TAR Roma, sez. 4T, sentenza 30/03/2026, n. 5958
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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TAR
Sentenza 30 marzo 2026

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  • Accolto
    Adesione alla procedura di ripiano ridotto

    Il Tribunale ha ritenuto che, pur avendo la ricorrente aderito alla procedura e versato la quota ridotta, la fattispecie di cessazione della materia del contendere non potesse considerarsi integrata per la mancanza del deposito del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale. Tuttavia, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione di parte ricorrente e dell'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

  • Accolto
    Adesione alla procedura di ripiano ridotto

    Il Tribunale ha ritenuto che, pur avendo la ricorrente aderito alla procedura e versato la quota ridotta, la fattispecie di cessazione della materia del contendere non potesse considerarsi integrata per la mancanza del deposito del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale. Tuttavia, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione di parte ricorrente e dell'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

  • Accolto
    Adesione alla procedura di ripiano ridotto

    Il Tribunale ha ritenuto che, pur avendo la ricorrente aderito alla procedura e versato la quota ridotta, la fattispecie di cessazione della materia del contendere non potesse considerarsi integrata per la mancanza del deposito del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale. Tuttavia, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione di parte ricorrente e dell'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

  • Accolto
    Adesione alla procedura di ripiano ridotto

    Il Tribunale ha ritenuto che, pur avendo la ricorrente aderito alla procedura e versato la quota ridotta, la fattispecie di cessazione della materia del contendere non potesse considerarsi integrata per la mancanza del deposito del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale. Tuttavia, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione di parte ricorrente e dell'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 30/03/2026, n. 5958
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5958
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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