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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5410/2024 R.G. trattenuto per la decisione in esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025
TRA
, nato il [...] a [...], Fulton County, Stati Parte_1
Uniti, Georgia e residente in [...]., 3A, n°. 10, New York, New York, Stati
Uniti, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F.
) e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato, CodiceFiscale_1
ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
ME (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope C.F._2
legis domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.2024, il ricorrente adiva l'intestato
Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis;
a tal fine, premetteva di essere diretto discendente della sig.ra Per_1
nata in data [...] da genitori italiani nel Comune di Spadafora (ME) e
[...]
poi emigrata negli Stati Uniti d'America. Più precisamente, l'odierno richiedente esponeva: che la predetta ava si naturalizzava cittadina americana in data 04.02.1931, in seguito alla nascita del figlio , avvenuta in data 09.02.1927 Persona_2
in America;
che da quest'ultimo nasceva, sempre in America, in data 22.09.1955, il sig. che, infine, quest'ultimo generava l'odierno ricorrente, nato Persona_3
il 02.01.1987 in America.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio, Controparte_1
per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, senza contestare nel merito la domanda di parte avversa, rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti e avanzando richiesta di compensazione delle spese di lite.
In esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza 27.10.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ascendente dell'odierno istante nato nel
Comune di Spadafora (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei princìpi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile
1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, “Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini” e “Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato”, di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei
Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare “proprio” cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i princìpi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data 29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983,
n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n.
2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”. Sicché, in virtù della riforma appena richiamata, l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo 2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini. Tanto premesso in punto di diritto e venendo al caso di specie, occorre innanzitutto rilevare che la documentazione allegata al ricorso risulta debitamente tradotta ed apostillata, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
(c.d. Convenzione sull'apostille) ma che, tuttavia, la linea di discendenza ricostruita all'interno dell'atto introduttivo del giudizio non trova perfetta corrispondenza nei documenti allegati: più precisamente, dall'atto di nascita del sig. Persona_2
risulta una madre diversa dall'odierna ava, tale sig. SE UT,
[...]
circostanza che genera non pochi dubbi in punto di identificazione.
Altresì documentata e dimostrata è la naturalizzazione della citata ascendente che, nel 1931, perdeva la cittadinanza italiana, acquisendo quella statunitense (v. documentazione allegata). Più precisamente, l'ascendente italiana rinunciava alla cittadinanza italiana in favore di quella straniera quando il figlio Persona_2
, nato il [...], aveva quattro anni circa.
[...]
Sul punto, è d'obbligo innanzitutto richiamare la legge n. 555 del 1912, applicabile ratione temporis. L'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 stabilisce che "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9". Gli articoli 3 e 9 della legge n. 555 del 1912 individuano, dunque, i modi di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana: a mente dell'art. 3 della legge n. 555 del 1912, “Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni a tempo della sua nascita diviene cittadino: 1) se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;
2) se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;
3) se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita”; ai sensi dell'art. 9 della legge n. 555 del 1912, “Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista: 1) se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;
2) se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel
Regno; 3) dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera. Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di
Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn.
2 e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi. È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del governo”. Ebbene, come è stato ormai chiarito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 17161 del 15.06.2023, la disposizione di cui all'art. 12, comma 3 della citata legge si riferisce ad un'ipotesi ben precisa ed individuata: il caso del figlio minore di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge. È proprio in questa ipotesi che ricade il caso del sig. che, in Persona_2
quanto figlio minore di cittadina italiana naturalizzatasi americana volontariamente, come risulta dalla documentazione in atti rimasta incontestata, ha perso il proprio status civitatis italiano e ha conservato solo ed esclusivamente lo status di cittadino americano, in quanto nato negli Stati Uniti d'America. In tal senso, è infondato l'argomento con cui l'istante sostiene che la sig.ra abbia potuto Persona_1
trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio in Persona_2
quanto naturalizzatasi dopo la nascita dello stesso. Com'è chiaro, attraverso la previsione secondo cui i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, il legislatore del 1912 ha chiaramente voluto far sì che lo status civitatis dei figli minori non emancipati seguisse quello dei genitori, proprio in considerazione dell'assenza di capacità di agire e dell'incapacità di autodeterminarsi che caratterizza la minore età. Non solo. Appare, altresì, evidente che ad aver ispirato il legislatore sia stato il principio dell'unità familiare, su cui si regge l'intero impianto normativo della legge in discorso. Proprio quanto a quest'ultimo aspetto, è la stessa giurisprudenza di legittimità ad osservare che “Del resto, appare di intuitiva evidenza come l'istituto della iuris communicatio, come all'epoca disciplinato, fosse ispirato al principio dell'unità di cittadinanza del nucleo familiare, di talché appare conseguenziale la possibilità, al compimento della maggiore età, di scegliere, sia pure in concomitanza con il legame della residenza, la cittadinanza italiana. Non sono per altro estranei al nostro ordinamento i casi nei quali importanti opzioni in materia di diritti personalissimi vengono differite al momento del raggiungimento della maggiore età (cfr, ad esempio, l'art. c. 2, in tema di disconoscimento della paternità da parte del figlio)” (Cass., Sez. 1, sentenza. n. 9377 del 2011).
Peraltro, il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3
e 9 dello stesso testo normativo, difatti, non fa altro che confermare la ricostruzione appena offerta: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, sia perché viene meno la necessità di preservare l'unità familiare – avendo ormai il soggetto raggiunto la maggiore età – sia perché la legge presume che il soggetto possieda ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale
Stato e/o Stati esser cittadino. Nello stesso senso depone la già richiamata ordinanza n.
17161 del 15.06.2023 della Prima Sezione della Corte di Cassazione, secondo cui “I figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. cit., non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo essi riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo atto di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima legge”; non può rilevare, dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'esistenza di una valida consapevolezza in capo al minore di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, ma può questo riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere in Italia (v. Cass., Sez. 1, sentenza n. 9377 del 27.04.2011). Proprio in relazione a quest'ultimo aspetto, non vi è prova in atti del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del sig. al compimento della maggiore età. Persona_2
A margine, è d'obbligo precisare che non risulta applicabile l'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, che si riferisce alle sole ipotesi di doppia cittadinanza, prevedendo che "Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". La norma appena citata presuppone il possesso dello status di cittadino italiano e, dunque, non può applicarsi a colui che, avendo perso la cittadinanza italiana in quanto figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservarla per aggiungerla a quella straniera e nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti (in tal senso, Cass. civ., n. 17161/23). Nella citata sentenza, la Suprema
Corte è, dunque, chiara nel sancire: che il figlio minore non emancipato di chi perde la cittadinanza italiana la perde a sua volta e può riacquistarla solo nei casi e con le modalità previste dalla legge;
che a questo soggetto non si applica il citato art. 7, in quanto norma che si fonda su una premessa diversa, riferendosi a quei minori che possiedono una doppia cittadinanza perché i genitori, evidentemente, non vi hanno rinunciato e non anche a quei minori che l'hanno persa. A parere di questo Giudice, la formulazione della norma contenuta all'interno dell'art. 7 non si presta ad interpretazioni di diversa portata: applicarla a casi come quello in esame vorrebbe dire, nei fatti, eliminare qualsiasi spazio di applicazione dell'art. 12 della legge n. 555/1912. Di contro, il legislatore, con queste due norme, ha voluto disciplinare due ipotesi opposte, consentendo: da un lato, al minore non emancipato che ha perso la cittadinanza italiana per fatto dei genitori di riacquistarla, una volta divenuto maggiorenne (art. 12 cit. in combinato disposto con gli artt. 3 e 9 cit.); dall'altro, al minore non emancipato il cui status civitatis italiano non sia stato intaccato per vicende dei genitori di rinunciarvi, una volta raggiunta la maggiore età o l'emancipazione (art
7 cit.). Peraltro, anche la norma di cui all'art. 7 testé richiamata, differenziando nuovamente tra minore e maggiore età conferma l'idea del legislatore secondo cui lo status civitatis dei minori segue le vicende dei genitori, acquisendo il figlio solo da maggiorenne la capacità di decidere in autonomia del proprio status.
Allo stesso modo, risulta inapplicabile anche l'art. 17 della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale "Chi ha perduto la cittadinanza italiana in applicazione della legge
n. 555/1912, artt. 8 e 12, o per non aver reso l'opzione prevista dalla legge n. 123/1983, art. 5, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge", mancando nel caso di esame una dichiarazione di tal fatta.
Dunque, la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ava Persona_1
ha inciso sullo stato di cittadinanza del figlio, che ha, a sua volta, perso la cittadinanza italiana. Naturalmente, l'effetto interruttivo della trasmissione causato dalla naturalizzazione, oltre che incidere, a monte, sullo status civitatis del figlio, ha, a valle, impedito l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dei successivi discendenti, tra cui colui che ha fatto ricorso all'intestato Tribunale.
Tanto premesso e considerato, in virtù dell'applicazione della disposizione dell'art.12, comma 2 l. n. 555/1912, all'epoca vigente, la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente ha determinato la perdita della cittadinanza italiana, acquisita iure sanguinis al momento della nascita, da parte del di lui figlio, che non l'ha più riacquistata secondo i modi e i tempi previsti dalla legge;
quest'ultimo, a causa di tale effetto caducatorio, non ha, pertanto, potuto trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri discendenti, tra cui l'odierno ricorrente. Per le sopraesposte ragioni, la domanda non può essere accolta.
La novità e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5410/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite.
ME, 11 dicembre 2025
Il Giudice on.
(d.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di ME.
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5410/2024 R.G. trattenuto per la decisione in esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025
TRA
, nato il [...] a [...], Fulton County, Stati Parte_1
Uniti, Georgia e residente in [...]., 3A, n°. 10, New York, New York, Stati
Uniti, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F.
) e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato, CodiceFiscale_1
ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
ME (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope C.F._2
legis domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.2024, il ricorrente adiva l'intestato
Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis;
a tal fine, premetteva di essere diretto discendente della sig.ra Per_1
nata in data [...] da genitori italiani nel Comune di Spadafora (ME) e
[...]
poi emigrata negli Stati Uniti d'America. Più precisamente, l'odierno richiedente esponeva: che la predetta ava si naturalizzava cittadina americana in data 04.02.1931, in seguito alla nascita del figlio , avvenuta in data 09.02.1927 Persona_2
in America;
che da quest'ultimo nasceva, sempre in America, in data 22.09.1955, il sig. che, infine, quest'ultimo generava l'odierno ricorrente, nato Persona_3
il 02.01.1987 in America.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio, Controparte_1
per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, senza contestare nel merito la domanda di parte avversa, rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti e avanzando richiesta di compensazione delle spese di lite.
In esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza 27.10.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ascendente dell'odierno istante nato nel
Comune di Spadafora (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei princìpi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile
1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, “Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini” e “Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato”, di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei
Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare “proprio” cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i princìpi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data 29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983,
n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n.
2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”. Sicché, in virtù della riforma appena richiamata, l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo 2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini. Tanto premesso in punto di diritto e venendo al caso di specie, occorre innanzitutto rilevare che la documentazione allegata al ricorso risulta debitamente tradotta ed apostillata, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
(c.d. Convenzione sull'apostille) ma che, tuttavia, la linea di discendenza ricostruita all'interno dell'atto introduttivo del giudizio non trova perfetta corrispondenza nei documenti allegati: più precisamente, dall'atto di nascita del sig. Persona_2
risulta una madre diversa dall'odierna ava, tale sig. SE UT,
[...]
circostanza che genera non pochi dubbi in punto di identificazione.
Altresì documentata e dimostrata è la naturalizzazione della citata ascendente che, nel 1931, perdeva la cittadinanza italiana, acquisendo quella statunitense (v. documentazione allegata). Più precisamente, l'ascendente italiana rinunciava alla cittadinanza italiana in favore di quella straniera quando il figlio Persona_2
, nato il [...], aveva quattro anni circa.
[...]
Sul punto, è d'obbligo innanzitutto richiamare la legge n. 555 del 1912, applicabile ratione temporis. L'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 stabilisce che "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9". Gli articoli 3 e 9 della legge n. 555 del 1912 individuano, dunque, i modi di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana: a mente dell'art. 3 della legge n. 555 del 1912, “Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni a tempo della sua nascita diviene cittadino: 1) se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;
2) se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;
3) se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita”; ai sensi dell'art. 9 della legge n. 555 del 1912, “Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista: 1) se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;
2) se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel
Regno; 3) dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera. Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di
Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn.
2 e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi. È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del governo”. Ebbene, come è stato ormai chiarito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 17161 del 15.06.2023, la disposizione di cui all'art. 12, comma 3 della citata legge si riferisce ad un'ipotesi ben precisa ed individuata: il caso del figlio minore di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge. È proprio in questa ipotesi che ricade il caso del sig. che, in Persona_2
quanto figlio minore di cittadina italiana naturalizzatasi americana volontariamente, come risulta dalla documentazione in atti rimasta incontestata, ha perso il proprio status civitatis italiano e ha conservato solo ed esclusivamente lo status di cittadino americano, in quanto nato negli Stati Uniti d'America. In tal senso, è infondato l'argomento con cui l'istante sostiene che la sig.ra abbia potuto Persona_1
trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio in Persona_2
quanto naturalizzatasi dopo la nascita dello stesso. Com'è chiaro, attraverso la previsione secondo cui i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, il legislatore del 1912 ha chiaramente voluto far sì che lo status civitatis dei figli minori non emancipati seguisse quello dei genitori, proprio in considerazione dell'assenza di capacità di agire e dell'incapacità di autodeterminarsi che caratterizza la minore età. Non solo. Appare, altresì, evidente che ad aver ispirato il legislatore sia stato il principio dell'unità familiare, su cui si regge l'intero impianto normativo della legge in discorso. Proprio quanto a quest'ultimo aspetto, è la stessa giurisprudenza di legittimità ad osservare che “Del resto, appare di intuitiva evidenza come l'istituto della iuris communicatio, come all'epoca disciplinato, fosse ispirato al principio dell'unità di cittadinanza del nucleo familiare, di talché appare conseguenziale la possibilità, al compimento della maggiore età, di scegliere, sia pure in concomitanza con il legame della residenza, la cittadinanza italiana. Non sono per altro estranei al nostro ordinamento i casi nei quali importanti opzioni in materia di diritti personalissimi vengono differite al momento del raggiungimento della maggiore età (cfr, ad esempio, l'art. c. 2, in tema di disconoscimento della paternità da parte del figlio)” (Cass., Sez. 1, sentenza. n. 9377 del 2011).
Peraltro, il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3
e 9 dello stesso testo normativo, difatti, non fa altro che confermare la ricostruzione appena offerta: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, sia perché viene meno la necessità di preservare l'unità familiare – avendo ormai il soggetto raggiunto la maggiore età – sia perché la legge presume che il soggetto possieda ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale
Stato e/o Stati esser cittadino. Nello stesso senso depone la già richiamata ordinanza n.
17161 del 15.06.2023 della Prima Sezione della Corte di Cassazione, secondo cui “I figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. cit., non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo essi riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo atto di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima legge”; non può rilevare, dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'esistenza di una valida consapevolezza in capo al minore di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, ma può questo riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere in Italia (v. Cass., Sez. 1, sentenza n. 9377 del 27.04.2011). Proprio in relazione a quest'ultimo aspetto, non vi è prova in atti del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del sig. al compimento della maggiore età. Persona_2
A margine, è d'obbligo precisare che non risulta applicabile l'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, che si riferisce alle sole ipotesi di doppia cittadinanza, prevedendo che "Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". La norma appena citata presuppone il possesso dello status di cittadino italiano e, dunque, non può applicarsi a colui che, avendo perso la cittadinanza italiana in quanto figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservarla per aggiungerla a quella straniera e nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti (in tal senso, Cass. civ., n. 17161/23). Nella citata sentenza, la Suprema
Corte è, dunque, chiara nel sancire: che il figlio minore non emancipato di chi perde la cittadinanza italiana la perde a sua volta e può riacquistarla solo nei casi e con le modalità previste dalla legge;
che a questo soggetto non si applica il citato art. 7, in quanto norma che si fonda su una premessa diversa, riferendosi a quei minori che possiedono una doppia cittadinanza perché i genitori, evidentemente, non vi hanno rinunciato e non anche a quei minori che l'hanno persa. A parere di questo Giudice, la formulazione della norma contenuta all'interno dell'art. 7 non si presta ad interpretazioni di diversa portata: applicarla a casi come quello in esame vorrebbe dire, nei fatti, eliminare qualsiasi spazio di applicazione dell'art. 12 della legge n. 555/1912. Di contro, il legislatore, con queste due norme, ha voluto disciplinare due ipotesi opposte, consentendo: da un lato, al minore non emancipato che ha perso la cittadinanza italiana per fatto dei genitori di riacquistarla, una volta divenuto maggiorenne (art. 12 cit. in combinato disposto con gli artt. 3 e 9 cit.); dall'altro, al minore non emancipato il cui status civitatis italiano non sia stato intaccato per vicende dei genitori di rinunciarvi, una volta raggiunta la maggiore età o l'emancipazione (art
7 cit.). Peraltro, anche la norma di cui all'art. 7 testé richiamata, differenziando nuovamente tra minore e maggiore età conferma l'idea del legislatore secondo cui lo status civitatis dei minori segue le vicende dei genitori, acquisendo il figlio solo da maggiorenne la capacità di decidere in autonomia del proprio status.
Allo stesso modo, risulta inapplicabile anche l'art. 17 della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale "Chi ha perduto la cittadinanza italiana in applicazione della legge
n. 555/1912, artt. 8 e 12, o per non aver reso l'opzione prevista dalla legge n. 123/1983, art. 5, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge", mancando nel caso di esame una dichiarazione di tal fatta.
Dunque, la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ava Persona_1
ha inciso sullo stato di cittadinanza del figlio, che ha, a sua volta, perso la cittadinanza italiana. Naturalmente, l'effetto interruttivo della trasmissione causato dalla naturalizzazione, oltre che incidere, a monte, sullo status civitatis del figlio, ha, a valle, impedito l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dei successivi discendenti, tra cui colui che ha fatto ricorso all'intestato Tribunale.
Tanto premesso e considerato, in virtù dell'applicazione della disposizione dell'art.12, comma 2 l. n. 555/1912, all'epoca vigente, la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente ha determinato la perdita della cittadinanza italiana, acquisita iure sanguinis al momento della nascita, da parte del di lui figlio, che non l'ha più riacquistata secondo i modi e i tempi previsti dalla legge;
quest'ultimo, a causa di tale effetto caducatorio, non ha, pertanto, potuto trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri discendenti, tra cui l'odierno ricorrente. Per le sopraesposte ragioni, la domanda non può essere accolta.
La novità e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5410/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite.
ME, 11 dicembre 2025
Il Giudice on.
(d.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di ME.