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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 25/06/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra
Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 562/2014 R.G. vertente 2022, avente per oggetto:
“risarcimento danni” promossa
DA
nata a [...], il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe VENZA C.F._1
ATTRICE
CONTRO
RC. , nato a [...] il [...], c.f. CP_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni CARACCI C.F._2
CONVENUTO
E CON
(cf. - p. iva ), CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
, corrente in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del suo Controparte_3
Procuratore speciale Dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_4
Giovanni BOTTAZZOLI
TERZO CHIAMATO
Conclusioni delle parti come in atti.
Per :” Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Parte_1
- Ritenere e dichiarare la responsabilità professionale dell'RC. CP_1
nella realizzazione del progetto tecnico e successiva direzione dei lavori di sopraelevazione del muro divisorio posto lungo il confine fra l'immobile di proprietà della sig. , sito in Marinella di Selinunte, via SD5, censito nel NCEU Parte_1 del Comune di Castelvetrano al Foglio di mappa 176, part. 87, e l'immobile del sig.
, per i motivi di cui in epigrafe Parte_2
1 - ritenere e dichiarare che il danno subito dalla sig. ammonta Parte_1 all'importo complessivo di € 25.048,17
- per l'effetto, condannare l'RC. al risarcimento dei suddetti danni, CP_1 in favore della sig. , quantificati nella misura di € 25.048,17 Parte_1
- Con vittoria di spese, competenze ed onorario del presente giudizio.
Per RC. “Vorrà, per l'effetto, l'On.le Tribunale di Sciacca: CP_1
1) DISPORRE, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., un differimento della prima udienza al fine di consentire - per le ragioni di cui in narrativa - la citazione dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, con sede legale in via della Chiusa n. 2 – 20123 Milano;
2) RIGETTARE la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e comunque limitare l'ammontare richiesto;
3) IN OGNI CASO RITENERE E DICHIARARE il diritto del convenuto RC.
, nell'ipotesi in cui venga accertata una sua responsabilità, ad essere CP_1
garantito dalla terza chiamata in causa condannandola pertanto a Controparte_2 versare al convenuto quanto sia eventualmente tenuta a corrispondere all'attrice.
Per :” Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così CP_2
giudicare:
Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c. ;
In subordine in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa del convenuto in virtù della polizza prodotta quale documento 1, 2 e 3 e pertanto, accertare – ove dovessero emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula - la perdita ex art 1892 cc o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art
1893 c.c per effetto della violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta dalla parte convenuta
2 tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie e delle corresponsabilità degli altri soggetti coinvolti ivi inclusa la parte attrice ex art 1227 cc., ciascuna per i propri titoli.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha citato in giudizio Parte_1
l'arch. al fine di riconoscere la sua responsabilità nell'esecuzione dei CP_1
lavori e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni.
Ha esposto che, quale proprietaria dell'immobile sito in Marinella di Selinunte, via
SD5, censito nel NCEU del Comune di Castelvetrano al Foglio di mappa 176, part. 874, a far data dal 15.04.2019 ha realizzato dei lavori di sopraelevazione del muro divisorio posto lungo il confine con l'immobile di tale sig. , Parte_2 previo incarico per la progettazione e direzione dei lavori conferito all'RC. . CP_1
Redatti gli elaborati tecnici, con CILA del 11.04.2019 presentata al SUAP del
Comune di Castelvetrano, è stato comunicato l'inizio dei “lavori di sopraelevazione di un muro di confine esistente, realizzato in muratura di conci di tufo, da rialzare fino ad un'altezza di mt. 2,90” (All. 1)
Detti lavori sono stati conclusi e definiti giusta Comunicazione del 08.06.2019 (All.
2).
Con Ricorso ex art. 669 bis e 688 c.p.c. e art. 1172 c.c., notificato in data 08.02.2021, il sig. , ha introdotto il giudizio iscritto al n.59/2021 RG del Parte_2
Tribunale di Marsala, ritenendo sussistenti i presupposti cautelari ex art. 1172 c.c. e
688, comma 1 cpc, temendo un danno grave e prossimo proveniente dal muro divisorio realizzato dalla sig. a causa della mancanza di staticità della Parte_1
stessa opera muraria (All. 3).
Il processo iscritto al n.59/2021 RG è stato istruito, con l'espletamento di CTU mediante incarico conferito all'Ing. il quale, previo accesso sui luoghi ed Per_1
accertamento tecnico, ha sostenuto che la sopraelevazione del muro è stata effettuata con blocchi di laterizi forati con spessore di 15 cm senza alcun adeguamento della fondazione e senza alcuna interruzione con giunti o pilastrini lungo la sua lunghezza
(All. 4).
Il CTU ha così concluso: “l'aver effettuato la sopraelevazione del muro senza …
3 verificare l'adeguatezza della fondazione rispetto all'intervento da eseguire costituisce un grave difetto di costruzione e una “non conformità” alle regole dell'arte […]. Essendo queste le condizioni strutturali del muro il CTU ha, altresì, concluso che non possono essere effettuati interventi di miglioramento della staticità del muro. L'unico reale intervento di miglioramento consiste nella realizzazione di una nuova fondazione in c.a.; per cui l'unico reale intervento di “miglioramento” del muro potrebbe essere quello della messa in pristino dei luoghi in modo da ricondurre il muro alle originarie dimensioni in corrispondenza dell'entrata ai lotti e quindi ridurre eventuali pericoli di sisma”.
Con Ordinanza emessa in data 19.07.2021, il Tribunale di Marsala, a definizione del processo n°59/2021 RG, ha così statuito: “accoglie il ricorso;
ordina a Parte_1
di ripristinare lo status quo ante dei luoghi oggetto di causa, mediante la demolizione a propria cura e spese della sopraelevazione del muro di confine tra l'immobile di proprietà del sig. … e l'immobile di proprietà di …, entro il Parte_2 Pt_1
termine di giorni 30 dalla pubblicazione della presente ordinanza;
condanna al pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo Parte_1 nell'esecuzione del presente provvedimento” (All. 5).
Con Reclamo iscritto al n.1803/2021 RG. del Tribunale di Marsala, la sig.ra ha impugnato la citata Ordinanza, con udienza fissata, avanti il Parte_1
Collegio giudicante, per il giorno 23.09.2021 (All. 6).
Con Provvedimento del 29.09.2021 comunicato dalla Cancelleria il 30.09.2021, il
Tribunale di Marsala ha rigettato il reclamo iscritto al n.1803/2021 RG, confermando l'Ordinanza di demolizione, così statuendo: “rigetta il reclamo proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza cautelare resa nel proc. n.59/2021 RG;
in parziale
[...]
accoglimento del reclamo incidentale, condanna alla refusione Parte_1
integrale in favore di delle spese della prima fase del giudizio, Parte_2 che si liquidano in € 2.055,00 oltre accessori;
condanna la reclamante alla Pt_1
refusione delle spese della presente fase del giudizio cautelare in favore di
, che si liquidano in €1.245,00 oltre accessori;
dà atto della Parte_2 sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art.13, c.1 quater del DPR n.115/2002” (All. 7)
Preso atto di ciò, la sig.ra immediatamente ha dato incarico allo stesso Pt_1
4 convenuto, quale proprio tecnico, al fine di darvi esecuzione, con contestuale comunicazione al sig. ; con comunicazione del 01 e 04 Ottobre 2021, la Parte_2
sig.ra ha ribadito al la sua volontà di procedere alla Pt_1 Parte_2 demolizione richiedendovi l'autorizzazione ad accedere alla sua proprietà per eseguire i lavori edili (All. 8 e 9).
Con CILA trasmessa il 05.10.2021 al Comune di Castelvetrano, la sig.ra ha Pt_1 comunicato l'inizio dei predetti lavori di demolizione (All. 10).
Con Nota del 08.10.2021 il sig. ha concesso l'autorizzazione ad Parte_2
accedere all'interno del suo immobile (All. 11).
I lavori di demolizione della sopraelevazione del muro oggetto di contenzioso, con esatto ripristino dei luoghi allo status quo ante, si sono conclusi il 16.10.2021.
I lavori di demolizione sono stati comunicati al Comune di Castelvetrano, con CILA del 22.10.2021, avente ad oggetto “lavori di demolizione della sopraelevazione di muro di confine giusta Ordinanza del Tribunale di Marsala” (all. 12).
Nelle more, il sig. , previa notificazione dell'atto di precetto del Parte_2
15.12.2021, ha introdotto il processo esecutivo n.136/2022 RGEsMob. del Tribunale di Marsala, al fine di ottenere il pagamento delle somme statuite a titolo di “penale”; procedimento definito con l'Ordinanza di assegnazione delle somme pignorate del
16.09.2022, nella misura di € 6.350,68 oltre interessi e spese legali liquidate in €
1.336,00 oltre accessori di legge e registrazione (All. 13 e 14).
Con missiva del 21.03.2022 la sig.ra ha richiesto all'odierno convenuto il Pt_1
risarcimento dei danni subiti a causa della lamentata responsabilità professionale
(All. 15); ad oggi, non è pervenuto alcun positivo riscontro.
Quanto sopra lamentato ha arrecato alla sig.ra un ingiusto danno costituito Pt_1
dai costi di realizzazione e successiva demolizione della sopraelevazione del muro in questione, spese tecniche, spese legali e costi accessori scaturiti dai citati processi civili che l'attrice non avrebbe dovuto sostenere ove la sopraelevazione del muro fosse stata correttamente progettata ed eseguita.
Nello specifico trattasi delle seguenti voci di spesa:
€ 400,00 - acconto per Consulenza tecnica d'ufficio redatta nel corso del processo civile n.59/2021 RG del Tribunale di Marsala, giusta fattura n.10 del 01.04.2021 dell'Ing. ; Parte_3
5 detta somma è stata pagata, in via anticipata e provvisoria dalla controparte
( ), e successivamente rimborsata dalla sig. mediante bonifico Parte_2 Pt_1
del 03.11.2021 (All. 17)
€ 1.173,77 - saldo competenze per C.T.U. redatta nel corso del processo civile n.59/2021 RG del Tribunale di Marsala, giusta fattura n.19 del 24.08.2021 dell'Ing.
(All. 18) Parte_3
€ 2.438,84 – spese legali liquidate con Ordinanza del 19.07.2021 a definizione del processo n.59/2021 RG del Trib. Marsala, giusta fattura n.22/FE del 12.10.2021 dell'Avv. Signorello (All. 19)
€ 2.716,15 – spese legali liquidate con Ordinanza del 29.09.2021 - processo n.1803/2021 RG del Trib. Marsala, giusta fattura n.27/FE del 22.10.2021 dell'Avv.
Signorello (All. 20)
€ 6.350,68 – risarcimento danni di cui all'Atto di precetto datato 20.12.2021 (All. 13)
€ 1.949,38 – spese legali liquidate con l'Ordinanza di assegnazione somme del
16.09.2022 definitiva del processo esecutivo n.136/2022 RGEM del Tribunale di
Marsala (All. 14)
€ 48,80 – spese avvio procedimento di mediazione (All. 21)
€ 2.990,00 – spese legali per costituzione difensiva nel processo civile n.59/2021 RG del Tribunale di Marsala, giusta fattura n.01 del 09.01.2022 dell'Avv. Venza (All.
22)
€ 2.326,80 – spese legali per reclamo avverso Ordinanza dl 19.07.2021 - processo civile n.1803/2021 RG Tribunale di Marsala, giusta fattura n.02 del 10.02.2022 dell'Avv. Venza (All. 23)
€ 598,00 – spese legali per attività stragiudiziale ai fini dell'esecuzione dell'Ordinanza di demolizione del 19.07.2021 definitiva del processo civile n.59/2021 RG del Tribunale di Marsala, giusta fattura n.03 del 15.02.2022 dell'Avv.
Venza (All. 24)
€ 500,00 – onorario per redazione pratica CILA n.1921 del 10.04.2019 e direzione dei lavori di sopraelevazione di un muro di confine nel fabbricato sito in Selinunte, via Megara Nysea n.18, giusta fattura n.23 del 11.06.2019 dell'RC. CP_1
(All. 25)
€ 1.400,00 – onorario per redazione pratica CILA n.87036 del 05.10.2021 relativa
6 alla demolizione del muro di confine nel fabbricato sito in Selinunte, via Megara
Nysea n.18, giusta fattura n.3 del 12.01.2022 dell'RC. (All. 26) CP_1
€ 800,00 – acconto per demolizione parziale del muro e ripristino dello stesso - pratica CILA n.87036 del 05.10.2021 - fattura n.4 del 11.02.2022 dell'impresa “Idee
e soluzioni edili di Marchese M. & Stassi B. snc” (All. 27)
€ 800,00 – saldo per i lavori di demolizione parziale del muro e ripristino dello stesso
- pratica CILA n.87036 del 05.10.2021 - fattura n.10 del 15.03.2022 dell'impresa
“Idee e soluzioni edili di Marchese M. & Stassi B. snc” (All. 28)
€ 147,00 – integrazione Contributo Unificato relativamente al procedimento di reclamo n.1803/2021 RG del Tribunale di Marsala (All. 29)
€ 408,75 – spese registrazione dell'Ordinanza n.823/2021 del 19.07.2021 - processo civile n.1803/2021 RG Tribunale di Marsala (All. 30)
Il tutto per importo pari ad € 25.048,17.
Con riferimento alla responsabilità professionale ha richiamato l'art. 1176, c.2, c.c.
Si è costituito l'arch. , chiedendo preliminarmente di chiamare in CP_1
Con causa l' e contestando quanto dedotto ed eccepito. Controparte_6
Ha contestato l'asserita responsabilità, riconducibile all'odierno convenuto, dei difetti di costruzione dell'opera realizzata.
Non risultando, difatti, la prova della negligenza o imperizia del professionista in ordine all'attività dal medesimo espletata, all'attrice non può essere riconosciuto alcun risarcimento dei danni lamentati.
Si contestano anche le singole voci di danno, in parte non collegabili eziologicamente ad una responsabilità professionale del professionista convenuto.
Deve in ogni caso rimarcarsi che l'obbligazione del prestatore d'opera intellettuale è sempre un'obbligazione di mezzi che ha per oggetto un comportamento diligente ed esperto, l'impiego di mezzi idonei a realizzare un risultato, ma non ha per oggetto la realizzazione del risultato sicché per “diligenza professionale media” deve intendersi quella posta nell'esercizio della propria attività da un professionista di preparazione e di attenzione media, con la conseguenza che, nel caso in cui la prestazione da eseguire in concreto riguardi la soluzione di problemi tecnici complessi, la responsabilità del professionista è attenuata e si configura, ex art. 2236, solo nel caso di dolo o colpa grave.
7 In generale, è noto come nel rapporto di opera professionale la diligenza richiesta è quella richiamata dall'art. 1176 c. 2 cod. civ., ovvero quella qualificata e relativa alla particolare attività esplicata e che, nella fattispecie, il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non, come già rilevato, a conseguirlo.
Ulteriore corollario è che, comunque, nel caso di colpa lieve, il professionista può rispondere solo dei danni prevedibili.
Si è costituita la Compagnia riferendo che l'esponente assicura, Controparte_2 come si evince dal documento 1, l'arch. con polizza rinnovata a far data dal CP_1
24.11.20212 e scadente il 24.11.2022 (doc. 1).
All'atto della stipula di detto rinnovo l'assicurato non dichiarava la conoscenza di situazioni integranti la propria responsabilità, nonostante in detta polizza (cfr. doc. 2) siano previste condizioni particolari tra le quali si può annoverare l'obbligo di notiziare la compagnia, all'atto della stipula o dei semplici rinnovi, di situazioni integranti la responsabilità professionale, l'obbligo di denuncia dei sinistri entro termini precisi ed inderogabili, la gestione della lite in capo alla Compagnia di assicurazioni, massimali, franchigie e scoperti di polizza, etc. (doc. 1 e doc 2).
In particolare il sinistro denunciato dall'assicurato si riferisce ad un asserito errore professionale commesso dall'Assicurato ed avente ad oggetto la progettazione di un muro di confine in mattoni tra la proprietà della parte attrice e quella de vicino di casa, SI : nel 2018 il suddetto muro veniva sopraelevato con il Parte_2
consenso del SI , tuttavia, due anni dopo (precisamente il Parte_2
12.01.2021) lo stesso presentava ricorso per ATP in quanto temeva un rischio crollo della nuova opera. L'assicurato ebbe, a quanto è dato sapere, partecipato alle operazioni peritali in qualità di ctp dell'odierno attore. A conclusione del procedimento per atp il ctu nominato confermava il possibile crollo del muro talché il tribunale, con provvedimento del 19.07.2021 disponeva il ripristino dello status quo ante dei luoghi oggetto di causa. Nonostante ciò l'assicurato all'atto del rinnovo di polizza sottaceva la conoscenza di un sinistro e negoziava il rinnovo sottacendo, appunto, la conoscenza di una circostanza integrante la propria responsabilità a lui nota.
Evidente che l'assicurato ha sottaciuto alla Compagnia la conoscenza pregressa di
8 situazioni integranti la propria responsabilità contravvenendo in questo modo alle condizioni di contratto.
L'RC. Atria da quindi per scontata la copertura assicurativa, mentre è pacifica la sussistenza di elementi che inducono a ritenere il contrario.
Visto il divenire dei fatti che ci occupano, pertanto, appare evidente la violazione delle condizioni di polizza per conoscenza pregressa al momento della stipula del contratto e pertanto risulta palese ab origine la violazione dei patti di polizza con ogni conseguenza in termini di operatività del contratto assicurativo. La polizza non avrebbe potuto essere conclusa ovvero lo sarebbe stata ma a condizioni differenti.
In ogni caso vigono in detta circostanza i limiti risarcitori di cui alle condizioni di polizza richiamate, delle quali si dovrà tener in debito conto.
Subordinatamente: insussistenza di responsabilità a carico dell'arch. CP_1
Si contesta in ogni caso la quantificazione del danno frutto di evidente intento speculativo.
La causa è stata istruita attraverso l'interrogatorio formale dell'RC. CP_1
e con l'escussione del teste , indi all'udienza del 21 ottobre 2024 è Parte_3 stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***************
Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti, par d'uopo premettere brevi cenni sulla natura e portata dell'obbligazione gravante sul “professionista tecnico” incaricato della progettazione di un'opera.
Orbene, come certo noto, l'obbligazione del professionista intellettuale viene generalmente considerata di mezzi e non di risultato, sicché si ritiene che la diligenza adoperata nell'espletamento dell'incarico vada valutata prescindendo dal risultato utile per il cliente.
Nelle obbligazioni di risultato, invece, ciò che importa è il conseguimento del risultato stesso, essendo indifferente il mezzo utilizzato per raggiungerlo, onde la diligenza opera solo come parametro, ovvero come criterio di controllo e valutazione del comportamento del debitore: in altri termini, è il risultato cui mira il creditore, e non il comportamento, ad essere direttamente in obligatione.
Ciò posto, va, poi, rammentato che, per lungo tempo, la giurisprudenza dominante si
è espressa nel senso che alla distinzione di cui innanzi debba conferirsi rilievo anche
9 ai fini del riparto dell'onere della prova.
E così si è sostenuto che, mentre nelle obbligazioni di mezzi, essendo aleatorio il risultato, è sul creditore che grava l'onere di dimostrare che il mancato conseguimento del risultato avuto di mira è dipeso da scarsa diligenza, nelle obbligazioni di risultato, invece, è lo stesso debitore che deve provare che il mancato risultato è dipeso da causa a lui non imputabile.
Va, tuttavia, osservato che la cennata qualificazione dell'obbligazione del professionista intellettuale come di mezzi e non di risultato – con le conseguenti implicazioni sul piano del riparto dell'onere della prova - è stata operata, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, avendo riguardo, essenzialmente, alle prestazioni dovute dall'avvocato e dal medico, i quali, effettivamente, si impegnano solo a curare, nel modo migliore, gli interessi o la salute del cliente.
Per converso, con riferimento ad altri professionisti – tra cui, soprattutto, gli ingegneri e gli architetti – si è giunti da tempo a riconoscere che la prestazione d'opera intellettuale possa implicare la realizzazione di un risultato.
Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità – con indirizzo ormai consolidato e che questo Giudice ritiene di condividere e fare proprio – ha avuto modo di evidenziare che l'obbligazione del progettista, pur rientrando nel novero delle prestazioni d'opera intellettuale, in sede di valutazione della responsabilità (e, quindi, ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale inadempimento), va riguardata come un'obbligazione di risultato: “Sebbene l'obbligazione inerente all'esercizio di un'attività professionale sia generalmente obbligazione di mezzi, in determinate circostanze essa assume la caratteristica dell'obbligazione di risultato, nella quale il professionista si impegna a realizzare un determinato opus;
come, appunto, nel caso dell'obbligazione di redigere un progetto d'ingegneria, che ha per oggetto un risultato ben definito e dotato d'una sua autonoma utilità qual è la sua realizzabilità
(Cass. Civ., Sez. II, 3 settembre 2008, n. 22129; Cass.Civ, Sez, II, 5 agosto 2002, n.
11728; Cass. Civ., Sez. I, 27 febbraio 1996, n. 1530; Cass. Civ., Sez. II, 28 gennaio
1995, n. 1040).
Tale principio è stato ribadito con l'Ordinanza del 31 maggio 2018, n. 13880 a mezzo della quale la Cassazione ha statuito che “L'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione
10 di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico.
Rientra nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio, in quanto attività strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, l'obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica e di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da garantire la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dei lavori richiesti dal committente.
Ne consegue che l'irrealizzabilità del progetto, per l'erroneità o l'inadeguatezza del progetto, anche per colpa lieve, conseguente alla difformità dell'opera ivi descritta alla normativa urbanistica ed edilizia in quel momento in vigore, costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare il pagamento del compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 del
Cc, oppure, se lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la risoluzione del contratto a norma dell'articolo 1453 del Cc e domandare le conseguenti restituzioni”.
Nel caso che ci occupa è stato acclarato e non contestato che l'arch. sia stato CP_1
incaricato della progettazione e della direzione dei lavori di sopraelevazione del muro divisorio posto lungo il confine con la proprietà . Parte_2
E' risultato (vedi ordinanza del 19/07/2021) che sul confine dei due fondi era già presente un muretto divisorio, realizzato in muratura di conci di tufo, che non aveva alcuna funzione di contenimento e non è prospicente a spazi pubblici. Dai dati forniti
e dalla CILA inviata al Comune di Castelvetrano, il muro, realizzato su un cordolo in cemento, di cui non è noto lo spessore, aveva un'altezza di 0,80 m nel tratto iniziale per una lunghezza di 11,15 m circa ed una ulteriore altezza di 1,80 m per una ulteriore lunghezza di 8,00 m. La parte conclusiva del muro lunga 1,50 m raggiungeva una altezza di 2,50 m. La lunghezza complessiva del muro è di 21,00 m.
In data 11.04.2019, con pratica n. RCCNZE59T46G3470-10042019- 1921, l'RC.
, professionista incaricato dalla , ha presentato la richiamata CILA al CP_1 Pt_1
SUAP di Castelvetrano, con cui ha comunicato la realizzazione dei lavori di sopraelevazione del suddetto muro divisorio fino ad una altezza di m 2,90 circa. Da
11 quanto risulta dalle foto prodotte agli atti di causa e da quanto accertato dal sopralluogo effettuato, l'elevazione del muro è avvenuta con blocchi di laterizi forati con spessore di 15 cm. Dalle foto fornite non risulta che siano state eseguite opere in fondazione ma solo la dismissione delle fioriere e l'innalzamento del muro tramite i suddetti blocchi. Inoltre, è possibile rilevare che il muro è stato sopraelevato per tutta la sua lunghezza senza alcuna interruzione con giunti e/o pilastrini (verticali) e senza la realizzazione di cordoli e/o travi di irrigidimento orizzontali. Dalle foto fornite sì rileva l'esecuzione dì due strati orizzontali di malta di modesto spessore di
3/5 cm posti a quota 1,50 m e sopra la parte sommitale dei muro su cui sono stati posti una fila di coppi siciliani. Ad oggi il muro ha un'altezza di 2,80 — 2,90 m;
una lunghezza di 21,00 m e uno spessore complessivo di 21 cm. I lavori eseguiti hanno rispettato la regolamentazione edilizia.
Quanto al rispetto della normativa sulla regolarità sismica il CTU ha premesso che una delle problematiche più comuni è stata negli anni quella relativa all'individuazione delle opere assoggettabili o meno alla normativa di cui alla Legge
n. 64/74 e relativi decreti attuativi. In particolare, ai sensi dell'art. 17 della suddetta legge: “nelle zone sismiche di cui all'art. 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno- opera di fondazione. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici
12 o da documentazione, in quanto necessari,” L'art. 3 della L. n. 64/74, intitolato
“Opere disciplinate e gradi di sismicità” individua quali opere assoggettate alia legge sismica “tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche (...)” Gli uffici del
Genio Civile delle diverse provincie della Sicilia (compreso quello di Trapani) e successivamente anche il dipartimento regionale tecnico hanno emanato, negli anni, diverse circolari con cui hanno redatto un elenco di costruzioni che per semplicità, dimensioni, destinazione nonché per prassi non sono assoggettabili alla normativa sismica (nel senso;
del deposito presso il C GC e/o di richiesta di autorizzazione del progetto): Per il caso in esame;
: con nota del 20.01.2016 (App. n.2), : nell'elenco redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani è indicato quale intervento non assoggettabile alla normativa sismica: 1) Muri di recinzione con qualsivoglia struttura di altezza massima non superiore a m.3,00, misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano funzioni di contenimenti.), ancorché prospicenti spazi pubblici. Con successiva direttiva dei 23.04.2019 (dunque di qualche giorno successiva al deposito della , per ['intervento di cui trattasi), il Pt_4 dipartimento regionale tecnico dell'assessorato alla mobilità ha ritenuto quali interventi liberi, ai fini strutturali (interventi “privi di rilevanza” ai fini della pubblica incolumità): a) “Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di materiale, di altezza massima non superiore a mt. 2,00, misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano funzioni di contenimento. Da quanto appena esposto si evidenzia che la problematica riguardante l'assoggettabilità o meno alia normativa sismica dell'intervento di sopraelevazione del muro risulta controversa;
infatti, il
Genio civile di Trapani con nota del 20.01.2016 riteneva che la realizzazione di un muro di confine non fosse assoggettabile alla normativa sismica fino ad una altezza
3,00 m, mentre a partire dal 23.04.2019, il dipartimento regionale tecnico ha ritenuto che non fossero assoggettabili muri di altezza inferiore a 2,00 m, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, la sopraelevazione del muro in esame è comunque assoggettabile alla normativa sismica.
Sicché il CTU ha concluso che, da un punto di vista strettamente normativo, l'opera realizzata dalla resistente rispetta la regolamentazione antisismica vigente al momento dell'inizio dei lavori. Tuttavia, ha evidenziato che parte resistente non ha
13 prodotto alcuna documentazione riguardante calcoli strutturali ovvero eventuali documenti tecnici da cui rilevare il rispetto delle NTC sia riguardo alla fondazione che alle tamponature del muro. Anzi, dai rilievi effettuati è emerso che il muro è stato realizzato direttamente su quello preesistente senza che sia stato effettuato alcun adeguamento della fondazione. La fondazione del muro, peraltro, è costituita da un semplice cordolo informe in cemento, di cui non sono note le caratteristiche geometriche, la profondità, la resistenza caratteristica del calcestruzzo (cui è costituito) e/o la presenza di tondi e/o barre di ferro (possibilità del tutto remota).
Pertanto, l'aver effettuato la sopraelevazione del muro senza conoscere: a) le caratteristiche geologiche e geotecniche del terreno;
b) le caratteristiche geometriche e di resistenza della fondazione;
e, quindi, senza verificare
l'adeguatezza della fondazione rispetto all'intervento da eseguire costituisce un grave difetto di costruzione e una “non conformità” alle regole dell'arte.
Per quanto riguarda eventuali profili di instabilità, inoltre, durante le operazioni peritali, ü CTU ha effettuato una attenta rilevazione visiva delle condizioni attuali del muro. Nei pressi della zona in cui è stato effettuato il saggio, il CTU ha rilevato una lesione di estensione ed ampiezza modesta (capillare) a 45° gradì della malta del muro preesistente. Detta fessura anche se di modesta entità evidenzia uno stato tensionale del muto dovuto probabilmente ad un cedimento della fondazione.
Con successiva integrazione peritale, depositata il 10 Luglio 2021 il CTU ha precisato che, durante un ulteriore sopralluogo, è stata effettuata la pulizia della parte di muro entro terra in corrispondenza della lesione ed è stato rilevato che la suddetta lesione prosegue anche nella “parte bassa” del muro, confermando di fatto le risultanze della CTU del 12.05.2021. Il CTU ha, pertanto, ribadito che “il muro in questione è stato semplicemente sopraelevato senza la realizzatone di strutture di contenimento del muro necessarie per ridurre eventuali sollecitazioni orizzontali;
ne consegue che a causa della: a) mancala verifica dell'adeguatezza della fondazione del muro preesistente;
b) mancata realizzazione di una trave di fondazione;
c) mancata realizzazione di elementi strutturali di chiusura (cordolo superiore}, di contenimento e/o ammorsamento del muro (giunti e pilastrini'). la sopraelevazione del muro non è stata eseguita secondo le regole dell'arte”.
Appare, pertanto, evidente la responsabilità dell'arch. nella progettazione e CP_1
14 nell'esecuzione dei lavori.
Ciò detto sono pacifiche e comunque documentali le seguenti circostanze di fatto.
L'odierna attrice far data dal 15.04.2019 ha realizzato dei lavori di sopraelevazione del muro divisorio posto lungo il confine con l'immobile di tale sig. Parte_2
, previo incarico per la progettazione e direzione dei lavori conferito all'RC.
[...]
, come risulta dalla CILA del 11.04.2019 di inizio dei lavori presentata al SUAP CP_1
del Comune di Castelvetrano e dalla Comunicazione del 08.06.2019 di conclusione.
In conseguenza della realizzazione di tale muro divisorio (modificato rispetto all'iniziale muro divisorio molto più basso) il confinante , ha Parte_2
introdotto il giudizio iscritto al n.59/2021 RG del Tribunale di Marsala, istruito, con l'espletamento di CTU che ha concluso: “l'aver effettuato la sopraelevazione del muro senza … verificare l'adeguatezza della fondazione rispetto all'intervento da eseguire costituisce un grave difetto di costruzione e una “non conformità” alle regole dell'arte […]. Essendo queste le condizioni strutturali del muro il CTU ha, altresì, concluso che non possono essere effettuati interventi di miglioramento della staticità del muro.
Tale giudizio si è concluso con l'Ordinanza emessa in data 19.07.2021, con la quale il Tribunale di Marsala, “ordina a di ripristinare lo status quo ante dei Parte_1
luoghi oggetto di causa, mediante la demolizione a propria cura e spese della sopraelevazione del muro di confine tra l'immobile di proprietà del sig. Parte_5
… e l'immobile di proprietà di , entro il termine di giorni 30 dalla
[...] Parte_6
pubblicazione della presente ordinanza;
condanna al pagamento della Parte_1 somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento”
Tale provvedimento è stato reclamato innanzi al Tribunale di Marsala che lo ha rigettato con il presente provvedimento “rigetta il reclamo proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza cautelare resa nel proc. n.59/2021 RG;
in parziale
[...]
accoglimento del reclamo incidentale, condanna alla refusione Parte_1
integrale in favore di delle spese della prima fase del giudizio, Parte_2 che si liquidano in € 2.055,00 oltre accessori;
condanna la reclamante alla Pt_1
refusione delle spese della presente fase del giudizio cautelare in favore di
, che si liquidano in €1.245,00 oltre accessori;
dà atto della Parte_2
15 sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art.13, c.1 quater del DPR n.115/2002” .
Conseguentemente la sig.ra ha dato incarico allo stesso convenuto, quale Pt_1
proprio tecnico, al fine di darvi esecuzione, con contestuale comunicazione al sig.
e con trasmessa il 05.10.2021 al Comune di Castelvetrano, è stato Parte_2 Pt_4 comunicato l'inizio dei predetti lavori di demolizione (Con Nota del 08.10.2021 il sig. ha concesso l'autorizzazione ad accedere all'interno del suo Parte_2
immobile), i lavori di demolizione della sopraelevazione del muro oggetto di contenzioso, con esatto ripristino dei luoghi allo status quo ante, si sono conclusi il
16.10.2021, e comunicati al Comune di Castelvetrano, con del 22.10.2021. Pt_4
Nelle more, il sig. , previa notificazione dell'atto di precetto del Parte_2
15.12.2021, ha introdotto il processo esecutivo n.136/2022 RGEsMob. del Tribunale di Marsala, al fine di ottenere il pagamento delle somme statuite a titolo di “penale”; procedimento definito con l'Ordinanza di assegnazione delle somme pignorate del
16.09.2022, nella misura di € 6.350,68 oltre interessi e spese legali liquidate in €
1.336,00 oltre accessori di legge e registrazione.
Questi i fatti storici, bisogna adesso esaminare se le spese cui la è stata Pt_1
condannata a rifondere siano una voce di danno imputabile al professionista e se il medesimo goda di copertura assicurativa
Nel quantificare i danni parte attrice ha domandato la complessiva somma di €
25.048,17 come sopra meglio indicata.
Al riguardo si condivide quanto evidenziato sia da parte resistente che dal terzo chiamato in causa ossia che l'arch. non può essere chiamato a rispondere di CP_1
tutte le spese legali maturate successivamente al giudizio cautelare di primo grado.
Gli ulteriori importi maturati successivamente all'ordinanza del 19.7.2021 sono difatti addebitabili esclusivamente all'attrice che, non soddisfatta dell'esito del primo giudizio, ha ritenuto di dovere proseguire nell'azione giudiziaria subendo poi anche delle azioni esecutive che hanno comportato un inevitabile aumento delle spese giudiziarie di cui non può certamente rispondere l'odierno convenuto.
Sono, pertanto, da porre a carico dell'RC. le seguenti voci di spese CP_1
(documentate anche nei pagamenti):
– acconto per demolizione parziale del muro e ripristino dello stesso - pratica CILA
16 n.87036 del 05.10.2021 - fattura n.4 del 11.02.2022 dell'impresa “Idee e soluzioni edili di Marchese M. & Stassi B. snc” (All. 27) € 800,00
– saldo per i lavori di demolizione parziale del muro e ripristino dello stesso - pratica
CILA n.87036 del 05.10.2021 - fattura n.10 del 15.03.2022 dell'impresa “Idee e soluzioni edili di Marchese M. & Stassi B. snc” (All. 28) € 800,00;
Consulenza Tecnica d'Ufficio dell'Ing. € 400,00 - acconto giusta fattura n.10 Per_1 del 01.04.2021 ed € 1.173,77 - saldo competenze, giusta fattura n.19 del 24.08.2021; spese legali liquidate con Ordinanza del 19.07.2021 a definizione del processo n.59/2021 RG del Trib. Marsala, pari ad € 1.438,50 oltre rimborso forfettario, IVA e
CpA pari ad € 2.084,38 (non quelle anche quelle del reclamo giusta fattura n.22/FE del 12.10.2021 dell'Avv. Signorello di € 2.438,84) –
– spese legali per costituzione difensiva nel processo civile n.59/2021 RG del
Tribunale di Marsala, giusta fattura n.01 del 09.01.2022 dell'Avv. Venza (All. 22) €
2.990,00
– onorario per redazione pratica CILA n.1921 del 10.04.2019 e direzione dei lavori di sopraelevazione di un muro di confine nel fabbricato sito in Selinunte, via Megara
Nysea n.18, giusta fattura n.23 del 11.06.2019 dell'RC. (All. 25) € CP_1
500,00
– onorario per redazione pratica CILA n.87036 del 05.10.2021 relativa alla demolizione del muro di confine nel fabbricato sito in Selinunte, via Megara Nysea
n.18, giusta fattura n.3 del 12.01.2022 dell'RC. (All. 26) € 1.400,00 CP_1
– spese registrazione dell'Ordinanza n.823/2021 del 19.07.2021 - processo civile n.1803/2021 RG Tribunale di Marsala (All. 30) € 408,75
Per un totale di € 10.556,90 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Bisogna adesso esaminare l'eccezione di inefficacia della polizza assicurativa per avere l'arch. all'atto della stipula del rinnovo (24/11/2022) l'assicurato non CP_1
dichiarava la conoscenza di situazioni integranti la propria responsabilità, il sinistro denunciato dall'assicurato si riferisce ad un asserito errore professionale commesso dall'Assicurato.
Occorre difatti evidenziare che l'arch. è venuto a conoscenza della richiesta di CP_1 risarcimento danni avanzata nei confronti del medesimo da parte dell'attrice solo con la diffida del 21.3.2022 e, dunque, successivamente al rinnovo della polizza
17 professionale, avvenuto il 24.11.2021.
Nel momento del rinnovo della polizza l'arch. non era a conoscenza di una CP_1 richiesta di risarcimento danni da parte dell'attrice, pertanto, non sussistono i presupposti per la perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1892 cod. civ, né per la riduzione dell'indennizzo ex art. art. 1893 cod. civ. ma bisogna applicare la franchigia prevista dalla stessa polizza assicurativa prodotta in atti, pertanto, deve essere affermato l'obbligo dell' di garantire l'assicurato per ogni CP_7 somma che quest'ultimo è tenuto a pagare all'attrice in forza di questa sentenza, il cui contratto è stato ritualmente prodotto, detratta la franchigia di € 2.500,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N.
868/2022 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
- dichiara la responsabilità professionale dell'RC. nella CP_1
realizzazione del progetto tecnico e successiva direzione dei lavori di sopraelevazione del muro divisorio;
- in parziale accoglimento delle domande proposte da parte attrice: condanna l'arch. a pagare all'attrice la complessiva somma di euro 8.056,90 CP_1
(10.556,90 – 2.500,00) oltre gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
- condanna l'arch. a rimborsare a parte attrice le spese del CP_1
giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.737,00, di cui euro 237,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge
- condanna , in persona del legale rappresentante pro CP_7 tempore, a rivalere l'arch. della somma di € 8.056,90 oltre le spese CP_1
legali come liquidate;
-compensa le spese legali tra l'arch. e la compagnia convenuta. CP_1
Così deciso a Sciacca il 24 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
18
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra
Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 562/2014 R.G. vertente 2022, avente per oggetto:
“risarcimento danni” promossa
DA
nata a [...], il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe VENZA C.F._1
ATTRICE
CONTRO
RC. , nato a [...] il [...], c.f. CP_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni CARACCI C.F._2
CONVENUTO
E CON
(cf. - p. iva ), CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
, corrente in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del suo Controparte_3
Procuratore speciale Dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_4
Giovanni BOTTAZZOLI
TERZO CHIAMATO
Conclusioni delle parti come in atti.
Per :” Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Parte_1
- Ritenere e dichiarare la responsabilità professionale dell'RC. CP_1
nella realizzazione del progetto tecnico e successiva direzione dei lavori di sopraelevazione del muro divisorio posto lungo il confine fra l'immobile di proprietà della sig. , sito in Marinella di Selinunte, via SD5, censito nel NCEU Parte_1 del Comune di Castelvetrano al Foglio di mappa 176, part. 87, e l'immobile del sig.
, per i motivi di cui in epigrafe Parte_2
1 - ritenere e dichiarare che il danno subito dalla sig. ammonta Parte_1 all'importo complessivo di € 25.048,17
- per l'effetto, condannare l'RC. al risarcimento dei suddetti danni, CP_1 in favore della sig. , quantificati nella misura di € 25.048,17 Parte_1
- Con vittoria di spese, competenze ed onorario del presente giudizio.
Per RC. “Vorrà, per l'effetto, l'On.le Tribunale di Sciacca: CP_1
1) DISPORRE, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., un differimento della prima udienza al fine di consentire - per le ragioni di cui in narrativa - la citazione dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, con sede legale in via della Chiusa n. 2 – 20123 Milano;
2) RIGETTARE la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e comunque limitare l'ammontare richiesto;
3) IN OGNI CASO RITENERE E DICHIARARE il diritto del convenuto RC.
, nell'ipotesi in cui venga accertata una sua responsabilità, ad essere CP_1
garantito dalla terza chiamata in causa condannandola pertanto a Controparte_2 versare al convenuto quanto sia eventualmente tenuta a corrispondere all'attrice.
Per :” Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così CP_2
giudicare:
Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c. ;
In subordine in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa del convenuto in virtù della polizza prodotta quale documento 1, 2 e 3 e pertanto, accertare – ove dovessero emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula - la perdita ex art 1892 cc o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art
1893 c.c per effetto della violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta dalla parte convenuta
2 tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie e delle corresponsabilità degli altri soggetti coinvolti ivi inclusa la parte attrice ex art 1227 cc., ciascuna per i propri titoli.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha citato in giudizio Parte_1
l'arch. al fine di riconoscere la sua responsabilità nell'esecuzione dei CP_1
lavori e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni.
Ha esposto che, quale proprietaria dell'immobile sito in Marinella di Selinunte, via
SD5, censito nel NCEU del Comune di Castelvetrano al Foglio di mappa 176, part. 874, a far data dal 15.04.2019 ha realizzato dei lavori di sopraelevazione del muro divisorio posto lungo il confine con l'immobile di tale sig. , Parte_2 previo incarico per la progettazione e direzione dei lavori conferito all'RC. . CP_1
Redatti gli elaborati tecnici, con CILA del 11.04.2019 presentata al SUAP del
Comune di Castelvetrano, è stato comunicato l'inizio dei “lavori di sopraelevazione di un muro di confine esistente, realizzato in muratura di conci di tufo, da rialzare fino ad un'altezza di mt. 2,90” (All. 1)
Detti lavori sono stati conclusi e definiti giusta Comunicazione del 08.06.2019 (All.
2).
Con Ricorso ex art. 669 bis e 688 c.p.c. e art. 1172 c.c., notificato in data 08.02.2021, il sig. , ha introdotto il giudizio iscritto al n.59/2021 RG del Parte_2
Tribunale di Marsala, ritenendo sussistenti i presupposti cautelari ex art. 1172 c.c. e
688, comma 1 cpc, temendo un danno grave e prossimo proveniente dal muro divisorio realizzato dalla sig. a causa della mancanza di staticità della Parte_1
stessa opera muraria (All. 3).
Il processo iscritto al n.59/2021 RG è stato istruito, con l'espletamento di CTU mediante incarico conferito all'Ing. il quale, previo accesso sui luoghi ed Per_1
accertamento tecnico, ha sostenuto che la sopraelevazione del muro è stata effettuata con blocchi di laterizi forati con spessore di 15 cm senza alcun adeguamento della fondazione e senza alcuna interruzione con giunti o pilastrini lungo la sua lunghezza
(All. 4).
Il CTU ha così concluso: “l'aver effettuato la sopraelevazione del muro senza …
3 verificare l'adeguatezza della fondazione rispetto all'intervento da eseguire costituisce un grave difetto di costruzione e una “non conformità” alle regole dell'arte […]. Essendo queste le condizioni strutturali del muro il CTU ha, altresì, concluso che non possono essere effettuati interventi di miglioramento della staticità del muro. L'unico reale intervento di miglioramento consiste nella realizzazione di una nuova fondazione in c.a.; per cui l'unico reale intervento di “miglioramento” del muro potrebbe essere quello della messa in pristino dei luoghi in modo da ricondurre il muro alle originarie dimensioni in corrispondenza dell'entrata ai lotti e quindi ridurre eventuali pericoli di sisma”.
Con Ordinanza emessa in data 19.07.2021, il Tribunale di Marsala, a definizione del processo n°59/2021 RG, ha così statuito: “accoglie il ricorso;
ordina a Parte_1
di ripristinare lo status quo ante dei luoghi oggetto di causa, mediante la demolizione a propria cura e spese della sopraelevazione del muro di confine tra l'immobile di proprietà del sig. … e l'immobile di proprietà di …, entro il Parte_2 Pt_1
termine di giorni 30 dalla pubblicazione della presente ordinanza;
condanna al pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo Parte_1 nell'esecuzione del presente provvedimento” (All. 5).
Con Reclamo iscritto al n.1803/2021 RG. del Tribunale di Marsala, la sig.ra ha impugnato la citata Ordinanza, con udienza fissata, avanti il Parte_1
Collegio giudicante, per il giorno 23.09.2021 (All. 6).
Con Provvedimento del 29.09.2021 comunicato dalla Cancelleria il 30.09.2021, il
Tribunale di Marsala ha rigettato il reclamo iscritto al n.1803/2021 RG, confermando l'Ordinanza di demolizione, così statuendo: “rigetta il reclamo proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza cautelare resa nel proc. n.59/2021 RG;
in parziale
[...]
accoglimento del reclamo incidentale, condanna alla refusione Parte_1
integrale in favore di delle spese della prima fase del giudizio, Parte_2 che si liquidano in € 2.055,00 oltre accessori;
condanna la reclamante alla Pt_1
refusione delle spese della presente fase del giudizio cautelare in favore di
, che si liquidano in €1.245,00 oltre accessori;
dà atto della Parte_2 sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art.13, c.1 quater del DPR n.115/2002” (All. 7)
Preso atto di ciò, la sig.ra immediatamente ha dato incarico allo stesso Pt_1
4 convenuto, quale proprio tecnico, al fine di darvi esecuzione, con contestuale comunicazione al sig. ; con comunicazione del 01 e 04 Ottobre 2021, la Parte_2
sig.ra ha ribadito al la sua volontà di procedere alla Pt_1 Parte_2 demolizione richiedendovi l'autorizzazione ad accedere alla sua proprietà per eseguire i lavori edili (All. 8 e 9).
Con CILA trasmessa il 05.10.2021 al Comune di Castelvetrano, la sig.ra ha Pt_1 comunicato l'inizio dei predetti lavori di demolizione (All. 10).
Con Nota del 08.10.2021 il sig. ha concesso l'autorizzazione ad Parte_2
accedere all'interno del suo immobile (All. 11).
I lavori di demolizione della sopraelevazione del muro oggetto di contenzioso, con esatto ripristino dei luoghi allo status quo ante, si sono conclusi il 16.10.2021.
I lavori di demolizione sono stati comunicati al Comune di Castelvetrano, con CILA del 22.10.2021, avente ad oggetto “lavori di demolizione della sopraelevazione di muro di confine giusta Ordinanza del Tribunale di Marsala” (all. 12).
Nelle more, il sig. , previa notificazione dell'atto di precetto del Parte_2
15.12.2021, ha introdotto il processo esecutivo n.136/2022 RGEsMob. del Tribunale di Marsala, al fine di ottenere il pagamento delle somme statuite a titolo di “penale”; procedimento definito con l'Ordinanza di assegnazione delle somme pignorate del
16.09.2022, nella misura di € 6.350,68 oltre interessi e spese legali liquidate in €
1.336,00 oltre accessori di legge e registrazione (All. 13 e 14).
Con missiva del 21.03.2022 la sig.ra ha richiesto all'odierno convenuto il Pt_1
risarcimento dei danni subiti a causa della lamentata responsabilità professionale
(All. 15); ad oggi, non è pervenuto alcun positivo riscontro.
Quanto sopra lamentato ha arrecato alla sig.ra un ingiusto danno costituito Pt_1
dai costi di realizzazione e successiva demolizione della sopraelevazione del muro in questione, spese tecniche, spese legali e costi accessori scaturiti dai citati processi civili che l'attrice non avrebbe dovuto sostenere ove la sopraelevazione del muro fosse stata correttamente progettata ed eseguita.
Nello specifico trattasi delle seguenti voci di spesa:
€ 400,00 - acconto per Consulenza tecnica d'ufficio redatta nel corso del processo civile n.59/2021 RG del Tribunale di Marsala, giusta fattura n.10 del 01.04.2021 dell'Ing. ; Parte_3
5 detta somma è stata pagata, in via anticipata e provvisoria dalla controparte
( ), e successivamente rimborsata dalla sig. mediante bonifico Parte_2 Pt_1
del 03.11.2021 (All. 17)
€ 1.173,77 - saldo competenze per C.T.U. redatta nel corso del processo civile n.59/2021 RG del Tribunale di Marsala, giusta fattura n.19 del 24.08.2021 dell'Ing.
(All. 18) Parte_3
€ 2.438,84 – spese legali liquidate con Ordinanza del 19.07.2021 a definizione del processo n.59/2021 RG del Trib. Marsala, giusta fattura n.22/FE del 12.10.2021 dell'Avv. Signorello (All. 19)
€ 2.716,15 – spese legali liquidate con Ordinanza del 29.09.2021 - processo n.1803/2021 RG del Trib. Marsala, giusta fattura n.27/FE del 22.10.2021 dell'Avv.
Signorello (All. 20)
€ 6.350,68 – risarcimento danni di cui all'Atto di precetto datato 20.12.2021 (All. 13)
€ 1.949,38 – spese legali liquidate con l'Ordinanza di assegnazione somme del
16.09.2022 definitiva del processo esecutivo n.136/2022 RGEM del Tribunale di
Marsala (All. 14)
€ 48,80 – spese avvio procedimento di mediazione (All. 21)
€ 2.990,00 – spese legali per costituzione difensiva nel processo civile n.59/2021 RG del Tribunale di Marsala, giusta fattura n.01 del 09.01.2022 dell'Avv. Venza (All.
22)
€ 2.326,80 – spese legali per reclamo avverso Ordinanza dl 19.07.2021 - processo civile n.1803/2021 RG Tribunale di Marsala, giusta fattura n.02 del 10.02.2022 dell'Avv. Venza (All. 23)
€ 598,00 – spese legali per attività stragiudiziale ai fini dell'esecuzione dell'Ordinanza di demolizione del 19.07.2021 definitiva del processo civile n.59/2021 RG del Tribunale di Marsala, giusta fattura n.03 del 15.02.2022 dell'Avv.
Venza (All. 24)
€ 500,00 – onorario per redazione pratica CILA n.1921 del 10.04.2019 e direzione dei lavori di sopraelevazione di un muro di confine nel fabbricato sito in Selinunte, via Megara Nysea n.18, giusta fattura n.23 del 11.06.2019 dell'RC. CP_1
(All. 25)
€ 1.400,00 – onorario per redazione pratica CILA n.87036 del 05.10.2021 relativa
6 alla demolizione del muro di confine nel fabbricato sito in Selinunte, via Megara
Nysea n.18, giusta fattura n.3 del 12.01.2022 dell'RC. (All. 26) CP_1
€ 800,00 – acconto per demolizione parziale del muro e ripristino dello stesso - pratica CILA n.87036 del 05.10.2021 - fattura n.4 del 11.02.2022 dell'impresa “Idee
e soluzioni edili di Marchese M. & Stassi B. snc” (All. 27)
€ 800,00 – saldo per i lavori di demolizione parziale del muro e ripristino dello stesso
- pratica CILA n.87036 del 05.10.2021 - fattura n.10 del 15.03.2022 dell'impresa
“Idee e soluzioni edili di Marchese M. & Stassi B. snc” (All. 28)
€ 147,00 – integrazione Contributo Unificato relativamente al procedimento di reclamo n.1803/2021 RG del Tribunale di Marsala (All. 29)
€ 408,75 – spese registrazione dell'Ordinanza n.823/2021 del 19.07.2021 - processo civile n.1803/2021 RG Tribunale di Marsala (All. 30)
Il tutto per importo pari ad € 25.048,17.
Con riferimento alla responsabilità professionale ha richiamato l'art. 1176, c.2, c.c.
Si è costituito l'arch. , chiedendo preliminarmente di chiamare in CP_1
Con causa l' e contestando quanto dedotto ed eccepito. Controparte_6
Ha contestato l'asserita responsabilità, riconducibile all'odierno convenuto, dei difetti di costruzione dell'opera realizzata.
Non risultando, difatti, la prova della negligenza o imperizia del professionista in ordine all'attività dal medesimo espletata, all'attrice non può essere riconosciuto alcun risarcimento dei danni lamentati.
Si contestano anche le singole voci di danno, in parte non collegabili eziologicamente ad una responsabilità professionale del professionista convenuto.
Deve in ogni caso rimarcarsi che l'obbligazione del prestatore d'opera intellettuale è sempre un'obbligazione di mezzi che ha per oggetto un comportamento diligente ed esperto, l'impiego di mezzi idonei a realizzare un risultato, ma non ha per oggetto la realizzazione del risultato sicché per “diligenza professionale media” deve intendersi quella posta nell'esercizio della propria attività da un professionista di preparazione e di attenzione media, con la conseguenza che, nel caso in cui la prestazione da eseguire in concreto riguardi la soluzione di problemi tecnici complessi, la responsabilità del professionista è attenuata e si configura, ex art. 2236, solo nel caso di dolo o colpa grave.
7 In generale, è noto come nel rapporto di opera professionale la diligenza richiesta è quella richiamata dall'art. 1176 c. 2 cod. civ., ovvero quella qualificata e relativa alla particolare attività esplicata e che, nella fattispecie, il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non, come già rilevato, a conseguirlo.
Ulteriore corollario è che, comunque, nel caso di colpa lieve, il professionista può rispondere solo dei danni prevedibili.
Si è costituita la Compagnia riferendo che l'esponente assicura, Controparte_2 come si evince dal documento 1, l'arch. con polizza rinnovata a far data dal CP_1
24.11.20212 e scadente il 24.11.2022 (doc. 1).
All'atto della stipula di detto rinnovo l'assicurato non dichiarava la conoscenza di situazioni integranti la propria responsabilità, nonostante in detta polizza (cfr. doc. 2) siano previste condizioni particolari tra le quali si può annoverare l'obbligo di notiziare la compagnia, all'atto della stipula o dei semplici rinnovi, di situazioni integranti la responsabilità professionale, l'obbligo di denuncia dei sinistri entro termini precisi ed inderogabili, la gestione della lite in capo alla Compagnia di assicurazioni, massimali, franchigie e scoperti di polizza, etc. (doc. 1 e doc 2).
In particolare il sinistro denunciato dall'assicurato si riferisce ad un asserito errore professionale commesso dall'Assicurato ed avente ad oggetto la progettazione di un muro di confine in mattoni tra la proprietà della parte attrice e quella de vicino di casa, SI : nel 2018 il suddetto muro veniva sopraelevato con il Parte_2
consenso del SI , tuttavia, due anni dopo (precisamente il Parte_2
12.01.2021) lo stesso presentava ricorso per ATP in quanto temeva un rischio crollo della nuova opera. L'assicurato ebbe, a quanto è dato sapere, partecipato alle operazioni peritali in qualità di ctp dell'odierno attore. A conclusione del procedimento per atp il ctu nominato confermava il possibile crollo del muro talché il tribunale, con provvedimento del 19.07.2021 disponeva il ripristino dello status quo ante dei luoghi oggetto di causa. Nonostante ciò l'assicurato all'atto del rinnovo di polizza sottaceva la conoscenza di un sinistro e negoziava il rinnovo sottacendo, appunto, la conoscenza di una circostanza integrante la propria responsabilità a lui nota.
Evidente che l'assicurato ha sottaciuto alla Compagnia la conoscenza pregressa di
8 situazioni integranti la propria responsabilità contravvenendo in questo modo alle condizioni di contratto.
L'RC. Atria da quindi per scontata la copertura assicurativa, mentre è pacifica la sussistenza di elementi che inducono a ritenere il contrario.
Visto il divenire dei fatti che ci occupano, pertanto, appare evidente la violazione delle condizioni di polizza per conoscenza pregressa al momento della stipula del contratto e pertanto risulta palese ab origine la violazione dei patti di polizza con ogni conseguenza in termini di operatività del contratto assicurativo. La polizza non avrebbe potuto essere conclusa ovvero lo sarebbe stata ma a condizioni differenti.
In ogni caso vigono in detta circostanza i limiti risarcitori di cui alle condizioni di polizza richiamate, delle quali si dovrà tener in debito conto.
Subordinatamente: insussistenza di responsabilità a carico dell'arch. CP_1
Si contesta in ogni caso la quantificazione del danno frutto di evidente intento speculativo.
La causa è stata istruita attraverso l'interrogatorio formale dell'RC. CP_1
e con l'escussione del teste , indi all'udienza del 21 ottobre 2024 è Parte_3 stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***************
Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti, par d'uopo premettere brevi cenni sulla natura e portata dell'obbligazione gravante sul “professionista tecnico” incaricato della progettazione di un'opera.
Orbene, come certo noto, l'obbligazione del professionista intellettuale viene generalmente considerata di mezzi e non di risultato, sicché si ritiene che la diligenza adoperata nell'espletamento dell'incarico vada valutata prescindendo dal risultato utile per il cliente.
Nelle obbligazioni di risultato, invece, ciò che importa è il conseguimento del risultato stesso, essendo indifferente il mezzo utilizzato per raggiungerlo, onde la diligenza opera solo come parametro, ovvero come criterio di controllo e valutazione del comportamento del debitore: in altri termini, è il risultato cui mira il creditore, e non il comportamento, ad essere direttamente in obligatione.
Ciò posto, va, poi, rammentato che, per lungo tempo, la giurisprudenza dominante si
è espressa nel senso che alla distinzione di cui innanzi debba conferirsi rilievo anche
9 ai fini del riparto dell'onere della prova.
E così si è sostenuto che, mentre nelle obbligazioni di mezzi, essendo aleatorio il risultato, è sul creditore che grava l'onere di dimostrare che il mancato conseguimento del risultato avuto di mira è dipeso da scarsa diligenza, nelle obbligazioni di risultato, invece, è lo stesso debitore che deve provare che il mancato risultato è dipeso da causa a lui non imputabile.
Va, tuttavia, osservato che la cennata qualificazione dell'obbligazione del professionista intellettuale come di mezzi e non di risultato – con le conseguenti implicazioni sul piano del riparto dell'onere della prova - è stata operata, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, avendo riguardo, essenzialmente, alle prestazioni dovute dall'avvocato e dal medico, i quali, effettivamente, si impegnano solo a curare, nel modo migliore, gli interessi o la salute del cliente.
Per converso, con riferimento ad altri professionisti – tra cui, soprattutto, gli ingegneri e gli architetti – si è giunti da tempo a riconoscere che la prestazione d'opera intellettuale possa implicare la realizzazione di un risultato.
Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità – con indirizzo ormai consolidato e che questo Giudice ritiene di condividere e fare proprio – ha avuto modo di evidenziare che l'obbligazione del progettista, pur rientrando nel novero delle prestazioni d'opera intellettuale, in sede di valutazione della responsabilità (e, quindi, ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale inadempimento), va riguardata come un'obbligazione di risultato: “Sebbene l'obbligazione inerente all'esercizio di un'attività professionale sia generalmente obbligazione di mezzi, in determinate circostanze essa assume la caratteristica dell'obbligazione di risultato, nella quale il professionista si impegna a realizzare un determinato opus;
come, appunto, nel caso dell'obbligazione di redigere un progetto d'ingegneria, che ha per oggetto un risultato ben definito e dotato d'una sua autonoma utilità qual è la sua realizzabilità
(Cass. Civ., Sez. II, 3 settembre 2008, n. 22129; Cass.Civ, Sez, II, 5 agosto 2002, n.
11728; Cass. Civ., Sez. I, 27 febbraio 1996, n. 1530; Cass. Civ., Sez. II, 28 gennaio
1995, n. 1040).
Tale principio è stato ribadito con l'Ordinanza del 31 maggio 2018, n. 13880 a mezzo della quale la Cassazione ha statuito che “L'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione
10 di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico.
Rientra nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio, in quanto attività strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, l'obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica e di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da garantire la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dei lavori richiesti dal committente.
Ne consegue che l'irrealizzabilità del progetto, per l'erroneità o l'inadeguatezza del progetto, anche per colpa lieve, conseguente alla difformità dell'opera ivi descritta alla normativa urbanistica ed edilizia in quel momento in vigore, costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare il pagamento del compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 del
Cc, oppure, se lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la risoluzione del contratto a norma dell'articolo 1453 del Cc e domandare le conseguenti restituzioni”.
Nel caso che ci occupa è stato acclarato e non contestato che l'arch. sia stato CP_1
incaricato della progettazione e della direzione dei lavori di sopraelevazione del muro divisorio posto lungo il confine con la proprietà . Parte_2
E' risultato (vedi ordinanza del 19/07/2021) che sul confine dei due fondi era già presente un muretto divisorio, realizzato in muratura di conci di tufo, che non aveva alcuna funzione di contenimento e non è prospicente a spazi pubblici. Dai dati forniti
e dalla CILA inviata al Comune di Castelvetrano, il muro, realizzato su un cordolo in cemento, di cui non è noto lo spessore, aveva un'altezza di 0,80 m nel tratto iniziale per una lunghezza di 11,15 m circa ed una ulteriore altezza di 1,80 m per una ulteriore lunghezza di 8,00 m. La parte conclusiva del muro lunga 1,50 m raggiungeva una altezza di 2,50 m. La lunghezza complessiva del muro è di 21,00 m.
In data 11.04.2019, con pratica n. RCCNZE59T46G3470-10042019- 1921, l'RC.
, professionista incaricato dalla , ha presentato la richiamata CILA al CP_1 Pt_1
SUAP di Castelvetrano, con cui ha comunicato la realizzazione dei lavori di sopraelevazione del suddetto muro divisorio fino ad una altezza di m 2,90 circa. Da
11 quanto risulta dalle foto prodotte agli atti di causa e da quanto accertato dal sopralluogo effettuato, l'elevazione del muro è avvenuta con blocchi di laterizi forati con spessore di 15 cm. Dalle foto fornite non risulta che siano state eseguite opere in fondazione ma solo la dismissione delle fioriere e l'innalzamento del muro tramite i suddetti blocchi. Inoltre, è possibile rilevare che il muro è stato sopraelevato per tutta la sua lunghezza senza alcuna interruzione con giunti e/o pilastrini (verticali) e senza la realizzazione di cordoli e/o travi di irrigidimento orizzontali. Dalle foto fornite sì rileva l'esecuzione dì due strati orizzontali di malta di modesto spessore di
3/5 cm posti a quota 1,50 m e sopra la parte sommitale dei muro su cui sono stati posti una fila di coppi siciliani. Ad oggi il muro ha un'altezza di 2,80 — 2,90 m;
una lunghezza di 21,00 m e uno spessore complessivo di 21 cm. I lavori eseguiti hanno rispettato la regolamentazione edilizia.
Quanto al rispetto della normativa sulla regolarità sismica il CTU ha premesso che una delle problematiche più comuni è stata negli anni quella relativa all'individuazione delle opere assoggettabili o meno alla normativa di cui alla Legge
n. 64/74 e relativi decreti attuativi. In particolare, ai sensi dell'art. 17 della suddetta legge: “nelle zone sismiche di cui all'art. 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno- opera di fondazione. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici
12 o da documentazione, in quanto necessari,” L'art. 3 della L. n. 64/74, intitolato
“Opere disciplinate e gradi di sismicità” individua quali opere assoggettate alia legge sismica “tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche (...)” Gli uffici del
Genio Civile delle diverse provincie della Sicilia (compreso quello di Trapani) e successivamente anche il dipartimento regionale tecnico hanno emanato, negli anni, diverse circolari con cui hanno redatto un elenco di costruzioni che per semplicità, dimensioni, destinazione nonché per prassi non sono assoggettabili alla normativa sismica (nel senso;
del deposito presso il C GC e/o di richiesta di autorizzazione del progetto): Per il caso in esame;
: con nota del 20.01.2016 (App. n.2), : nell'elenco redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani è indicato quale intervento non assoggettabile alla normativa sismica: 1) Muri di recinzione con qualsivoglia struttura di altezza massima non superiore a m.3,00, misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano funzioni di contenimenti.), ancorché prospicenti spazi pubblici. Con successiva direttiva dei 23.04.2019 (dunque di qualche giorno successiva al deposito della , per ['intervento di cui trattasi), il Pt_4 dipartimento regionale tecnico dell'assessorato alla mobilità ha ritenuto quali interventi liberi, ai fini strutturali (interventi “privi di rilevanza” ai fini della pubblica incolumità): a) “Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di materiale, di altezza massima non superiore a mt. 2,00, misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano funzioni di contenimento. Da quanto appena esposto si evidenzia che la problematica riguardante l'assoggettabilità o meno alia normativa sismica dell'intervento di sopraelevazione del muro risulta controversa;
infatti, il
Genio civile di Trapani con nota del 20.01.2016 riteneva che la realizzazione di un muro di confine non fosse assoggettabile alla normativa sismica fino ad una altezza
3,00 m, mentre a partire dal 23.04.2019, il dipartimento regionale tecnico ha ritenuto che non fossero assoggettabili muri di altezza inferiore a 2,00 m, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, la sopraelevazione del muro in esame è comunque assoggettabile alla normativa sismica.
Sicché il CTU ha concluso che, da un punto di vista strettamente normativo, l'opera realizzata dalla resistente rispetta la regolamentazione antisismica vigente al momento dell'inizio dei lavori. Tuttavia, ha evidenziato che parte resistente non ha
13 prodotto alcuna documentazione riguardante calcoli strutturali ovvero eventuali documenti tecnici da cui rilevare il rispetto delle NTC sia riguardo alla fondazione che alle tamponature del muro. Anzi, dai rilievi effettuati è emerso che il muro è stato realizzato direttamente su quello preesistente senza che sia stato effettuato alcun adeguamento della fondazione. La fondazione del muro, peraltro, è costituita da un semplice cordolo informe in cemento, di cui non sono note le caratteristiche geometriche, la profondità, la resistenza caratteristica del calcestruzzo (cui è costituito) e/o la presenza di tondi e/o barre di ferro (possibilità del tutto remota).
Pertanto, l'aver effettuato la sopraelevazione del muro senza conoscere: a) le caratteristiche geologiche e geotecniche del terreno;
b) le caratteristiche geometriche e di resistenza della fondazione;
e, quindi, senza verificare
l'adeguatezza della fondazione rispetto all'intervento da eseguire costituisce un grave difetto di costruzione e una “non conformità” alle regole dell'arte.
Per quanto riguarda eventuali profili di instabilità, inoltre, durante le operazioni peritali, ü CTU ha effettuato una attenta rilevazione visiva delle condizioni attuali del muro. Nei pressi della zona in cui è stato effettuato il saggio, il CTU ha rilevato una lesione di estensione ed ampiezza modesta (capillare) a 45° gradì della malta del muro preesistente. Detta fessura anche se di modesta entità evidenzia uno stato tensionale del muto dovuto probabilmente ad un cedimento della fondazione.
Con successiva integrazione peritale, depositata il 10 Luglio 2021 il CTU ha precisato che, durante un ulteriore sopralluogo, è stata effettuata la pulizia della parte di muro entro terra in corrispondenza della lesione ed è stato rilevato che la suddetta lesione prosegue anche nella “parte bassa” del muro, confermando di fatto le risultanze della CTU del 12.05.2021. Il CTU ha, pertanto, ribadito che “il muro in questione è stato semplicemente sopraelevato senza la realizzatone di strutture di contenimento del muro necessarie per ridurre eventuali sollecitazioni orizzontali;
ne consegue che a causa della: a) mancala verifica dell'adeguatezza della fondazione del muro preesistente;
b) mancata realizzazione di una trave di fondazione;
c) mancata realizzazione di elementi strutturali di chiusura (cordolo superiore}, di contenimento e/o ammorsamento del muro (giunti e pilastrini'). la sopraelevazione del muro non è stata eseguita secondo le regole dell'arte”.
Appare, pertanto, evidente la responsabilità dell'arch. nella progettazione e CP_1
14 nell'esecuzione dei lavori.
Ciò detto sono pacifiche e comunque documentali le seguenti circostanze di fatto.
L'odierna attrice far data dal 15.04.2019 ha realizzato dei lavori di sopraelevazione del muro divisorio posto lungo il confine con l'immobile di tale sig. Parte_2
, previo incarico per la progettazione e direzione dei lavori conferito all'RC.
[...]
, come risulta dalla CILA del 11.04.2019 di inizio dei lavori presentata al SUAP CP_1
del Comune di Castelvetrano e dalla Comunicazione del 08.06.2019 di conclusione.
In conseguenza della realizzazione di tale muro divisorio (modificato rispetto all'iniziale muro divisorio molto più basso) il confinante , ha Parte_2
introdotto il giudizio iscritto al n.59/2021 RG del Tribunale di Marsala, istruito, con l'espletamento di CTU che ha concluso: “l'aver effettuato la sopraelevazione del muro senza … verificare l'adeguatezza della fondazione rispetto all'intervento da eseguire costituisce un grave difetto di costruzione e una “non conformità” alle regole dell'arte […]. Essendo queste le condizioni strutturali del muro il CTU ha, altresì, concluso che non possono essere effettuati interventi di miglioramento della staticità del muro.
Tale giudizio si è concluso con l'Ordinanza emessa in data 19.07.2021, con la quale il Tribunale di Marsala, “ordina a di ripristinare lo status quo ante dei Parte_1
luoghi oggetto di causa, mediante la demolizione a propria cura e spese della sopraelevazione del muro di confine tra l'immobile di proprietà del sig. Parte_5
… e l'immobile di proprietà di , entro il termine di giorni 30 dalla
[...] Parte_6
pubblicazione della presente ordinanza;
condanna al pagamento della Parte_1 somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento”
Tale provvedimento è stato reclamato innanzi al Tribunale di Marsala che lo ha rigettato con il presente provvedimento “rigetta il reclamo proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza cautelare resa nel proc. n.59/2021 RG;
in parziale
[...]
accoglimento del reclamo incidentale, condanna alla refusione Parte_1
integrale in favore di delle spese della prima fase del giudizio, Parte_2 che si liquidano in € 2.055,00 oltre accessori;
condanna la reclamante alla Pt_1
refusione delle spese della presente fase del giudizio cautelare in favore di
, che si liquidano in €1.245,00 oltre accessori;
dà atto della Parte_2
15 sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art.13, c.1 quater del DPR n.115/2002” .
Conseguentemente la sig.ra ha dato incarico allo stesso convenuto, quale Pt_1
proprio tecnico, al fine di darvi esecuzione, con contestuale comunicazione al sig.
e con trasmessa il 05.10.2021 al Comune di Castelvetrano, è stato Parte_2 Pt_4 comunicato l'inizio dei predetti lavori di demolizione (Con Nota del 08.10.2021 il sig. ha concesso l'autorizzazione ad accedere all'interno del suo Parte_2
immobile), i lavori di demolizione della sopraelevazione del muro oggetto di contenzioso, con esatto ripristino dei luoghi allo status quo ante, si sono conclusi il
16.10.2021, e comunicati al Comune di Castelvetrano, con del 22.10.2021. Pt_4
Nelle more, il sig. , previa notificazione dell'atto di precetto del Parte_2
15.12.2021, ha introdotto il processo esecutivo n.136/2022 RGEsMob. del Tribunale di Marsala, al fine di ottenere il pagamento delle somme statuite a titolo di “penale”; procedimento definito con l'Ordinanza di assegnazione delle somme pignorate del
16.09.2022, nella misura di € 6.350,68 oltre interessi e spese legali liquidate in €
1.336,00 oltre accessori di legge e registrazione.
Questi i fatti storici, bisogna adesso esaminare se le spese cui la è stata Pt_1
condannata a rifondere siano una voce di danno imputabile al professionista e se il medesimo goda di copertura assicurativa
Nel quantificare i danni parte attrice ha domandato la complessiva somma di €
25.048,17 come sopra meglio indicata.
Al riguardo si condivide quanto evidenziato sia da parte resistente che dal terzo chiamato in causa ossia che l'arch. non può essere chiamato a rispondere di CP_1
tutte le spese legali maturate successivamente al giudizio cautelare di primo grado.
Gli ulteriori importi maturati successivamente all'ordinanza del 19.7.2021 sono difatti addebitabili esclusivamente all'attrice che, non soddisfatta dell'esito del primo giudizio, ha ritenuto di dovere proseguire nell'azione giudiziaria subendo poi anche delle azioni esecutive che hanno comportato un inevitabile aumento delle spese giudiziarie di cui non può certamente rispondere l'odierno convenuto.
Sono, pertanto, da porre a carico dell'RC. le seguenti voci di spese CP_1
(documentate anche nei pagamenti):
– acconto per demolizione parziale del muro e ripristino dello stesso - pratica CILA
16 n.87036 del 05.10.2021 - fattura n.4 del 11.02.2022 dell'impresa “Idee e soluzioni edili di Marchese M. & Stassi B. snc” (All. 27) € 800,00
– saldo per i lavori di demolizione parziale del muro e ripristino dello stesso - pratica
CILA n.87036 del 05.10.2021 - fattura n.10 del 15.03.2022 dell'impresa “Idee e soluzioni edili di Marchese M. & Stassi B. snc” (All. 28) € 800,00;
Consulenza Tecnica d'Ufficio dell'Ing. € 400,00 - acconto giusta fattura n.10 Per_1 del 01.04.2021 ed € 1.173,77 - saldo competenze, giusta fattura n.19 del 24.08.2021; spese legali liquidate con Ordinanza del 19.07.2021 a definizione del processo n.59/2021 RG del Trib. Marsala, pari ad € 1.438,50 oltre rimborso forfettario, IVA e
CpA pari ad € 2.084,38 (non quelle anche quelle del reclamo giusta fattura n.22/FE del 12.10.2021 dell'Avv. Signorello di € 2.438,84) –
– spese legali per costituzione difensiva nel processo civile n.59/2021 RG del
Tribunale di Marsala, giusta fattura n.01 del 09.01.2022 dell'Avv. Venza (All. 22) €
2.990,00
– onorario per redazione pratica CILA n.1921 del 10.04.2019 e direzione dei lavori di sopraelevazione di un muro di confine nel fabbricato sito in Selinunte, via Megara
Nysea n.18, giusta fattura n.23 del 11.06.2019 dell'RC. (All. 25) € CP_1
500,00
– onorario per redazione pratica CILA n.87036 del 05.10.2021 relativa alla demolizione del muro di confine nel fabbricato sito in Selinunte, via Megara Nysea
n.18, giusta fattura n.3 del 12.01.2022 dell'RC. (All. 26) € 1.400,00 CP_1
– spese registrazione dell'Ordinanza n.823/2021 del 19.07.2021 - processo civile n.1803/2021 RG Tribunale di Marsala (All. 30) € 408,75
Per un totale di € 10.556,90 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Bisogna adesso esaminare l'eccezione di inefficacia della polizza assicurativa per avere l'arch. all'atto della stipula del rinnovo (24/11/2022) l'assicurato non CP_1
dichiarava la conoscenza di situazioni integranti la propria responsabilità, il sinistro denunciato dall'assicurato si riferisce ad un asserito errore professionale commesso dall'Assicurato.
Occorre difatti evidenziare che l'arch. è venuto a conoscenza della richiesta di CP_1 risarcimento danni avanzata nei confronti del medesimo da parte dell'attrice solo con la diffida del 21.3.2022 e, dunque, successivamente al rinnovo della polizza
17 professionale, avvenuto il 24.11.2021.
Nel momento del rinnovo della polizza l'arch. non era a conoscenza di una CP_1 richiesta di risarcimento danni da parte dell'attrice, pertanto, non sussistono i presupposti per la perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1892 cod. civ, né per la riduzione dell'indennizzo ex art. art. 1893 cod. civ. ma bisogna applicare la franchigia prevista dalla stessa polizza assicurativa prodotta in atti, pertanto, deve essere affermato l'obbligo dell' di garantire l'assicurato per ogni CP_7 somma che quest'ultimo è tenuto a pagare all'attrice in forza di questa sentenza, il cui contratto è stato ritualmente prodotto, detratta la franchigia di € 2.500,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N.
868/2022 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
- dichiara la responsabilità professionale dell'RC. nella CP_1
realizzazione del progetto tecnico e successiva direzione dei lavori di sopraelevazione del muro divisorio;
- in parziale accoglimento delle domande proposte da parte attrice: condanna l'arch. a pagare all'attrice la complessiva somma di euro 8.056,90 CP_1
(10.556,90 – 2.500,00) oltre gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
- condanna l'arch. a rimborsare a parte attrice le spese del CP_1
giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.737,00, di cui euro 237,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge
- condanna , in persona del legale rappresentante pro CP_7 tempore, a rivalere l'arch. della somma di € 8.056,90 oltre le spese CP_1
legali come liquidate;
-compensa le spese legali tra l'arch. e la compagnia convenuta. CP_1
Così deciso a Sciacca il 24 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
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