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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 16011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16011 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa RA NO ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 7333 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025, trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3 comma c.p.c. all'udienza del 31.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Pasquale Revoltella n. 35 presso lo studio dell'avv.
NI De AN che lo rappresenta e difende come da procura alle liti a margine dell'atto introduttivo;
-ATTORE -
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
OR FR ZI ed elettivamente domiciliato in Roma via del Tempio di Giove n.
21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione avviso pagamento canone COSAP;
CONCLUSIONI: Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. ha proposto Parte_1
opposizione l'avviso di accertamento esecutivo n. 20003082 / 2024, notificato da
[...]
[...] all'odierno ricorrente-opponente, riguardante il presunto omesso Parte_2
pagamento del Canone per l'Occupazione permanente di Spazi ed Aree Pubbliche comunali
(C.O.S.A.P.) di cui all'avviso di liquidazione n. 20003082 del 01/04/2021 per il COSAP
relativo all'anno 2016 di € 2.367,00, oltre penale, interessi, spese di notifica, pari a complessivi
€ 3.326,24.
A sostegno della domanda il ha eccepito: il difetto assoluto del presupposto Parte_3
impositivo dato dall'atto di concessione, nonché di una occupazione o reale limitazione di suolo pubblico con griglie ed intercapedini realizzati a seguito di licenza edilizia in sede di edificazione del fabbricato su area privata, priva di apertura al pubblico CP_2
transito e non soggetta a servitù di pubblico passaggio, divenendo componenti essenziali dell'edificio stesso, dove le relative porzioni del suolo stradale sono irreversibilmente inglobate;
che la questione attiene al medesimo rapporto giuridico con identità di petitum e causa petendi decisa da altri giudizi, tutti definiti con l'accoglimento dell'opposizione proposta su altri avvisi di liquidazione, con sentenza passata in giudicato;
condanna di ai CP_1
sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta ha rilevato l'intervenuto annullamento CP_1
d' dell'avviso impugnato mediante nota recante Prot. n. CB 128436 del 21.10.2025, CP_3
chiesto il rigetto dell'invocata responsabilità ex art. 96 c.p.c., in quanto infondata.
1 - In via preliminare deve essere dichiarata la cessata materia del contendere per la pretesa canone COSAP per le griglie ed intercapedini pari ad € 3.326,24.
In applicazione del principio consolidato della giurisprudenza secondo cui tale pronuncia costituisce una fattispecie della prassi giurisprudenziale applicabile ad una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno la necessità di una decisione sulla domanda nel merito (tra le tante, cfr.
Cass., 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., ss uu, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13
marzo 1999, n. 2268; Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283;
Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047).
2 Nel caso in esame, l'Amministrazione in sede di costituzione ha prodotto nota Prot. n. CB
128436 del 21.10.2025, di annullamento in via di autotutela dell'avviso opposto. L'intervenuto annullamento della posizione debitoria relativa alle griglie ed intercapedini, come in domanda,
ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti sul credito vantato dall'Amministrazione e, di conseguenza, la necessità di una pronuncia giudiziale nel merito della pretesa sostanziale.
Ciò non preclude la decisione sulle spese di lite, come richiesta dall'attore, che deve avvenire,
secondo la regola della “soccombenza virtuale”. Ai fini della liquidazione delle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale, ciò che rileva è la “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito ( Cass. N. 24234/2016).
Nella fattispecie in esame rileva l'eccezione di giudicato sollevata dall'attore.
In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto, in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause,
formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (così, ex multis, Cass. n. 15497/2003; Cass.
n. 3795/1999; Cass. 11. 9401/1999; Cass. n. 5748/1988; v. anche Cass. S.U. n. 13916/2006, in materia tributaria, resa in controversia avente ad oggetto annualità diverse dello stesso tributo).
La ricorrente ha depositato varie sentenze emesse dal Tribunale ordinario di Roma nei confronti della società, quindi, tra le medesime parti e relative a richieste COSAP per annualità diverse.
Ne discende, nella specie, l'accertamento definitivo, contenuto nelle sentenze prodotte della mancanza, in capo al di Roma, del presupposto per ottenere il pagamento del canone CP_4
di occupazione per le griglie e le intercapedini del relativo ad annualità diverse, Parte_3
in assenza di elementi di novità.
3 Pertanto, non può disporsi la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della domanda proposta nell'atto introduttivo del giudizio depositato il 11.02.2025 rispetto all'annullamento della pretesa contenuta nell'avviso opposto del 21.10.2025 da parte di CP_1
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo ex DM 55/14 nei valori minimi tenuto conto della vicenda, del valore della controversia delle difese delle parti e della serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la cessata materia del contendere;
2. Condanna alle spese di lite in favore dell' CP_1 Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 973,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 14.11.2025
IL GIUDICE
RA NO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa RA NO ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 7333 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025, trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3 comma c.p.c. all'udienza del 31.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Pasquale Revoltella n. 35 presso lo studio dell'avv.
NI De AN che lo rappresenta e difende come da procura alle liti a margine dell'atto introduttivo;
-ATTORE -
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
OR FR ZI ed elettivamente domiciliato in Roma via del Tempio di Giove n.
21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione avviso pagamento canone COSAP;
CONCLUSIONI: Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. ha proposto Parte_1
opposizione l'avviso di accertamento esecutivo n. 20003082 / 2024, notificato da
[...]
[...] all'odierno ricorrente-opponente, riguardante il presunto omesso Parte_2
pagamento del Canone per l'Occupazione permanente di Spazi ed Aree Pubbliche comunali
(C.O.S.A.P.) di cui all'avviso di liquidazione n. 20003082 del 01/04/2021 per il COSAP
relativo all'anno 2016 di € 2.367,00, oltre penale, interessi, spese di notifica, pari a complessivi
€ 3.326,24.
A sostegno della domanda il ha eccepito: il difetto assoluto del presupposto Parte_3
impositivo dato dall'atto di concessione, nonché di una occupazione o reale limitazione di suolo pubblico con griglie ed intercapedini realizzati a seguito di licenza edilizia in sede di edificazione del fabbricato su area privata, priva di apertura al pubblico CP_2
transito e non soggetta a servitù di pubblico passaggio, divenendo componenti essenziali dell'edificio stesso, dove le relative porzioni del suolo stradale sono irreversibilmente inglobate;
che la questione attiene al medesimo rapporto giuridico con identità di petitum e causa petendi decisa da altri giudizi, tutti definiti con l'accoglimento dell'opposizione proposta su altri avvisi di liquidazione, con sentenza passata in giudicato;
condanna di ai CP_1
sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta ha rilevato l'intervenuto annullamento CP_1
d' dell'avviso impugnato mediante nota recante Prot. n. CB 128436 del 21.10.2025, CP_3
chiesto il rigetto dell'invocata responsabilità ex art. 96 c.p.c., in quanto infondata.
1 - In via preliminare deve essere dichiarata la cessata materia del contendere per la pretesa canone COSAP per le griglie ed intercapedini pari ad € 3.326,24.
In applicazione del principio consolidato della giurisprudenza secondo cui tale pronuncia costituisce una fattispecie della prassi giurisprudenziale applicabile ad una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno la necessità di una decisione sulla domanda nel merito (tra le tante, cfr.
Cass., 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., ss uu, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13
marzo 1999, n. 2268; Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283;
Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047).
2 Nel caso in esame, l'Amministrazione in sede di costituzione ha prodotto nota Prot. n. CB
128436 del 21.10.2025, di annullamento in via di autotutela dell'avviso opposto. L'intervenuto annullamento della posizione debitoria relativa alle griglie ed intercapedini, come in domanda,
ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti sul credito vantato dall'Amministrazione e, di conseguenza, la necessità di una pronuncia giudiziale nel merito della pretesa sostanziale.
Ciò non preclude la decisione sulle spese di lite, come richiesta dall'attore, che deve avvenire,
secondo la regola della “soccombenza virtuale”. Ai fini della liquidazione delle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale, ciò che rileva è la “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito ( Cass. N. 24234/2016).
Nella fattispecie in esame rileva l'eccezione di giudicato sollevata dall'attore.
In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto, in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause,
formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (così, ex multis, Cass. n. 15497/2003; Cass.
n. 3795/1999; Cass. 11. 9401/1999; Cass. n. 5748/1988; v. anche Cass. S.U. n. 13916/2006, in materia tributaria, resa in controversia avente ad oggetto annualità diverse dello stesso tributo).
La ricorrente ha depositato varie sentenze emesse dal Tribunale ordinario di Roma nei confronti della società, quindi, tra le medesime parti e relative a richieste COSAP per annualità diverse.
Ne discende, nella specie, l'accertamento definitivo, contenuto nelle sentenze prodotte della mancanza, in capo al di Roma, del presupposto per ottenere il pagamento del canone CP_4
di occupazione per le griglie e le intercapedini del relativo ad annualità diverse, Parte_3
in assenza di elementi di novità.
3 Pertanto, non può disporsi la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della domanda proposta nell'atto introduttivo del giudizio depositato il 11.02.2025 rispetto all'annullamento della pretesa contenuta nell'avviso opposto del 21.10.2025 da parte di CP_1
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo ex DM 55/14 nei valori minimi tenuto conto della vicenda, del valore della controversia delle difese delle parti e della serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la cessata materia del contendere;
2. Condanna alle spese di lite in favore dell' CP_1 Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 973,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 14.11.2025
IL GIUDICE
RA NO
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