Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 27499/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. ], con l'avv. GALDO Parte_1 C.F._1
MANUEL
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Parte attrice:
“. revocare e/o annullare e/o riformare il decreto del 20.06.24 assunto dal Tribunale di Milano nella persona della Dr.ssa Caterina Canu nel procedimento RGN 45659/23, depositato in atti, e, per l'effetto, procedere altresì alla liquidazione dell'onorario come da istanza di liquidazione qui allegata;
con vittoria delle spese di lite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte adiva_ Parte_2 questo Tribunale esponendo: che con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 12/10/2023 era stato provvisoriamente ammesso al Beneficio del Gratuito Patrocinio in relazione al giudizio di opposizione ex art. 615 c.1 c.p.c. NRG 45659/2023; che il predetto ricorso veniva rigettato con ordinanza del 13/06/2024;
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Sentenza
che con decreto del 20/06/2024 il Giudice revocava il beneficio del Gratuito Patrocinio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 136 c.2 TU Spese di Giustizia;
che detto provvedimento risultava illegittimo.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Nonostante la regolarità della notifica non si costituiva la controparte, che pertanto veniva dichiarata contumace. Ad esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c..
La domanda deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
Con sentenza del 14/09/2022, la Corte d'Appello di Milano – per quanto di interesse- ha confermato il capo della sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Milano aveva accertato la risoluzione per inadempimento imputabile all'assegnatario del CP_2 contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile ALER sito in Milano, via Omodeo 21.
In data 05/10/2022 ALER ha comunicato all'erede convivente di aver accolto Parte_1 la domanda di subentro nel predetto alloggio presentata in data 30/09/2022, precisando espressamente l'obbligo per il subentrante di saldare l'eventuale situazione di morosità pregressa, pena “ la prosecuzione delle azioni legali intraprese fino ad eseguire, se del caso, lo sfratto”.
E ciò è esattamente quanto accaduto e che ha spinto l'odierno ricorrente a proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione della sentenza di secondo grado, giudizio nell'ambito del quale è stato provvisoriamente ammesso al beneficio del Gratuito Patrocinio, poi giudizialmente revocato in ragione della ritenuta mala fede o negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale.
Nel merito, va preliminarmente rjlevato che è incontestato che mai nessun nuovo contratto di locazione risulta stipulato a nome dell'odierno ricorrente al quale, come rilevato dal giudice dell'opposizione, è stato riconosciuto il mero diritto al subingresso nella precedente assegnazione.
Come comunicato in fase di subentro, poiché gli arretrati maturati con riferimento al contratto oggetto di subingresso non sono mai stati sanati, evidentemente non risultavano fondate e serie ragioni per opporsi all'esecuzione della sentenza di rilascio, non essendo neppure mai stato allegato in fase di opposizione l'intervenuto pagamento del pregresso. Il ricorrente si duole altresì che poiché il giudice di prime cure, in sede di opposizione, ha sospeso inaudita altera parte l'esecuzione dello sfratto, per ciò solo andrebbe esclusa la sussistenza della malafede o colpa grave poi rilevati nel decreto di revoca di ammissione al
Gratuito Patrocinio.
Il ricorrente, a suffragio di tale affermazione, precisa che anche alla successiva udienza di prima comparizione, il giudice ha confermato il provvedimento di sospensione.
Sul punto deve tuttavia rilevarsi che la valutazione dei gravi motivi di sospensione ex art. 615 c.pc.. è stata effettuata “inaudita altera parte” sulla base della sola prospettazione del ricorrente e che, nel caso che ci occupa, oggetto della sospensiva era l'esecuzione della sentenza di rilascio che avrebbe inciso sulla situazione abitativa del . Pt_1
Trattandosi di valutazione preliminare afferente ad un aspetto ( l'abitazione) in grado di incidere in modo fondamentale sulla vita umana come tale meritevole di particolare prudenza di giudizio, nulla impedisce – come poi accaduto- che all'esito dell'instaurazione del contraddittorio e dell'esame dei documenti prodotti dalla controparte si rivelino
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Sentenza
infondate e pretestuose le ragioni di diritto ed i gravi motivi allegati in sede di ricorso e che, in tale sede, avevano giustificato la concessione del provvedimento di sospensione.
Quanto alla conferma della sospensiva anche ad esito della comparizione delle parti, va evidenziato che in detta udienza le parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio pendendo trattative, così ottenendo una posticipazione dell'esame del merito dell'opposizione.
Peraltro, non avendo l'opposto insistito sulla revoca della sospensione, in detta udienza non è stata richiesta al giudice alcuna pronuncia sulla revoca o conferma della sospensione.
Ritiene questo giudice che debbano essere integralmente confermate le ragioni di revoca del beneficio esposte nel provvedimento oggi impugnato, poiché- come ivi lucidamente esposto: "In materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, sicché la morte dell'assegnatario determina la cessazione del rapporto locatizio ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente assegnante, non essendo previsto dalla legge un diritto di subentro automatico degli eredi dell'assegnatario, ai quali, tuttavia, è data la facoltà di chiedere, "jure proprio" e non "jure successionis", una nuova assegnazione in loro favore del medesimo bene a titolo preferenziale, ai sensi dell'art. 12 del
d.P.R. n. 1035 del 1972, sempre che sussistano le condizioni di carattere generale richieste dalla legge (nella specie l'art. 2 del predetto decreto)" (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
09/05/2017 ;anche Tribunale Roma, Sez. II, Sentenza, 07/09/2022, n. 13036, nonché Cass.
22/04/2021 n. 10587)”.
Nel caso di specie, non vi è stata formalmente alcuna nuova assegnazione dell'alloggio, essendo stato, al più, riconosciuto un diritto di subentro espressamente condizionato al pagamento del debito maturato dai precedenti assegnatari.
Neppure è stato allegato in sede di opposizione all'esecuzione che la morosità pregressa, per come specificata nella sentenza di appello, sia mai stata saldata.
Dunque l'opposizione di non si basava su alcun fondato motivo giuridico, Parte_1 essendo state adeguatamente smentite tutte le ragioni esposte nell'atto introduttivo ad esito dell'instaurazione del contradditorio.
Anche la tesi per cui – essendo stato risolto giudizialmente l'originario contratto di locazione -il titolo formale di detenzione del ( per quanto denominato subentro nell'assegnazione da Pt_1
ALER) debba considerarsi quale nuovo contratto di locazione non formalizzato, appare completamente infondata, essendo pacifico che mai alcun formale provvedimento di assegnazione è stato emesso in favore dell'odierno ricorrente ( in sostanza, se è vero che è venuto meno giudizialmente l'originario titolo, è altrettanto vero che mai nessuna formale assegnazione dell'alloggio è stata effettuata in favore di , che dunque non ha alcun Parte_1 titolo per detenere l'immobile).
Del pari è infondata e documentalmente smentita l'ulteriore tesi per cui ALER avrebbe rinunciato all'esecuzione della sentenza di sfratto riconoscendo – successivamente al deposito della decisione di secondo grado- il diritto al subingresso.
In realtà, come già sopra riferito, nella comunicazione di autorizzazione al subentro, il locatore ha puntualmente indicato che in caso di mancato pagamento degli arretrati sarebbero proseguite
“ (…) le azioni legali intraprese fino ad eseguire, se del caso, lo sfratto”, informando espressamente il ricorrente dell'esistenza di “azioni legali” aventi ad oggetto l'immobile in causa. Conclusivamente la domanda deve essere rigettata.
Nulla per le spese, attesa la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
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il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2) nulla per le spese.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 03/03/2025 Il Giudice
Dott. Roberta Sperati
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