CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 931/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZE AL, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5817/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Agnello - Piazza Matteotti, 25 80065 Sant'Agnello NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9149/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 22/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 95 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 377/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò innanzi alla CGT di primo grado di Napoli l'avviso di accertamento esecutivo n. 95 del 3 luglio 2024 emesso dal Comune di Sant'Agnello di euro 223,00, relativo all'omesso versamento della T.A.S.I. per l'anno 2019 per l'immobile sito in Sant'Agnello, al viale dei Pini n. 19.
Rappresentò che l'immobile era in comproprietà con la moglie Nominativo_2 e che sulla sua quota di comproprietà, del 50%, spettava l'esenzione dal pagamento della tassa. Richiamò la sentenza della Corte
Costituzionale 209/2022 che avrebbe consentito di fruire due volte del beneficio fiscale ai coniugi che abbiano fissato la residenza in immobili diversi in Comuni diversi, implicitamente eliminando l'obbligo della residenza coniugale.
La Corte con sentenza n. 9149 emessa all'udienza del 6.5.2025 e depositata il 22.5.2025 respinse il ricorso, compensando le spese, rilevando che non spettava l'esenzione perché il ricorrente era residente nel Comune di Napoli.
Il Ricorrente_1 ha proposto appello chiedendo la riforma integrale della sentenza, con vittoria di spese.
Il Comune di Sant'Agnello si è costituito in giudizio depositando controdeduzioni e concludendo per il rigetto dell'appello per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Nella seduta del 20 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Definire la nozione di abitazione principale è di fondamentale importanza ai fini della corretta applicazione dell'IMU e della TASI e della relativa esenzione.
Rimane tuttora valido il riferimento normativo contenuto nel comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011, secondo cui per abitazione principale “si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Oltre alla dimora abituale, ai fini del citato comma 2 dell'art. 13, rileva anche la residenza anagrafica, ossia il dato formale dell'iscrizione presso l'ufficio anagrafico del Comune, sia del possessore sia del suo nucleo familiare.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 209/2022, ha dichiarato illegittime le norme che subordinavano l'esenzione all'abitazione principale alla residenza e dimora abituale di tutto il nucleo familiare, stabilendo che è sufficiente che il possessore abbia la residenza e dimora abituale nell'immobile per godere dell'agevolazione, anche se i familiari vivono altrove, "riscrivendo" di fatto la definizione per i casi di separazione o scissione del nucleo, risolvendo contrasti con i principi costituzionali e permettendo l'agevolazione anche per una sola casa in caso di residenze diverse all'interno dello stesso comune. Poiché non è controverso che l'appellante risiedeva nell'anno 2019 nel Comune di Napoli, ne deriva che non poteva essere esentato dal pagamento della Tasi per l'immobile di Sant'Agnello.
Le spese per l'esistenza di contrasti sulla interpretazione della normativa vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZE AL, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5817/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Agnello - Piazza Matteotti, 25 80065 Sant'Agnello NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9149/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 22/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 95 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 377/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò innanzi alla CGT di primo grado di Napoli l'avviso di accertamento esecutivo n. 95 del 3 luglio 2024 emesso dal Comune di Sant'Agnello di euro 223,00, relativo all'omesso versamento della T.A.S.I. per l'anno 2019 per l'immobile sito in Sant'Agnello, al viale dei Pini n. 19.
Rappresentò che l'immobile era in comproprietà con la moglie Nominativo_2 e che sulla sua quota di comproprietà, del 50%, spettava l'esenzione dal pagamento della tassa. Richiamò la sentenza della Corte
Costituzionale 209/2022 che avrebbe consentito di fruire due volte del beneficio fiscale ai coniugi che abbiano fissato la residenza in immobili diversi in Comuni diversi, implicitamente eliminando l'obbligo della residenza coniugale.
La Corte con sentenza n. 9149 emessa all'udienza del 6.5.2025 e depositata il 22.5.2025 respinse il ricorso, compensando le spese, rilevando che non spettava l'esenzione perché il ricorrente era residente nel Comune di Napoli.
Il Ricorrente_1 ha proposto appello chiedendo la riforma integrale della sentenza, con vittoria di spese.
Il Comune di Sant'Agnello si è costituito in giudizio depositando controdeduzioni e concludendo per il rigetto dell'appello per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Nella seduta del 20 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Definire la nozione di abitazione principale è di fondamentale importanza ai fini della corretta applicazione dell'IMU e della TASI e della relativa esenzione.
Rimane tuttora valido il riferimento normativo contenuto nel comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011, secondo cui per abitazione principale “si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Oltre alla dimora abituale, ai fini del citato comma 2 dell'art. 13, rileva anche la residenza anagrafica, ossia il dato formale dell'iscrizione presso l'ufficio anagrafico del Comune, sia del possessore sia del suo nucleo familiare.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 209/2022, ha dichiarato illegittime le norme che subordinavano l'esenzione all'abitazione principale alla residenza e dimora abituale di tutto il nucleo familiare, stabilendo che è sufficiente che il possessore abbia la residenza e dimora abituale nell'immobile per godere dell'agevolazione, anche se i familiari vivono altrove, "riscrivendo" di fatto la definizione per i casi di separazione o scissione del nucleo, risolvendo contrasti con i principi costituzionali e permettendo l'agevolazione anche per una sola casa in caso di residenze diverse all'interno dello stesso comune. Poiché non è controverso che l'appellante risiedeva nell'anno 2019 nel Comune di Napoli, ne deriva che non poteva essere esentato dal pagamento della Tasi per l'immobile di Sant'Agnello.
Le spese per l'esistenza di contrasti sulla interpretazione della normativa vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Compensa le spese.