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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/12/2024, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n.595/2024 R.G.A.C., promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Di Rocco;
Parte_1
APPELLANTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Legato;
Controparte_1
APPELLATO
E
MINISTERO CP_2
INTERVENIENTE EX LEGE
per la riforma della sentenza n.1251/2023, resa dal Tribunale di Teramo pubblicata in data 28 dicembre 2023.
All'udienza tenutasi il 26 novembre 2024 in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., come da Provvedimento del Presidente di Sezione, le parti hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il
Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c. trattiene la causa in decisione ed emette la seguente sentenza. - 2 -
Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ha depositato note scritte con le conclusioni in atti, esprimendo parere favorevole alla conferma della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1)Con sentenza n. 1251/2023 il Tribunale di Teramo decideva sulla domanda di cessazione effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa in data 22 agosto
2009, proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
1.1) Riferiva il ricorrente di aver contratto matrimonio con la e che Parte_1
dall'unione erano nate due figlie, il 20 agosto 2010 e il 19 Per_1 Persona_2
settembre 2012.
Riferiva che all'esito della separazione consensuale e di un periodo di affidamento da parte del Tribunale per i Minorenni delle figlie ai Servizi Sociali del Comune di
Teramo, le stesse erano state affidate consensualmente ad entrambe i genitori con collocamento presso la madre.
All'esito poi di lunghe trattative con la ex coniuge le parti avevano concordato un assegno di mantenimento a carico del padre ed a favore delle minori nella misura complessiva di euro 750,00 mensili con regolamentazione del diritto di visita del padre.
Nel ricorso per cessazione effetti civili del matrimonio, il dava atto delle CP_1
mutate condizioni economiche, nonché dei numerosi ostacoli che la controparte frapponeva alle visite padre – figlie, chiedendo quindi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso delle minori con collocamento presso l'abitazione della madre, le disciplina delle visite del la determinazione dell'assegno di CP_1
mantenimento delle figlie nella misura di euro 400,00 mensili e di ordinare ai sensi dell'art. 709 ter comma 2 c.p.c. alla di astenersi dal frapporre ostacoli al Parte_1
diritto di visita del padre con le figlie, con le prescrizioni vi indicate.
1.2) Si costituiva la lamentando il disinteresse del nei confronti Parte_1 CP_1
delle figlie e le condotte inadempienti dello stesso agli obblighi allo stesso imposti, chiedendo l'autorizzazione a far intraprendere alla figlia un percorso di Per_1
psicoterapia individuale, l'ammonimento al padre, il risarcimento dei danni in favore - 3 -
delle figlie da determinare secondo equità e la condanna del padre a sanzione amministrativa.
Emessa sentenza non definitiva sulla cessazione effetti civili del matrimonio, veniva rimessa la causa in istruttoria e svolta attività istruttoria.
Con ordinanza istruttoria del 30 giugno 2021 il Tribunale poneva a carico del un assegno mensile di € 300,00 in favore della figlia e di € 200 in CP_1 Per_1
favore della figlia Persona_2
In sede di precisazione delle conclusioni chiedeva l'affidamento Parte_1
esclusivo delle figlie.
2)La sentenza. Il Tribunale di Teramo dopo aver con sentenza non definitiva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, regolava tra le parti le questioni inerenti l'affidamento delle figlie minori ed il mantenimento delle stesse, oltre alle contrapposte istanze ex art. 709 ter c.p.c.
2.1) In ordine alla questione dell'affidamento delle figlie minori, il Tribunale rilevava come in assenza di concreti elementi di pregiudizio per le minori, doveva essere confermato il provvedimento emesso in via provvisoria dal Presidente del Tribunale in data 22 novembre 2019, quindi confermando l'affido condiviso con permanenza prevalente presso la madre e regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre.
In particolare il Tribunale evidenziava come non emergesse una conclamata carenza educativa o totale disinteresse del padre, ma emergesse invece dalle relazioni dei
Servizi Sociali in atti come le difficoltà e situazioni di disagio delle minori dipendesse dall'alta conflittualità evidenziata tra le stesse parti.
Pertanto si suggeriva un percorso di incontri liberi padre – figlie e colloqui periodici con il S.S. finalizzati alla costruzione di un canale comunicativo ed all'avvio di una concreta condivisione genitoriale.
Pertanto venivano rigettate le contrapposte istanze ex art. 709 ter c.p.c. risultando dimostrato non tanto reciproche inadempienze quanto una irriducibile conflittualità che impediva alle parti il corretto esercizio della responsabilità genitoriale con compressione dei bisogni affettivi ed emotivi delle figlie. - 4 -
2.2) In ordine alla questione economica il Tribunale confermava le decisioni assunte con l'ordinanza del 30 giugno 2021 che fissava a carico del padre un assegno di mantenimento mensile di euro 300,00 in favore di e di euro 200 in favore di Per_1
in considerazione dell'età delle minori, della migliore situazione Persona_2
economica del con uno stipendio di circa euro 1.400,00 mensili rispetto alla CP_1
controparte ammessa al gratuito patrocinio, del fatto che percepiva anche Persona_2
indennità mensile INPS di euro 250,00 per invalidità e che il era gravato CP_1
anche dell'impegno economico aumentato per sostenere anche altri due figli minori nati da altra relazione intrapresa.
L'assegno unico veniva attribuito in via esclusiva al genitore collocatario e le spese straordinarie ripartite su entrambi i genitori al 50%.
Le spese di lite venivano interamente compensate.
3)Appello. Avverso la predetta sentenza proponeva appello Parte_1
per i motivi di seguito indicati.
[...]
3.1) Errata decisione in ordine all'affido condiviso delle figlie ed al rigetto dell'istanza ex art. 709 ter cpc proposta dall'appellante.
L'appellante evidenziava circostanze non adeguatamente tenute in considerazione dal primo giudice che dimostravano come l'affido condiviso fosse di pregiudizio all'interesse delle minori. In particolare ricordava i fatti emersi dall'istruttoria e dalle relazioni dei servizi sociali, nonché da ultimo della psicoterapeuta della minore da cui emergeva il disinteresse del nei confronti delle figlie, Per_1 CP_1
l'atteggiamento prevaricatore e violento dello stesso, atteggiamento emerso in particolare nei confronti dell'appellante e dei suoi familiari e del suo compagno come da procedimenti penali a carico dell'appellato i cui atti erano stati depositati nel giudizio.
Si chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata nel senso di disporre l'affido esclusivo delle figlie alla madre.
3.2) Erroneità della statuitione relativa al mantenimento delle figlie.
L'appellante riteneva come fosse insufficiente l'assegno stabilito in euro 500,00 mensili. Non si era tenuto conto del fatto che il provvedimento provvisorio del 2021, - 5 -
che era stato confermato in sentenza, era stato emesso in un momento in cui il era privo di occupazione a causa del Covid e della sua attività di pasticcere CP_1
che non era fruttuosa. Al momento della sentenza innvece il aveva un lavoro CP_1
fisso con un guadagno mensile di circa euro 1.400,00 mensili ed era proprietario di immobili che avrebbe potuto mettere a reddito.
Pertanto si chiedeva di aumentare l'assegno di mantenimento a carico del predetto nella somma non inferiore ad euro 700,00 mensili.
Si insisteva poi per la condanna del al risarcimento dei danni in favore delle CP_1
figlie oltre che al pagamento di una sanzione pecuniaria con le spese di lite.
Si costituiva in appello chiedendo il rigetto dell'appello risultando Controparte_1
lo stesso infondato e chiedendo ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. di ammonire la
[...]
di astenersi dal frapporre ostacoli al rapporto tra padre e figlie. Pt_1
4)Motivi della decisione.
4.1) Nel merito l'appello è infondato.
Si osserva al riguardo che ai sensi dell'art. 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quale eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, può essere disposto quando l'affidamento anche all'altro genitore risulti contrario all'interesse del minore.
Nel caso di specie, dalle relazioni dei servizi sociali in atti sia del 2016 che nel 2018 è emersa una elevata conflittualità tra le parti che è causa predominante del disagio delle figlie minori, innestando comportamenti di difesa delle ragazze per evitare di trovarsi nel mezzo delle lite o per evitare di trovarsi in situazioni di ritorsioni reciproche.
La piccola riferiva, come emergente dalla relazione all'esito infruttuoso del Per_1
tentativo di mediazione nel 2018, successivamente al periodo di affidamento ai Servizi
Sociali del Comune di Teramo da parte del Tribunale per i Minorenni, di temere di essere picchiata dal padre perché la madre le aveva raccontata di essere stata vittima di comportamenti violenti, con ciò evidenziando di aver interiorizzato esperienze mai vissute direttamente ma che le avevano comportato disagio a causa dei racconti influenzanti della madre. - 6 -
d'altra parte, dalle relazioni dell'ANFASS del 2022 risulta a volte Persona_2
assente dagli incontri fissati per le sue attività, specie in occasioni degli accompagnamenti del padre, che a volte non la accompagnava senza avvisare. Altre volte la minore si sente in colpa per cose che non dipendono da lei e per essere rimproverata dal padre.
Dalle relazioni emerge un quadro conflittuale e rigido tra i genitori, che non riescono a comunicare se non attraverso messaggi telefonici, rendendo estremamente difficile gestire la genitorialità nell'interesse delle minori.
Tale contesto conflittuale, tuttavia emerge da entrambe le parti e non risulta una inidoneità specifica del alla genitorialità o una incapacità dello stesso in tal CP_1
senso.
Né le vicende oggetto dei procedimenti penali in atti possono ritenersi tali da far ritenere una tale incapacità genitoriale, trattandosi di episodi che non appaiono diretti contro le minori e che scaturiscono proprio dall'alta conflittualità esistente tra le parti, in modo incontrollato e sicuramente non tollerabile da parte del ma che CP_1
comunque non paiono a parere della Corte costituire motivo di affidamento esclusivo nell'interesse preminente delle minori. Peraltro dalla relazione dei S.S. emergeva il suggerimento di un affido condiviso delle minori.
Dalla relazione della psicoterapeuta che ha incontrato la minore depositata Per_1
dall'appellante e risalente al 2023, emerge come la ragazza si senta di dover proteggere le figure adulte che la circondano proprio per la situazione di tensione che la circonda.
Soffre spesso situazioni di disagio quando deve incontrare il padre sentendosi obbligata ad alcuni comportamenti che il padre si aspetta, come giocare con la figlia avuta da altra relazione, passare tempo con lui in luogo di sue attività extrascolastiche, subendo rimproveri in caso contrario.
Racconta però anche di domeniche passate felicemente, malgrado le tensioni la portino a dire bugie sia alla madre che al padre.
Anche alla luce di tale ultima relazione della psicoterapeuta emerge una situazione di disagio della minore causata soprattutto dalla conflittualità tra i genitori e dalla scarsa - 7 -
attenzione ai bisogni delle figlie, poco ascoltate e osservate, specie dal genitore non collocatario.
Tale situazione, pur essendo elemento da evidenziare, non è tale da rendere il incapace dal punto di vista genitoriale, tanto da escludere l'affido condiviso CP_1
che va invece confermato, pur ravvisandosi una situazione che deve essere gestita e superata con gli adeguati strumenti.
Sicuramente in tale contesto deve essere infatti disposto il monitoraggio dei SS territorialmente competenti sui minori e si suggerisce un percorso di sostegno alla genitorialità, come indicato anche in primo grado, ad entrambi i genitori al fine di trovare una modalità comunicativa di gestione dei figli, nell'interesse preminente di una crescita serena delle minori, anche al fine di ristabilire un rapporto padre – figlie sano, equilibrato ed attento alle esigenze delle stesse, rapporto necessario specie nell'età evolutiva in cui allo stato si trovano le predette.
Deve pertanto rigettarsi il primo motivo di impugnazione, confermandosi l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori e non riscontrandosi inadempienze specifiche che rendano necessari i provvedimenti richiesti ex art. 709 ter c.p.c.
4.2) La Corte ritiene di dover rigettare anche il secondo motivo di gravame.
In ordine infatti all'aspetto economico appare condivisibile l'assegno di mantenimento disposto dal primo giudice nella somma di euro 500,00 mensili a carico del CP_1
in favore delle figlie (euro 300,00 per ed euro 200,00 per che Per_1 Persona_2
può contare anche sulla ulteriore entrata di euro 200,00 dall'INPS per invalidità).
Al riguardo deve osservarsi il sicuramente deve essere gravato di tale CP_1
mantenimento potendo contare su entrata fissa mensile di circa euro 1.400,00, non essendovi prova di altre entrate, né di immobili diversi dalla casa di abitazione da porre a reddito, risultando titolare solo di altro immobile tipo cantina, di verosimile scarso rendimento. D'altro lato deve osservarsi come tra gli impegni economici del CP_1
deve sicuramente tenersi conto anche degli ulteriori obblighi cui deve adempiere riguardo altri due figli minori avuti da diversa relazione, che vanno considerati ai fini delle spese dello stesso e dell'effettivo reddito cui può contare l'obbligato per far fronte al mantenimento delle figlie e . Per_1 Persona_2 - 8 -
Deve infine tenersi conto del fatto che con provvedimento del Tribunale di primo grado è stato altresì fissato che l'Assegno Unico per le minori venga versato esclusivamente alla come genitore collocatario, così potendo essere Parte_1 anch'esso utilizzato per i fabbisogni delle figlie.
Pertanto deve confermarsi anche sul punto quanto statuito dal primo giudice.
Non ricorrono nemmeno i presupposti, d'altra parte, per gli ammonimenti ex art. 709 ter c.p.c. richiesti dal non essendo riscontrati nemmeno da parte della CP_1 [...]
inadempienze specifiche cui ovviare con provvedimenti del tipo richiesto, Pt_1
potendo il tutto ricondursi all'elevata conflittualità esistente tra gli ex coniugi.
In conclusione l'appello deve essere rigettato con piena conferma della sentenza impugnata.
Considerati gli esiti del giudizio ed il rigetto anche delle opposte richieste ex art. 709 ter c.p.c., le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
contro la sentenza n. 1251/2023 resa dal Tribunale di Teramo pubblicata in data 28 dicembre 2023, nei confronti di con l'intervento del Controparte_1
PUBBLICO MINISTERO, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Rigetta le richieste ex art. 709 ter c.p.c. avanzate da Controparte_1
• Dispone il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti sui minori e suggerisce che e instaurino Parte_1 Controparte_1
un percorso di supporto genitoriale teso ad instaurare tra le parti un rapporto genitoriale teso alla condivisione delle scelte nell'interesse del benessere delle figlie a mezzo dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
• Compensa tra le parti le spese di lite;
• Dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma equivalente a quanto già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto su relazione della Dott. Barbara Del
Bono in data 5 dicembre 2024. - 9 -
La Presidente Est.
Barbara Del Bono