Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1768/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Valeria Monti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1768/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione in data 17/12/2024
TRA
, c.f.: , elett.te dom.ta alla Parte_1 C.F._1
VICOLO GHIAIA, 7 37122 VERONA presso lo studio dell'Avv. PANATO
MARCO, c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in C.F._2 virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
FEDERALE DI GERMANIA , CP_1
- CONVENUTA non costituita E
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Ministro, e per la (c.f. Controparte_3
), in persona del in carica P.IVA_2 Controparte_4 pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (C.F. ), presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Brescia, P.IVA_3 via Santa Caterina n. 6
-INTERVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni:
Attrice: “In via preliminare e/o pregiudiziale
1) Venga dichiarata l'inammissibilità dell'intervento e costituzione dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze e
per la Presidenza e dichiarata la contumacia della Controparte_3
Repubblica Federale di Germania;
2) Respingersi le eccezioni di incompetenza, per i motivi in atti e quanto
dedotto (vedi note udienza giugno 2024), in subordine disporsi riassunzione a
spese compensate, tenuto conto della peculiarità della questione, della novità
di tale tipologia d'intervento e di eventuale successione nel rapporto, della
diversa qualità delle parti;
3) Qualora necessario al fine del decidere, ordinarsi e disporsi la rimessione
in istruttoria, ed in tal caso fissazione udienza 171ter cpc e termine per le
memorie o altra udienza e relativi incombenti.
Nel merito
1) Accertare i danni subiti dal sig. a causa della Parte_2
deportazione avvenuta ad opera del Terzo Reich dal 08/09/1943 al
05/07/1945 e la responsabilità della convenuta e/o dei e/o CP_5
costituitisi laddove ritenuto valido e giuridicamente ammissibile CP_3
l'intervento, per crimini di guerra e per le causali di cui in narrativa, nonché per i motivi ritenuti anche d'Ufficio e di giustizia;
2) Conseguentemente, condannare la Repubblica Federale della Germania
e/o anche in solido dei e/o costituitisi laddove ritenuto CP_5 CP_3
valido e giuridicamente ammissibile l'intervento, al risarcimento del danno in favore dell'attrice sig.ra da quantificarsi nella somma Parte_1
complessiva di € 250.000,00, o in quella diversa, anche superiore, che il
Giudice vorrà liquidare in via equitativa, con rivalutazione monetaria e
interessi di legge, anche compensativi.
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, e distrazione delle
stesse ex art 93 cpc. IN VIA ISTRUTTORIA:
- 2 -
Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di
prova:
1) Vero che il Sig. Le ha più volte raccontato di essere stato Parte_1
deportato l'8/09/1943 in Germania dalle truppe tedesche insieme agli amici
ER e Parte_3
2) Vero che il prefato le ha raccontato di essere stato trasportato su di un
carro bestiame?
3) Vero che il predetto sig. le ha raccontato di essere stato Parte_1
impiegato all'utilizzo di una fesatrice all'interno di una fabbrica?
4) Vero che le condizioni di lavoro consistevano una riduzione in schiavitù?
5) Vero che ai prigionieri non venivano forniti né alimenti né indumenti?
6) Vero che durante tale periodo egli ha raccontato di aver sofferto la fame ed
il freddo?
7) Vero che tale esperienza ha segnato negativamente il percorso di vita del
sig. Parte_1
8) Vero che il sig. era solito lasciarsi andare a crisi di pianto Parte_1
quando ricordava e/o raccontava i fatti accaduti durante la predetta deportazione iniziata l'8/09/1943?
9) Vero che la madre del sig. le ha raccontato che il 6 luglio 1945 Parte_1
lo stesso ha fatto ritorno a Vigasio?
10) Vero che la madre del sig. le ha raccontato di aver trovato il Parte_1
figlio in evidente e grave stato di denutrizione?
Si indicano a testi, su tutti i capitoli nonché sui fatti indicati in narrativa
(eventualmente depurati da elementi valutativi o negativi) i signori:
[...]
e . ”. Parte_4 Parte_1
- 3 -
MEF: “a) dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito per la competenza
del Tribunale di Brescia;
b) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso
in capo al
[...]
giacché succeduto a titolo particolare nel Controparte_2
debito di cui è causa in data
antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
c) dichiarare quindi inammissibile o rigettare la domanda formulata nei
confronti della Repubblica
Federale di Germania;
d) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla controparte
inammissibili per intervenuta
decadenza;
e) in via subordinatissima di merito, dichiarare prescritta la pretesa attorea e
comunque rigettare la
domanda perché prescritta, infondata, inammissibile e/o improcedibile e
comunque non provata;
f) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare – per le ragioni esposte in
narrativa – la prescrizione della
pretesa risarcitoria degli attori ex articoli 2934 e 2947, commi 1 e 3, codice
civile e, comunque, rigettarla
per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla
sussistenza dei fatti costitutivi
dell'illecito;
- 4 -
g) in estremo subordine, dare atto e disporre che ai sensi dell'articolo 43,
comma 4 lettera
b), DL. n. 36/2022 da quanto eventualmente dovuto all'attrice devono essere
“detratte le somme
eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o
indennizzi ai sensi della legge 10
marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1963, n. 2043, della legge 18
novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94”;
h) condannare l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
In via istruttoria:
1. Disporre, come sopra richiesto, richiesta di informazioni all'Inps.”.
MOTIVI
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice indicata in epigrafe ha esposto che:
- è figlia ed erede del sig. , nato a [...] il Parte_2
18.03.1924 e deceduto in data 01.03.2015 (all. n. 1);
- durante la seconda guerra mondiale il sig. venne chiamato alle Parte_1
armi e in data 18/05/1943 arruolato nel Secondo Reggimento Artiglieria
Alpini di Merano;
- a seguito dell'Armistizio con cui l'Italia dichiarò la resa incondizionata agli
Alleati, in data 08/09/1943 in Merano il sig. , insieme alla propria Parte_1
truppa, venne catturato dai soldati tedeschi, senza opporre alcuna resistenza sulla base degli impartiti ordini superiori (all. n. 2);
- 5 -
- il sig. venne così fatto salire su di un carro bestiame insieme a Parte_1
molti altri italiani per essere deportato a Halberstadt, un distaccamento del campo di deportazione di Gross Rosen;
- una volta giunti in questa prima destinazione, il sig. venne chiuso Parte_1
in una baracca insieme ad altre 35 persone circa, tra cui gli amici Pt_3
[...]
- dopo due giorni, il 25 settembre 1943 venne effettuata un'ulteriore selezione che condusse il sig. a “lavorare” in condizioni di prigionia Parte_1
pressola MIAG come operaio ad una fesatrice con Matr. nr. 153035;
- il sig. rimase a Braunschweig sino al febbraio del 1945, quando Parte_1
fu trasferito a Arnstadt e successivamente liberato dalle truppe Americane il
25 marzo 1945. Il sig. raggiunse finalmente la frontiera del Parte_1
Brennero il 5 Luglio 1945 e la propria residenza di Vigasio il giorno seguente.
2. Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le conclusioni sopra riportate.
3.Non si è costituita in giudizio la Repubblica Federale di Germania.
4. è intervenuto il , difeso dall'Avvocatura Controparte_2
dello Stato, eccependo preliminarmente l'incompetenza funzionale del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Brescia, in base all'applicazione della regola cd. del foro erariale.
5. Il giudice , ritenendo l'eccezione fondata , ha assegnato alle parti i termini per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche, e ha trattenuto la causa in decisione in data 17.12.2024.
6. Tanto premesso, si osserva preliminarmente che l'articolo 43, commi 1 e 6
del D.L. 36/2022, prevede: “ 1. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di
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crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della
persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini
italiani dalle forze delTerzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8
maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e
la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 14aprile 1962, n. 1263 (……………….)
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di
accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di
decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è
dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono
notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo
144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice
assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente.”
7. Ciò posto, la ricorrente ha sostenuto , in merito alla sollevata eccezione di incompetenza, che il non vanta alcun Controparte_2
interesse né legittimazione ad agire in questa fase del giudizio, avente ad oggetto il mero accertamento della responsabilità della Repubblica Federale di
Germania per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi a danno dei militari di guerra italiani deportati nei lager nazisti. La ricorrente ritiene che sia solo con riferimento alla fase esecutiva che il Controparte_2
ha interesse e legittimazione ad agire, quale rappresentante del
[...]
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità. Ciò deriverebbe da quanto espressamente previsto dal secondo
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comma dell'articolo 43 D.L. 36/2022, che statuisce <Hanno diritto
all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto
un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di
azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ovvero entro il termine di cui al comma 6>>. Così opinando, l'intervento del
Contr è un mero intervento volontario non idoneo a spostare la competenza ,
così come previsto dell'art. 7, comma 1, R.D. n. 1611/1933, il quale prevede l'esclusione della regola del foro erariale in alcune specifiche ipotesi, tra cui il caso in cui l'Amministrazione - come nel caso di specie, secondo la ricostruzione di parte ricorrente - interviene volontariamente in causa.
In definitiva, la ricorrente sostiene che non essendo l'Amministrazione
italiana parte necessaria nel presente giudizio, non può applicarsi la regola del foro erariale, con conseguente competenza del giudice adito.
8. Tale assunto non può essere condiviso nella parte in cui si ritiene che in tale giudizio l'Amministrazione italiana non sia parte necessaria.
Deve precisarsi che nel caso di specie non è in contestazione che la vis actraciva inderogabile del Foro Erariale si espliciti anche nelle situazioni in cui l'Amministrazione Statale – nelle proprie articolazioni – assuma la veste di litisconsorte necessario, con esclusione delle sole ipotesi di intervento volontario. Ciò che viene contestato è invece il fatto di ritenere l'Amministrazione parte necessaria nel presente procedimento.
Orbene, questo giudice ritiene di aderire all'orientamento che vede l'Amministrazione italiana quale litisconsorte necessario.
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Il primo argomento è di ordine letterale: la norma di cui al comma VI, dell'art. 43, D.L. 36/2022, prevede la notificazione degli atti introduttivi relativi alle azioni di accertamento e liquidazione dei danni in parola all'Avvocatura dello Stato e l'assegnazione, da parte del Giudice, di un termine perentorio per l'esecuzione di tale incombente, con espresso richiamo all'art. 144 c.p.c. Ritenere che da tale notificazione derivi solo la possibilità di un intervento volontario da parte della Amministrazione costituirebbe una interpretazione distonica rispetto ai principi del nostro ordinamento, al quale,
anche alla luce dell'art. 102 c.p.c., sono estranee fattispecie in cui a fronte di un “obbligo” di notifica di un atto introduttivo di un giudizio non segua la costituzione in giudizio del soggetto chiamato (come, ad esempio, in ambito assicurativo) e la sua veste di litisconsorte (Trib Gorizia 5.4.2024).
Se il legislatore avesse voluto introdurre una fattispecie contraria agli ordinari principi dell'ordinamento avrebbe dovuto prevederlo in modo chiaro ed espresso, mentre così non è stato, avendo previsto la notificazione dell'atto introduttivo all'amministrazione senza alcuna ulteriore specificazione, e con espresso richiamo all'art. 144 cpc relativo all'ordinario procedimento di notificazione degli atti introduttivi.
A ciò si aggiunga che dal secondo comma dell'articolo 43 D.L. 36/2022, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposto orientamento, non si ricava alcun argomento letterale che possa escludere la veste di litisconsorte necessario da parte dello Stato Italiano nel giudizio di accertamento e liquidazione del danno.
Non ignora questo giudice l'esistenza di pronunce di merito di segno opposto,
tuttavia le stesse non colgono nel segno, soffermandosi più che altro (cfr. in
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particolare Tribunale di Milano del 14.11.2024) su un diverso punto, ovvero sul se dalla norma sopra citata possa concludersi che l'unico legittimato passivo sia lo Stato Italiano. È evidente tuttavia che la norma non è volta ad escludere la legittimazione passiva del responsabile civile, Repubblica
Federale di Germania, ma solo a garantire la partecipazione del soggetto tenuto all'effettivo pagamento, Stato Italiano.
Una seconda motivazione è di ordine logico : con l'istituzione del fondo ristoro il deve farsi carico del debito Controparte_2
risarcitorio della Repubblica federale di Germania nei confronti delle vittime del terzo Reich, dopo il giudizio di accertamento dell'effettiva sussistenza del fatto illecito e la sua determinazione nel quantum. Sarebbe pertanto distonico con l'intero sistema risarcitorio italiano, non prevedere la partecipazione necessaria del soggetto tenuto al risarcimento del danno al giudizio in cui tale danno viene accertato e liquidato. Lo schema ripercorre infatti quello dei risarcimenti dei danni da circolazione dei veicoli, in cui, sia il responsabile civile che la compagnia assicuratrice tenuta a liquidare il danno, sono parti necessarie del giudizio.
Non si riscontrano al contrario nell'attuale sistema ipotesi nelle quali il soggetto tenuto a subire le conseguenze dell'accertamento e della liquidazione del danno patito dal danneggiato resti estraneo al giudizio (in presenza,
peraltro, di una norma che prevede espressamente la notifica degli atti introduttivi nei suoi confronti, senza nessuna ulteriore specificazione).
Un terzo argomento è di ordine pratico: come dimostrato anche dalla casistica,
la Repubblica Federale di Germania non ha alcun interesse a costituirsi e a contestare le domande attoree, posto che anche in caso di condanna non
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subisce alcuna conseguenza né di carattere economico né di altro tipo.
Escludere quindi la partecipazione al giudizio da parte dell'Amministrazione
italiana, o relegarla a mero interventore volontario, significa di fatto svolgere dei giudizi senza alcun contraddittore.
9. Alla luce dei sopra esposti argomenti, si ritiene che la norma di cui al comma VI, dell'art. 43, D.L. 36/2022, nel prevedere la notificazione degli atti introduttivi all'Avvocatura dello Stato relativi alle azioni di accertamento e liquidazione dei danni in parola e l'assegnazione, da parte del Giudice, di un termine perentorio per l'esecuzione di tale incombente, disciplina un'ipotesi di litisconsorzio necessario in capo al
[...]
. Da ciò deriva l'applicabilità della Controparte_2
previsione dell'art. 25 c.p.c., in forza del quale, qualora l'Amministrazione
Statale sia convenuta, si debba far riferimento al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. Pertanto, ove l'obbligazione dedotta in giudizio abbia origine da un fatto illecito, e si renda necessario determinare il forum
destinatae solutionis (che in tal caso concorre con il forum delicti), occorre fare riferimento alle norme di contabilità pubblica (e, segnatamente, gli art. 54
r.d. 2440/23 e artt. 278 lett. D), 287, 407 del regolamento approvato con r.d.
827/24 che prevedono che i pagamenti da parte dello Stato, qualora non siano effettuati mediante ruoli, avvengano o mediante assegni o mediante ordinativi diretti sulla sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato),
ai sensi delle quali il foro stesso va individuato nel domicilio del creditore e non in quello del debitore. Nel caso di specie, il Tribunale di Mantova sarebbe competente secondo il criterio del forum destinatae solutionis (trovandosi in
Mantova la sezione di Tesoreria provinciale deputata al pagamento a fronte
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della residenza di parte attrice in Castelbelforte (MN)). Trovandosi il
Tribunale di Mantova nel distretto dell'Avvocatura dello Stato che ha sede in
Brescia, deve essere affermata la competenza del Tribunale di Brescia a conoscere della controversia di specie, davanti al quale le parti potranno riassumere il processo ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
10. In ragione della peculiarità e novità della questione, nonché della sussistenza di diversi orientamenti della giurisprudenza di merito al riguardo,
si giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda,
istanza ed eccezione:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Mantova in favore del Tribunale di Brescia, sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed assegna alle parti termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione innanzi a tale Ufficio Giudiziario;
- spese integralmente compensate.
Così deciso in Mantova il 9.01.2025.
Il giudice
Dott. Valeria Monti
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