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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2361/2017 R.G. vertente tra
- nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. elettivamente domiciliato in Messina, Via del Vespro n. C.F._1
65, presso lo studio dell'Avv. Francescamaria Italiano, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Torre, giusta procura in atti;
– appellante –
E
- partita iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in Messina
via E.L. Pellegrino n.148, presso lo studio dell'avv. Angelo Ragonese, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
– appellata –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con sentenza del 16 febbraio 2017, il Giudice di Pace di Messina rigettava la domanda proposta dal che aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti alla propria Pt_1
autovettura conseguenti all'incidente stradale verificatosi il 2 dicembre 2014, in
Messina, asseritamente causato dalla esclusiva colpa di che, alla guida CP_2
della propria auto, non gli concedeva la precedenza a destra.
Il primo decidente, in particolare, rilevava che, a fronte delle contestazioni della società convenuta -che aveva assunto l'inosservanza da parte dell'attore del segnale di stop, posto al termine della strada che quegli stava percorrendo-, nessuna idonea prova era stata fornita dall'attore a sostegno di quanto affermato nell'atto di citazione, non essendo sufficienti la produzione del modulo CID, del preventivo e delle foto delle autovetture.
Il proponeva appello illustrando i motivi con i quali chiedeva la riforma Pt_1
della sentenza e l'accoglimento delle proprie domande.
Sosteneva, fra l'altro, l'inesistenza, nella strada, di alcun segnale di Stop, non avendo rilevanza probatoria la certificazione rilasciata dal Comune di Messina,
prodotta da parte convenuta, che attestava, in considerazione del sopralluogo effettuato in data 23 luglio 2014, la presenza della segnaletica orizzontale che non risultava più
presente, però, nel successivo sopralluogo del 20 aprile 2016.
Rilevava che la stessa parte convenuta, che aveva l'onere di dimostrare l'esistenza di quel segnale, aveva prodotto una documentazione fotografica assolutamente indecifrabile e non conducente. Riproponeva la descrizione dell'incidente stradale dalla quale doveva,
inequivocabilmente, desumersi la responsabilità del sinistro in capo al guidatore dell'autovettura antagonista.
Ribadiva la richiesta di risarcimento del danno, quantificato sulla base della perizia prodotta.
Contro Si costituiva la società che replicava e chiedeva il rigetto del gravame.
All'udienza del 16 maggio 2025, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024 n.
56.
Il primo motivo di appello è parzialmente fondato.
In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità
del sinistro (Cass. 12884/2021).
Ebbene, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, ma anche da quanto assunto dall'appellante, sulla base delle opposte prospettazioni delle parti,
fondate sulle rispettive produzioni documentali, non sussistono i presupposti per affermare la responsabilità, a titolo esclusivo, dell'uno o dell'altro conducente coinvolto e neppure per accertare, in modo concreto, in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso al fine di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Invero, per un verso, il primo Giudice, che ha rigettato la domanda attorea,
avrebbe dovuto, in presenza di una dinamica assolutamente controversa dell'incidente, applicare, appunto, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c.
Il primo decidente, invece, pur affermando, anch'egli, la non comprovata descrizione dell'incidente, ha richiamato il principio dell'onere della prova che sarebbe valso solo per rigettare la domanda con la quale si chiedeva di dichiarare la responsabilità esclusiva dell'incidente, ma non ha tenuto conto del criterio sussidiario offerto dall'art. 2054 c.c., II° comma.
Per l'altro, gli assunti di parte appellante -fermamente contestati dalla controparte- non sono stati corredati da idoneo sostegno probatorio, non essendosi rivelata sufficiente, all'uopo, la documentazione fotografica prodotta dal il Pt_1
quale avrebbe dovuto supportarli con altri mezzi istruttori (ad esempio, prova testimoniale, che non risulta essere stata riproposta nel presente grado) con cui avrebbe potuto meglio far comprendere la dinamica dell'incidente stradale.
Ciò detto, neppure è convincente la prospettazione di parte appellata per la decisiva considerazione che, dalla documentazione fotografica da essa prodotta, non si evince la presenza della segnaletica di Stop che avrebbe potuto facilmente essere evidenziata dal perito assicurativo, dovendosi aggiungere che tale lacuna probatoria,
imputabile alla società di assicurazioni, non può essere compiutamente colmata dalla prodotta certificazione che attesta la presenza del segnale in data 23 luglio 2014 e la mancanza in data 20 aprile 2016 -l'incidente è avvenuto il 2 dicembre 2014-.
Ebbene, non potendo soccorrere, in proposito, alcuna presunzione, non vi è la piena prova che il giorno dell'incidente quel segnale non fosse stato già rimosso.
In definitiva, in parziale accoglimento del primo motivo di gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere affermata l'eguale responsabilità dei due conducenti nella determinazione dell'incidente stradale.
Con riguardo alla quantificazione del danno, deve essere applicata la liquidazione equitativa, essendo oltremodo difficile, soprattutto in considerazione del tempo trascorso, provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass. 24146/2020).
Orbene, considerando le rispettive perizie estimative e la documentazione fotografica prodotte dalle parti, ritiene questo decidente che il danno subito dall'autovettura del possa essere quantificato, complessivamente, in via Pt_1
equitativa, in euro 1.400.
Parte appellata, pertanto, deve essere condannata a pagare all'appellante la somma di euro 700.
Su tale somma, quale debito di valore, devono altresì essere riconosciuti gli interessi legali che decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma, come sopra liquidata, devalutata all'epoca del sinistro (2 dicembre 2014) e poi progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, fino alla presente sentenza.
L'esito complessivo del giudizio, coll'accoglimento parziale della domanda attorea di risarcimento del danno, in virtù del parziale accoglimento dell'appello,
comporta la compensazione per metà delle spese dei due gradi del giudizio che vanno poste, per il residuo, a carico della parte appellata (soccombente in via prevalente) e liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Messina del
16 febbraio 2017, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna
Contro la società a pagare al la somma di euro 700,00, oltre rivalutazione ed Pt_1
interessi per come sopra spiegato.
Compensa per metà le spese dei due gradi del giudizio.
Condanna la predetta società a pagare al le spese residue del primo Pt_1
grado, per come liquidate dal Giudice di Pace, pari ad euro 150,00, e quelle del presente grado, che liquida in euro 76 per spese vive ed euro 850 per onorario, oltre IVA e CPA
come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %.
Messina, 4 giugno 2025. Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2361/2017 R.G. vertente tra
- nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. elettivamente domiciliato in Messina, Via del Vespro n. C.F._1
65, presso lo studio dell'Avv. Francescamaria Italiano, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Torre, giusta procura in atti;
– appellante –
E
- partita iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in Messina
via E.L. Pellegrino n.148, presso lo studio dell'avv. Angelo Ragonese, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
– appellata –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con sentenza del 16 febbraio 2017, il Giudice di Pace di Messina rigettava la domanda proposta dal che aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti alla propria Pt_1
autovettura conseguenti all'incidente stradale verificatosi il 2 dicembre 2014, in
Messina, asseritamente causato dalla esclusiva colpa di che, alla guida CP_2
della propria auto, non gli concedeva la precedenza a destra.
Il primo decidente, in particolare, rilevava che, a fronte delle contestazioni della società convenuta -che aveva assunto l'inosservanza da parte dell'attore del segnale di stop, posto al termine della strada che quegli stava percorrendo-, nessuna idonea prova era stata fornita dall'attore a sostegno di quanto affermato nell'atto di citazione, non essendo sufficienti la produzione del modulo CID, del preventivo e delle foto delle autovetture.
Il proponeva appello illustrando i motivi con i quali chiedeva la riforma Pt_1
della sentenza e l'accoglimento delle proprie domande.
Sosteneva, fra l'altro, l'inesistenza, nella strada, di alcun segnale di Stop, non avendo rilevanza probatoria la certificazione rilasciata dal Comune di Messina,
prodotta da parte convenuta, che attestava, in considerazione del sopralluogo effettuato in data 23 luglio 2014, la presenza della segnaletica orizzontale che non risultava più
presente, però, nel successivo sopralluogo del 20 aprile 2016.
Rilevava che la stessa parte convenuta, che aveva l'onere di dimostrare l'esistenza di quel segnale, aveva prodotto una documentazione fotografica assolutamente indecifrabile e non conducente. Riproponeva la descrizione dell'incidente stradale dalla quale doveva,
inequivocabilmente, desumersi la responsabilità del sinistro in capo al guidatore dell'autovettura antagonista.
Ribadiva la richiesta di risarcimento del danno, quantificato sulla base della perizia prodotta.
Contro Si costituiva la società che replicava e chiedeva il rigetto del gravame.
All'udienza del 16 maggio 2025, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024 n.
56.
Il primo motivo di appello è parzialmente fondato.
In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità
del sinistro (Cass. 12884/2021).
Ebbene, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, ma anche da quanto assunto dall'appellante, sulla base delle opposte prospettazioni delle parti,
fondate sulle rispettive produzioni documentali, non sussistono i presupposti per affermare la responsabilità, a titolo esclusivo, dell'uno o dell'altro conducente coinvolto e neppure per accertare, in modo concreto, in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso al fine di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Invero, per un verso, il primo Giudice, che ha rigettato la domanda attorea,
avrebbe dovuto, in presenza di una dinamica assolutamente controversa dell'incidente, applicare, appunto, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c.
Il primo decidente, invece, pur affermando, anch'egli, la non comprovata descrizione dell'incidente, ha richiamato il principio dell'onere della prova che sarebbe valso solo per rigettare la domanda con la quale si chiedeva di dichiarare la responsabilità esclusiva dell'incidente, ma non ha tenuto conto del criterio sussidiario offerto dall'art. 2054 c.c., II° comma.
Per l'altro, gli assunti di parte appellante -fermamente contestati dalla controparte- non sono stati corredati da idoneo sostegno probatorio, non essendosi rivelata sufficiente, all'uopo, la documentazione fotografica prodotta dal il Pt_1
quale avrebbe dovuto supportarli con altri mezzi istruttori (ad esempio, prova testimoniale, che non risulta essere stata riproposta nel presente grado) con cui avrebbe potuto meglio far comprendere la dinamica dell'incidente stradale.
Ciò detto, neppure è convincente la prospettazione di parte appellata per la decisiva considerazione che, dalla documentazione fotografica da essa prodotta, non si evince la presenza della segnaletica di Stop che avrebbe potuto facilmente essere evidenziata dal perito assicurativo, dovendosi aggiungere che tale lacuna probatoria,
imputabile alla società di assicurazioni, non può essere compiutamente colmata dalla prodotta certificazione che attesta la presenza del segnale in data 23 luglio 2014 e la mancanza in data 20 aprile 2016 -l'incidente è avvenuto il 2 dicembre 2014-.
Ebbene, non potendo soccorrere, in proposito, alcuna presunzione, non vi è la piena prova che il giorno dell'incidente quel segnale non fosse stato già rimosso.
In definitiva, in parziale accoglimento del primo motivo di gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere affermata l'eguale responsabilità dei due conducenti nella determinazione dell'incidente stradale.
Con riguardo alla quantificazione del danno, deve essere applicata la liquidazione equitativa, essendo oltremodo difficile, soprattutto in considerazione del tempo trascorso, provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass. 24146/2020).
Orbene, considerando le rispettive perizie estimative e la documentazione fotografica prodotte dalle parti, ritiene questo decidente che il danno subito dall'autovettura del possa essere quantificato, complessivamente, in via Pt_1
equitativa, in euro 1.400.
Parte appellata, pertanto, deve essere condannata a pagare all'appellante la somma di euro 700.
Su tale somma, quale debito di valore, devono altresì essere riconosciuti gli interessi legali che decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma, come sopra liquidata, devalutata all'epoca del sinistro (2 dicembre 2014) e poi progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, fino alla presente sentenza.
L'esito complessivo del giudizio, coll'accoglimento parziale della domanda attorea di risarcimento del danno, in virtù del parziale accoglimento dell'appello,
comporta la compensazione per metà delle spese dei due gradi del giudizio che vanno poste, per il residuo, a carico della parte appellata (soccombente in via prevalente) e liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Messina del
16 febbraio 2017, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna
Contro la società a pagare al la somma di euro 700,00, oltre rivalutazione ed Pt_1
interessi per come sopra spiegato.
Compensa per metà le spese dei due gradi del giudizio.
Condanna la predetta società a pagare al le spese residue del primo Pt_1
grado, per come liquidate dal Giudice di Pace, pari ad euro 150,00, e quelle del presente grado, che liquida in euro 76 per spese vive ed euro 850 per onorario, oltre IVA e CPA
come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %.
Messina, 4 giugno 2025. Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo