicoli in transito diretti verso la piazza Agrippa. Alle ore
09:48:37, nell'inquadratura appare il veicolo 'A' [che] procede diritto in direzione della corsia interna riservata ai mezzi pubblici, mentre tutti gli altri veicoli aventi medesimo senso di marcia impegnano la corsia esterna che, contrariamente a quanto dichiarato dal conducente coinvolto, risulta sgombera” (doc. 1 fasc. att.).
Prosegue ancora la relazione di incidente: “Violazioni emerse dalle rilevazioni effettuate.
Il pedone, signor nella circostanza dell'incidente, non si era attenuto Parte_1
pagina 5 di 14 a quanto disposto dall'articolo 190 del Codice della Strada in quanto attraversava la carreggiata senza utilizzare l'attraversamento pedonale tracciato a meno di m 100. […]
Il conducente del veicolo 'A' […] nella medesima circostanza non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 146 in relazione all'articolo 40 del citato Codice, in quanto circolava senza autorizzazione sulla corsia riservata ai mezzi pubblici.”
Così stando le cose, è possibile ravvisare da un lato la violazione, da parte del SI.
di quanto disposto dall'articolo 146 comma 1 (“L'utente della Controparte_4
strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.”) e dall'articolo 40, comma 10, lett. c) (“È vietata: c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.”) del d.lgs. n. 285 del 1992, dall'altro lato la violazione, da parte del SI. , di quanto disposto dall'articolo 190 comma Parte_1
2 d.lgs. cit. (“I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.”).
Ed allora, non apparendo del tutto superata da parte convenuta la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 co. 1 c.c., devono qui richiamarsi i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in casi sovrapponibili o analoghi a quello di specie:
“L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art.
2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.” (Cass. n. 8663/2017)
pagina 6 di 14 “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.” (Cass. n. 842/2020)
“In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame.” (Cass. Sez. 3, 25/01/2024, n. 2433)
Orbene, nel caso di specie, l'attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, poste a 35 metri, da parte del SI. , il quale non ha controllato se da sinistra stessero Parte_1
sopraggiungendo veicoli (v. il filmato della telecamera installata sulla pensilina ATM), integra una violazione tale da configurare un suo concorso colposo nella misura del 30% nella produzione dell'evento. Responsabile nella misura del 70% deve ritenersi il conducente dell'autovettura, il quale stava percorrendo una corsia Controparte_4 riservata ai mezzi pubblici, tenuto anche conto che l'incidente è avvenuto alle ore 09.48, su una strada rettilinea, dunque in condizioni tali da rendere ben visibile il pedone che era fermo “in evidente attesa di attraversare la carreggiata” (doc. 1 att.). La responsabilità del SI. appare prevalente per le concrete modalità del sinistro e Controparte_4 considerato che, in caso di investimento di un pedone, l'art. 2054 c.c. pone una regola nella quale la presunzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore.
Mette conto rilevare che, per converso, non appare condivisibile la tesi attorea della integrale responsabilità dell'automobilista, fondata prevalentemente su elementi ricavati pagina 7 di 14 dal commento di alcuni fotogrammi del predetto filmato (v. doc. 27 att.), da cui risulterebbe che, nelle fasi anteriori all'attraversamento, il sig. avrebbe Parte_1
anzitutto rivolto lo sguardo verso sinistra. Detti fotogrammi appaiono infatti sfocati nella visione su consolle proprio rispetto al volto del sig. , mentre la visione Parte_1
continuativa del filmato prodotto dalla convenuta nelle fasi finali di interesse, CP_3
appare piuttosto confermare la circostanza della distrazione del pedone rispetto al lato della strada posto alla sua sinistra, avendo lui evidentemente confidato che da quel lato non potessero che sopraggiungere mezzi pubblici o mezzi autorizzati a circolare sulla corsia riservata. Tuttavia, anche il pedone, come il conducente di veicoli, è tenuto a rispettare non solo le regole del Codice della Strada, ma anche quelle della comune prudenza, che sottendono altresì il generale principio di attenzione agli altrui eventuali comportamenti imprudenti, se non violativi di specifiche norme dettate dal Codice della
Strada (ipotesi - quest'ultima - ricorrente nella fattispecie per cui è causa).
Non rimane che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur.
Sul punto le considerazioni medico-legali del CTU dott. , da condividersi Persona_3
in quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, sono, per quanto di interesse, le seguenti:
“Il IG , nel corso della visita peritale del 30 marzo 2022, ha Parte_1 segnalato il lamentare di persistenti algie a carico della spalla e dell'arto superiore sinistro, con associata importante limitazione funzionale, oltre a cefalea parietale e nucalgia. […]
Il IG , in data 13 settembre 2018, in rapporto causale con l'evento Parte_1 per cui è causa, ebbe a riportare “trauma cranico con emorragia extradurale, trauma addominale, produttivo di contusione splenica con ematoma, frattura omero prossimale sinistro”. […]
Ne derivarono un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 14 (quattordici), in riferimento alla degenza ospedaliera, oltre ad un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 50 (cinquanta), relativamente al periodo di contenzione brachiale e di massima algo-disfunzionalità post-traumatica, un periodo di inabilità
pagina 8 di 14 temporanea parziale al 50% di giorni 50 (cinquanta), in ordine alla graduale mobilizzazione articolare dell'arto superiore sinistro, seguito da un ulteriore periodo di giorni 50 (cinquanta) in forma parziale mediamente al 25%, nel corso del quale vi fu la graduale, seppur parziale, ripresa funzionale, coadiuvata da fisioterapia.
In tale periodo il soggetto è stato sicuramente in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano”. (…)
In un simile contesto, è del tutto evidente (senza alcuna ombra di dubbio) come il trauma de quo abbia potuto cagionare all'Esaminato una contingente sofferenza soggettiva di grado elevato (non inferiore a 4, in una scala da 1 a 5) nel corso della inabilità temporanea assoluta e parziale. (…)
In merito al quesito “in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d.
“sofferenza menomazione-correlala” al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo: assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima”, come più sopra precisato il trauma de quo ha cagionato all'Esaminato una contingente sofferenza soggettiva di grado elevato (non inferiore a 4, su una scala da 1 a 5) nel corso della inabilità temporanea. […]
Sono residuati postumi permanenti configuranti un danno permanente a persona valutabile nella misura del 21 (ventuno)% di riduzione della efficienza psicofisica (danno biologico) del soggetto.
Tale valore deriva sia dalla consultazione dei più qualificati barèmes di riferimento
(“SIMLA – Linee Guida Per la Valutazione Medico-Legale del Danno Alla Persona in
Ambito Civilistico – Giuffrè Editore, 2016”) sia da quella componente di esperienza soggettiva di analisi insita in ogni giudizio ed a maggior ragione in quelli di natura medico-legale. […]
La residua algo-disfunzionalità del distretto scapolo-omerale sinistro obiettivamente rilevata in sede di visita medico-legale e la sindrome cefalalgica segnalata dal Paziente, può rendere minimamente il soggetto in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano”, solo in caso di attività che richiedono una piena
pagina 9 di 14 efficienza ergonomica dell'arto superiore sinistro, ad esempio, quelle che necessitano di una perfetta coordinazione propriocettiva del complesso articolare traumatizzato. […]
Il trauma de quo ha cagionato all'Esaminato una contingente sofferenza soggettiva di grado 3 (su una scala da 1 a 5) alla stabilizzazione dei postumi permanenti, potendosi pertanto parametrare alla fascia medio-elevata, in funzione delle oggettive limitazioni funzionali residuate, come opportunamente segnalato nella sezione dedicata alla raccolta dei rilievi semeiologici. […]
Per quanto riguarda le spese di cura si annota che in atti risultano documentati esborsi per necessità diagnostico-terapeutiche per complessivi € 500,00 […] Sono, inoltre, allegate spese pari ad € 610,00 per relazione medico-legale (ric. n. 68 del 13.05.2019 –
Dott. , oltre ad € 35,00 per copia documentazione sanitaria. I rilevati Persona_4
postumi, a carattere permanente, risultano ormai sostanzialmente stabilizzati e, quindi, non si delinea la necessità di spese per cure future.”
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dal SI. Pt_1
a seguito del sinistro del 13.09.2018 hanno comportato, secondo la valutazione
[...]
espressa dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 14 giorni al 100%, di 50 al
75%, di 50 al 50% e di 50 al 25%. Il CTU ha peraltro valutato che il danno temporaneo subito dall'attore ha determinato una sofferenza soggettiva di grado elevato (non inferiore a 4), quindi si stima confacente a un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta pari a € 150,00 (v. Tabella milanese da ultimo aggiornata agli indici ISTAT: punto base € 115,00 aumentato circa di un terzo). Complessivamente si ottiene dunque l'importo di € 13.350,00.
Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 21%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano Edizione
2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età dell'attore Parte_1 all'epoca della stabilizzazione dei postumi (73 anni), l'importo in moneta attuale di €
pagina 10 di 14 83.215,15. Si precisa che per i postumi permanenti si è applicata una personalizzazione nella misura del 15% (quella massima prevista è del 38%), su entrambe le componenti del danno non patrimoniale (danno dinamico relazionale e da sofferenza soggettiva) in quanto il CTU ha evidenziato “una contingente sofferenza soggettiva di grado 3 (su una scala da 1 a 5) alla stabilizzazione dei postumi permanenti” (Cfr. pag. 17 elaborato peritale).
A tale ultimo importo vanno aggiunti il superiore importo di € 13.350,00 per invalidità temporanea, le spese mediche riconosciute dal CTU per € 500,00, l'importo di € 610,00 per la consulenza tecnica espletata dall'attrice ante causam (doc. 14 att.), l'importo di €
35,00 per il rilascio della cartella clinica (doc. 15 att.), l'importo di € 25,30 per il rilascio di una copia della relazione di incidente stradale (doc. 17 att.), l'importo di € 6,00 per il parcheggio presso l'ospedale Humanitas, in data 04.02.2019 (doc. 20 att.) e l'importo di €
13,50 sostenuto dall'attore in data 27.09.2018, in seguito alle dimissioni ospedaliere, per il trasporto in taxi (doc. 21 att.), importi che rivalutati dal 15.01.2019 (data intermedia equitativamente determinata) ad oggi sono pari a € 1.409,91.
Non è invece dovuta alcuna somma per il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale, che è stata avanzata per la prima volta implicitamente con la comparsa conclusionale (v. nota spese allegata) e richiamata nella memoria di replica ex art. 190
c.p.c.. Non risulta infatti proposta specifica domanda in tal senso nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., noto essendo che “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.” (Cass. Sez. U., 10/07/2017, n. 16990).
Dalla somma degli importi sopra liquidati a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale si ottiene l'importo complessivo in moneta attuale di € 97.975,06, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da pagina 11 di 14 presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite, anche per le già viste ripercussioni in termini di sofferenza psico-fisica.
Alla predetta somma va applicata la riduzione del 30% in ragione del concorso di colpa dell'attore , sicché l'importo risarcitorio al cui pagamento vanno Parte_1 condannate in solido le parti convenute ammonta ad € 68.582,54.
Va altresì detratta la somma versata in favore dell'attore da parte di Parte_1
pari a € 28.000,00 (Cfr. doc. 10 att.), che rivalutata dal 30.09.2019 ad Controparte_2 oggi, è pari a € 33.068,00.
L'importo risarcitorio al cui pagamento vanno condannate in solido le parti convenute ammonta quindi a € 35.514,54.
Tale somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/1995), va maggiorata di interessi compensativi al tasso legale (stimato equo da questo Tribunale)
a far tempo dalla data del sinistro (13.09.2018) fino alla data della presente pronuncia, nonché dei soli interessi legali da quest'ultima data al saldo.
Venendo alle domande degli altri attori, SI.ra e SI. , ad Controparte_1 Parte_2
avviso del Tribunale non merita accoglimento la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno riflesso per asserita grave lesione del rapporto parentale. Troppo generiche al riguardo appaiono infatti le deduzioni degli attori, che invero non hanno formulato nemmeno istanza di specifiche prove orali a supporto.
L'asserito “danno parentale” viene da ultimo, riprendendo le deduzioni svolte nei precedenti atti, così prospettato dagli attori in comparsa conclusionale (v. pag. 23): “la
SI.ra , a causa ed in conseguenza delle gravi lesioni subite dal SI. Controparte_1
, non potrà più fare affidamento sull'aiuto del marito nelle incombenze Parte_1
domestiche o, ad ogni modo, gli esiti permanenti subiti dallo stesso, renderanno più Cont oneroso lo svolgimento di tali attività. In sintesi, si consideri che la SI.ra non può più fare affidamento sul sostegno del marito per tutta una serie di attività (fare la spesa in macchina, aiutarla nelle incombenze domestiche) e trascorrere con lui piacevoli momenti di svago al lago di Como, all'idroscalo, come solitamente erano abituati a fare.
Cont Va inoltre risarcito il danno in termini di sofferenze provate dalla SI.ra a seguito
pagina 12 di 14 delle gravi lesioni subite dal marito, persona con la quale condivide da oltre 40 anni affetti e un legame stabile caratterizzato da una vicendevole assistenza materiale e morale.
Allo stesso modo, anche SI. ha diritto ad ottenere il risarcimento del Parte_2
danno non patrimoniale subito in termini di sofferenze provate a seguito delle gravi lesioni subite dal padre nei confronti del quale si è sin da subito reso disponibile ad accompagnarlo alle molteplici sedute di fisioterapia e visite mediche, dedicandogli tutto il tempo possibile. A causa ed in conseguenza del sinistro, ora il SI. deve Parte_2 aiutare il padre in tutta una serie di attività, prima svolte da quest'ultimo autonomamente, come ad esempio accompagnarlo a fare la spesa almeno una volta alla settimana. Come si è detto sopra il SI. , durante le visite di controllo e di Parte_2
fisioterapia del padre, ha inoltre sacrificato tutto il suo tempo libero (abitualmente praticava jogging, andava in palestra) per accompagnarlo.”
Ciò posto, anche a prescindere dalla gravità dei postumi permanenti (che il CTU ha ridimensionato rispetto alla domanda attorea iniziale), proprio alla stregua delle deduzioni attoree appena richiamate non può affermarsi che la SI.ra e il SI. Controparte_1
abbiano subito uno sconvolgimento delle loro normali abitudini di vita o Parte_2
abbiano dovuto compiere scelte di vita radicalmente diverse. Invero la rinuncia da parte Con della sig.ra a svolgere in compagnia del marito una serie di attività quotidiane e di svago, ovvero la necessità di limitarle o di svolgerle in maniera differente (ad esempio con l'ausilio del figlio), così come la rinuncia a una parte del tempo libero da parte del sig. , rivestono una portata limitata in rapporto allo svolgimento della vita Parte_2
familiare, che di per sé implica rinunce per adempiere ai vicendevoli obblighi di assistenza morale e materiale.
In definitiva va accolta nei confronti dei convenuti in solido la sola domanda dell'attore e nei limiti sopra precisati. Parte_1
In accoglimento della domanda di manleva, deve essere dichiarata tenuta Controparte_2
e condannata a manlevare e tenere indenne la convenuta delle Controparte_3 somme da essa dovuta all'attore per capitale, interessi e spese legali e di CTU.
pagina 13 di 14 Consegue alla soccombenza la condanna delle parti convenute in solido alla rifusione nei confronti dell'attore delle spese di lite liquidate come da dispositivo, Parte_1
tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate.
In virtù del medesimo criterio della soccombenza, le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la responsabilità concorrente dell'attore (nella misura del Parte_1
30%) e del convenuto (nella misura del 70%) nella Controparte_4
causazione del sinistro del 13.09.2018;
2) per l'effetto dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti Controparte_2
e a corrispondere all'attore Controparte_3 Controparte_4 Pt_1
a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 35.514,54 (già ridotto
[...]
del 30% e detratta la somma versata all'attore da parte di , oltre Controparte_2
interessi come in parte motiva;
3) respinge le domande degli attori e;
Controparte_1 Parte_2
4) dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore Pt_1
le spese di lite, che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 7.616,00 per
[...]
compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
5) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti in solido;
6) dichiara tenuta e condanna a manlevare e tenere indenne la Controparte_2
convenuta delle somme di cui ai precedenti punti 2, 4 e Controparte_3
5.
Milano, 22.03.2025 Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
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