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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5086/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5086/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SFORZA NELLA che Parte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CIMINO ANGELA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 12/05/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 228 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 31.10.2015. R_
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 23/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che il marito si è già allontanato dalla casa coniugale ed ha già reperito una nuova abitazione.
DISPONE l'affidamento in modo congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore , con R_ residenza principale -anche anagrafica - presso la madre in Torino, Via Aostan.6 (ove la signora Pt_1 ha stabilito la sua nuova residenza).
DISPONE che il padre possa tenere con sé e vedere la figlia come di seguito specificato: 1- R_ trascorrerà i fine settimana alternativamente con la madre e il padre, il quale la potrà prendere presso l'abitazione materna il venerdì sera e lì la riporterà la domenica sera entro le ore 21.00; 2- nella settimana in cui non trascorreranno insieme il fine settimana, trascorrerà il venerdì sera con il padre R_ pernottando presso quest'ultimo che la riporterà il sabato mattina presso l'abitazione della madre;
se il lavoro lo consente ed il padre non sarà in trasferta, potrà trascorrere un pomeriggio durante la R_ settimana con il padre dall'uscita dalla scuola alle 16.30 fino alle 22.30 e, nella settimana in cui non trascorreranno insieme il fine settimana, pernottando presso il medesimo che la riaccompagnerà a scuola la mattina successiva. Naturalmente il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre.
3-la minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo con il padre e ugualmente pagina 2 di 3 con la madre, stabilendo tali periodi entro il 30 giugno di ogni anno. Salvo diverso accordo R_ trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari e viceversa per la madre;
ogni anno la minore trascorrerà la Vigilia di Natale con la mamma ed il giorno di Natale con il papà; ad anni alterni la minore trascorrerà il periodo dal 26.12 al 31.12 e dal 01.01 al 06.01 con un genitore, iniziando per l'anno 2024 con la mamma il periodo dal
26.12.2024 al 31.12.2024e con il papà dallo 01.01.2025 al 06.01.2025; per ciò che concerne la festività di Pasqua, la trascorrerà ad anni alterni con un genitore, iniziando nel 2024 con il papà il giorno R_ di Pasqua e con la mamma il giorno di Pasquetta, salvo diversi accordi da decidere entro venti giorni prima della festività; per ciò che concerne il compleanno della minore i genitori festeggeranno insieme la ricorrenza in parola;
può telefonare e/o video chiamare ogni giorno il genitore con cui non R_ si trova in qual momento, preferibilmente nell'orario 18/19, con l'obbligo dei genitori di adempiere a tale dovere;
i genitori si riservano di modificare il calendario delle visite in base agli impegni scolastici, extrascolastici di e per motivi lavorativi e formativi degli stessi, dando congruo preavviso di R_ questa modifica, a mezzo messaggio.
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento di con un contributo pari a CP_1 R_
400,00 euro mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T, con obbligo di corresponsione di tale assegno alla ricorrente en tro il quindici di ogni mese;
che il padre concorra al pagamento delle spese straordinarie documentate e concordate scolastiche e mediche della figlia nella quota del 50%% come da protocollo di intesa del Tribunale di Torino compreso il doposcuola eventuale e a tutte le altre spese inerenti la figlia (a titolo esemplificativo quelle relative alle attività sportive, ludiche-ricreative, abbigliamento, abbonamento pullman, ricariche telefoniche e acquisto del telefono cellulare).
PRENDE ATTO che l'assegno unico erogato dallo Stato nell'interesse della figlia venga versato integralmente alla madre.
PRENDE ATTO che venga fin da ora dato il consenso da parte di entrambi i genitori al rilascio della carta di identità e del passaporto per la minore.
PRENDE ATTO che il fondo acceso nell'interesse della minore venga appoggiato sul conto bancario della madre che provvederà annualmente a rendicontare al padre.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/6/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5086/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SFORZA NELLA che Parte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CIMINO ANGELA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 12/05/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 228 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 31.10.2015. R_
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 23/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che il marito si è già allontanato dalla casa coniugale ed ha già reperito una nuova abitazione.
DISPONE l'affidamento in modo congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore , con R_ residenza principale -anche anagrafica - presso la madre in Torino, Via Aostan.6 (ove la signora Pt_1 ha stabilito la sua nuova residenza).
DISPONE che il padre possa tenere con sé e vedere la figlia come di seguito specificato: 1- R_ trascorrerà i fine settimana alternativamente con la madre e il padre, il quale la potrà prendere presso l'abitazione materna il venerdì sera e lì la riporterà la domenica sera entro le ore 21.00; 2- nella settimana in cui non trascorreranno insieme il fine settimana, trascorrerà il venerdì sera con il padre R_ pernottando presso quest'ultimo che la riporterà il sabato mattina presso l'abitazione della madre;
se il lavoro lo consente ed il padre non sarà in trasferta, potrà trascorrere un pomeriggio durante la R_ settimana con il padre dall'uscita dalla scuola alle 16.30 fino alle 22.30 e, nella settimana in cui non trascorreranno insieme il fine settimana, pernottando presso il medesimo che la riaccompagnerà a scuola la mattina successiva. Naturalmente il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre.
3-la minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo con il padre e ugualmente pagina 2 di 3 con la madre, stabilendo tali periodi entro il 30 giugno di ogni anno. Salvo diverso accordo R_ trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari e viceversa per la madre;
ogni anno la minore trascorrerà la Vigilia di Natale con la mamma ed il giorno di Natale con il papà; ad anni alterni la minore trascorrerà il periodo dal 26.12 al 31.12 e dal 01.01 al 06.01 con un genitore, iniziando per l'anno 2024 con la mamma il periodo dal
26.12.2024 al 31.12.2024e con il papà dallo 01.01.2025 al 06.01.2025; per ciò che concerne la festività di Pasqua, la trascorrerà ad anni alterni con un genitore, iniziando nel 2024 con il papà il giorno R_ di Pasqua e con la mamma il giorno di Pasquetta, salvo diversi accordi da decidere entro venti giorni prima della festività; per ciò che concerne il compleanno della minore i genitori festeggeranno insieme la ricorrenza in parola;
può telefonare e/o video chiamare ogni giorno il genitore con cui non R_ si trova in qual momento, preferibilmente nell'orario 18/19, con l'obbligo dei genitori di adempiere a tale dovere;
i genitori si riservano di modificare il calendario delle visite in base agli impegni scolastici, extrascolastici di e per motivi lavorativi e formativi degli stessi, dando congruo preavviso di R_ questa modifica, a mezzo messaggio.
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento di con un contributo pari a CP_1 R_
400,00 euro mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T, con obbligo di corresponsione di tale assegno alla ricorrente en tro il quindici di ogni mese;
che il padre concorra al pagamento delle spese straordinarie documentate e concordate scolastiche e mediche della figlia nella quota del 50%% come da protocollo di intesa del Tribunale di Torino compreso il doposcuola eventuale e a tutte le altre spese inerenti la figlia (a titolo esemplificativo quelle relative alle attività sportive, ludiche-ricreative, abbigliamento, abbonamento pullman, ricariche telefoniche e acquisto del telefono cellulare).
PRENDE ATTO che l'assegno unico erogato dallo Stato nell'interesse della figlia venga versato integralmente alla madre.
PRENDE ATTO che venga fin da ora dato il consenso da parte di entrambi i genitori al rilascio della carta di identità e del passaporto per la minore.
PRENDE ATTO che il fondo acceso nell'interesse della minore venga appoggiato sul conto bancario della madre che provvederà annualmente a rendicontare al padre.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/6/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3