Ordinanza cautelare 16 marzo 2023
Sentenza 13 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 13/10/2023, n. 5609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5609 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2023
N. 05609/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01091/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2023, proposto da:
Laboratorio di Analisi Cliniche Dr.ssa Marina Bidello S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Clarissa Cocchiarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via dei Mille n. 16;
contro
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Anna Peluso e Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della nota prot. n. 0147968 del 5.12.2022, avente ad oggetto “ Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2010 ”, notificata a mezzo pec in pari data;
b) della nota prot. 0148264 del 5.12.2022 avente ad oggetto “ richiesta di pagamento e costituzione in mora ex art. 1219 c.c. ”;
c) di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti impugnati, e comunque lesivi degli interessi del ricorrente, nonché di tutti gli atti interni richiamati negli stessi, ivi comprese, ove occorra, e sempre per quanto di interesse, le note prot. n. 126808 del 3.11.2022 avente ad oggetto “ avvio del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2010 per RTU. Comunicazione ai sensi della L.241/1990 e s.m.i. ”, nonché la nota prot. n. 197010 del 21.12.2020 e la deliberazione del Direttore Generale n. 606 dell'11.8.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 3 febbraio 2023 e depositato il successivo 1° marzo, il Laboratorio di Analisi Cliniche della dott.ssa Marina Bidello S.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la nota della ASL Napoli 3 Sud del 5 dicembre 2022 recante la “ chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2010 per RTU ”.
Si è costituita in resistenza la ASL Napoli 3 Sud, rilevando in limine l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e per carenza di interesse in considerazione della ritenuta natura non provvedimentale della nota gravata.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 16 marzo 2023 n. 514.
Per l’udienza di memoria è stata prodotta documentazione dalle parti e una memoria della ricorrente.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Con la nota impugnata in via principale, l’Asl Napoli 3 Sud si limita infatti a indicare l’importo di un pagamento dovuto per un credito certo, liquido ed esigibile, già accertato e determinato con precedenti note aziendali, con cui si prendeva atto dei risultati dell’attività del tavolo tecnico dell’assistenza specialistica ambulatoriale, relativi al calcolo della regressione tariffaria unica per l'anno 2010 per le varie branche.
Nel caso di specie, dunque, non è contestata la definizione della regressione tariffaria determinata dal tavolo tecnico, ma semplicemente una nuova richiesta del pagamento di una somma già precedentemente richiesta e definiti con separati atti aziendali (delibera n. 606/2014).
Al riguardo è utile considerare che la fattispecie differisce radicalmente da quelle definite da questa Sezione in relazione alle regressioni tariffarie riferite agli anni dal 2010 al 2016 (cfr. da ultimo, sentenza n. 1643/2023), atteso che nel caso di specie non viene in rilievo il potere autoritativo dell’Amministrazione, ma la ASL convenuta si è limitata a computare la somma asseritamente dovuta da parte ricorrente sulla base di atti impositivi già emanati in passato, laddove nelle predette fattispecie formavano oggetto di contestazione tempi e modalità della regressione tariffaria, cosicché la sua pretesa è rivolta ad opporsi all’esercizio del potere espletato; ne consegue che la relativa controversia è affidata alla giurisdizione del G.A., venendo in rilievo la decisione delle modalità di determinazione della regressione tariffaria unica (R.T.U.), quale espressione di potere autoritativo, quindi pienamente rientrante nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ex art. 33 d.lgs. n. 80/1998.
Pertanto la nota impugnata, invece, si pone quale atto paritetico strumentale alla definizione del rapporto di credito di cui la ASL si ritiene titolare sulla base di precedenti provvedimenti impositivi, con la conseguenza che la contestazione attorea rientra nell’ambito della cognizione del giudice ordinario innanzi al quale sarà quindi possibile riassumere il giudizio.
Peraltro, quand’anche si ipotizzasse la sussistenza della giurisdizione amministrativa, sarebbe comunque dubbia l’ammissibilità dell’azione dispiegata, considerato che la nota impugnata appare anche priva di rilievo provvedimentale con la conseguente non configurabilità di un interesse della società attrice concreto ed attuale.
In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione ai sensi ed effetti di cui in dispositivo.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e indica il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario agli effetti di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
Maurizio Santise, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Esposito | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO