Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 21589/2023 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21589/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 22 gennaio 2025 e previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., causa vertente
TRA
CONDOMINIO DELL'EDIFICIO SITO IN NAPOLI ALLA VIA CESARIO CONSOLE, 3, c.f.:
, in persona dell'amministratore p.t. elett.te dom.to presso lo studio P.IVA_1
dell'Avv. MARONE RICCARDO, c.f.: dal quale è rappresentato e C.F._1
difeso in virtù di procura in atti
- ATTORE
E
c.f.: , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato presso la sede dell'ente
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni: il difensore di parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione il Parte_1
in persona del suo legale rappresentante, ha presentato opposizione avverso e
[...]
per l'annullamento, previa sospensione, dell'atto di avviso in forma esecutiva prot. n.
PG/77170/638 del 3° gennaio 2023, notificato in data 26 settembre 2023, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792, legge n. 160/2019, con cui l'amministrazione municipale pretende il pagamento della somma di euro 346.212,00.
A fondamento della pretesa il indicava la presunta abusiva Controparte_1
occupazione del suolo pubblico da parte del Condominio, occupazione conseguente alla l'installazione di impianti e manufatti temporanei, quali i dispositivi di copertura apposti durante i lavori di rifacimento delle facciate dell'edificio.
L'avviso di accertamento, inoltre, conformemente all'art. 1, comma 792, legge n.
160/2019, conteneva l'avviso in ordine all'attitudine dello stesso di divenire titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla sua notifica e, per l'effetto, alla sua idoneità per l'attivazione delle procedure esecutive e cautelari, anche ai fini dell'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.
In fatto l'opponente asserisce che le installazioni delle coperture risultavano dovute a ragioni di sicurezza connesse con i lavori di rifacimento delle facciate, i quali sono stati effettuati a seguito di una nota del Comune di Napoli in data 15 novembre 2014, a mezzo della quale l'amministrazione comunale invitava il Condominio ad eseguire, con urgenza, “lavori atti a ripristinare condizioni di sicurezza” delle facciate esterne dell'edificio . CP_2
- 2 - L'avviso di accertamento oggi contestato, relativo al periodo 31 agosto – 30 settembre, fa seguito ad altro avviso, concernente il periodo 1 febbraio – 1 marzo dello stesso anno, la cui pretesa si fondava sulle medesime ragioni, e che ha costituito oggetto di una controversia definita con sentenza passata in giudicato.
A seguito di quest'ultimo avviso, infatti, l'opponente impugnava dinanzi al giudice amministrativo il regolamento comunale COSAP, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 24 del 26 settembre 2014, nonché presupposto giuridico dell'avviso di pagamento del 6 novembre 2015, riguardante il periodo tra il 1 febbraio e il 1 marzo
2015, oggetto di separata e autonoma opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli.
Il con sentenza n. 1755 dell'1 aprile 2017, accoglieva l'azione di CP_3
annullamento del regolamento comunale proposta dal legale rappresentante del condominio. Detta pronuncia veniva, successivamente, confermata dal Consiglio di
Stato (sentenza n. 6694 dell'11 dicembre 2018).
Sulla scorta del giudicato amministrativo, il Tribunale di Napoli accoglieva l'opposizione all'avviso di accertamento, annullando quest'ultimo perché adottato in applicazione di un Regolamento Comunale illegittimo.
Nonostante l'annullamento del regolamento amministrativo e il conseguente accoglimento dell'opposizione all'avviso di accertamento esecutivo relativo al febbraio
2015, il provvedeva a notificare al Controparte_1 Parte_1
, l'atto impo-esattivo oggetto dell'odierna opposizione, fondato sulle medesime
[...]
risultanze di fatto e sullo stesso regolamento ritenuto illegittimo prima dal TAR
Campania e poi dal Consiglio di Stato, relativo al periodo 31 agosto – 30 settembre.
L'atto di citazione in opposizione si articola nei motivi di seguito sintetizzati.
Con il primo motivo la parte interessata evidenzia che l'annullamento in sede amministrativa del regolamento su cui si fonda la pretesa pecuniaria ha effetto erga omnes e impedisce all'amministrazione l'adozione di atti in contrasto con
- 3 - l'accertamento giudiziale. L'atto impo-esattivo sarebbe dunque nullo e improduttivo di effetti giuridici, in quanto adottato in assoluta carenza di potere.
Con il secondo motivo il Condominio evidenzia la violazione dell'art. 2909 c.c. e della cosa giudicata. L'accertamento contenuto in una statuizione del giudice, ancorché amministrativo, copre tutto il dedotto e il deducibile, e dunque anche i periodi diversi rispetto a quelli oggetto dell'avviso di accertamento annullato. L'accertamento dell'infondatezza della pretesa discenderebbe innanzi tutto dai presupposti giuridici posti a fondamento della stessa, cioè il regolamento comunale, oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo.
In via subordinata l'opponente eccepisce l'assoluta inammissibilità dell'atto di avviso per intervenuta prescrizione dell'azione di pagamento del ai Controparte_1
sensi dell'art. 2934 c.c., dell'art. 28 legge n. 689/1981 e dell'art. 33 del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.
In conclusione, parte attrice chiede:
- la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento esecutivo prot. n. PG/77170/638 del 30 gennaio 2023;
- il dichiararsi l'illegittimità del medesimo avviso o comunque l'accertamento negativo del credito vantato dal Controparte_1
- condannare il al pagamento delle spese processuali, anche ai Controparte_1
sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il regolarmente notificato, ha omesso di costituirsi e per questo Controparte_1
ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata assegnata in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. per l'udienza del 13 gennaio 2025, previa concessione dei termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c.
*****
- 4 - In via preliminare, è opportuno evidenziare che la presente causa ha ad oggetto un atto di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, a mezzo del quale il come previsto dall'art. 35 del regolamento COSAP, Controparte_1
procede al recupero dell'indennità per l'occupazione irregolare di suolo pubblico e della relativa sanzione amministrativa.
La relazione tra le parti va incasellata nel tipo pretesa – obbligo, non nel tipo potere
– interesse legittimo, motivo per cui la domanda avanzata a mezzo dell'atto di accertamento esecutivo ha ad oggetto un vero e proprio diritto di credito.
Da ciò deriva che il processo non ha ad oggetto l'atto, privo di effetti negativi nei confronti del privato, bensì il rapporto, con la conseguenza che va stabilito se la pretesa dell'ente pubblico territoriale sia o meno fondata.
L'opposizione del debitore costituisce la domanda giudiziale che apre un ordinario processo cognitivo, funzionale alla contestazione del diritto all'esecuzione e ad ottenere un accertamento negativo a favore del debitore stesso, che viene ad assumere vera e propria veste di attore (con riferimento ad una fattispecie analoga, Cass. Civ., Sez. III, 8 aprile 2021, n. 9381: «la fattispecie è suscettibile di essere accostata non a un'azione di accertamento negativo, quanto alle opposizioni ai titoli definiti in dottrina paragiudiziali, quali le ordinanze ingiuntive, in cui, al pari dei giudizi oppositivi tributari, è la parte pubblica che, dopo aver ragionevolmente fruito, come tale, della possibilità di adottare un provvedimento esecutivo, deve provare la fondatezza di ciò che pretende ove questa sia ritualmente contestata»; Trib. Napoli, Sez. X, 5 dicembre 2024, n. 10543: «si deve ritenere che, analogamente a quanto previsto per l'ingiunzione fiscale ex r.d. n.
639/1910, la natura di atto complesso con efficacia accertativa della pretesa erariale e funzione di atto di invito al pagamento diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale, il thema decidendum di tale controversia non si esaurisca nella verifica
- 5 - della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento sul merito della pretesa creditoria fatta valere dalla p.a. In altre parole, l'opposizione all'atto impoesattivo ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale ma involge comunque, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso,
l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito»).
Da ciò discende che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la p.a. convenuta in giudizio di opposizione è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi.
L'avviso di accertamento, infatti, non è accompagnato da alcuna presunzione di veridicità, essendo la posizione di vantaggio riconosciuta alla parte pubblica limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo. Sarebbe del tutto ingiustificato, anche dal punto di vista del principio costituzionale del giusto processo, ammettere che un simile vantaggio resti immutato anche nella successiva fase contenziosa.
In essa devono valere le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere probatorio. La suddetta prova, quindi, non può essere offerta mediante il solo riferimento alla presunzione di legittimità degli atti amministrativi, la quale è ipotizzabile, al più, sino al dispiegarsi dell'opposizione.
Partendo dai suddetti presupposti, si evidenzia che il ha omesso Controparte_1
perfino di costituirsi, per cui non si rinviene alcun elemento di prova della fondatezza della pretesa creditizia.
- 6 - Nel merito, la doglianza sollevata dalla parte attrice in ordine al giudicato formatosi tra le stesse parti con riferimento ad una vicenda pienamente sovrapponibile è fondata e deve essere accolta.
A tal proposito occorre fare riferimento alla nozione di giudicato e, in particolare, di giudicato esterno, concetto di matrice giurisprudenziale entrato ormai a far parte del diritto vivente.
La Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che, qualora un fatto costituisca un punto fondamentale comune a due giudizi, il giudicato formatosi su tale fatto in uno dei due giudizi fa stato anche nell'altro, pur se avente ad oggetto un diverso diritto, a patto che vi sia una piena coincidenza soggettiva e oggettiva (ex multis Cass. Civ., Sez. II, 29 agosto
2018, n. 21322: «qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo»).
Applicando al caso in esame le coordinate fornite dalla giurisprudenza di legittimità, occorre evidenziare che il rapporto tra le medesime parti, oggetto della cognizione del
Giudice scrivente, ha già costituito oggetto dell'accertamento giurisdizionale da parte del Tribunale di Napoli con la sentenza del 4 febbraio 2022, n. 1236, richiamata anche dall'opponente.
In particolare, detta pronuncia veniva resa all'esito del giudizio di opposizione tra le medesime parti avverso un altro atto di accertamento, relativo al mese di febbraio
- 7 - 2015, con il quale il intimava al Condominio il pagamento di somme per CP_1
l'occupazione di suolo pubblico a causa delle impalcature montate per i lavori di rifacimento delle facciate dell'edificio in cui il condominio era situato.
Nelle more del suddetto giudizio si concludeva, parallelo ad esso, il secondo grado del processo amministrativo avente ad oggetto il regolamento comunale presupposto, conclusosi con la conferma dell'annullamento da parte del Consiglio di Stato.
Il Tribunale di Napoli, all'esito della caducazione del regolamento comunale, si determinava in ordine allo specifico avviso di accertamento notificato al Condominio, annullando lo stesso. Vanno richiamate, a tal proposito, le parole del giudice ordinario, il quale ha chiarito nella pronuncia in esame che «il verbale di accertamento è da ritenersi illegittimo laddove l'installazione delle mantovane non costituisce violazione di occupazione, come erroneamente previsto dal Regolamento Comunale. Il dictum giudiziale determina pertanto il conseguente annullamento del provvedimento emesso dal . Controparte_1
Ritenuto che la vicenda in esame nella richiamata sentenza è del tutto sovrapponibile a quella sottoposta alla cognizione di questo Giudice, data l'identità delle questioni e delle parti del processo, si ritiene necessario applicare il principio affermato dalla Corte di Cassazione in ordine alla rilevanza del giudicato esterno e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento prot. n. PG/77170/638 del 3 gennaio 2023, notificato in data 26 settembre 2023 e dichiarare insussistente il credito preteso dall'amministrazione municipale quantificato in euro 346.212,00.
Le ulteriori doglianze sollevate dalla parte attrice devono ritenersi assorbite dall'accoglimento in via principale dell'eccezione di giudicato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione del decreto ministeriale n. 55/2014, dello scaglione tariffario corrispondente alla misura del credito azionato ed all'attività
- 8 - difensiva svolta. Non si ritengono, invece, sussistenti i presupposti per la condanna della parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., considerato che la stessa non si è costituita e non ha, per questo, generato alcuna resistenza in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo prot.
n. PG/77170/638 del 3 gennaio 2023, notificato in data 26 settembre 2023 e, per l'effetto, dichiara infondato il diritto del al pagamento di euro Controparte_1
346.212,00;
- condanna il al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1
della controparte, spese che si quantificano in euro 8.500,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Riccardo
Marone, difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 22 gennaio 2025 Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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