TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/10/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2693/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
LV IN Presidente
AR EC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 2693/2025 promosso congiuntamente da:
( ) nata il [...] a [...]; Parte_1 C.F._1
e
( ) nato il [...] a [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati, difesi ed elett.te dom.ti da/presso avv. Massimo Cintioli, come da procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:]
“1) La casa familiare sita in Osimo (AN), Via Rocco Chinnici n. 18/D (distinto al N.C.E.U del Comune di Osimo al Foglio 78 – Mappale 400 – sub. 5 e sub 9) è stata acquistata dai coniugi dopo ed in costanza di matrimonio in data 24 luglio 2007 ed intestata alla Sig.ra (Atto di Parte_1 vendita a Rogito del Notaio Dott. di Osimo – Registrato ad Ancona il 25 luglio Persona_1
2007 – al n. 7726 serie 1T – Rep. n. 18.016 – raccolta n. 7.098), ed in quanto tale in regime di comunione legale;
2) sull'abitazione persiste una ipoteca volontaria a fronte della concessione al momento della compravendita di Mutuo fondiario destinato per l'acquisto del suddetto immobile intestato ad entrambi i coniugi e per la durata di anni 20, in regolare Parte_1 Controparte_1
- 1 - pagamento, secondo il piano di ammortamento ed in prossima scadenza al 23.07.2027, in relazione al quale i coniugi si riservano – contestualmente o dopo la separazione - di estinguere anticipatamente il suddetto mutuo;
3) i coniugi stabiliscono che la casa familiare, sita in Osimo (AN), i Via Chinnici n. 18, verrà sottoposta al vincolo dei fabbisogni familiari, per cui, salvo successivo accordo tra gli stessi coniugi, non potrà essere venduto prima del raggiungimento del 18° anno di età del figlio ovvero Persona_2 sin quando lo stesso non raggiunga l'autosufficienza economica per stenere autonomamente;
4) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, anche per il IG RE;
Persona_3
5) il RE resterà congiuntamente affidato ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la residenza familiare in Osimo, Via Chinnici n. 18/D che resterà nella disponibilità abitativa del figlio, secondo le condizioni di cui al precedente punto 2), mentre i coniugi trasferiranno ciascuno altrove la propria dimora abituale, alterandosi nella permanenza nella residenza familiare con il RE, secondo le modalità e tempi di seguito stabiliti;
6) i genitori di comune accordo stabiliscono che il figlio RE continuerà la Persona_2 propria permanenza e collocazione stabile presso la residenza familiare e stabiliscono i tempi di permanenza di ciascun genitore con il RE a settimane alternate nell'abitazione stessa dal lunedì al giovedì e dal venerdì alla domenica, sicché il genitore che si occuperà ed assumerà la responsabilità dell'affidamento del RE nel periodo da lunedì a giovedì si alternerà con l'altro genitore nell'abitazione dalle ore 20.00 delle domenica precedente, sino alle ore 18 del giovedì successivo, e così in maniera alternata di settimana in settimana, con facoltà degli stessi genitori, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, gli interessi e le esigenze del RE, di modificare e stabilire diversamente detta assegnazione settimanale ed affidare i minori a ciascun genitore per periodi diversi e più lunghi rispetto a quelli infra - settimanali in questa sede stabiliti, con facoltà degli stessi genitori di avvalersi nella gestione del minori di parenti e baby sitter, secondo modalità e frequenza concordata tra gli stessi genitori;
7) stante l'affido congiunto e condiviso del RE e l'equivalenza sostanziale dei tempi di collocazione del RE con il padre e con la madre presso l'abitazione familiare, con la medesima frequenza seppur a settimane alternate, gli stessi stabiliscono il mantenimento diretto del RE e pertanto nessun contributo di mantenimento ordinario viene previsto reciprocamente a carico dei coniugi, sicché ciascuno provvederà durante i rispettivi periodi di affidamento e permanenza con il figlio nella residenza familiare e allo stesso modo verranno pagate al 50 % tutte le spese afferenti l'immobile, sia con riferimento alle tasse (IMU – TASI , ecc. ecc.), sia con riferimento alle utenze (acqua – elettricità e gas), come anche rimarranno a metà il pagamento della rata di mutuo, mentre le spese straordinarie, invece, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno (spese mediche specialistiche – sport – musica – vacanze studio –corsi, ecc. ecc), previamente concordate per quelle spese economicamente più costose e comunque debitamente documentate;
Per l'individuazione delle spese straordinarie e per la regolamentazione delle stesse, in caso insorgessero delle contestazioni tra i coniugi, si farà riferimento quelle indicate dal protocollo d'intesa per la
“Regolamentazione delle spese straordinarie in materia di famiglia” del 10 luglio 2024 tra il Presidente della Corte di Appello di Ancona, i Presidenti del Distretto dei Tribunali di Ancona – Macerata – Ascoli Piceno - Fermo – Pesaro e Urbino;
i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Ancona – Macerata – Ascoli Piceno - Fermo – Pesaro e Urbino;
- 2 - 8) Quanto agli emolumenti percepiti dai coniugi a titolo di assegno unico universale familiare i coniugi stabiliscono e concordano che detto assegno venga percepito nella misura del 50 % da entrambi;
9) quanto al diritto di affidamento e frequenza reciproca del RE, i coniugi stabiliscono di comune accordo che nei periodi estivi – festività Natalizie e Pasquali il figlio RE, resterà per metà tempo con la madre e per metà tempo con il padre che decideranno insieme i periodi di frequenza dei minori con ciascuno, tenendo conto dei propri impegni lavorativi, le rispettive ferie e le esigenze di figli, seppur, in linea generale, nel rispetto delle seguenti modalità: a) i figli resteranno con ciascun genitore almeno per quindici giorni consecutivi, durante le vacanze estive;
tali periodi verranno individuati di anno in anno ed in base alle ferie programmate in ambito lavorativo da entrambi i coniugi;
resta fermo che, in caso di diverse esigenze di entrambi i genitori e dei figli, i suddetti periodi potranno subire variazioni durante il corso dell'anno e pertanto non necessariamente concentrati durante il periodo estivo;
10) I Sig.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti e d ro di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio a AS UZ (CS) il 28/05/2005, che dal matrimonio è nato il figlio (Osimo il 19/08/2009), che entrambi i Persona_4 coniugi hanno una occupazione lavorativa a tempo indeterminato, che negli ultimi tempi l'unione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno per insanabili incomprensioni caratteriali, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che in data 16/09/2025 ha emesso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno adeguati redditi propri da lavoro e hanno dichiarato di rinunciare, reciprocamente, al mantenimento) e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, ancora REnne, in favore del quale hanno concordato un mantenimento in via diretta in considerazione dei paritari tempi di permanenza di questi con ciascun genitore presso l'abitazione familiare dove il RE resterà stabilmente collocato) mentre i genitori si
- 3 - avvicenderanno, a settimane alterne, sostenendo, altresì, direttamente, al 50% ciascuno, le spese afferenti all'immobile (IMU, TARI, utenze, rata del mutuo, etc,; a tal proposito, si evidenzia che le parti si sono impegnate, salvo successivo accordo tra le stesse, a non vendere la casa familiare, di cui sono comproprietarie, fino al raggiungimento del 18° anno di età del figlio ovvero sin quando lo stesso non raggiunga l'autosufficienza Persona_2 economica per potersi sostenere autonomamente;
si ritiene che siffatto divieto, pattuito tra le parti, non violi i limiti di cui all'art. 1379 del c.c. in quanto è diretto a soddisfare un apprezzabile interesse delle parti stesse ed è giustificato da ragioni connesse alla tutela della prole;
cfr., in tal senso, Trib. di Bologna, n. 2109/2024).
Nel ricorso le parti hanno precisato la disciplina delle spese straordinarie che, per quanto non espressamente stabilito, seguirà quanto previsto nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del RE, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, e, segnatamente, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. la previsione di tempi di permanenza paritari con ciascun genitore presso la casa familiare, che consente al RE anche la conservazione del suo habitat domestico); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del RE.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio a AS UZ (CS) il 28/05/2005,
[...] trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, parte 2, serie A dell'anno 2005; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS UZ (CS) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'1/X/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
AR EC LV IN
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
LV IN Presidente
AR EC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 2693/2025 promosso congiuntamente da:
( ) nata il [...] a [...]; Parte_1 C.F._1
e
( ) nato il [...] a [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati, difesi ed elett.te dom.ti da/presso avv. Massimo Cintioli, come da procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:]
“1) La casa familiare sita in Osimo (AN), Via Rocco Chinnici n. 18/D (distinto al N.C.E.U del Comune di Osimo al Foglio 78 – Mappale 400 – sub. 5 e sub 9) è stata acquistata dai coniugi dopo ed in costanza di matrimonio in data 24 luglio 2007 ed intestata alla Sig.ra (Atto di Parte_1 vendita a Rogito del Notaio Dott. di Osimo – Registrato ad Ancona il 25 luglio Persona_1
2007 – al n. 7726 serie 1T – Rep. n. 18.016 – raccolta n. 7.098), ed in quanto tale in regime di comunione legale;
2) sull'abitazione persiste una ipoteca volontaria a fronte della concessione al momento della compravendita di Mutuo fondiario destinato per l'acquisto del suddetto immobile intestato ad entrambi i coniugi e per la durata di anni 20, in regolare Parte_1 Controparte_1
- 1 - pagamento, secondo il piano di ammortamento ed in prossima scadenza al 23.07.2027, in relazione al quale i coniugi si riservano – contestualmente o dopo la separazione - di estinguere anticipatamente il suddetto mutuo;
3) i coniugi stabiliscono che la casa familiare, sita in Osimo (AN), i Via Chinnici n. 18, verrà sottoposta al vincolo dei fabbisogni familiari, per cui, salvo successivo accordo tra gli stessi coniugi, non potrà essere venduto prima del raggiungimento del 18° anno di età del figlio ovvero Persona_2 sin quando lo stesso non raggiunga l'autosufficienza economica per stenere autonomamente;
4) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, anche per il IG RE;
Persona_3
5) il RE resterà congiuntamente affidato ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la residenza familiare in Osimo, Via Chinnici n. 18/D che resterà nella disponibilità abitativa del figlio, secondo le condizioni di cui al precedente punto 2), mentre i coniugi trasferiranno ciascuno altrove la propria dimora abituale, alterandosi nella permanenza nella residenza familiare con il RE, secondo le modalità e tempi di seguito stabiliti;
6) i genitori di comune accordo stabiliscono che il figlio RE continuerà la Persona_2 propria permanenza e collocazione stabile presso la residenza familiare e stabiliscono i tempi di permanenza di ciascun genitore con il RE a settimane alternate nell'abitazione stessa dal lunedì al giovedì e dal venerdì alla domenica, sicché il genitore che si occuperà ed assumerà la responsabilità dell'affidamento del RE nel periodo da lunedì a giovedì si alternerà con l'altro genitore nell'abitazione dalle ore 20.00 delle domenica precedente, sino alle ore 18 del giovedì successivo, e così in maniera alternata di settimana in settimana, con facoltà degli stessi genitori, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, gli interessi e le esigenze del RE, di modificare e stabilire diversamente detta assegnazione settimanale ed affidare i minori a ciascun genitore per periodi diversi e più lunghi rispetto a quelli infra - settimanali in questa sede stabiliti, con facoltà degli stessi genitori di avvalersi nella gestione del minori di parenti e baby sitter, secondo modalità e frequenza concordata tra gli stessi genitori;
7) stante l'affido congiunto e condiviso del RE e l'equivalenza sostanziale dei tempi di collocazione del RE con il padre e con la madre presso l'abitazione familiare, con la medesima frequenza seppur a settimane alternate, gli stessi stabiliscono il mantenimento diretto del RE e pertanto nessun contributo di mantenimento ordinario viene previsto reciprocamente a carico dei coniugi, sicché ciascuno provvederà durante i rispettivi periodi di affidamento e permanenza con il figlio nella residenza familiare e allo stesso modo verranno pagate al 50 % tutte le spese afferenti l'immobile, sia con riferimento alle tasse (IMU – TASI , ecc. ecc.), sia con riferimento alle utenze (acqua – elettricità e gas), come anche rimarranno a metà il pagamento della rata di mutuo, mentre le spese straordinarie, invece, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno (spese mediche specialistiche – sport – musica – vacanze studio –corsi, ecc. ecc), previamente concordate per quelle spese economicamente più costose e comunque debitamente documentate;
Per l'individuazione delle spese straordinarie e per la regolamentazione delle stesse, in caso insorgessero delle contestazioni tra i coniugi, si farà riferimento quelle indicate dal protocollo d'intesa per la
“Regolamentazione delle spese straordinarie in materia di famiglia” del 10 luglio 2024 tra il Presidente della Corte di Appello di Ancona, i Presidenti del Distretto dei Tribunali di Ancona – Macerata – Ascoli Piceno - Fermo – Pesaro e Urbino;
i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Ancona – Macerata – Ascoli Piceno - Fermo – Pesaro e Urbino;
- 2 - 8) Quanto agli emolumenti percepiti dai coniugi a titolo di assegno unico universale familiare i coniugi stabiliscono e concordano che detto assegno venga percepito nella misura del 50 % da entrambi;
9) quanto al diritto di affidamento e frequenza reciproca del RE, i coniugi stabiliscono di comune accordo che nei periodi estivi – festività Natalizie e Pasquali il figlio RE, resterà per metà tempo con la madre e per metà tempo con il padre che decideranno insieme i periodi di frequenza dei minori con ciascuno, tenendo conto dei propri impegni lavorativi, le rispettive ferie e le esigenze di figli, seppur, in linea generale, nel rispetto delle seguenti modalità: a) i figli resteranno con ciascun genitore almeno per quindici giorni consecutivi, durante le vacanze estive;
tali periodi verranno individuati di anno in anno ed in base alle ferie programmate in ambito lavorativo da entrambi i coniugi;
resta fermo che, in caso di diverse esigenze di entrambi i genitori e dei figli, i suddetti periodi potranno subire variazioni durante il corso dell'anno e pertanto non necessariamente concentrati durante il periodo estivo;
10) I Sig.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti e d ro di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio a AS UZ (CS) il 28/05/2005, che dal matrimonio è nato il figlio (Osimo il 19/08/2009), che entrambi i Persona_4 coniugi hanno una occupazione lavorativa a tempo indeterminato, che negli ultimi tempi l'unione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno per insanabili incomprensioni caratteriali, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che in data 16/09/2025 ha emesso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno adeguati redditi propri da lavoro e hanno dichiarato di rinunciare, reciprocamente, al mantenimento) e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, ancora REnne, in favore del quale hanno concordato un mantenimento in via diretta in considerazione dei paritari tempi di permanenza di questi con ciascun genitore presso l'abitazione familiare dove il RE resterà stabilmente collocato) mentre i genitori si
- 3 - avvicenderanno, a settimane alterne, sostenendo, altresì, direttamente, al 50% ciascuno, le spese afferenti all'immobile (IMU, TARI, utenze, rata del mutuo, etc,; a tal proposito, si evidenzia che le parti si sono impegnate, salvo successivo accordo tra le stesse, a non vendere la casa familiare, di cui sono comproprietarie, fino al raggiungimento del 18° anno di età del figlio ovvero sin quando lo stesso non raggiunga l'autosufficienza Persona_2 economica per potersi sostenere autonomamente;
si ritiene che siffatto divieto, pattuito tra le parti, non violi i limiti di cui all'art. 1379 del c.c. in quanto è diretto a soddisfare un apprezzabile interesse delle parti stesse ed è giustificato da ragioni connesse alla tutela della prole;
cfr., in tal senso, Trib. di Bologna, n. 2109/2024).
Nel ricorso le parti hanno precisato la disciplina delle spese straordinarie che, per quanto non espressamente stabilito, seguirà quanto previsto nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del RE, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, e, segnatamente, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. la previsione di tempi di permanenza paritari con ciascun genitore presso la casa familiare, che consente al RE anche la conservazione del suo habitat domestico); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del RE.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio a AS UZ (CS) il 28/05/2005,
[...] trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, parte 2, serie A dell'anno 2005; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS UZ (CS) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'1/X/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
AR EC LV IN
- 4 -