Art. 14.
I titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, istituita dalla presente legge, hanno diritto alla pensione sociale a carico del Fondo sociale di cui all' articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , da erogare secondo le disposizioni contenute nella legge medesima.
I titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, istituita dalla presente legge, hanno diritto alla pensione sociale a carico del Fondo sociale di cui all' articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , da erogare secondo le disposizioni contenute nella legge medesima.