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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 5936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5936 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11508/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lina Tosi Presidente dott. Chiara Campagner Giudice dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11508/2022 promossa da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. e p. iva ) in persona del Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t.; rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Buso ed elettivamente domiciliati telematicamente presso l'indirizzo pec del medesimo;
ATTORI contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
c.f. ); Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Granzotto ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Belluno, via Tasso n.7;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Parte attrice conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:
“Voglia Cod. On. Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione disattese e rejette,
NEL MERITO: previo accertamento delle rispettive responsabilità per inadempimento ex art 1453 c.c., nonchè per violazione degli obblighi contrattuali di all' art. 1173 c.c., in relazione agli obblighi di buonafede, protezione e informazione ai sensi degli artt. 1175 e 1374 c.c., di e in Controparte_1 Parte_3 relazione all' accordo di cui alla scrittura privata 13.12.2012 sottoscritta da Pt_1
e e la società
[...] Controparte_1 Parte_3 CP_3 unipersonale e del collegato contratto di “cessione delle quote sociali” della società
, concluso tra e con Controparte_4 Controparte_1 Parte_1 scrittura privata autenticata in data 30.01.2013 n. 18906 di rep. Notaio Per_1 di Vicenza,
[...]
DICHIARARSI la risoluzione dell'accordo inter partes 13.12.2012 e quella del contratto di cessione delle quote sociali della società Controparte_4
30.01.2013, ordinando la restituzione del corrispettivo versato da , pari Parte_1 ad € 23.000,00, oltre ad interessi commerciali e rivalutazione, e dichiarando nulla doversi restituire ex art. 1493 c.c. al cedente inadempiente essendo privo di utilità o perito ogni altro bene patrimoniale della società, salva, in subordine, la eventuale retrocessione delle quote sociali o, in alternativa, autorizzando quanto di necessità al fine della cancellazione della società unipersonale dai pubblici registri, Parte_2 con oneri a carico delle controparti;
CONDANNARSI, in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, Controparte_1
e al risarcimento integrale del danno, patrimoniale e non
[...] Parte_3 patrimoniale a favore di , come meglio specificato in narrativa che si Parte_1 quantifica a titolo indicativo nella misura complessiva di € 300.000,00 ovvero comunque nelle rispettive misure inferiori o superiori che saranno accertate in corso di causa, da liquidarsi se del caso via equitativa. con interessi commerciali e rivalutazione.
pagina 2 di 12 Compensi di lite integralmente rifusi, oltre spese anche tecniche di parte, accessori di legge ed altresì condannarsi parte convenuta ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite temeraria”.
Parte convenuta così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:
“Ferme restando le conclusioni già esplicitate da codesta difesa nell'atto di costituzione nel giudizio limitatamente al convenuto , indimostrato Controparte_1
l'inadempimento da parte della convenuta nell'accordo Parte_3
13.12.2012 tra le parti e la carenza di legittimazione passiva della stessa per mancanza del nesso di causalità tra il danno paventato dalla parte attrice e la condotta della e quindi di assenza di alcun vincolo solidale con l'altro Pt_3 convenuto per le vicende di cui al contratto di cessione di quote della società
sia dichiarata l'estromissione della medesima dal giudizio in corso con Pt_2 condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite con l'aggravio di cui all'art. 96 cpc. Ed accertata la violazione del diritto di difesa non avendo potuto codesta parte indicare a teste sui fatti di causa la convenuta se estromessa, si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria per integrare le istanze istruttorie in ossequio al principio di cui all'art. 101 cpc”.
Come da comparsa di costituzione e risposta:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingersi la domanda attorea infondata in fatto ed in diritto e per assenza di qualsivoglia responsabilità e/o inadempimento dei convenuti, con condanna dell'attore al pagamento delle spese giudiziarie e di lite e con condanna della parte attrice per lite temeraria, ex art. 96 CPC, ad una somma di denaro equitativamente determinata secondo principio di ragionevolezza;
con vittoria di spese legali e di giudizio, e con la refusione di tutte le spese sostenute per le difese comprese quelle di perizie di parte e/o tecniche di ufficio;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui sia individuata una qualche responsabilità in capo ai convenuti la stessa sia ridotta al valore della società al momento della cessione;
con vittoria di spese legali e di giudizio e/o con compensazione delle medesime.
pagina 3 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio nonché in qualità Parte_1 di legale rappresentante della conveniva in giudizio Parte_2 Controparte_1
e al fine di ottenere: 1) la risoluzione del contratto di cui alla
[...] Parte_3 scrittura privata del 13.12.2012 e del collegato contratto di cessione delle quote sociali della stessa unipersonale del 30.01.2013 con conseguente Parte_2 condanna alla restituzione del corrispettivo versato e accertamento che alcun bene facente parte del patrimonio della società dev'essere restituito ai suddetti, in subordine, la retrocessione delle quote sociali;
2) la condanna dei medesimi al pagamento, in solido tra di loro, del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati, indicativamente, in complessivi euro 300.000,00.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice deduceva in particolare:
- che aveva costituito, in data 15.02.2011, la Controparte_1 società società avente ad oggetto la produzione e la Parte_2 commercializzazione, sia all'ingrosso che al minuto, di montature per occhiali, di parti di esse, di lenti e minuterie, di cui il era socio unico nonché CP_1 amministratore unico fino al 19.02.2012 , data in cui tale carica era stata assunta da sebbene il avesse continuato a svolgere Parte_3 CP_1 un ruolo attivo nella individuazione delle strategie di impresa;
- che, in data 03.03.2011, la aveva depositato domanda di brevetto Parte_2 per “montatura per occhiali” relativo a “montatura per occhiali (10) la cui peculiarità è quella di presentare elementi di copertura (11,12,13) fissati a corrispondenti parti (14,15,16) della montatura stessa con mezzi reversibili di fissaggio facile e sicuro, per la rimozione di tali elementi di copertura
(11,12,13) e la sostituzione con altri di diverso impatto visivo” e ancora “In pratica, i materiali impiegati, nonché le dimensioni e le forme contingenti, potranno essere qualsiasi a seconda delle esigenze e dello stato della tecnica”, di cui risultava essere l'inventore; CP_1
- di essere socio e amministratore unico della US s.r.l., alla quale la società
aveva commissionato in data 2/2/2012 una serie di attività di Pt_2
pagina 4 di 12 progettazione grafica e pubblicitaria, per la ideazione e lo sviluppo dell'occhiale denominato ZAK&TAK, di cui al citato brevetto, prestazioni per le quali US aveva maturato un compenso – non corrisposto – di € 90.000;
- che a fronte delle richieste di pagamento del compenso da parte di US e avendo intenzione di ritirarsi dall'attività lavorativa, proponeva CP_1 all'attore nel maggio del 2012 il cd. “business ”, ossia la cessione CP_4 delle proprie quote di partecipazione nella società, al fine di ricavarne utili sufficienti a saldare, tra gli altri, il debito contratto con US s.r.l. per attività di pubblicizzazione dell'occhiale svolta da quest'ultima e con l'aspettativa di produrre ulteriori guadagni per tutti i soggetti coinvolti nell'affare;
- che ai fini della realizzazione del business Zaketak il “allestiva nel CP_1 maggio 2012 e nei mesi seguenti un sistema aziendale dotato, sulla carta, di idonei mezzi sia per la produzione, sia per la distribuzione commerciale” del prodotto oggetto di brevetto, in particolare stipulando con Metalcomis s.a.s. di
MI IN e C., in data 25.05.2012, “un contratto di concessione di licenza e di brevetto” per la produzione e commercializzazione di montature per occhiali in metalli caratterizzate da elementi di copertura intercambiabili;
relative al brevetto;
CP_1
- che, in data 13.12.2012, , e sottoscrivevano, in Pt_1 CP_1 Pt_3 esecuzione del cd business , un accordo avventa ad oggetto, da un Pt_2 lato, un impegno alla cessione da parte del al delle CP_1 Pt_1 partecipazioni in i cui beni costituenti il patrimonio aziendale Parte_2 venivano espressamente indicati nel diritto di marchio “Zak&Tak”, nel brevetto “montatura per occhiali” e nel contratto sottoscritto in data 25/5/2012 dalla società con Metalcomis sas e, dall'altro lato, la determinazione del corrispettivo, in una “parte certa” di € 23.000 e in una “parte aleatoria”, rappresentata da un rimborso parziale a di un prestito soci stimato in CP_1
€ 92.722,70 oltre ad un parte aggiuntiva relativa a un “benefit economico” per l'importo di € 10.277,30;
pagina 5 di 12 - che la peculiarità della scrittura risiedeva nel subordinare la regolazione degli interessi economici dei contraenti allo sfruttamento commerciale del prodotto oggetto di brevetto, essendo il pagamento della “parte aleatoria” del compenso condizionata “solo ed esclusivamente a fronte dell'avvio, della commercializzazione e della stabilizzazione del business ” CP_4
- che, in esecuzione del suddetto accordo, cedeva Controparte_1 all'attore l'intera partecipazione al capitale sociale della giusta CP_3 scrittura privata autenticata in data 30.01.2013, N. 18.906 di rep. Notaio di Vicenza;
Persona_1
- che, tuttavia, la vendita del prodotto finale (i cui campionari erano stati supervisionati dallo stesso inventore) non aveva avuto successo nel mercato di riferimento, nonostante le considerevoli spese di pubblicizzazione del prodotto sostenute dalla società stessa (in particolare per la partecipazione alla maggiore fiera di riferimento MIDO, svoltasi a Milano nel marzo 2013);
- che il motivo del fallimento del prodotto finale era dovuto dalla difficoltà nella rimozione dell'inserto intercambiabile nell'asta a causa dei particolari materiali utilizzati dalla licenziataria, difetto di cui era Controparte_1 perfettamente consapevole avendo quest'ultimo tentato di ovviare a siffatto problema modificando le astine degli occhiali ancor prima di cedere la propria società;
- che aveva dunque richiesto alla Metalcomis s.a.s. la risoluzione del Pt_2
“contratto di concessione di licenza e brevetto” contestandole il malfunzionamento del trovato, l'incapacità della medesima di approntare un'adeguata rete distributiva nonché il mancato resoconto delle vendite, allegando a riprova perizie, da cui risultava che il malfunzionamento nella rimozione delle aste laterali dipendeva dall'instabilità del materiale usato;
- che il cedente, pur consapevole del malfunzionamento dell'invenzione, gli aveva comunque ceduto le quote di partecipazione della società in spregio al canone di buona fede contrattuale e agli obblighi di protezione e informazione, condotta da considerarsi ancor più grave alla luce delle proprie pagina 6 di 12 competenze, limitate al settore pubblicitario e non, certamente, estese al settore della produzione dell'occhiale;
- che siffatta cessione costituisce un'ipotesi di vendita aliud pro alio essendo i beni complessivamente ceduti privi delle capacità funzionali a produrre un bene in grado di soddisfare il consumatore.
Tanto dedotto, parte attrice allegava di aver subito un danno patrimoniale e all'immagine che quantificava in complessivi € 300.000 o nella misura inferiore o superiore accertata in corso di causa.
Si costituivano e chiedendo il rigetto delle Controparte_1 Parte_3 domande formulate da parte attrice e la condanna della medesima alla corresponsione di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via subordinata, in ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità in capo ai convenuti, chiedevano che la stessa venisse ridotta al valore della società al momento della cessione. A sostegno delle proprie difese, parte convenuta eccepiva in particolare: 1) che parte attrice si era limitata a contestare la qualità del prodotto e non la validità del brevetto;
2) la prescrizione e la decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 1495 c.c. rispetto al prodotto;
3) che la mera difficoltà a rimuovere l'inserto interscambiabile non rendesse il prodotto di per sé non funzionante in quanto lo stesso risultava comunque amovibile seppure con una leggera pressione;
4) che parte attrice, dopo aver fatto scadere il brevetto a Marzo 2018, aveva tentato di vendere, a sua volta, le partecipazioni sociali ad un terzo, decantando la bontà del trovato;
5) che non solo era consapevole del fatto che la commercializzazione del Parte_1 prodotto, al momento della cessione, non era ancora stata messa a punto, ma aveva assistito fin dall'inizio allo sviluppo del brevetto e del prodotto anche in considerazione della collaborazione ultraventennale allora in essere tra le parti;
7)
l'infondatezza della richiesta di risarcimento dei rimborsi dovuti alla Controparte_5
, dei costi legati al mutuo erogato dall'istituto creditizio e del costo della
[...]
MIDO nonché, infine, della perdita di valore del marchio . Pt_2
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 cpc, con ordinanza del
28/10/2023 il GI rilevava che “gli inadempienti allegati in giudizio attengono ad pagina 7 di 12 obblighi che non appaiono assunti, in forza delle scritture rammentate, dalla convenuta , rimettendo la causa in decisione. Parte_3
Tanto premesso, le domande avanzate da parte attrice sono infondate per le ragioni che si vanno ad esporre.
In sede di scritti conclusivi le parti hanno ampiamente affrontato la questione relativa alla sussistenza o meno della legittimazione passiva in capo alla convenuta Pt_3
Parte convenuta esclude una legittimazione siffatta deducendo che l'oggetto dell'accordo del 13/12/2012 fosse l'impegno, assunto dal nei confronti di CP_1
, a cedere le partecipazioni di e che gli inadempimenti contestati in Pt_1 CP_3 giudizio attengano esclusivamente alla condotta del . CP_1
La doglianza non appare fondata.
Si ritiene, infatti, che sia stata correttamente e legittimamente Parte_3 convenuta in giudizio, rispetto alla domanda di risoluzione della scrittura privata del
13/12/2012, di cui la stessa è parte, non solo in veste di amministratore unico di ma anche in proprio, avendo la stessa ivi assunto personalmente CP_3
l'impegno a “rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico di amministratore unico” della società.
Nel merito, parte attrice allega l'inadempimento di agli accordi Controparte_1 intercorsi tra le parti per aver quest'ultimo ceduto, assieme alle quote, un complesso aziendale asseritamente inidoneo ai fini dello sfruttamento economico del brevetto.
Deduce che la vendita integrerebbe aliud pro alio “i cui principi sono applicabili anche al contratto di cessione di partecipazioni sociali, essendo i beni ceduti, nel loro complesso, assolutamente privi delle capacità funzionali a soddisfare i bisogni dell'acquirente e, quindi, radicalmente diversi da quelli pattuiti”.
Si tratta di prospettazione errata.
Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza si ha "aliud pro alio" quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (Cass. n. 6596 del 05/04/2016). Recentemente Cass. n. 13214 del
14/05/2024 ha precisato che “Vizi redibitori e mancanza di qualità si distinguono, a
pagina 8 di 12 loro volta, dall'ipotesi della consegna di "aliud pro alio", la quale ricorre quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso, o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (cd. inidoneità ad assolvere la funzione economico - sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (Cass. 19 dicembre 2013, n. 28419; Cass. 7 marzo 2007, n. 5202; Cass.
13 gennaio 1997, n. 244)”.
Nello specifico, oggetto della cessione, perfezionata con atto notarile del 30/1/2013
(doc. 7 attore), è stata l'intera partecipazione sociale della in titolarità del CP_3
, avendo questi ceduto, in esecuzione degli impegni contrattualmente assunti CP_1 con la scrittura privata del 13/12/2012, “tutta la propria quota di partecipazione al capitale sociale della società . Risultano, quindi, a tutti gli effetti CP_3 trasferiti i diritti e gli obblighi connessi allo status di socio, tanto che della cessione è data evidenza anche nel Registro delle Imprese, nel quale risulta iscritto come socio unico di l'odierno attore. CP_3
Che la vendita abbia avuto un oggetto diverso dalle partecipazioni societarie della
è, pertanto, da escludere e conseguentemente è da escludere che sia CP_3 configurabile una cessione di aliud pro alio.
Tali considerazioni trovano conforto nella giurisprudenza di legittimità assolutamente dominante, secondo cui “la cessione delle azioni di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta” (Cass. 5053/2024;
Cass, 11076/2025; Cass. n. 26690/06Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 15/11/2006)
13/12/2006, n. 26690; id. 16031/07; 17948/12, 16963/14 e, da ultimo, 7183/19).
L'oggetto del contratto di cessione va, quindi, individuato nell'attribuzione al cessionario dello status di socio e dei seguenti diritti patrimoniali ed amministrativi.
Ciò non toglie, tuttavia, che l'acquirente possa avere un concreto interesse “ad attribuire sempre e comunque rilevanza all'effettivo valore dei beni che costituiscono il patrimonio della società, in dipendenza di vizi che ne diminuiscano il valore”
(Cass. 5053/2024).
pagina 9 di 12 In tal caso, secondo il citato orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, “le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione per difetto di "qualità" della cosa venduta ai sensi dell'art.1497 cod. civ.
(necessariamente attinente ai diritti e obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico) solo se il cedente abbia fornito a tale riguardo specifiche garanzie contrattuali” (Cass., n.
26690/2006; n. 16031/2007)” (ex multis Cass. 11076/2025).
Se ne deve trarre, quindi, che in caso di trasferimento di partecipazioni sociali, la consistenza patrimoniale della società rileva solo e soltanto in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente (cfr. Cass. 11076/2025; Cass. 7183/2019; Cass.
16963/2014; Cass. n. 17948/2012; Cass. n. 16031/2007 e Cass. 26690/2006).
Ciò posto, si evidenzia che né con la scrittura privata del 13/12/2012, né con il contratto di cessione di quote del 30/1/2013 (doc. nn. 4 e 7 di parte attrice) risulta essere stata assunta dal alcuna garanzia in ordine alla utilizzazione CP_1 industriale del brevetto e in ordine al successo commerciale del prodotto finale e del cd. “business . CP_3
Con l'accordo del 13/12/12 le parti si limitavano a pattuire il compenso per la cessione della partecipazione sociale del in determinandolo in una CP_1 CP_3
“parte certa” ed in una “parte aleatoria”, quest'ultima - sotto forma di rimborso del finanziamento soci eseguito dal e di “benefit economico” – dovuta “solo ed CP_1 esclusivamente a fronte dell'avvio, della commercializzazione e della stabilizzazione del business ” e legata all'andamento delle vendite del prodotto. Le parti CP_4 pattuivano, inoltre, che “Nel caso in cui i licenziatari di non realizzassero CP_4 entro cinque anni e più precisamente entro il 31/12/2017 un volume di vendite tale da raggiungere la cifra indicata, il rimborso del finanziamento soci e il bonus verranno corrispondentemente ridotti. Nel caso in cui i licenziatari di realizzassero CP_6 un fatturato pari a zero nessuna somma sarà dovuta a ”. CP_1
pagina 10 di 12 In detto accordo le parti davano altresì atto che “la situazione economica patrimoniale di alla data attuale, è quella allegata al seguente accordo”, CP_3 oltre che della titolarità in capo alla società del marchio ZAK&TAK e del brevetto
“montatura per occhiali” e dell'esistenza del contratto di concessione in licenza alla
Metalcomis sas del marchio e del brevetto.
Pur facendo riferimento all'attività economica avviata dalla sulla base del CP_3 brevetto, nulla prevedevano le parti in ordine alla consistenza patrimoniale di detta attività, anche in relazione alla determinazione del valore di cessione della partecipazione. Né le parti pattuivano alcuna garanzia, volta appunto a garantire il cessionario in ordine alla buona riuscita del “business”, limitandosi a prevedere che, in caso di mancato successo, non sarebbe stata corrisposta la parte variabile del compenso pattuito per la cessione della partecipazione.
Inoltre, nonostante le parti avessero dato atto nella scrittura del 13/12/12 che “la situazione economica patrimoniale di alla data attuale, è quella allegata al CP_3 seguente accordo”, parte attrice non lamenta che detta situazione patrimoniale fosse difforme da quella allegata alla scrittura privata. Questi concentra, infatti, le proprie doglianze solo sul fatto che il fosse consapevole del “malfunzionamento del CP_1 trovato, fulcro dell'operazione commerciale denominata “business Zaketac””, consapevolezza che, per come prospettata, attiene alla fase delle trattative e rileva quale eventuale fonte di responsabilità precontrattuale del convenuto, che non viene, tuttavia, fatta valere dall'attore.
Inoltre, una pattuizione volta a garantire l'acquirente dalla buona riuscita dell'affare non risulta essere stata assunta dal cedente nemmeno con il contratto di cessione delle partecipazioni del 30/1/2013, nel quale veniva unicamente previsto, con evidente riferimento all'oggetto immediato della cessione, ossia la partecipazione totalitaria in che “Garantisce la parte cedente la proprietà, la piena disponibilità di CP_3 quanto ceduto e la sua completa libertà da oneri, pesi, pignoramenti, sequestri, iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli”.
Va pertanto rigettata la prospettazione attorea secondo cui vi sarebbe da parte del
“la violazione degli obblighi contrattuali, sia richiamandosi sia all' art. CP_1
pagina 11 di 12 1173 c.c., in relazione agli obblighi di buonafede, protezione e informazione ai sensi degli artt. 1175 e 1374 c.c., sia all'art, 1453 c.c. per radicale inadempimento contrattuale, c.d. aliud pro alio”. Va, infatti, conclusivamente affermato che, quand'anche fosse vero che, come affermato dall'attore, la funzione concreta attribuita dalle parti all'accordo fosse stata quella di trasferire “un sistema aziendale dotato, sulla carta, di idonei mezzi sia per la produzione, sia per la distribuzione commerciale, ovverosia, nella pratica, da gestire solo amministrativamente, in funzione dello sfruttamento di un ben definito prodotto, chiaramente identificato nella sue caratteristiche peculiari”, sarebbe stato onere delle stesse darne contezza, prevedendo espressamente delle garanzie a difesa dell'effettivo valore del patrimonio sociale in ragione di detto business.
La domanda attorea va, pertanto, rigettata.
Per quanto riguarda, infine, le domande di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c. avanzate da entrambe le parti l'una nei confronti dell'altra, esse non possono essere accolte , dovendosi escludere che le parti abbiano rispettivamente agito/resistito nel presente giudizio con dolo o colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore della controversia, della limitata attività istruttoria e della difesa di più parti convenute da parte del medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande svolte da parte attrice;
2) condanna l'attore al rimborso delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in € 20.000 per compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva.
Venezia, 29/10/2025
Il Giudice est. dott. Maddalena Bassi Il Presidente
dott. Lina Tosi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lina Tosi Presidente dott. Chiara Campagner Giudice dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11508/2022 promossa da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. e p. iva ) in persona del Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t.; rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Buso ed elettivamente domiciliati telematicamente presso l'indirizzo pec del medesimo;
ATTORI contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
c.f. ); Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Granzotto ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Belluno, via Tasso n.7;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Parte attrice conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:
“Voglia Cod. On. Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione disattese e rejette,
NEL MERITO: previo accertamento delle rispettive responsabilità per inadempimento ex art 1453 c.c., nonchè per violazione degli obblighi contrattuali di all' art. 1173 c.c., in relazione agli obblighi di buonafede, protezione e informazione ai sensi degli artt. 1175 e 1374 c.c., di e in Controparte_1 Parte_3 relazione all' accordo di cui alla scrittura privata 13.12.2012 sottoscritta da Pt_1
e e la società
[...] Controparte_1 Parte_3 CP_3 unipersonale e del collegato contratto di “cessione delle quote sociali” della società
, concluso tra e con Controparte_4 Controparte_1 Parte_1 scrittura privata autenticata in data 30.01.2013 n. 18906 di rep. Notaio Per_1 di Vicenza,
[...]
DICHIARARSI la risoluzione dell'accordo inter partes 13.12.2012 e quella del contratto di cessione delle quote sociali della società Controparte_4
30.01.2013, ordinando la restituzione del corrispettivo versato da , pari Parte_1 ad € 23.000,00, oltre ad interessi commerciali e rivalutazione, e dichiarando nulla doversi restituire ex art. 1493 c.c. al cedente inadempiente essendo privo di utilità o perito ogni altro bene patrimoniale della società, salva, in subordine, la eventuale retrocessione delle quote sociali o, in alternativa, autorizzando quanto di necessità al fine della cancellazione della società unipersonale dai pubblici registri, Parte_2 con oneri a carico delle controparti;
CONDANNARSI, in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, Controparte_1
e al risarcimento integrale del danno, patrimoniale e non
[...] Parte_3 patrimoniale a favore di , come meglio specificato in narrativa che si Parte_1 quantifica a titolo indicativo nella misura complessiva di € 300.000,00 ovvero comunque nelle rispettive misure inferiori o superiori che saranno accertate in corso di causa, da liquidarsi se del caso via equitativa. con interessi commerciali e rivalutazione.
pagina 2 di 12 Compensi di lite integralmente rifusi, oltre spese anche tecniche di parte, accessori di legge ed altresì condannarsi parte convenuta ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite temeraria”.
Parte convenuta così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:
“Ferme restando le conclusioni già esplicitate da codesta difesa nell'atto di costituzione nel giudizio limitatamente al convenuto , indimostrato Controparte_1
l'inadempimento da parte della convenuta nell'accordo Parte_3
13.12.2012 tra le parti e la carenza di legittimazione passiva della stessa per mancanza del nesso di causalità tra il danno paventato dalla parte attrice e la condotta della e quindi di assenza di alcun vincolo solidale con l'altro Pt_3 convenuto per le vicende di cui al contratto di cessione di quote della società
sia dichiarata l'estromissione della medesima dal giudizio in corso con Pt_2 condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite con l'aggravio di cui all'art. 96 cpc. Ed accertata la violazione del diritto di difesa non avendo potuto codesta parte indicare a teste sui fatti di causa la convenuta se estromessa, si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria per integrare le istanze istruttorie in ossequio al principio di cui all'art. 101 cpc”.
Come da comparsa di costituzione e risposta:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingersi la domanda attorea infondata in fatto ed in diritto e per assenza di qualsivoglia responsabilità e/o inadempimento dei convenuti, con condanna dell'attore al pagamento delle spese giudiziarie e di lite e con condanna della parte attrice per lite temeraria, ex art. 96 CPC, ad una somma di denaro equitativamente determinata secondo principio di ragionevolezza;
con vittoria di spese legali e di giudizio, e con la refusione di tutte le spese sostenute per le difese comprese quelle di perizie di parte e/o tecniche di ufficio;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui sia individuata una qualche responsabilità in capo ai convenuti la stessa sia ridotta al valore della società al momento della cessione;
con vittoria di spese legali e di giudizio e/o con compensazione delle medesime.
pagina 3 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio nonché in qualità Parte_1 di legale rappresentante della conveniva in giudizio Parte_2 Controparte_1
e al fine di ottenere: 1) la risoluzione del contratto di cui alla
[...] Parte_3 scrittura privata del 13.12.2012 e del collegato contratto di cessione delle quote sociali della stessa unipersonale del 30.01.2013 con conseguente Parte_2 condanna alla restituzione del corrispettivo versato e accertamento che alcun bene facente parte del patrimonio della società dev'essere restituito ai suddetti, in subordine, la retrocessione delle quote sociali;
2) la condanna dei medesimi al pagamento, in solido tra di loro, del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati, indicativamente, in complessivi euro 300.000,00.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice deduceva in particolare:
- che aveva costituito, in data 15.02.2011, la Controparte_1 società società avente ad oggetto la produzione e la Parte_2 commercializzazione, sia all'ingrosso che al minuto, di montature per occhiali, di parti di esse, di lenti e minuterie, di cui il era socio unico nonché CP_1 amministratore unico fino al 19.02.2012 , data in cui tale carica era stata assunta da sebbene il avesse continuato a svolgere Parte_3 CP_1 un ruolo attivo nella individuazione delle strategie di impresa;
- che, in data 03.03.2011, la aveva depositato domanda di brevetto Parte_2 per “montatura per occhiali” relativo a “montatura per occhiali (10) la cui peculiarità è quella di presentare elementi di copertura (11,12,13) fissati a corrispondenti parti (14,15,16) della montatura stessa con mezzi reversibili di fissaggio facile e sicuro, per la rimozione di tali elementi di copertura
(11,12,13) e la sostituzione con altri di diverso impatto visivo” e ancora “In pratica, i materiali impiegati, nonché le dimensioni e le forme contingenti, potranno essere qualsiasi a seconda delle esigenze e dello stato della tecnica”, di cui risultava essere l'inventore; CP_1
- di essere socio e amministratore unico della US s.r.l., alla quale la società
aveva commissionato in data 2/2/2012 una serie di attività di Pt_2
pagina 4 di 12 progettazione grafica e pubblicitaria, per la ideazione e lo sviluppo dell'occhiale denominato ZAK&TAK, di cui al citato brevetto, prestazioni per le quali US aveva maturato un compenso – non corrisposto – di € 90.000;
- che a fronte delle richieste di pagamento del compenso da parte di US e avendo intenzione di ritirarsi dall'attività lavorativa, proponeva CP_1 all'attore nel maggio del 2012 il cd. “business ”, ossia la cessione CP_4 delle proprie quote di partecipazione nella società, al fine di ricavarne utili sufficienti a saldare, tra gli altri, il debito contratto con US s.r.l. per attività di pubblicizzazione dell'occhiale svolta da quest'ultima e con l'aspettativa di produrre ulteriori guadagni per tutti i soggetti coinvolti nell'affare;
- che ai fini della realizzazione del business Zaketak il “allestiva nel CP_1 maggio 2012 e nei mesi seguenti un sistema aziendale dotato, sulla carta, di idonei mezzi sia per la produzione, sia per la distribuzione commerciale” del prodotto oggetto di brevetto, in particolare stipulando con Metalcomis s.a.s. di
MI IN e C., in data 25.05.2012, “un contratto di concessione di licenza e di brevetto” per la produzione e commercializzazione di montature per occhiali in metalli caratterizzate da elementi di copertura intercambiabili;
relative al brevetto;
CP_1
- che, in data 13.12.2012, , e sottoscrivevano, in Pt_1 CP_1 Pt_3 esecuzione del cd business , un accordo avventa ad oggetto, da un Pt_2 lato, un impegno alla cessione da parte del al delle CP_1 Pt_1 partecipazioni in i cui beni costituenti il patrimonio aziendale Parte_2 venivano espressamente indicati nel diritto di marchio “Zak&Tak”, nel brevetto “montatura per occhiali” e nel contratto sottoscritto in data 25/5/2012 dalla società con Metalcomis sas e, dall'altro lato, la determinazione del corrispettivo, in una “parte certa” di € 23.000 e in una “parte aleatoria”, rappresentata da un rimborso parziale a di un prestito soci stimato in CP_1
€ 92.722,70 oltre ad un parte aggiuntiva relativa a un “benefit economico” per l'importo di € 10.277,30;
pagina 5 di 12 - che la peculiarità della scrittura risiedeva nel subordinare la regolazione degli interessi economici dei contraenti allo sfruttamento commerciale del prodotto oggetto di brevetto, essendo il pagamento della “parte aleatoria” del compenso condizionata “solo ed esclusivamente a fronte dell'avvio, della commercializzazione e della stabilizzazione del business ” CP_4
- che, in esecuzione del suddetto accordo, cedeva Controparte_1 all'attore l'intera partecipazione al capitale sociale della giusta CP_3 scrittura privata autenticata in data 30.01.2013, N. 18.906 di rep. Notaio di Vicenza;
Persona_1
- che, tuttavia, la vendita del prodotto finale (i cui campionari erano stati supervisionati dallo stesso inventore) non aveva avuto successo nel mercato di riferimento, nonostante le considerevoli spese di pubblicizzazione del prodotto sostenute dalla società stessa (in particolare per la partecipazione alla maggiore fiera di riferimento MIDO, svoltasi a Milano nel marzo 2013);
- che il motivo del fallimento del prodotto finale era dovuto dalla difficoltà nella rimozione dell'inserto intercambiabile nell'asta a causa dei particolari materiali utilizzati dalla licenziataria, difetto di cui era Controparte_1 perfettamente consapevole avendo quest'ultimo tentato di ovviare a siffatto problema modificando le astine degli occhiali ancor prima di cedere la propria società;
- che aveva dunque richiesto alla Metalcomis s.a.s. la risoluzione del Pt_2
“contratto di concessione di licenza e brevetto” contestandole il malfunzionamento del trovato, l'incapacità della medesima di approntare un'adeguata rete distributiva nonché il mancato resoconto delle vendite, allegando a riprova perizie, da cui risultava che il malfunzionamento nella rimozione delle aste laterali dipendeva dall'instabilità del materiale usato;
- che il cedente, pur consapevole del malfunzionamento dell'invenzione, gli aveva comunque ceduto le quote di partecipazione della società in spregio al canone di buona fede contrattuale e agli obblighi di protezione e informazione, condotta da considerarsi ancor più grave alla luce delle proprie pagina 6 di 12 competenze, limitate al settore pubblicitario e non, certamente, estese al settore della produzione dell'occhiale;
- che siffatta cessione costituisce un'ipotesi di vendita aliud pro alio essendo i beni complessivamente ceduti privi delle capacità funzionali a produrre un bene in grado di soddisfare il consumatore.
Tanto dedotto, parte attrice allegava di aver subito un danno patrimoniale e all'immagine che quantificava in complessivi € 300.000 o nella misura inferiore o superiore accertata in corso di causa.
Si costituivano e chiedendo il rigetto delle Controparte_1 Parte_3 domande formulate da parte attrice e la condanna della medesima alla corresponsione di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via subordinata, in ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità in capo ai convenuti, chiedevano che la stessa venisse ridotta al valore della società al momento della cessione. A sostegno delle proprie difese, parte convenuta eccepiva in particolare: 1) che parte attrice si era limitata a contestare la qualità del prodotto e non la validità del brevetto;
2) la prescrizione e la decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 1495 c.c. rispetto al prodotto;
3) che la mera difficoltà a rimuovere l'inserto interscambiabile non rendesse il prodotto di per sé non funzionante in quanto lo stesso risultava comunque amovibile seppure con una leggera pressione;
4) che parte attrice, dopo aver fatto scadere il brevetto a Marzo 2018, aveva tentato di vendere, a sua volta, le partecipazioni sociali ad un terzo, decantando la bontà del trovato;
5) che non solo era consapevole del fatto che la commercializzazione del Parte_1 prodotto, al momento della cessione, non era ancora stata messa a punto, ma aveva assistito fin dall'inizio allo sviluppo del brevetto e del prodotto anche in considerazione della collaborazione ultraventennale allora in essere tra le parti;
7)
l'infondatezza della richiesta di risarcimento dei rimborsi dovuti alla Controparte_5
, dei costi legati al mutuo erogato dall'istituto creditizio e del costo della
[...]
MIDO nonché, infine, della perdita di valore del marchio . Pt_2
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 cpc, con ordinanza del
28/10/2023 il GI rilevava che “gli inadempienti allegati in giudizio attengono ad pagina 7 di 12 obblighi che non appaiono assunti, in forza delle scritture rammentate, dalla convenuta , rimettendo la causa in decisione. Parte_3
Tanto premesso, le domande avanzate da parte attrice sono infondate per le ragioni che si vanno ad esporre.
In sede di scritti conclusivi le parti hanno ampiamente affrontato la questione relativa alla sussistenza o meno della legittimazione passiva in capo alla convenuta Pt_3
Parte convenuta esclude una legittimazione siffatta deducendo che l'oggetto dell'accordo del 13/12/2012 fosse l'impegno, assunto dal nei confronti di CP_1
, a cedere le partecipazioni di e che gli inadempimenti contestati in Pt_1 CP_3 giudizio attengano esclusivamente alla condotta del . CP_1
La doglianza non appare fondata.
Si ritiene, infatti, che sia stata correttamente e legittimamente Parte_3 convenuta in giudizio, rispetto alla domanda di risoluzione della scrittura privata del
13/12/2012, di cui la stessa è parte, non solo in veste di amministratore unico di ma anche in proprio, avendo la stessa ivi assunto personalmente CP_3
l'impegno a “rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico di amministratore unico” della società.
Nel merito, parte attrice allega l'inadempimento di agli accordi Controparte_1 intercorsi tra le parti per aver quest'ultimo ceduto, assieme alle quote, un complesso aziendale asseritamente inidoneo ai fini dello sfruttamento economico del brevetto.
Deduce che la vendita integrerebbe aliud pro alio “i cui principi sono applicabili anche al contratto di cessione di partecipazioni sociali, essendo i beni ceduti, nel loro complesso, assolutamente privi delle capacità funzionali a soddisfare i bisogni dell'acquirente e, quindi, radicalmente diversi da quelli pattuiti”.
Si tratta di prospettazione errata.
Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza si ha "aliud pro alio" quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (Cass. n. 6596 del 05/04/2016). Recentemente Cass. n. 13214 del
14/05/2024 ha precisato che “Vizi redibitori e mancanza di qualità si distinguono, a
pagina 8 di 12 loro volta, dall'ipotesi della consegna di "aliud pro alio", la quale ricorre quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso, o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (cd. inidoneità ad assolvere la funzione economico - sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (Cass. 19 dicembre 2013, n. 28419; Cass. 7 marzo 2007, n. 5202; Cass.
13 gennaio 1997, n. 244)”.
Nello specifico, oggetto della cessione, perfezionata con atto notarile del 30/1/2013
(doc. 7 attore), è stata l'intera partecipazione sociale della in titolarità del CP_3
, avendo questi ceduto, in esecuzione degli impegni contrattualmente assunti CP_1 con la scrittura privata del 13/12/2012, “tutta la propria quota di partecipazione al capitale sociale della società . Risultano, quindi, a tutti gli effetti CP_3 trasferiti i diritti e gli obblighi connessi allo status di socio, tanto che della cessione è data evidenza anche nel Registro delle Imprese, nel quale risulta iscritto come socio unico di l'odierno attore. CP_3
Che la vendita abbia avuto un oggetto diverso dalle partecipazioni societarie della
è, pertanto, da escludere e conseguentemente è da escludere che sia CP_3 configurabile una cessione di aliud pro alio.
Tali considerazioni trovano conforto nella giurisprudenza di legittimità assolutamente dominante, secondo cui “la cessione delle azioni di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta” (Cass. 5053/2024;
Cass, 11076/2025; Cass. n. 26690/06Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 15/11/2006)
13/12/2006, n. 26690; id. 16031/07; 17948/12, 16963/14 e, da ultimo, 7183/19).
L'oggetto del contratto di cessione va, quindi, individuato nell'attribuzione al cessionario dello status di socio e dei seguenti diritti patrimoniali ed amministrativi.
Ciò non toglie, tuttavia, che l'acquirente possa avere un concreto interesse “ad attribuire sempre e comunque rilevanza all'effettivo valore dei beni che costituiscono il patrimonio della società, in dipendenza di vizi che ne diminuiscano il valore”
(Cass. 5053/2024).
pagina 9 di 12 In tal caso, secondo il citato orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, “le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione per difetto di "qualità" della cosa venduta ai sensi dell'art.1497 cod. civ.
(necessariamente attinente ai diritti e obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico) solo se il cedente abbia fornito a tale riguardo specifiche garanzie contrattuali” (Cass., n.
26690/2006; n. 16031/2007)” (ex multis Cass. 11076/2025).
Se ne deve trarre, quindi, che in caso di trasferimento di partecipazioni sociali, la consistenza patrimoniale della società rileva solo e soltanto in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente (cfr. Cass. 11076/2025; Cass. 7183/2019; Cass.
16963/2014; Cass. n. 17948/2012; Cass. n. 16031/2007 e Cass. 26690/2006).
Ciò posto, si evidenzia che né con la scrittura privata del 13/12/2012, né con il contratto di cessione di quote del 30/1/2013 (doc. nn. 4 e 7 di parte attrice) risulta essere stata assunta dal alcuna garanzia in ordine alla utilizzazione CP_1 industriale del brevetto e in ordine al successo commerciale del prodotto finale e del cd. “business . CP_3
Con l'accordo del 13/12/12 le parti si limitavano a pattuire il compenso per la cessione della partecipazione sociale del in determinandolo in una CP_1 CP_3
“parte certa” ed in una “parte aleatoria”, quest'ultima - sotto forma di rimborso del finanziamento soci eseguito dal e di “benefit economico” – dovuta “solo ed CP_1 esclusivamente a fronte dell'avvio, della commercializzazione e della stabilizzazione del business ” e legata all'andamento delle vendite del prodotto. Le parti CP_4 pattuivano, inoltre, che “Nel caso in cui i licenziatari di non realizzassero CP_4 entro cinque anni e più precisamente entro il 31/12/2017 un volume di vendite tale da raggiungere la cifra indicata, il rimborso del finanziamento soci e il bonus verranno corrispondentemente ridotti. Nel caso in cui i licenziatari di realizzassero CP_6 un fatturato pari a zero nessuna somma sarà dovuta a ”. CP_1
pagina 10 di 12 In detto accordo le parti davano altresì atto che “la situazione economica patrimoniale di alla data attuale, è quella allegata al seguente accordo”, CP_3 oltre che della titolarità in capo alla società del marchio ZAK&TAK e del brevetto
“montatura per occhiali” e dell'esistenza del contratto di concessione in licenza alla
Metalcomis sas del marchio e del brevetto.
Pur facendo riferimento all'attività economica avviata dalla sulla base del CP_3 brevetto, nulla prevedevano le parti in ordine alla consistenza patrimoniale di detta attività, anche in relazione alla determinazione del valore di cessione della partecipazione. Né le parti pattuivano alcuna garanzia, volta appunto a garantire il cessionario in ordine alla buona riuscita del “business”, limitandosi a prevedere che, in caso di mancato successo, non sarebbe stata corrisposta la parte variabile del compenso pattuito per la cessione della partecipazione.
Inoltre, nonostante le parti avessero dato atto nella scrittura del 13/12/12 che “la situazione economica patrimoniale di alla data attuale, è quella allegata al CP_3 seguente accordo”, parte attrice non lamenta che detta situazione patrimoniale fosse difforme da quella allegata alla scrittura privata. Questi concentra, infatti, le proprie doglianze solo sul fatto che il fosse consapevole del “malfunzionamento del CP_1 trovato, fulcro dell'operazione commerciale denominata “business Zaketac””, consapevolezza che, per come prospettata, attiene alla fase delle trattative e rileva quale eventuale fonte di responsabilità precontrattuale del convenuto, che non viene, tuttavia, fatta valere dall'attore.
Inoltre, una pattuizione volta a garantire l'acquirente dalla buona riuscita dell'affare non risulta essere stata assunta dal cedente nemmeno con il contratto di cessione delle partecipazioni del 30/1/2013, nel quale veniva unicamente previsto, con evidente riferimento all'oggetto immediato della cessione, ossia la partecipazione totalitaria in che “Garantisce la parte cedente la proprietà, la piena disponibilità di CP_3 quanto ceduto e la sua completa libertà da oneri, pesi, pignoramenti, sequestri, iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli”.
Va pertanto rigettata la prospettazione attorea secondo cui vi sarebbe da parte del
“la violazione degli obblighi contrattuali, sia richiamandosi sia all' art. CP_1
pagina 11 di 12 1173 c.c., in relazione agli obblighi di buonafede, protezione e informazione ai sensi degli artt. 1175 e 1374 c.c., sia all'art, 1453 c.c. per radicale inadempimento contrattuale, c.d. aliud pro alio”. Va, infatti, conclusivamente affermato che, quand'anche fosse vero che, come affermato dall'attore, la funzione concreta attribuita dalle parti all'accordo fosse stata quella di trasferire “un sistema aziendale dotato, sulla carta, di idonei mezzi sia per la produzione, sia per la distribuzione commerciale, ovverosia, nella pratica, da gestire solo amministrativamente, in funzione dello sfruttamento di un ben definito prodotto, chiaramente identificato nella sue caratteristiche peculiari”, sarebbe stato onere delle stesse darne contezza, prevedendo espressamente delle garanzie a difesa dell'effettivo valore del patrimonio sociale in ragione di detto business.
La domanda attorea va, pertanto, rigettata.
Per quanto riguarda, infine, le domande di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c. avanzate da entrambe le parti l'una nei confronti dell'altra, esse non possono essere accolte , dovendosi escludere che le parti abbiano rispettivamente agito/resistito nel presente giudizio con dolo o colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore della controversia, della limitata attività istruttoria e della difesa di più parti convenute da parte del medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande svolte da parte attrice;
2) condanna l'attore al rimborso delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in € 20.000 per compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva.
Venezia, 29/10/2025
Il Giudice est. dott. Maddalena Bassi Il Presidente
dott. Lina Tosi
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