TRIB
Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/05/2024, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11929/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 11929/23 R.G. avente ad oggetto: RICORSO IN
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL DIFENSORE DI PARTE
AMMESSA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
promossa da nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Patti, C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catania Via Vincenzo
Giuffrida 37;
-Ricorrente -
contro pagina 1 di 6 , in persona del pro tempore, c.f. Controparte_1 CP_2
. P.IVA_1
-Resistente contumace-
-- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 13.03.2024.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con ricorso in opposizione a liquidazione ex art. 170 DPR 115/2022, depositato in data 31.10.2023, ricorreva innanzi al Tribunale di Catania avverso Parte_1
il decreto di liquidazione dei compensi di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Catania, sez. IV penale, in data 29.09.2023 e depositato in data 02.10.2023, nel procedimento penale n. 13518/2017 R.G.N.R.,
al fine di ottenerne la riforma.
In particolare, esponeva di avere prestato la propria opera professionale in favore di , il quale era stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Controparte_3
Stato con decreto del 10.07.2018.
Dichiarava che, il procedimento si concludeva con emissione della sentenza penale n. 972/21 Reg., in data 11.03.2021.
A seguito della presentazione di istanza di liquidazione dei compensi il Tribunale
di Catania liquidava la somma complessiva di euro 630,67, oltre il 15,00% per pagina 2 di 6 rimborso spese generali, IVA e CPA, quale compenso totale per la prestazione professionale svolta nel procedimento penale per la sola fase di studio e istruttoria della controversia.
A seguito di ciò, in fase di impugnazione, asseriva la mancata liquidazione delle fasi richieste, quale la conclusionale del giudizio, atteso che impossibilitato a presenziare all'udienza, veniva da lui nominato un sostituto, garantendo la piena difesa all'imputato.
Nonostante la rituale notifica nessuno si costituiva per il Controparte_1
(legittimato passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
Il ricorso, tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002, è fondato e deve essere accolto, non essendo stata liquidata una fase per l'attività professionale svolta.
Invero, in punto di diritto, l'art. 82 D.P.R. 115/02, comma 1, sancisce che
“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo
che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali
vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Dalla documentazione presente in atti, depositata dal ricorrente a corredo dei motivi di opposizione, è verificabile che lo stesso, pur non avendo preso parte personalmente all'udienza ha nominato un sostituto, Avv. Anna Maria Papa, la quale ha preso parte alla fase decisionale in data 11.03.2021.
pagina 3 di 6 La Corte di Cassazione Penale con sentenza a Sez. Unite n. 30433/2004 e successive conformi ha chiarito che “il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può nominare, a norma dell'art. 102 c.p.p., un
sostituto per tutte le attività per le quali la sostituzione è consentita, oltre quella
di investigazione difensiva, alla quale soltanto fa riferimento l'art. 101 D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)”
E ancora che “Al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello
Stato compete il compenso per l'attività difensiva svolta dal sostituto”.
Alla luce della richiamata giurisprudenza aveva, pertanto, diritto Parte_1
alla liquidazione della fase decisionale del procedimento dove stata prestando attività difensiva.
Occorre tener presente però l'art. 12 DM n. 55/2014 che prevede: “ Ai fini della
liquidazione del compenso spettante per l'attività' penale si tiene conto delle
caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza,
della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle
imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto
trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si
svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e
degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla
frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo
prevalente, nonchè dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze
civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di
pagina 4 di 6 udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo
necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei
valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri
generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Valutata la complessità del giudizio si ritiene la non particolare difficoltà della causa, la mancanza di rilevanti e complesse questioni giuridiche e di fatto;
rilavata, inoltre, anche la domanda del ricorrente, ne consegue una nuova liquidazione, che giustificano l'applicazione dei valori minimi tabellari, e che è calcolata in euro 709,00, che al netto della riduzione di 1/3 per gratuito patrocinio ex art. 106 bis Dpr 115/02 viene ricalcolata in euro 472,67 oltre 15% spese generali e accessori di legge.
In definitiva, il ricorso va accolto e in riforma del precedente decreto di liquidazione va liquidata la somma complessiva di euro 1.103,34
(630,67+472,67), oltre 15% spese generali e accessori di legge per la fase monocratica.
In virtù del principio della soccombenza il va Controparte_1
condannato al pagamento delle spese processuali in favore di nella Parte_1
misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. n.
11929/2023 così statuisce:
pagina 5 di 6 1) accoglie il ricorso, riforma il decreto di liquidazione opposto e liquida in favore di euro 1.103,34 oltre 15% spese generali e accessori di legge. Parte_1
2) condanna il alla rifusione delle spese processuali del Controparte_1
presente grado di giudizio in favore di che liquida in euro 475,00, Parte_1
di cui euro 125,00 per spese ed euro 350,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA
Così deciso il 14 maggio 2024
Il giudice
Salvatore Barberi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario del
processo Dott.ssa Melania Cascino
Atto depositato telematicamente pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 11929/23 R.G. avente ad oggetto: RICORSO IN
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL DIFENSORE DI PARTE
AMMESSA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
promossa da nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Patti, C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catania Via Vincenzo
Giuffrida 37;
-Ricorrente -
contro pagina 1 di 6 , in persona del pro tempore, c.f. Controparte_1 CP_2
. P.IVA_1
-Resistente contumace-
-- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 13.03.2024.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con ricorso in opposizione a liquidazione ex art. 170 DPR 115/2022, depositato in data 31.10.2023, ricorreva innanzi al Tribunale di Catania avverso Parte_1
il decreto di liquidazione dei compensi di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Catania, sez. IV penale, in data 29.09.2023 e depositato in data 02.10.2023, nel procedimento penale n. 13518/2017 R.G.N.R.,
al fine di ottenerne la riforma.
In particolare, esponeva di avere prestato la propria opera professionale in favore di , il quale era stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Controparte_3
Stato con decreto del 10.07.2018.
Dichiarava che, il procedimento si concludeva con emissione della sentenza penale n. 972/21 Reg., in data 11.03.2021.
A seguito della presentazione di istanza di liquidazione dei compensi il Tribunale
di Catania liquidava la somma complessiva di euro 630,67, oltre il 15,00% per pagina 2 di 6 rimborso spese generali, IVA e CPA, quale compenso totale per la prestazione professionale svolta nel procedimento penale per la sola fase di studio e istruttoria della controversia.
A seguito di ciò, in fase di impugnazione, asseriva la mancata liquidazione delle fasi richieste, quale la conclusionale del giudizio, atteso che impossibilitato a presenziare all'udienza, veniva da lui nominato un sostituto, garantendo la piena difesa all'imputato.
Nonostante la rituale notifica nessuno si costituiva per il Controparte_1
(legittimato passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
Il ricorso, tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002, è fondato e deve essere accolto, non essendo stata liquidata una fase per l'attività professionale svolta.
Invero, in punto di diritto, l'art. 82 D.P.R. 115/02, comma 1, sancisce che
“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo
che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali
vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Dalla documentazione presente in atti, depositata dal ricorrente a corredo dei motivi di opposizione, è verificabile che lo stesso, pur non avendo preso parte personalmente all'udienza ha nominato un sostituto, Avv. Anna Maria Papa, la quale ha preso parte alla fase decisionale in data 11.03.2021.
pagina 3 di 6 La Corte di Cassazione Penale con sentenza a Sez. Unite n. 30433/2004 e successive conformi ha chiarito che “il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può nominare, a norma dell'art. 102 c.p.p., un
sostituto per tutte le attività per le quali la sostituzione è consentita, oltre quella
di investigazione difensiva, alla quale soltanto fa riferimento l'art. 101 D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)”
E ancora che “Al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello
Stato compete il compenso per l'attività difensiva svolta dal sostituto”.
Alla luce della richiamata giurisprudenza aveva, pertanto, diritto Parte_1
alla liquidazione della fase decisionale del procedimento dove stata prestando attività difensiva.
Occorre tener presente però l'art. 12 DM n. 55/2014 che prevede: “ Ai fini della
liquidazione del compenso spettante per l'attività' penale si tiene conto delle
caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza,
della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle
imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto
trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si
svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e
degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla
frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo
prevalente, nonchè dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze
civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di
pagina 4 di 6 udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo
necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei
valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri
generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Valutata la complessità del giudizio si ritiene la non particolare difficoltà della causa, la mancanza di rilevanti e complesse questioni giuridiche e di fatto;
rilavata, inoltre, anche la domanda del ricorrente, ne consegue una nuova liquidazione, che giustificano l'applicazione dei valori minimi tabellari, e che è calcolata in euro 709,00, che al netto della riduzione di 1/3 per gratuito patrocinio ex art. 106 bis Dpr 115/02 viene ricalcolata in euro 472,67 oltre 15% spese generali e accessori di legge.
In definitiva, il ricorso va accolto e in riforma del precedente decreto di liquidazione va liquidata la somma complessiva di euro 1.103,34
(630,67+472,67), oltre 15% spese generali e accessori di legge per la fase monocratica.
In virtù del principio della soccombenza il va Controparte_1
condannato al pagamento delle spese processuali in favore di nella Parte_1
misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. n.
11929/2023 così statuisce:
pagina 5 di 6 1) accoglie il ricorso, riforma il decreto di liquidazione opposto e liquida in favore di euro 1.103,34 oltre 15% spese generali e accessori di legge. Parte_1
2) condanna il alla rifusione delle spese processuali del Controparte_1
presente grado di giudizio in favore di che liquida in euro 475,00, Parte_1
di cui euro 125,00 per spese ed euro 350,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA
Così deciso il 14 maggio 2024
Il giudice
Salvatore Barberi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario del
processo Dott.ssa Melania Cascino
Atto depositato telematicamente pagina 6 di 6