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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/11/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 1030/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1030/2025, promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. DEMARCHI LAURA parte ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. LA ROCCA FULVIA parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: •pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra e il sig. in data 15.05.2025 in Galliate, Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del predetto comune al n. 7, parte II, serie B, anno 2015, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Galliate di procedere alle dovute trascrizioni ed annotazioni del caso;
Pag. 1 •disporre la perdita del cognome in capo alla sig.ra •disporre l'affidamento condiviso dei figli CP_1 Pt_2 Per_ minori, e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la residenza Per_2 della madre, a Galliate, Via Roma, 21; •disporre che i genitori assumano concordemente le decisioni di maggior interesse per i minori, quali l'istruzione, la salute, l'educazione, mentre esercitino disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione;
• disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, previo accordo e assenso con la madre. In ogni caso il sig. potrà vedere e tenere con CP_1 sé i figli tutti i venerdì e i sabati e, a settimane alterne, anche la domenica. Sono fatti salvi ulteriori periodi di frequentazione e permanenza anche nelle ore notturne che verranno sempre preventivamente concordati tra le parti anche in relazione alle attuali e future esigenze e richieste dei figli;
• disporre che durante le vacanze estive entrambi i genitori possano trascorre almeno due settimane consecutive con i figli, fatti salvi diversi e più ampi accordi tra le parti in ragione anche delle esigenze di crescita dei figli, previo accordo circa la definizione dei rispettivi periodi prescelti da comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. Le festività (Natale, Capodanno, Pasqua oltre alle festività infrasettimanali) verranno equamente suddivise tra le parti con accordo diretto;
•porre a carico del sig.
[...] Per_
, quale contributo per il mantenimento dei figli minori e la somma complessiva CP_1 Per_2 mensile di € 300,00 (€ 150,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla sig.ra ntro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Torino Pt_3
15.3.2016; •dare atto che i coniugi sono autosufficienti ed economicamente nulla pretendono l'uno dall'altra; •dare atto che la sig.ra beneficerà in via esclusiva dell'assegno unico universale, come da accordi tra le parti;
• Pt_1 dare atto che i coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o altro documento valido per l'espatrio.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/5/2025, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere il divorzio da Controparte_1
La ricorrente ha rappresentato di aver sposato in data 15/5/2015 in Galliate, CP_1
(regolarmente trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del predetto comune al n. 7, parte II, serie B, anno 2015). Dalla loro unione sono nati e Per_1 Per_2
Con sentenza emessa 32/2024, il Tribunale di Novara ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con gli obblighi di legge e nel reciproco rispetto;
2) i figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la madre;
3) Il sig. continuerà a risiedere presso il domicilio coniugale (Via Roma n. 21 - Galliate), immobile di CP_1 proprietà della sig.ra nell'attesa di trovare un nuovo immobile in cui spostare la propria residenza;
4) Il Pt_1 padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, previo il suo assenso con la madre. Il sig. CP_1 potrà, altresì, tenere con sé i figli tutti i venerdì e il sabato e, settimane alterne, anche la domenica. Ulteriori periodi di visita/frequentazione e di permanenza nelle ore notturne potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto Per_ anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà di e 5) Le Per_2 decisioni più importanti da assumersi nell'interesse dei figli e relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli. I genitori si impegnano a mantenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli e ad
Pag. 2 essere reperibili (senza con ciò vincolarne drasticamente la tenuta) quando i minori sono a loro affidati. Entrambi i genitori eserciteranno la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza. 6) Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere 15 giorni consecutivi insieme ai figli, previo accordo circa la definizione dei rispettivi periodi prescelti. Le festività verranno equamente suddivise con accordo diretto ed in ragione delle tradizioni di famiglia;
stesso dicasi per le vacanze estive. 7) Il sig. si
CP_1 impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, la somma Pt_1 complessiva di € 300 (€ 150,00 a figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. 8) La sig.ra Pt_1 esclusiva proprietaria dell'immobile attualmente utilizzato quale casa coniugale, acconsente che il sig.
CP_1 risieda nello stesso nell'attesa che reperisca una sistemazione alternativa. Predetta condizione di convivenza ha carattere temporaneo e viene concordata in massimo tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi concordano che per le mensilità in cui il sig. risiederà presso l'abitazione della sig.ra o stesso
CP_1 Pt_1 non verserà quanto concordato per il concorso al mantenimento ma provvederà a contribuire a metà delle spese. 9) Il sig. parteciperà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie di carattere medico, sportivo ed
CP_1 educativo relative ai figli, spese che, laddove non rientranti nel carattere di urgenza, andranno previamente concordate e successivamente documentate. 10) I coniugi hanno già provveduto a dividersi in parti uguali i risparmi comuni, nonché concordato sulla divisone degli arredi domestici e degli ulteriori beni mobili, che avverrà al momento del rilascio dell'immobile da parte del sig. 11) Salvo quanto previsto nel presente atto i coniugi hanno provveduto
CP_1
a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 12) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti. 13) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di figli. 14) I ricorrenti si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero; all'uopo nel darsi vicendevole assenso all'espatrio, si concedono altresì l'autorizzazione al rilascio dei documenti a tal fine necessari per i figli. 15) I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza e di utenza telefonica nell'interesse della prole. 16) Chiedono di disporre la trasmissione della sentenza di omologa all'Ufficio dello Stato civile di Novara, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del DPR 369/2000”.
Ha, quindi, concluso come in epigrafe.
Si è costituto in data 22/10/2025 che ha aderito alle conclusioni della Controparte_1 ricorrente.
Quindi, all'udienza del 23/10/2025, le parti hanno confermato la loro volontà di divorziare. Le difese hanno chiesto la discussione orale e la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Pag. 3 Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 393/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Quanto alle domande relative ai profili della responsabilità genitoriale, ritiene il Collegio che le conclusioni delle parti possono essere accolte in quanto rispettose del principio della genitorialità e conformi al benessere e agli interessi dei minori.
Il Collegio prende atto degli altri accordi intervenuti tra le parti, non in contrasto con le norme di legge o con i motivi imperativi di interesse generale.
Le spese di lite devono essere compensate stante la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto in data 15/5/2015 in Galliate e trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del
[...] comune di Galliate al n. 7, parte II, serie B, anno 2015;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) dispone l'affido condiviso di e con collocazione presso la madre. Le decisioni Per_1 Per_2 più importanti da assumersi nell'interesse dei figli e relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli. I genitori si impegnano a mantenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli e ad essere reperibili (senza con ciò vincolarne
Pag. 4 drasticamente la tenuta) quando i minori sono a loro affidati. Entrambi i genitori eserciteranno la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza;
4) dispone che potrà tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, previo il suo assenso CP_1 con la madre. Il sig. potrà, altresì, tenere con sé i figli tutti i venerdì e il sabato e, CP_1 settimane alterne, anche la domenica. Ulteriori periodi di visita/frequentazione e di permanenza nelle ore notturne potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà di e durante le Per_1 Per_2 vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere 15 giorni consecutivi insieme ai figli, previo accordo circa la definizione dei rispettivi periodi prescelti. Le festività verranno equamente suddivise con accordo diretto ed in ragione delle tradizioni di famiglia;
stesso dicasi per le vacanze estive;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1 Per_3 versando la somma complessiva di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), entro il 10 di
[...] ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
6) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
Pag. 5 d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
7) prende atto dell'accordo tra le parti in merito alla temporanea permanenza di CP_1 presso il domicilio coniugale (Galliate, NO, Via Roma n. 21), nell'attesa di un reperimento di una sistemazione alternativa entro tre mesi dalla sottoscrizione del ricorso;
durante la convivenza,
[...]
provvederà a dividere le spese ma non verserà il mantenimento;
CP_1
8) prende atto che i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
9) prende atto che i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti;
10) prende atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di figli.
Pag. 6 11) prende atto che le parti si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero; all'uopo nel darsi vicendevole assenso all'espatrio, si concedono altresì l'autorizzazione al rilascio dei documenti a tal fine necessari per i figli;
12) prende atto che i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza e di utenza telefonica nell'interesse della prole..
14) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
15) spese integralmente compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 30/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 7
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1030/2025, promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. DEMARCHI LAURA parte ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. LA ROCCA FULVIA parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: •pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra e il sig. in data 15.05.2025 in Galliate, Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del predetto comune al n. 7, parte II, serie B, anno 2015, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Galliate di procedere alle dovute trascrizioni ed annotazioni del caso;
Pag. 1 •disporre la perdita del cognome in capo alla sig.ra •disporre l'affidamento condiviso dei figli CP_1 Pt_2 Per_ minori, e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la residenza Per_2 della madre, a Galliate, Via Roma, 21; •disporre che i genitori assumano concordemente le decisioni di maggior interesse per i minori, quali l'istruzione, la salute, l'educazione, mentre esercitino disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione;
• disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, previo accordo e assenso con la madre. In ogni caso il sig. potrà vedere e tenere con CP_1 sé i figli tutti i venerdì e i sabati e, a settimane alterne, anche la domenica. Sono fatti salvi ulteriori periodi di frequentazione e permanenza anche nelle ore notturne che verranno sempre preventivamente concordati tra le parti anche in relazione alle attuali e future esigenze e richieste dei figli;
• disporre che durante le vacanze estive entrambi i genitori possano trascorre almeno due settimane consecutive con i figli, fatti salvi diversi e più ampi accordi tra le parti in ragione anche delle esigenze di crescita dei figli, previo accordo circa la definizione dei rispettivi periodi prescelti da comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. Le festività (Natale, Capodanno, Pasqua oltre alle festività infrasettimanali) verranno equamente suddivise tra le parti con accordo diretto;
•porre a carico del sig.
[...] Per_
, quale contributo per il mantenimento dei figli minori e la somma complessiva CP_1 Per_2 mensile di € 300,00 (€ 150,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla sig.ra ntro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Torino Pt_3
15.3.2016; •dare atto che i coniugi sono autosufficienti ed economicamente nulla pretendono l'uno dall'altra; •dare atto che la sig.ra beneficerà in via esclusiva dell'assegno unico universale, come da accordi tra le parti;
• Pt_1 dare atto che i coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o altro documento valido per l'espatrio.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/5/2025, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere il divorzio da Controparte_1
La ricorrente ha rappresentato di aver sposato in data 15/5/2015 in Galliate, CP_1
(regolarmente trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del predetto comune al n. 7, parte II, serie B, anno 2015). Dalla loro unione sono nati e Per_1 Per_2
Con sentenza emessa 32/2024, il Tribunale di Novara ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con gli obblighi di legge e nel reciproco rispetto;
2) i figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la madre;
3) Il sig. continuerà a risiedere presso il domicilio coniugale (Via Roma n. 21 - Galliate), immobile di CP_1 proprietà della sig.ra nell'attesa di trovare un nuovo immobile in cui spostare la propria residenza;
4) Il Pt_1 padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, previo il suo assenso con la madre. Il sig. CP_1 potrà, altresì, tenere con sé i figli tutti i venerdì e il sabato e, settimane alterne, anche la domenica. Ulteriori periodi di visita/frequentazione e di permanenza nelle ore notturne potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto Per_ anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà di e 5) Le Per_2 decisioni più importanti da assumersi nell'interesse dei figli e relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli. I genitori si impegnano a mantenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli e ad
Pag. 2 essere reperibili (senza con ciò vincolarne drasticamente la tenuta) quando i minori sono a loro affidati. Entrambi i genitori eserciteranno la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza. 6) Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere 15 giorni consecutivi insieme ai figli, previo accordo circa la definizione dei rispettivi periodi prescelti. Le festività verranno equamente suddivise con accordo diretto ed in ragione delle tradizioni di famiglia;
stesso dicasi per le vacanze estive. 7) Il sig. si
CP_1 impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, la somma Pt_1 complessiva di € 300 (€ 150,00 a figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. 8) La sig.ra Pt_1 esclusiva proprietaria dell'immobile attualmente utilizzato quale casa coniugale, acconsente che il sig.
CP_1 risieda nello stesso nell'attesa che reperisca una sistemazione alternativa. Predetta condizione di convivenza ha carattere temporaneo e viene concordata in massimo tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi concordano che per le mensilità in cui il sig. risiederà presso l'abitazione della sig.ra o stesso
CP_1 Pt_1 non verserà quanto concordato per il concorso al mantenimento ma provvederà a contribuire a metà delle spese. 9) Il sig. parteciperà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie di carattere medico, sportivo ed
CP_1 educativo relative ai figli, spese che, laddove non rientranti nel carattere di urgenza, andranno previamente concordate e successivamente documentate. 10) I coniugi hanno già provveduto a dividersi in parti uguali i risparmi comuni, nonché concordato sulla divisone degli arredi domestici e degli ulteriori beni mobili, che avverrà al momento del rilascio dell'immobile da parte del sig. 11) Salvo quanto previsto nel presente atto i coniugi hanno provveduto
CP_1
a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 12) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti. 13) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di figli. 14) I ricorrenti si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero; all'uopo nel darsi vicendevole assenso all'espatrio, si concedono altresì l'autorizzazione al rilascio dei documenti a tal fine necessari per i figli. 15) I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza e di utenza telefonica nell'interesse della prole. 16) Chiedono di disporre la trasmissione della sentenza di omologa all'Ufficio dello Stato civile di Novara, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del DPR 369/2000”.
Ha, quindi, concluso come in epigrafe.
Si è costituto in data 22/10/2025 che ha aderito alle conclusioni della Controparte_1 ricorrente.
Quindi, all'udienza del 23/10/2025, le parti hanno confermato la loro volontà di divorziare. Le difese hanno chiesto la discussione orale e la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Pag. 3 Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 393/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Quanto alle domande relative ai profili della responsabilità genitoriale, ritiene il Collegio che le conclusioni delle parti possono essere accolte in quanto rispettose del principio della genitorialità e conformi al benessere e agli interessi dei minori.
Il Collegio prende atto degli altri accordi intervenuti tra le parti, non in contrasto con le norme di legge o con i motivi imperativi di interesse generale.
Le spese di lite devono essere compensate stante la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto in data 15/5/2015 in Galliate e trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del
[...] comune di Galliate al n. 7, parte II, serie B, anno 2015;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) dispone l'affido condiviso di e con collocazione presso la madre. Le decisioni Per_1 Per_2 più importanti da assumersi nell'interesse dei figli e relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli. I genitori si impegnano a mantenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli e ad essere reperibili (senza con ciò vincolarne
Pag. 4 drasticamente la tenuta) quando i minori sono a loro affidati. Entrambi i genitori eserciteranno la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza;
4) dispone che potrà tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, previo il suo assenso CP_1 con la madre. Il sig. potrà, altresì, tenere con sé i figli tutti i venerdì e il sabato e, CP_1 settimane alterne, anche la domenica. Ulteriori periodi di visita/frequentazione e di permanenza nelle ore notturne potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà di e durante le Per_1 Per_2 vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere 15 giorni consecutivi insieme ai figli, previo accordo circa la definizione dei rispettivi periodi prescelti. Le festività verranno equamente suddivise con accordo diretto ed in ragione delle tradizioni di famiglia;
stesso dicasi per le vacanze estive;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1 Per_3 versando la somma complessiva di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), entro il 10 di
[...] ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
6) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
Pag. 5 d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
7) prende atto dell'accordo tra le parti in merito alla temporanea permanenza di CP_1 presso il domicilio coniugale (Galliate, NO, Via Roma n. 21), nell'attesa di un reperimento di una sistemazione alternativa entro tre mesi dalla sottoscrizione del ricorso;
durante la convivenza,
[...]
provvederà a dividere le spese ma non verserà il mantenimento;
CP_1
8) prende atto che i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
9) prende atto che i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti;
10) prende atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di figli.
Pag. 6 11) prende atto che le parti si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero; all'uopo nel darsi vicendevole assenso all'espatrio, si concedono altresì l'autorizzazione al rilascio dei documenti a tal fine necessari per i figli;
12) prende atto che i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza e di utenza telefonica nell'interesse della prole..
14) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
15) spese integralmente compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 30/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
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