CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 17:00 con la seguente composizione collegiale:
LUCIOTTI LUCIO, Presidente e Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 449/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 602/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320230010580846000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 920/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: Come da verbale di udienza e da svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 602/01/2024, depositata il 27/10/2024, la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara rigettava il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'anno d'imposta 2016.
Avverso tale statuizione propone appello il contribuente con atto del 23/04/2025, notificato in pari data.
Si è costituta in giudizio l'Agenzia delle entrate che ha chiesto il rigetto dell'appello chiedendo, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello perché tardivamente proposto.
Rigettata l'istanza di sospensione con ordinanza di questa CGT2 del 29/09/2025, all'esito dell'udienza pubblica di trattazione questa Commissione ha pronunciato il dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello perché tardivo, proposto dall'appellata Agenzia, è fondata e va accolta.
Invero, dagli atti di causa risulta che la sentenza di primo grado, qui impugnata, è stata depositata in data
22/10/2024 e l'appello è stato proposto con atto notificato in data 23/04/2025, ovvero ben oltre il termine semestrale, applicabile al caso di specie, di cui al combinato disposto dagli artt. 51, comma 1, 38, comma
2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 327, primo comma, c.p.c.
Peraltro, risulta regolarmente comunicato alla parte contribuente in data 22/10/2024 il dispositivo della sentenza di primo grado a cura di quella Segreteria.
Da quanto detto consegue la dichiarazione di inammissibilità dell'appello perché tardivamente proposto.
L'appellante, rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'appello inammissibile e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 17:00 con la seguente composizione collegiale:
LUCIOTTI LUCIO, Presidente e Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 449/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 602/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320230010580846000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 920/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: Come da verbale di udienza e da svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 602/01/2024, depositata il 27/10/2024, la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara rigettava il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'anno d'imposta 2016.
Avverso tale statuizione propone appello il contribuente con atto del 23/04/2025, notificato in pari data.
Si è costituta in giudizio l'Agenzia delle entrate che ha chiesto il rigetto dell'appello chiedendo, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello perché tardivamente proposto.
Rigettata l'istanza di sospensione con ordinanza di questa CGT2 del 29/09/2025, all'esito dell'udienza pubblica di trattazione questa Commissione ha pronunciato il dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello perché tardivo, proposto dall'appellata Agenzia, è fondata e va accolta.
Invero, dagli atti di causa risulta che la sentenza di primo grado, qui impugnata, è stata depositata in data
22/10/2024 e l'appello è stato proposto con atto notificato in data 23/04/2025, ovvero ben oltre il termine semestrale, applicabile al caso di specie, di cui al combinato disposto dagli artt. 51, comma 1, 38, comma
2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 327, primo comma, c.p.c.
Peraltro, risulta regolarmente comunicato alla parte contribuente in data 22/10/2024 il dispositivo della sentenza di primo grado a cura di quella Segreteria.
Da quanto detto consegue la dichiarazione di inammissibilità dell'appello perché tardivamente proposto.
L'appellante, rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'appello inammissibile e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.