Articolo 4 della Legge 29 maggio 1954, n. 316
Articolo 3Articolo 5
Versione
9 luglio 1954
Art. 4.
Ferme restando le disposizioni transitorie dell' art. 2 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307 , ratificato con modifiche dalla legge 15 luglio 1950, n. 594 , i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che siano stati riammessi nel Corpo a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 37 , e che, posteriormente al periodo previsto dalle anzidette disposizioni transitorie, vengono raggiunti dai limiti di eta' senza aver compiuto venti anni di servizio effettivo utile per la pensione, sono collocati a riposo al compimento di tale limite di servizio.
Il periodo di servizio prestato da richiamato o trattenuto nella Guardia di finanza dai finanzieri riammessi in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 37 , e' computato ai fini dell'anzianita' utile per l'avanzamento ad appuntato.
Entrata in vigore il 9 luglio 1954