Sentenza 16 novembre 1968
Massime • 1
L'art. 15 della legge 23 maggio 1950, n. 253, che consente(comma secondo) che le parti determinino liberamente il canone locatizio, purche esse convengano la proroga della durata della locazione oltre il termine della proroga legale e per una durata almeno quadriennale del contratto, e parimenti l'art. 5 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, che dichiara validi i patti in deroga alle norme del regime vincolistico stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge,prevedano un aumento del canone fondato sull'accordo delle parti,cioe su un nuovo patto sostitutivo di quello originario, che il locatore, il quale pretenda di avere diritto all'aumento, ha l'Onere di provare.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/11/1968, n. 3760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3760 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1968 |
Testo completo
L'art. 15 della legge 23 maggio 1950, n. 253, che consente(comma secondo) che le parti determinino liberamente il canone locatizio, purche esse convengano la proroga della durata della locazione oltre il termine della proroga legale e per una durata almeno quadriennale del contratto, e parimenti l'art. 5 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, che dichiara validi i patti in deroga alle norme del regime vincolistico stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge,prevedano un aumento del canone fondato sull'accordo delle parti,cioe su un nuovo patto sostitutivo di quello originario, che il locatore, il quale pretenda di avere diritto all'aumento, ha l'Onere di provare.*