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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/09/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2415/2024, promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/06/1972, rappresentata e difesa dall'Avv. ZAMBON MAILA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
(VA) il 13/06/1973, rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSINI VALENTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
pagina 1 di 16 Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 15/01/2025 e
02/05/2025).
OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni autorizzati ex art. 473bis.28 c.p.c., come segue:
Per parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese quivi adito, contrariis Pt_1 rejectis - previ gli adempimenti e formalismi di legge necessari e/o ritenuti opportuni, rigettare integral-mente la domanda avversaria, perché infondata in fatto ed in diritto e perché contraria alle esigenze ed alle prerogative dei minori e Persona_1 Per_2
e, per l'effetto, così decidere:
[...]
NEL MERITO
1) Disporre l'affido condiviso dei figli e , con collocazione Persona_1 Persona_2 prevalente dei medesimi presso la madre in Ternate, Via Donatello nr. 11/B, ove i minori risultano già formalmente residenti.
2) Talchè, confermare in via definitiva il provvedimento assunto in data 17 febbraio 2025 da codesto Ill.mo Tribunale e per l'effetto disporre l'assegnazione della predetta casa familiare alla signora e, nel contempo, confermare la revoca dell'obbligo della Pt_1 medesima signora di versare a favore del signor la Parte_1 Controparte_1 somma di € 200,00= mensili.
3) Disporre la seguente calendarizzazione in merito alla frequentazione paterna. Per_ Reciprocità delle fine settimana, che verranno trascorse da ed Per_2 alternativamente con l'uno e con l'altro genitore, stabilendosi che nel periodo di competenza del padre, questi dovrà prendere seco i figli ad ore 18.00 del venerdì sera per poi ricondurli presso la madre entro le ore 21.00 della domenica.
4) Fermo restando quanto sopra, il padre potrà godere di diritto di visita infrasettimanale, nella giornata di mercoledì, allorquando recupererà i figli nel pomeriggio, alla fine delle attività scolastiche e/o post-scolastiche, tenendoli per l'eventuale pranzo, la cena ed il pernottamento. L'indomani si occuperà del loro accompagnamento a scuola. Resta
pagina 2 di 16 comunque inteso che, a prescindere dagli accordi di separazione qui assunti dai coniugi, Per_
e potranno vedere il padre come e quando lo vorranno, anche in ragione e Per_2 compatibilmente con le loro esigenze e con i loro impegni scolastici ed extrascolastici.
5) Quanto alle festività natalizie, per garantire un equa condivisione di momenti con Per_ ciascun genitore, come già da accordi separatizi: per il corrente anno 2024, e Per_2 trascorreranno la sera del 24 dicembre con il padre, il Santo Natale con la mamma e l'indomani, giorno di S.Stefano, con il padre;
all'uopo, questi potrà prendere i ragazzi alle ore 18.00 del 25 dicembre.
6) Sempre secondo il regime dell'alternanza, il giorno di San Silvestro sarà trascorso dai Per_ figli con un genitore - per quest'anno il padre, che preleverà e alle ore 18.00 Per_2 del 31 dicembre – e la santa Epifania con la madre.
7) In ogni caso, nel corso di questi periodi di prolungata astensione dall'attività scolastica, si potrà prevedere una equa suddivisione tra i genitori, di modo che i figli possano godere della presenza di entrambe le figure, purchè compatibilmente con le esigenze ed i desideri dei minori stessi .
8) Per tutte le altre festività, (pasquali, 25 aprile, 1 maggio etc.) sarà assicurata l'alternanza tra i genitori, ferme restando le imprescindibili esigenze e necessità nonché gli impegni dei minori. Anche in tal caso, si concorda che, eccezion fatta per le festività che si esauriscano in una sola giornata, quelle per cui sia prevista la sospensione dell'attività scolastica potranno - compatibilmente con i desideri e le prerogative della prole - essere suddivise equamente tra i genitori.
9) In merito alla gestione della vacanze estive, diritto di ciascun genitore di stare con i figli per 15 gg, con onere di comunicare all'altro modalità, tempistiche e ubicazione del soggiorno entro il 31 maggio di ogni anno. Le spese relative alle vacanze saranno sempre a carico del genitore che porterà con sé il minore.
10) Con riferimento alle predette vacanze, i genitori dovranno privilegiare soluzioni continuative, per evitare una eccessiva frammentazione ed eventuali difficoltà logistico- gestionali. Sempre nell'interesse dei figli, i genitori dovranno evitare che i rispettivi periodi di vacanza prevedano sovrapposizione tra la fine dell'uno e l'inizio dell'altro. Laddove siano previsti viaggi impegnativi (aereo o comunque percorrenze di molte ore), privilegiare soluzioni più accomodanti, senza esigere un rientro della prole in base alla sola pagina 3 di 16 calendarizzazione, ma permettendo la massima e migliore godibilità della vacanza al minore.
11) Fermo restando quanto sopra, relativamente al periodo estivo ed al trimestre di sospensione della attività scolastiche, prevedere che prosegua l'ordinaria calendarizzazione di cui al punto nr. 3, sia pur in termini di maggiore elasticità. Ciò, fermo restando l' impegno dei genitori a valutare congiuntamente la fruizione di eventuali servizi quali oratori estivi, campus o soluzioni analoghe, purchè confacenti alle esigenze dei minori.
12) In generale, se eventuali festività, vacanze natalizie, pasquali ed estive “coincidano” con periodi di competenza di uno dei genitori, non si opereranno recuperi e/o compensazioni delle eventuali giornate non godute e non opereranno slittamenti delle fine settimana di competenza.
13) Si potrà eventualmente prevedere che la presa riguardi solo uno dei figli, allorché impegni, esigenze e/o prerogative dei figli impongano o suggeriscano tale soluzione.
14) Previsione di un eventuale contatto telefonico quotidiano dei figli con il genitore in quel momento non collocatario, con previsione che si tratti di un momento esclusivo ed intimo tra figli ed il genitore, senza spiacevoli intromissioni od ingerenze.
15) Ciascun genitore, nei periodi di propria spettanza, dovrà adoperarsi per-chè i minori Per_ svolgano i compiti assegnati e dovrà adoperarsi affinchè e pos-sano fruire di Per_2 tutti gli strumenti idonei ed opportuni e funzionali ad un migliore rendi-mento scolastico, ivi compresi servizi di assistenza compiti e l' adozione di misure com-pensative.
16) Quanto al mantenimento, obbligo di contribuzione da parte del padre a favore dei minori nella misura di € 350,00= (trecentocinquanta/00) mensili, rivaluta-bili secondo aggiornamento ISTAT. Per le spese straordinarie, suddivisione nella mi-sura del 50%, come da protocollo applicato presso il Tribunale di Milano.
17) Disporre che siano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, le spese straordinarie per i figli, per la cui disciplina ci si richiama integralmente al proto-collo
CdA di Milano.
18) Quanto alla richiesta di assegno unico, verrà avanzata nella misura del 50%da ciascun genitore, come previsto e disciplinato ex decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230.
pagina 4 di 16 19) Quanto alla indennità di frequenza ex art. 289/1990 ed all'indennità ex L 104 relativa al minore ed alla minore , i genitori si impegnano ad una Persona_2 Persona_1 gestione condivisa e concorde, sempre nel primigenio ed esclusivo interesse della prole.
20) Obbligo dei genitori a condividere tutta la documentazione all'uopo ne-cessaria e/o comunque utile nell'interesse dei figli, nonché a cooperare fattivamente in relazione a procedure indennitarie, sanitarie e/o di analoga natura che si riferiscano ai figli.
21) Disporre altresì che le parti, per il futuro, si forniscano l'un l'altro even-tuale Per_ documentazione medica, scolastica e/o di altra e diversa natura relativa ad e , Per_2 al fine degli adempimenti fiscali e reddituali, con impegno di entrambi a ri-chiedere eventuali rimborsi e detrazione nella misura del 50%.
22) Espressa previsione che la coppia genitoriale si comunichi reciproca-mente e puntualmente ogni informazione che sia utile e /o necessaria al fine di gestire opportunamente l'organizzazione della quotidianità dei minori. In generale, i contatti tra le parti avverranno telefonicamente e via whatsapp o SMS, per una ottimale con-divisione di informazioni, per una migliore gestione degli impegni e per l'assunzione condivisa di scelte nell'interesse del minore, nonché per una più comoda rendiconta-zione delle spese.
23) Ciascun genitore - se già non fatto - autorizza l'altro a richiedere per sé e per i figli i documenti di espatrio e di identità, obbligandosi a fare tutto quanto ne-cessario per il sollecito rilascio dei predetti documenti.
24) Resteranno a carico della signora tutte le spese a connotazione ordinaria Pt_1 inerenti l'immobile in comproprietà, mentre saranno a carico di entrambi i coniugi le relative spese straordinarie gravanti sulla proprietà, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, come per legge.
25) I coniugi si riservano il diritto futuro di sciogliere la comunione sull' immobile.
26) Le condizioni economiche delle parti non richiedono alcuna pronuncia nel merito: infatti, entrambi risultano economicamente autosufficienti e nulla si verseranno reciprocamente.
27) Nulla sarà dovuto dalla sig.ra a favore del sig. a qualsivoglia Pt_1 Per_1 diverso titolo, con totale modifica sul punto della condizioni separatizie. Con riserva della ricorrente di agire per l'eventuale recupero delle somme versate al signor a far Per_1 data da giugno 2024.
pagina 5 di 16 28) Si dà atto che ogni altra questione economico-patrimoniale è già stata definita in altra e diversa sede.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si reiterano in questa sede tutte le istanze, richieste e deduzioni istruttorie, ancorchè non ammesse, formulate con il proprio atto introduttivo e con le memorie ex art 473 bis 17
c.p.c., datate rispettivamente 18 gennaio 2025 e 12 febbraio 2025.
CON VITTORIA DELLE SPESE DI LITE”;
Per parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, alla luce di quanto Per_1 dedotto ed articolato in atti, previo ogni necessario provvedimento rigettare integralmente le domande avverse, perché infondata in fatto ed in diritto e contrarie alle esigenze agli interessi dei minori e e, per l'effetto, così statuire: Persona_1 Persona_2
Per_
1) Affidare i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, Per_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
Per_
2) Disporre in via definitiva il collocamento paritario ed alternato di e presso Per_2 il padre ovvero presso la madre, con cambio ogni domenica sera, come già disposto con i provvedimenti provvisori del 20.02.2025, e, per l'effetto, rigettare le domande di parte ricorrente in punto collocamento prevalente, diritto di visita, mantenimento ordinario, assegnazione della casa familiare, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con espressa Per_ previsione che e potranno in ogni caso vedere i genitori come e quando lo Per_2 vorranno, anche in ragione e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi e con previsione di un contatto telefonico quotidiano dei figli, esclusivo ed intimo, con il genitore in quel momento non collocatario.
3) Disporre in via definitiva che i genitori provvedano all'ordinario mantenimento diretto dei figli durante i tempi di rispettiva permanenza così come disposto nel provvedimento del
20.02.2025;
4) Disporre che le spese straordinarie siano a carico di ciascun genitore nella misura del
50%, con rinvio al protocollo spese vigente presso il Tribunale di Varese così come disposto nel provvedimento del 20.02.2025.
pagina 6 di 16 Per_ 5) Per quanto riguarda le festività natalizie, in continuità con quanto già avviene, e trascorreranno la sera del 24 Dicembre con il padre ed il Natale con la madre, ed il Per_2
Santo Stefano con il padre che potrà prendere i ragazzi dalle ore 18.00 del 25 Dicembre, e secondo il regime dell'alternanza trascorreranno con un genitore o l'altro il giorno di San
Silvestro e dell'Epifania, il tutto salvo diversi accordi assunti di volta in volta tra i genitori e con i minori.
6) Per quanto attiene le festività pasquali, il giorno di Pasqua con un genitore, il Lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre in base al regime dell'alternanza e così ogni altra festività.
7) Come già previsto in separazione, i compleanni dei ragazzi verranno trascorsi alternativamente con un genitore o con l'altro, salvo diverso accordo, mentre i compleanni Per_ dei genitori e per le feste del papà e della mamma e staranno con il genitore Per_2 festeggiato.
8) In ogni caso, i periodi di prolungata sospensione delle attvità scolastiche i ragazzi proseguiranno di preferenza con l'ordinaria collocazione alternata presso il padre ovvero presso la madre ed allo stesso modo ogni altro giorno.
9) Per quanto attiene alle vacanze estive, come già da condizioni di separazione, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli due settimane durante il periodo estivo da comunicare entro il giorno 31 Maggio di ogni anno, cercando di organizzare i rispettivi periodi in modo da renderli maggiormente compatibili con le esigenze di stabilità dei figli ed in particolare di . Per_2
10) Relativamente al periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche, come già in passato, i genitori valuteranno l'iscrizione ai centri estivi, oratori, campus o soluzioni analoghe presso strutture idonee alle esigenze dei minori.
11) In continuità con quanto già in essere, disporre ciascun genitore richiederà l'assegno unico ex art. D.Lgs 290/2021 nella misura del 50%;
12) Come in precedenza, le indennità di frequenza e di accompagnamento percepite in Per_ relazione ai figli e verranno gestite di comune accordo tra i genitori sempre Per_2 nell'esclusivo interesse dei figli.
13) Le parti saranno tenute a fornire l'un l'altro tutta l'eventuale documentazione medica, Per_ scolastica e/o di altra e diversa natura relativa ai figli e , al fine degli Per_2 adempimenti fiscali e reddituali, con impegno di entrambi a richiedere eventuali rimborsi e pagina 7 di 16 detrazioni nella misura del 50% così come già previsto per l'assegno unico, nonché a cooperare per procedure indennitarie, sanitarie e/o di simile natura riferite ai figli.
14) Obbligo reciproco tra le parti di fornire ogni informazione utile e/o necessaria al fine di semplificare l'organizzazione della quotidiantià dei minori, dei loro impegni, nonché per le scelte e la condivisione delle spese sostenute.. I contatti avverranno di preferenza a mezzo telefono e/o whatsapp o altri strumenti similari.
15) Ciascun genitore - se già non fatto - autorizza l'altro a richiedere per sé e per i figli i documenti di espatrio e di identità, obbligandosi a fare tutto quanto necessario per il sollecito rilascio dei predetti documenti.
16) Viste le condizioni reddituali delle parti disporre che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento dell'ex coniuge.
17) Le parti si riservano il diritto di sciogliere in futuro la comunione sull'immobile e dichiarano che, a parte questa, ogni altra questione economica e patrimoniale è stata già definita in sede di separazione;
IN VIA ISTRUTTORIA
Si reiterano in questa sede tutte le istanze, richieste e deduzioni istruttorie, ancorchè non ammesse, formulate con la comparsa di costituzione e risposta e con la memoria ex art 473 bis 17 c.p.c. del 07.02.2025, da intendersi qui integralmente ritrascritte.
Con vittoria di spese. ”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/11/2024 la parte ricorrente sig.ra Parte_1
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte
[...] resistente sig. pronuncia di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio concordatario celebrato in Albizzate (VA) in data 28/06/2001, come da relativo
Atto di Matrimonio n. 6, parte II, serie A, dell'anno 2011; da tale unione sono nati i figli
, nata il [...] in [...] e , nato in [...] il [...]. Per_1 Per_2
La parte ricorrente, oltre alla pronuncia divorzile sullo status, ha formulato domanda per l'accoglimento di ben ulteriori 27 condizioni della pronuncia pagina 8 di 16 In sostanza, parte ricorrente ha domandato l'affido condiviso della prole, con collocamento prevalente presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale, con riparto degli oneri ordinari e straordinari dell'immobile, ed espressa revoca di un obbligo pattiziamente stabilito in sede di separazione consensuale in ordine alla corresponsione di € 200,00 mensili per la relativa occupazione;
frequentazione paterna a weekend alternati dal venerdì sera ore 18.00 alla domenica sera ore 21.00, oltre a una giornata infrasettimanale (mercoledì) con pernotto;
festività e vacanze secondo alternanza, con specifiche richieste in ordine alle modalità di pratica attuazione;
contatto telefonico giornaliero;
contribuzione paterna per € 350,00 mensili, oltre rivalutazione, oltre al 50% delle spese straordinarie, A.U.U. al 50% ex lege;
modalità di gestione delle indennità di frequenza dei minori;
ulteriori richieste di dettaglio;
rilascio di documenti validi per l'espatrio per gli adulti e per i minori;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente ha allegato che le parti si sono separate nel 2022, con ricorso giudiziale poi consensualizzato in sede presidenziale, con affido condiviso della prole e collocamento paritetico alternato dei figli presso ciascun genitore;
la ricorrente ha portato adesso una maggiore esigenza di stabilità della prole, con le fragilità emerse, evitando frammentazione di vita ed educativa, motivazione per la quale avrebbe optato per un lavoro “a giornata” 08:00/16:00, rinunciando al lavoro su turni;
entrambi i genitori guadagnerebbero circa € 1.500,00 quali dipendenti.
Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente sig.
, aderendo alla pronuncia divorzile, ma contestando la Controparte_1 ricostruzione operata e chiedendo anch'egli ben 18 condizioni per il divorzio;
in particolare, aderendo all'affido condiviso della prole, il padre resistente ha chiesto la conferma del collocamento paritario alternato settimanale, festività e vacanze ripartite fra i genitori secondo l'alternanza; con mantenimento diretto e uno specifico riparto delle spese nei seguenti termini: spese di abbigliamento, telefono, parrucchiere ed estetista al 50% senza accordo fino a 50€, spese straordinarie al 50%; indennità di occupazione dell'immobile per € 200,00 mensili a carico della ricorrente;
A.U.U. al 50%; indennità di frequenza e accompagnamento gestite di comune accorso;
ulteriori richieste di dettaglio;
pagina 9 di 16 rilascio di documenti validi per l'espatrio per gli adulti e per i minori;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, la parte resistente ha dedotto che le condizioni di cui alla separazione personale sono già di fatto attuate da 3 anni, precisando che i figli hanno dormito presso il padre circa 25 giorni al mese;
in particolare, il padre ha ricostruito le cause della separazione delle parti e la gestione dei minori nel periodo fra la separazione e l'attuale divorzio, precisando e ricostruendo anche le rispettive posizioni economiche;
ha precisato di versare € 350,00 mensili alle proprie sorelle, comproprietarie dell'immobile in cui egli abita.
Sono state depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito dell'udienza di prima comparizione 18/02/2025, con ordinanza riservata
20/02/2025 è stato disposto “che i minori rimangano affidati in via condivida ad entrambi i genitori, a norma di legge, con collocamento paritario alternato settimanale, con cambio ogni domenica sera;
2) DISPONE che le festività e le vacanze siano alternate fra i genitori secondo il principio dell'alternanza e dell'equilibrio; in difetto di migliori accordi nell'interesse preminente dei minori: - Festività natalizie: dal 25.12 ore 10.00 al 31.12 ore
10.00 con un genitore;
dal 31.12 ore 10.00 al 06.12 ore 10.00 con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
- Festività pasquali: tre giorni consecutivi con ciascun genitore, suddividendo la giornata di Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
- Vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in deroga al regime di frequentazione ordinario, da concordare ogni anno entro la data del 30 maggio;
3) DISPONE che i genitori provvedano all'ordinario mantenimento diretto dei figli durante i tempi di rispettiva permanenza;
spese straordinarie al 50% secondo le linee guida del Tribunale di Varese 01.02.2018; assegno unico universale ripartito al 50% secondo norma di legge;
4) ASSEGNA alla ricorrente l'abitazione ex Parte_1 casa coniugale (…)”.
pagina 10 di 16 Con sentenza parziale n. 302/2025 pubblicata in data 13/04/2025 è stata pronunciata sentenza sullo status divorzile, con contestuale remissione sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine del prosieguo della causa.
All'udienza 10/06/2025 è stata ascoltata la minore (cfr. verbale: “Abito una Per_1 settimana da mamma e una settimana da papà, la domenica sera cambiamo casa, insieme a mio LL;
questa è la settimana del papà, papà abita vicinissimo alla scuola di mio LL, io vado o in moto o in pullman, in questo periodo ci aiutano le mie zie perchè a papà hanno ritirato la patente, oppure ci accompagna la mamma;
gli hanno ritirato la patente a gennaio perché andava un po' forte, a luglio gliela ridanno;
quando siamo da mamma la situazione è più o meno uguale, io con la moto sono più indipendente mentre mio LL devono sempre accompagnarlo, mi sposto con la moto tra le case se devo andare a recuperare qualcosa;
è un po' un casino portare tutte le cose, i vestiti le cose per canottaggio, i libri da una casa all'altra; ho mollato il canottaggio perché era troppo impegnativo, andavo tutti i giorni;
se potessi io starei da mia mamma, è la mia casa fina da quando ero piccola e là c'è il cane, anche mio LL, che è autistico, sta più tranquillo dalla mamma;
io quando cambio casa devo pensare a tutti i libri e le cose da portare per tutta la settimana, non mi è mai piaciuta questa cosa ma l'ho dovuta accettare, da quando si sono separati;
io dipendo tanto da mio LL, lui non può stare a casa da solo, devo esserci io per aiutarlo;
per lui non è tanto un peso spostarsi da una casa all'altra; il papà quando gliel'ho detto, che avrei preferito stare dalla mamma si è un po' arrabbiato, l'ho un po' deluso, questa cosa è successa a ottobre 2024, poi non ne abbiamo più parlato;
la mamma mi ha detto che avrei dovuto venire in Tribunale;
c'è stato un periodo che litigavano tanto, quando erano appena separati, mio LL ogni tanto fa sclerare tutti;
mia mamma riesce a calmarlo di più, io ho il carattere di papà, mia mamma ha un carattere più calmo, mio papà invece è più “fumino”, e io anche, gli vado addosso subito;
mamma e papà si sentono, per questioni organizzative, senza problemi;
non abbiamo ancora organizzato le vacanze, io sto bene anche a casa;
prima la mamma faceva i turni e prima andavo tutte le sere a dormire da papà, poi dopo scuola andavo dalla mamma, anche in quel modo era un tour de force;
un po' meglio l'attuale regime di frequentazione rispetto a quello della separazione, ma io vorrei avere una cosa fissa, ma andrei comunque pagina 11 di 16 da papà; mio LL passava più tempo a scuola perché faceva le elementari. Vorrei non dover fare troppi spostamenti, se fossi da sola saprei gestirmela meglio, dovendo gestire anche mio LL è più difficile;
ad esempio, una mia amica vive con la mamma e suo LL con papà, per me mio LL non è troppo un peso, basta che non mi faccia troppo arrabbiare, litighiamo spesso per la musica da ascoltare.”).
È stata dunque fissata udienza per la remissione della causa in decisione ex art. 473bis.28 c.p.c., con assegnazione di termini ridotti per scritti conclusivi, poi regolarmente e tempestivamente depositati da entrambe le parti.
All'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. fissata al 23/07/2025, con provvedimento
24/07/2025 la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio ex art. 473bis.28 c.p.c.
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1) La pronuncia sullo status
Con sentenza parziale n. 302/2025 pubblicata in data 13/04/2025 è già stata pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti.
2) I figli della coppia
Non è in discussione fra le parti il regime di affidamento condiviso;
invero, non emerge dagli atti elemento alcuno per dubitare della capacità genitoriale di entrambi i genitori, capaci anche di dialogo nell'interesse dei figli (cfr. verbale di audizione della minore).
Quanto al regime di collocamento, ritiene il Collegio che, all'esito del procedimento e dell'istruttoria svolta, ricorrano fondate ragioni, anche alla luce delle sopravvenienze fattuali intercorse, per procedere alla modifica del regime nel senso richiesto da parte ricorrente, con le precisazioni di cui infra.
Infatti, è documentale la circostanza del nuovo orario di lavoro della ricorrente, non più su turni, ma a giornata, maggiormente compatibile con le esigenze di ordinaria e quotidiana cura dei minori dopo la giornata scolastica e le attività extrascolastiche.
pagina 12 di 16 Ancora, è indubbia l'esigenza di stabilità della prole, a chiare lettere espressa anche dalla minore nel corso della sua audizione. Per_1
In particolare, poi, è emerso complessivamente come la figlia risulti forse eccessivamente responsabilizzata nella gestione del LL minore, portatore di particolari fragilità, o al meno che ella così percepisca l'ordinaria organizzazione familiare, per come avvenuta nell'ultimo periodo, successivo alla separazione dei genitori;
tale circostanza dovrà essere particolarmente attenzionata dai genitori, nell'interesse della minore.
Anche per tale ragione, in uno alla maggiore stabilità che consegue alla nuova gestione oraria lavorativa della madre, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste in tal senso operate di collocamento prevalente della prole, stabilendosi però un ampio regime di frequentazione paterna, come da parte dispositiva per il figlio , mentre per , Per_2 Per_1 data l'età, la stessa ben potrà regolarsi liberamente.
3) Le pronunce economiche
Alla formale assegnazione dell'abitazione coniugale alla ricorrente, decorrente dal
20/02/2025, consegue automaticamente la caducazione di ogni obbligazione economica per il suo godimento;
invero, trattandosi di statuizione economica fra adulti, accessoria e ulteriore rispetto alle condizioni di separazione personale, la stessa non può essere tecnicamente oggetto di modifica in questa sede, ma è bene precisare che l'incompatibilità ontologica fra la disposta assegnazione, che non implica alcun costo a carico dell'assegnatario se non le ordinarie spese di gestione ordinaria (es. utenze, spese condominiali ordinarie) e tale previsione.
Quanto alla richiesta di mantenimento per la prole, formulata dalla ricorrente, alla luce dei criteri di legge e delle elaborazioni giurisprudenziali (cfr. ex multis, Cass. civ., sez.
1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020, Rv. 658968 - 01), la quantificazione del mantenimento indiretto per i figli da parte del genitore non collocatario deve avvenire in maniera proporzionale al proprio reddito, ovvero alla capacità lavorativa, nonché alle esigenze di vita del figlio, alla luce del tenore di vita goduto nonché dell'età e delle sue inclinazioni naturali e legittime aspirazioni, valutando congruamente altresì i tempi di pagina 13 di 16 permanenza e di effettiva frequentazione oltre alla valenza economica dei compiti di cura ed educazione da ciascun genitore assunti.
Orbene, nel caso di specie, alla luce della complessiva situazione economico reddituale delle parti sostanzialmente assimilabile, in ragione sì dei diversi tempi di permanenza presso ciascun genitore, ma anche delle motivazioni alla base dei plurimi mutamenti di regime di fatto disposti nel corso degli anni, ritiene il Collegio di dover stabilire in € 300,00 mensili (€ 150,00 a figlio) la contribuzione paterna.
Su congruo accordo delle parti, essendo entrambi lavoratori, le spese straordinarie saranno suddivise al 50% fra gli stessi, così come l'assegno unico.
Gli importi spettanti ai minori quali indennità ulteriore sono da utilizzarsi esclusivamente nel loro interesse;
come da normativa ordinaria, le stesse saranno (se non già sono) accreditate su un conto corrente intestato al minore, su cui entrambi i genitori possano operare (ivi compreso chiedere al relativo istituto l'estratto conto delle relative uscite ed entrate).
Vi è accordo fra le parti in ordine al rilascio di documenti validi per l'espatrio per la prole (per gli adulti l'autorizzaizone non è più necessaria sin dalla modifica normativa del giugno 2023).
Ogni altra questione di dettaglio assorbita o rigettata.
4) Le spese di lite
La natura della controversia, la pronuncia sullo status e l'interesse preminente della prole al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, già emessa in corso di causa sentenza n. 302/2025 del 13/04/2025 di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 14 di 16 1) DISPONE che (06/08/2008) e (12/01/2011) rimangano affidati in via Per_1 Per_2 condivida ad entrambi i genitori, a norma di legge;
2) DISPONE il collocamento prevalente della prole presso la madre ricorrente;
3) CONFERMA l'assegnazione alla ricorrente dal 20/02/2025 dell'abitazione coniugale, affinché la abiti con la prole;
4) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano, per la figlia liberamente in ragione dell'età, mentre per secondo il seguente Per_1 Per_2 calendario:
- Due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di migliori accordi nell'interesse della prole da individuarsi nelle giornate del martedì e giovedì, dall'uscita da scuola, ivi prelevandolo, alle 21:00 dopo cena, curando il ritorno presso l'abitazione materna;
- A weekend alternati dalle ore 10:00 del sabato mattina alle ore 19:00 della domenica sera, curando il ritorno presso l'abitazione materna;
- Festività natalizie: dal 25.12 ore 10.00 al 31.12 ore 10.00 con un genitore;
dal 31.12 ore 10.00 al 06.01 ore 10.00 con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
- Festività pasquali: tre giorni consecutivi con ciascun genitore, suddividendo la giornata di Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
- Vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in deroga al regime di frequentazione ordinario, da concordare ogni anno entro la data del 30 maggio;
5) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre dell'importo di € 300,00 (€ 150,00 a figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla prima menislità in scadenza dopo la pubblicazione del presente provvedimento, oltre rivalutazione annuale Istat
(prima rivalutazione settembre 2026); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico al 50% fra le parti;
6) PRENDE ATTO che le parti danno assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per la prole;
pagina 15 di 16 7) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 24/07/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2415/2024, promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/06/1972, rappresentata e difesa dall'Avv. ZAMBON MAILA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
(VA) il 13/06/1973, rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSINI VALENTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
pagina 1 di 16 Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 15/01/2025 e
02/05/2025).
OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni autorizzati ex art. 473bis.28 c.p.c., come segue:
Per parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese quivi adito, contrariis Pt_1 rejectis - previ gli adempimenti e formalismi di legge necessari e/o ritenuti opportuni, rigettare integral-mente la domanda avversaria, perché infondata in fatto ed in diritto e perché contraria alle esigenze ed alle prerogative dei minori e Persona_1 Per_2
e, per l'effetto, così decidere:
[...]
NEL MERITO
1) Disporre l'affido condiviso dei figli e , con collocazione Persona_1 Persona_2 prevalente dei medesimi presso la madre in Ternate, Via Donatello nr. 11/B, ove i minori risultano già formalmente residenti.
2) Talchè, confermare in via definitiva il provvedimento assunto in data 17 febbraio 2025 da codesto Ill.mo Tribunale e per l'effetto disporre l'assegnazione della predetta casa familiare alla signora e, nel contempo, confermare la revoca dell'obbligo della Pt_1 medesima signora di versare a favore del signor la Parte_1 Controparte_1 somma di € 200,00= mensili.
3) Disporre la seguente calendarizzazione in merito alla frequentazione paterna. Per_ Reciprocità delle fine settimana, che verranno trascorse da ed Per_2 alternativamente con l'uno e con l'altro genitore, stabilendosi che nel periodo di competenza del padre, questi dovrà prendere seco i figli ad ore 18.00 del venerdì sera per poi ricondurli presso la madre entro le ore 21.00 della domenica.
4) Fermo restando quanto sopra, il padre potrà godere di diritto di visita infrasettimanale, nella giornata di mercoledì, allorquando recupererà i figli nel pomeriggio, alla fine delle attività scolastiche e/o post-scolastiche, tenendoli per l'eventuale pranzo, la cena ed il pernottamento. L'indomani si occuperà del loro accompagnamento a scuola. Resta
pagina 2 di 16 comunque inteso che, a prescindere dagli accordi di separazione qui assunti dai coniugi, Per_
e potranno vedere il padre come e quando lo vorranno, anche in ragione e Per_2 compatibilmente con le loro esigenze e con i loro impegni scolastici ed extrascolastici.
5) Quanto alle festività natalizie, per garantire un equa condivisione di momenti con Per_ ciascun genitore, come già da accordi separatizi: per il corrente anno 2024, e Per_2 trascorreranno la sera del 24 dicembre con il padre, il Santo Natale con la mamma e l'indomani, giorno di S.Stefano, con il padre;
all'uopo, questi potrà prendere i ragazzi alle ore 18.00 del 25 dicembre.
6) Sempre secondo il regime dell'alternanza, il giorno di San Silvestro sarà trascorso dai Per_ figli con un genitore - per quest'anno il padre, che preleverà e alle ore 18.00 Per_2 del 31 dicembre – e la santa Epifania con la madre.
7) In ogni caso, nel corso di questi periodi di prolungata astensione dall'attività scolastica, si potrà prevedere una equa suddivisione tra i genitori, di modo che i figli possano godere della presenza di entrambe le figure, purchè compatibilmente con le esigenze ed i desideri dei minori stessi .
8) Per tutte le altre festività, (pasquali, 25 aprile, 1 maggio etc.) sarà assicurata l'alternanza tra i genitori, ferme restando le imprescindibili esigenze e necessità nonché gli impegni dei minori. Anche in tal caso, si concorda che, eccezion fatta per le festività che si esauriscano in una sola giornata, quelle per cui sia prevista la sospensione dell'attività scolastica potranno - compatibilmente con i desideri e le prerogative della prole - essere suddivise equamente tra i genitori.
9) In merito alla gestione della vacanze estive, diritto di ciascun genitore di stare con i figli per 15 gg, con onere di comunicare all'altro modalità, tempistiche e ubicazione del soggiorno entro il 31 maggio di ogni anno. Le spese relative alle vacanze saranno sempre a carico del genitore che porterà con sé il minore.
10) Con riferimento alle predette vacanze, i genitori dovranno privilegiare soluzioni continuative, per evitare una eccessiva frammentazione ed eventuali difficoltà logistico- gestionali. Sempre nell'interesse dei figli, i genitori dovranno evitare che i rispettivi periodi di vacanza prevedano sovrapposizione tra la fine dell'uno e l'inizio dell'altro. Laddove siano previsti viaggi impegnativi (aereo o comunque percorrenze di molte ore), privilegiare soluzioni più accomodanti, senza esigere un rientro della prole in base alla sola pagina 3 di 16 calendarizzazione, ma permettendo la massima e migliore godibilità della vacanza al minore.
11) Fermo restando quanto sopra, relativamente al periodo estivo ed al trimestre di sospensione della attività scolastiche, prevedere che prosegua l'ordinaria calendarizzazione di cui al punto nr. 3, sia pur in termini di maggiore elasticità. Ciò, fermo restando l' impegno dei genitori a valutare congiuntamente la fruizione di eventuali servizi quali oratori estivi, campus o soluzioni analoghe, purchè confacenti alle esigenze dei minori.
12) In generale, se eventuali festività, vacanze natalizie, pasquali ed estive “coincidano” con periodi di competenza di uno dei genitori, non si opereranno recuperi e/o compensazioni delle eventuali giornate non godute e non opereranno slittamenti delle fine settimana di competenza.
13) Si potrà eventualmente prevedere che la presa riguardi solo uno dei figli, allorché impegni, esigenze e/o prerogative dei figli impongano o suggeriscano tale soluzione.
14) Previsione di un eventuale contatto telefonico quotidiano dei figli con il genitore in quel momento non collocatario, con previsione che si tratti di un momento esclusivo ed intimo tra figli ed il genitore, senza spiacevoli intromissioni od ingerenze.
15) Ciascun genitore, nei periodi di propria spettanza, dovrà adoperarsi per-chè i minori Per_ svolgano i compiti assegnati e dovrà adoperarsi affinchè e pos-sano fruire di Per_2 tutti gli strumenti idonei ed opportuni e funzionali ad un migliore rendi-mento scolastico, ivi compresi servizi di assistenza compiti e l' adozione di misure com-pensative.
16) Quanto al mantenimento, obbligo di contribuzione da parte del padre a favore dei minori nella misura di € 350,00= (trecentocinquanta/00) mensili, rivaluta-bili secondo aggiornamento ISTAT. Per le spese straordinarie, suddivisione nella mi-sura del 50%, come da protocollo applicato presso il Tribunale di Milano.
17) Disporre che siano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, le spese straordinarie per i figli, per la cui disciplina ci si richiama integralmente al proto-collo
CdA di Milano.
18) Quanto alla richiesta di assegno unico, verrà avanzata nella misura del 50%da ciascun genitore, come previsto e disciplinato ex decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230.
pagina 4 di 16 19) Quanto alla indennità di frequenza ex art. 289/1990 ed all'indennità ex L 104 relativa al minore ed alla minore , i genitori si impegnano ad una Persona_2 Persona_1 gestione condivisa e concorde, sempre nel primigenio ed esclusivo interesse della prole.
20) Obbligo dei genitori a condividere tutta la documentazione all'uopo ne-cessaria e/o comunque utile nell'interesse dei figli, nonché a cooperare fattivamente in relazione a procedure indennitarie, sanitarie e/o di analoga natura che si riferiscano ai figli.
21) Disporre altresì che le parti, per il futuro, si forniscano l'un l'altro even-tuale Per_ documentazione medica, scolastica e/o di altra e diversa natura relativa ad e , Per_2 al fine degli adempimenti fiscali e reddituali, con impegno di entrambi a ri-chiedere eventuali rimborsi e detrazione nella misura del 50%.
22) Espressa previsione che la coppia genitoriale si comunichi reciproca-mente e puntualmente ogni informazione che sia utile e /o necessaria al fine di gestire opportunamente l'organizzazione della quotidianità dei minori. In generale, i contatti tra le parti avverranno telefonicamente e via whatsapp o SMS, per una ottimale con-divisione di informazioni, per una migliore gestione degli impegni e per l'assunzione condivisa di scelte nell'interesse del minore, nonché per una più comoda rendiconta-zione delle spese.
23) Ciascun genitore - se già non fatto - autorizza l'altro a richiedere per sé e per i figli i documenti di espatrio e di identità, obbligandosi a fare tutto quanto ne-cessario per il sollecito rilascio dei predetti documenti.
24) Resteranno a carico della signora tutte le spese a connotazione ordinaria Pt_1 inerenti l'immobile in comproprietà, mentre saranno a carico di entrambi i coniugi le relative spese straordinarie gravanti sulla proprietà, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, come per legge.
25) I coniugi si riservano il diritto futuro di sciogliere la comunione sull' immobile.
26) Le condizioni economiche delle parti non richiedono alcuna pronuncia nel merito: infatti, entrambi risultano economicamente autosufficienti e nulla si verseranno reciprocamente.
27) Nulla sarà dovuto dalla sig.ra a favore del sig. a qualsivoglia Pt_1 Per_1 diverso titolo, con totale modifica sul punto della condizioni separatizie. Con riserva della ricorrente di agire per l'eventuale recupero delle somme versate al signor a far Per_1 data da giugno 2024.
pagina 5 di 16 28) Si dà atto che ogni altra questione economico-patrimoniale è già stata definita in altra e diversa sede.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si reiterano in questa sede tutte le istanze, richieste e deduzioni istruttorie, ancorchè non ammesse, formulate con il proprio atto introduttivo e con le memorie ex art 473 bis 17
c.p.c., datate rispettivamente 18 gennaio 2025 e 12 febbraio 2025.
CON VITTORIA DELLE SPESE DI LITE”;
Per parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, alla luce di quanto Per_1 dedotto ed articolato in atti, previo ogni necessario provvedimento rigettare integralmente le domande avverse, perché infondata in fatto ed in diritto e contrarie alle esigenze agli interessi dei minori e e, per l'effetto, così statuire: Persona_1 Persona_2
Per_
1) Affidare i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, Per_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
Per_
2) Disporre in via definitiva il collocamento paritario ed alternato di e presso Per_2 il padre ovvero presso la madre, con cambio ogni domenica sera, come già disposto con i provvedimenti provvisori del 20.02.2025, e, per l'effetto, rigettare le domande di parte ricorrente in punto collocamento prevalente, diritto di visita, mantenimento ordinario, assegnazione della casa familiare, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con espressa Per_ previsione che e potranno in ogni caso vedere i genitori come e quando lo Per_2 vorranno, anche in ragione e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi e con previsione di un contatto telefonico quotidiano dei figli, esclusivo ed intimo, con il genitore in quel momento non collocatario.
3) Disporre in via definitiva che i genitori provvedano all'ordinario mantenimento diretto dei figli durante i tempi di rispettiva permanenza così come disposto nel provvedimento del
20.02.2025;
4) Disporre che le spese straordinarie siano a carico di ciascun genitore nella misura del
50%, con rinvio al protocollo spese vigente presso il Tribunale di Varese così come disposto nel provvedimento del 20.02.2025.
pagina 6 di 16 Per_ 5) Per quanto riguarda le festività natalizie, in continuità con quanto già avviene, e trascorreranno la sera del 24 Dicembre con il padre ed il Natale con la madre, ed il Per_2
Santo Stefano con il padre che potrà prendere i ragazzi dalle ore 18.00 del 25 Dicembre, e secondo il regime dell'alternanza trascorreranno con un genitore o l'altro il giorno di San
Silvestro e dell'Epifania, il tutto salvo diversi accordi assunti di volta in volta tra i genitori e con i minori.
6) Per quanto attiene le festività pasquali, il giorno di Pasqua con un genitore, il Lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre in base al regime dell'alternanza e così ogni altra festività.
7) Come già previsto in separazione, i compleanni dei ragazzi verranno trascorsi alternativamente con un genitore o con l'altro, salvo diverso accordo, mentre i compleanni Per_ dei genitori e per le feste del papà e della mamma e staranno con il genitore Per_2 festeggiato.
8) In ogni caso, i periodi di prolungata sospensione delle attvità scolastiche i ragazzi proseguiranno di preferenza con l'ordinaria collocazione alternata presso il padre ovvero presso la madre ed allo stesso modo ogni altro giorno.
9) Per quanto attiene alle vacanze estive, come già da condizioni di separazione, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli due settimane durante il periodo estivo da comunicare entro il giorno 31 Maggio di ogni anno, cercando di organizzare i rispettivi periodi in modo da renderli maggiormente compatibili con le esigenze di stabilità dei figli ed in particolare di . Per_2
10) Relativamente al periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche, come già in passato, i genitori valuteranno l'iscrizione ai centri estivi, oratori, campus o soluzioni analoghe presso strutture idonee alle esigenze dei minori.
11) In continuità con quanto già in essere, disporre ciascun genitore richiederà l'assegno unico ex art. D.Lgs 290/2021 nella misura del 50%;
12) Come in precedenza, le indennità di frequenza e di accompagnamento percepite in Per_ relazione ai figli e verranno gestite di comune accordo tra i genitori sempre Per_2 nell'esclusivo interesse dei figli.
13) Le parti saranno tenute a fornire l'un l'altro tutta l'eventuale documentazione medica, Per_ scolastica e/o di altra e diversa natura relativa ai figli e , al fine degli Per_2 adempimenti fiscali e reddituali, con impegno di entrambi a richiedere eventuali rimborsi e pagina 7 di 16 detrazioni nella misura del 50% così come già previsto per l'assegno unico, nonché a cooperare per procedure indennitarie, sanitarie e/o di simile natura riferite ai figli.
14) Obbligo reciproco tra le parti di fornire ogni informazione utile e/o necessaria al fine di semplificare l'organizzazione della quotidiantià dei minori, dei loro impegni, nonché per le scelte e la condivisione delle spese sostenute.. I contatti avverranno di preferenza a mezzo telefono e/o whatsapp o altri strumenti similari.
15) Ciascun genitore - se già non fatto - autorizza l'altro a richiedere per sé e per i figli i documenti di espatrio e di identità, obbligandosi a fare tutto quanto necessario per il sollecito rilascio dei predetti documenti.
16) Viste le condizioni reddituali delle parti disporre che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento dell'ex coniuge.
17) Le parti si riservano il diritto di sciogliere in futuro la comunione sull'immobile e dichiarano che, a parte questa, ogni altra questione economica e patrimoniale è stata già definita in sede di separazione;
IN VIA ISTRUTTORIA
Si reiterano in questa sede tutte le istanze, richieste e deduzioni istruttorie, ancorchè non ammesse, formulate con la comparsa di costituzione e risposta e con la memoria ex art 473 bis 17 c.p.c. del 07.02.2025, da intendersi qui integralmente ritrascritte.
Con vittoria di spese. ”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/11/2024 la parte ricorrente sig.ra Parte_1
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte
[...] resistente sig. pronuncia di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio concordatario celebrato in Albizzate (VA) in data 28/06/2001, come da relativo
Atto di Matrimonio n. 6, parte II, serie A, dell'anno 2011; da tale unione sono nati i figli
, nata il [...] in [...] e , nato in [...] il [...]. Per_1 Per_2
La parte ricorrente, oltre alla pronuncia divorzile sullo status, ha formulato domanda per l'accoglimento di ben ulteriori 27 condizioni della pronuncia pagina 8 di 16 In sostanza, parte ricorrente ha domandato l'affido condiviso della prole, con collocamento prevalente presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale, con riparto degli oneri ordinari e straordinari dell'immobile, ed espressa revoca di un obbligo pattiziamente stabilito in sede di separazione consensuale in ordine alla corresponsione di € 200,00 mensili per la relativa occupazione;
frequentazione paterna a weekend alternati dal venerdì sera ore 18.00 alla domenica sera ore 21.00, oltre a una giornata infrasettimanale (mercoledì) con pernotto;
festività e vacanze secondo alternanza, con specifiche richieste in ordine alle modalità di pratica attuazione;
contatto telefonico giornaliero;
contribuzione paterna per € 350,00 mensili, oltre rivalutazione, oltre al 50% delle spese straordinarie, A.U.U. al 50% ex lege;
modalità di gestione delle indennità di frequenza dei minori;
ulteriori richieste di dettaglio;
rilascio di documenti validi per l'espatrio per gli adulti e per i minori;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente ha allegato che le parti si sono separate nel 2022, con ricorso giudiziale poi consensualizzato in sede presidenziale, con affido condiviso della prole e collocamento paritetico alternato dei figli presso ciascun genitore;
la ricorrente ha portato adesso una maggiore esigenza di stabilità della prole, con le fragilità emerse, evitando frammentazione di vita ed educativa, motivazione per la quale avrebbe optato per un lavoro “a giornata” 08:00/16:00, rinunciando al lavoro su turni;
entrambi i genitori guadagnerebbero circa € 1.500,00 quali dipendenti.
Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente sig.
, aderendo alla pronuncia divorzile, ma contestando la Controparte_1 ricostruzione operata e chiedendo anch'egli ben 18 condizioni per il divorzio;
in particolare, aderendo all'affido condiviso della prole, il padre resistente ha chiesto la conferma del collocamento paritario alternato settimanale, festività e vacanze ripartite fra i genitori secondo l'alternanza; con mantenimento diretto e uno specifico riparto delle spese nei seguenti termini: spese di abbigliamento, telefono, parrucchiere ed estetista al 50% senza accordo fino a 50€, spese straordinarie al 50%; indennità di occupazione dell'immobile per € 200,00 mensili a carico della ricorrente;
A.U.U. al 50%; indennità di frequenza e accompagnamento gestite di comune accorso;
ulteriori richieste di dettaglio;
pagina 9 di 16 rilascio di documenti validi per l'espatrio per gli adulti e per i minori;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, la parte resistente ha dedotto che le condizioni di cui alla separazione personale sono già di fatto attuate da 3 anni, precisando che i figli hanno dormito presso il padre circa 25 giorni al mese;
in particolare, il padre ha ricostruito le cause della separazione delle parti e la gestione dei minori nel periodo fra la separazione e l'attuale divorzio, precisando e ricostruendo anche le rispettive posizioni economiche;
ha precisato di versare € 350,00 mensili alle proprie sorelle, comproprietarie dell'immobile in cui egli abita.
Sono state depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito dell'udienza di prima comparizione 18/02/2025, con ordinanza riservata
20/02/2025 è stato disposto “che i minori rimangano affidati in via condivida ad entrambi i genitori, a norma di legge, con collocamento paritario alternato settimanale, con cambio ogni domenica sera;
2) DISPONE che le festività e le vacanze siano alternate fra i genitori secondo il principio dell'alternanza e dell'equilibrio; in difetto di migliori accordi nell'interesse preminente dei minori: - Festività natalizie: dal 25.12 ore 10.00 al 31.12 ore
10.00 con un genitore;
dal 31.12 ore 10.00 al 06.12 ore 10.00 con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
- Festività pasquali: tre giorni consecutivi con ciascun genitore, suddividendo la giornata di Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
- Vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in deroga al regime di frequentazione ordinario, da concordare ogni anno entro la data del 30 maggio;
3) DISPONE che i genitori provvedano all'ordinario mantenimento diretto dei figli durante i tempi di rispettiva permanenza;
spese straordinarie al 50% secondo le linee guida del Tribunale di Varese 01.02.2018; assegno unico universale ripartito al 50% secondo norma di legge;
4) ASSEGNA alla ricorrente l'abitazione ex Parte_1 casa coniugale (…)”.
pagina 10 di 16 Con sentenza parziale n. 302/2025 pubblicata in data 13/04/2025 è stata pronunciata sentenza sullo status divorzile, con contestuale remissione sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine del prosieguo della causa.
All'udienza 10/06/2025 è stata ascoltata la minore (cfr. verbale: “Abito una Per_1 settimana da mamma e una settimana da papà, la domenica sera cambiamo casa, insieme a mio LL;
questa è la settimana del papà, papà abita vicinissimo alla scuola di mio LL, io vado o in moto o in pullman, in questo periodo ci aiutano le mie zie perchè a papà hanno ritirato la patente, oppure ci accompagna la mamma;
gli hanno ritirato la patente a gennaio perché andava un po' forte, a luglio gliela ridanno;
quando siamo da mamma la situazione è più o meno uguale, io con la moto sono più indipendente mentre mio LL devono sempre accompagnarlo, mi sposto con la moto tra le case se devo andare a recuperare qualcosa;
è un po' un casino portare tutte le cose, i vestiti le cose per canottaggio, i libri da una casa all'altra; ho mollato il canottaggio perché era troppo impegnativo, andavo tutti i giorni;
se potessi io starei da mia mamma, è la mia casa fina da quando ero piccola e là c'è il cane, anche mio LL, che è autistico, sta più tranquillo dalla mamma;
io quando cambio casa devo pensare a tutti i libri e le cose da portare per tutta la settimana, non mi è mai piaciuta questa cosa ma l'ho dovuta accettare, da quando si sono separati;
io dipendo tanto da mio LL, lui non può stare a casa da solo, devo esserci io per aiutarlo;
per lui non è tanto un peso spostarsi da una casa all'altra; il papà quando gliel'ho detto, che avrei preferito stare dalla mamma si è un po' arrabbiato, l'ho un po' deluso, questa cosa è successa a ottobre 2024, poi non ne abbiamo più parlato;
la mamma mi ha detto che avrei dovuto venire in Tribunale;
c'è stato un periodo che litigavano tanto, quando erano appena separati, mio LL ogni tanto fa sclerare tutti;
mia mamma riesce a calmarlo di più, io ho il carattere di papà, mia mamma ha un carattere più calmo, mio papà invece è più “fumino”, e io anche, gli vado addosso subito;
mamma e papà si sentono, per questioni organizzative, senza problemi;
non abbiamo ancora organizzato le vacanze, io sto bene anche a casa;
prima la mamma faceva i turni e prima andavo tutte le sere a dormire da papà, poi dopo scuola andavo dalla mamma, anche in quel modo era un tour de force;
un po' meglio l'attuale regime di frequentazione rispetto a quello della separazione, ma io vorrei avere una cosa fissa, ma andrei comunque pagina 11 di 16 da papà; mio LL passava più tempo a scuola perché faceva le elementari. Vorrei non dover fare troppi spostamenti, se fossi da sola saprei gestirmela meglio, dovendo gestire anche mio LL è più difficile;
ad esempio, una mia amica vive con la mamma e suo LL con papà, per me mio LL non è troppo un peso, basta che non mi faccia troppo arrabbiare, litighiamo spesso per la musica da ascoltare.”).
È stata dunque fissata udienza per la remissione della causa in decisione ex art. 473bis.28 c.p.c., con assegnazione di termini ridotti per scritti conclusivi, poi regolarmente e tempestivamente depositati da entrambe le parti.
All'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. fissata al 23/07/2025, con provvedimento
24/07/2025 la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio ex art. 473bis.28 c.p.c.
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1) La pronuncia sullo status
Con sentenza parziale n. 302/2025 pubblicata in data 13/04/2025 è già stata pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti.
2) I figli della coppia
Non è in discussione fra le parti il regime di affidamento condiviso;
invero, non emerge dagli atti elemento alcuno per dubitare della capacità genitoriale di entrambi i genitori, capaci anche di dialogo nell'interesse dei figli (cfr. verbale di audizione della minore).
Quanto al regime di collocamento, ritiene il Collegio che, all'esito del procedimento e dell'istruttoria svolta, ricorrano fondate ragioni, anche alla luce delle sopravvenienze fattuali intercorse, per procedere alla modifica del regime nel senso richiesto da parte ricorrente, con le precisazioni di cui infra.
Infatti, è documentale la circostanza del nuovo orario di lavoro della ricorrente, non più su turni, ma a giornata, maggiormente compatibile con le esigenze di ordinaria e quotidiana cura dei minori dopo la giornata scolastica e le attività extrascolastiche.
pagina 12 di 16 Ancora, è indubbia l'esigenza di stabilità della prole, a chiare lettere espressa anche dalla minore nel corso della sua audizione. Per_1
In particolare, poi, è emerso complessivamente come la figlia risulti forse eccessivamente responsabilizzata nella gestione del LL minore, portatore di particolari fragilità, o al meno che ella così percepisca l'ordinaria organizzazione familiare, per come avvenuta nell'ultimo periodo, successivo alla separazione dei genitori;
tale circostanza dovrà essere particolarmente attenzionata dai genitori, nell'interesse della minore.
Anche per tale ragione, in uno alla maggiore stabilità che consegue alla nuova gestione oraria lavorativa della madre, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste in tal senso operate di collocamento prevalente della prole, stabilendosi però un ampio regime di frequentazione paterna, come da parte dispositiva per il figlio , mentre per , Per_2 Per_1 data l'età, la stessa ben potrà regolarsi liberamente.
3) Le pronunce economiche
Alla formale assegnazione dell'abitazione coniugale alla ricorrente, decorrente dal
20/02/2025, consegue automaticamente la caducazione di ogni obbligazione economica per il suo godimento;
invero, trattandosi di statuizione economica fra adulti, accessoria e ulteriore rispetto alle condizioni di separazione personale, la stessa non può essere tecnicamente oggetto di modifica in questa sede, ma è bene precisare che l'incompatibilità ontologica fra la disposta assegnazione, che non implica alcun costo a carico dell'assegnatario se non le ordinarie spese di gestione ordinaria (es. utenze, spese condominiali ordinarie) e tale previsione.
Quanto alla richiesta di mantenimento per la prole, formulata dalla ricorrente, alla luce dei criteri di legge e delle elaborazioni giurisprudenziali (cfr. ex multis, Cass. civ., sez.
1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020, Rv. 658968 - 01), la quantificazione del mantenimento indiretto per i figli da parte del genitore non collocatario deve avvenire in maniera proporzionale al proprio reddito, ovvero alla capacità lavorativa, nonché alle esigenze di vita del figlio, alla luce del tenore di vita goduto nonché dell'età e delle sue inclinazioni naturali e legittime aspirazioni, valutando congruamente altresì i tempi di pagina 13 di 16 permanenza e di effettiva frequentazione oltre alla valenza economica dei compiti di cura ed educazione da ciascun genitore assunti.
Orbene, nel caso di specie, alla luce della complessiva situazione economico reddituale delle parti sostanzialmente assimilabile, in ragione sì dei diversi tempi di permanenza presso ciascun genitore, ma anche delle motivazioni alla base dei plurimi mutamenti di regime di fatto disposti nel corso degli anni, ritiene il Collegio di dover stabilire in € 300,00 mensili (€ 150,00 a figlio) la contribuzione paterna.
Su congruo accordo delle parti, essendo entrambi lavoratori, le spese straordinarie saranno suddivise al 50% fra gli stessi, così come l'assegno unico.
Gli importi spettanti ai minori quali indennità ulteriore sono da utilizzarsi esclusivamente nel loro interesse;
come da normativa ordinaria, le stesse saranno (se non già sono) accreditate su un conto corrente intestato al minore, su cui entrambi i genitori possano operare (ivi compreso chiedere al relativo istituto l'estratto conto delle relative uscite ed entrate).
Vi è accordo fra le parti in ordine al rilascio di documenti validi per l'espatrio per la prole (per gli adulti l'autorizzaizone non è più necessaria sin dalla modifica normativa del giugno 2023).
Ogni altra questione di dettaglio assorbita o rigettata.
4) Le spese di lite
La natura della controversia, la pronuncia sullo status e l'interesse preminente della prole al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, già emessa in corso di causa sentenza n. 302/2025 del 13/04/2025 di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 14 di 16 1) DISPONE che (06/08/2008) e (12/01/2011) rimangano affidati in via Per_1 Per_2 condivida ad entrambi i genitori, a norma di legge;
2) DISPONE il collocamento prevalente della prole presso la madre ricorrente;
3) CONFERMA l'assegnazione alla ricorrente dal 20/02/2025 dell'abitazione coniugale, affinché la abiti con la prole;
4) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano, per la figlia liberamente in ragione dell'età, mentre per secondo il seguente Per_1 Per_2 calendario:
- Due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di migliori accordi nell'interesse della prole da individuarsi nelle giornate del martedì e giovedì, dall'uscita da scuola, ivi prelevandolo, alle 21:00 dopo cena, curando il ritorno presso l'abitazione materna;
- A weekend alternati dalle ore 10:00 del sabato mattina alle ore 19:00 della domenica sera, curando il ritorno presso l'abitazione materna;
- Festività natalizie: dal 25.12 ore 10.00 al 31.12 ore 10.00 con un genitore;
dal 31.12 ore 10.00 al 06.01 ore 10.00 con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
- Festività pasquali: tre giorni consecutivi con ciascun genitore, suddividendo la giornata di Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
- Vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in deroga al regime di frequentazione ordinario, da concordare ogni anno entro la data del 30 maggio;
5) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre dell'importo di € 300,00 (€ 150,00 a figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla prima menislità in scadenza dopo la pubblicazione del presente provvedimento, oltre rivalutazione annuale Istat
(prima rivalutazione settembre 2026); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico al 50% fra le parti;
6) PRENDE ATTO che le parti danno assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per la prole;
pagina 15 di 16 7) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 24/07/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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