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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/10/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al R.G. n° 5510/2024 in data 22.11.2024, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI AR e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Madonna n. 43 - Conegliano appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BONIFACIO FRANCESCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore in PIAZZA LEONARDO DA VINCI n. 12 - ON DI SI appellata
*** avente per oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 823 CP_1 del 15.10.2024;
***
CONCLUSIONI
- per l'appellante : Parte_1
CP_
“Voglia l' o Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 823/2024 emessa in data 14.10.2024 nel procedimento R.G. n. 7569/2022 dal Giudice di Pace di , Dott.ssa Giulia Procaccini e depositata il 15.10.2024, dichiarare CP_1 fondato l'appello e per l'effetto: in via preliminare disporre la correzione del numero del decreto ingiuntivo indicato nel dispositivo della sentenza n. 823/2024 qui impugnata, sostituendo l'indicazione errata
“n. 1714/2022" con quella corretta "n. 1591/2022"; in via pregiudiziale e preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all'odierno appellante (C.F. Pt_2 Parte_1
), nato a [...] il [...], residente in 31027 C.F._1
Spresiano (TV), Via Nazionale n. 75, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, revocare, dichiarando nullo nonché inefficace e privo di qualsivoglia effetto giuridico nei confronti di quest'ultimo il decreto ingiuntivo opposto n. 1591/22, emesso dal Giudice di Pace del Tribunale di Treviso, Dott. R. De Nardi, in data 27.07.2022; nel merito:
▪ per tutti i motivi esposti in narrativa revocare, dichiarando nullo nonché inefficace e privo di qualsivoglia effetto giuridico nei confronti del Sig. (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], residente in 31027 C.F._1
Spresiano (TV), Via Nazionale n. 75, il decreto ingiuntivo opposto n. 1591/22 (erroneamente indicato nell'impugnata sentenza con il n. 1714/22), emesso dal Giudice di Pace del Tribunale di Treviso, Dott. R. De Nardi, in data 27.07.2022;
▪ per l'effetto, condannare Agenti a restituire al Sig. l'importo CP_1 Parte_1 di € 2.024,66= nelle more versato, maggiorato di interessi dalla domanda al saldo.
In ogni caso: spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi. L'Avv. Giacomini rinnova inoltre l'eccezione – già sollevata all'udienza del 13.03.2025 – di inammissibilità della domanda ex adverso introdotta “nel merito in via subordinata” ritenuto che l' , pur avendo ridotto, rispetto Controparte_1 alla domanda formulata in primo grado, gli anni delle quote associative pretese (2018- 2022 anziché 2018-2023), ha comunque reiterato la richiesta di conferma del D.I. per un importo superiore rispetto a quello dallo stesso portato e confermato dalla sentenza gravata (€ 1.000, inclusa quota 2023, anziché € 830,00), maggiorazione su cui era già risultata di fatto soccombente e rispetto alla quale avrebbe quindi dovuto proporre appello incidentale, dal quale è ora decaduta.
Da ultimo, l'Avv. Giacomini dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, argomentazioni, produzioni, eccezioni e conclusioni ex adverso formulate”;
- per l'appellata : Controparte_1
“preliminarmente:
-) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione posto che l'atto di citazione d'appello non presenta i requisiti di cui al riformato art.342 c.p.c., in particolare sotto il profilo previsto dal co.1, n.1);
Pag. 2 di 7 -) considerata la manifesta infondatezza dell'appello promosso dal sig. , Parte_1 per i motivi tutti indicati nella parte espositiva della presente comparsa di costituzione e risposta, ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., disporre la discussione orale della causa ai sensi del vigente art.350 bis c.p.c..
Nel merito:
-) rigettare l'impugnazione avanzata dal sig. in quanto manifestamente Parte_1 infondata sia in fatto sia in diritto per i motivi esposti nella comparsa costitutiva d'appello datata 18.2.2025 e confermare la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di in data 15.10.2024, n.823/2024, R.G. n.7569/24. Nel merito in via CP_1 subordinata:
-) accertare e dichiarare la sussistenza del vincolo contrattuale tra l'
[...]
e l'appellante sig. , nonché accertare la mancata CP_1 Parte_1 comunicazione di recesso da parte dell'attore e la conseguente inadempienza per aver omesso il pagamento delle quote associative dall'anno 2018 al 2022;
-) per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte opponente al pagamento delle quote associative non corrisposte dall'anno 2018 all'anno 2022 compresi per un totale di euro 1.000,00 o in quella diversa di giustizia.
-) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio;
-) voglia il Tribunale adito valutare la condotta processuale ed extraprocessuale dell'appellante, e condannare , ai sensi dell'art.96 c.p.c., al pagamento Parte_1 dei relativi danni patiti dall' , quantificati nell'importo di Controparte_1
Euro 1.000,00 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al pagamento che riterrà di giustizia a favore della Cassa delle Ammende, ai sensi del riformato art. 96, co. 4, c.p.c.”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE ha interposto appello avverso la sentenza n. 823/2024 del Giudice di Parte_1
Pace di , che aveva rigettato la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
1591/2022, ottenuto dall per il pagamento della somma di Controparte_1
€ 830,00, oltre ad interessi e spese, a titolo di quote associative dovute il quinquennio 2018-2022. L'appellante ha articolato i seguenti motivi d'impugnazione: violazione dell'art. 112 CPC, per essersi il giudice di prime cure erroneamente pronunciato su domande nuove introdotte tardivamente dall'allora convenuta opposta;
omessa o erronea valutazione dei fatti e della documentazione prodotta, con conseguente violazione degli artt. 115-116 CPC;
violazione dell'art. 112 CPC per omessa pronuncia relativamente all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata già in primo grado dall'allora opponente.
Pag. 3 di 7 L'appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello in quanto redatto in violazione dell'art. 342 CPC e, nel merito, chiedendone il rigetto.
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
***
L'appello non può ritenersi inammissibile, posto che l'atto di citazione consente pienamente di mettere il giudice in condizione di comprendere quale sia il capo impugnato ed i relativi motivi di doglianza, dovendosi ricordare che “il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. 2320/2023).
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Per ragioni di ordine logico appare necessario analizzare in primis il terzo motivo d'appello, relativo all'asserita violazione dell'art. 112 CPC per l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da . Pt_1
Il motivo d'appello è infondato.
Anzitutto, come chiarito da Cass. 36298/2023, “non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia”. Anche nel presente caso, avendo il giudice di prime cure rigettato l'opposizione, è evidente come lo stesso avesse implicitamente rigettato l'eccezione in esame.
Ad ogni buon conto, si rammenta che la sussistenza della legittimazione attiva o passiva
– condizione dell'azione costituente il presupposto indefettibile affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito con effetti di giudicato sostanziale ex art. 2909 CC – deve essere valutata unicamente in base a quanto affermato e vantato dall'attore nell'esposizione delle ragioni della propria domanda (è la ben nota – o almeno dovrebbe esserlo – teoria della prospettazione, da tempo pacifica nella miglior dottrina e avallata da consolidata giurisprudenza di legittimità, tra le tante Cass. 14468/2008). In base a tale principio, questioni effettivamente rilevanti sulla legittimazione ad agire o a resistere (“legitimatio ad causam”) possono porsi in concreto soltanto quando, rispettivamente, l'attore faccia valere in nome proprio un diritto che riconosce altrui (in
Pag. 4 di 7 palese violazione del disposto dell'art. 81 CPC e fuori dai tassativi casi ammessi di sostituzione processuale), ovvero pretenda di ottenere una pronunzia di merito contro il convenuto, pur deducendone al tempo stesso la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. Nel presente caso l'attore in senso sostanziale (ossia l' CP_1
che aveva agito in via monitori) aveva chiaramente affermato di ritenere
[...]
l'odierno appellante quale titolare dal lato passivo del rapporto (pur avendo indicato un codice fiscale errato) e tale allegazione è di per sé sufficiente a farne ritenere sussistente la legittimazione passiva.
Dalla legittimazione così intesa va invece tenuta distinta l'effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, la cui contestazione si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
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Col primo motivo d'appello lamenta la violazione del principio di Pt_1 corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 CPC, posto che l'allora convenuta avrebbe chiesto, nelle note conclusive del 17.5.2023, Controparte_1
l'accoglimento di una serie di domande a suo dire “completamente differenti” rispetto a quelle formulate nella comparsa di costituzione del 5.12.2022.
Il motivo non merita accoglimento.
Come testualmente riconosciuto dallo stesso appellante (cfr. pag. 6 terzo capoverso citazione d'appello), non vi è in realtà alcun dubbio sul fatto che “il Giudice si è pronunciato sulle domande avversarie come rassegnate in comparsa” (d'altronde, non si può far a meno di notare che il Giudice di Pace si è in effetti limitato a rigettare l'opposizione), il che è già di per sé sufficiente ad escludere la lamentata violazione dell'art. 112 CPC.
A ben vedere, quello che l'appellante lamenta è piuttosto il fatto che il giudice di prime cure avesse assunto le proprie decisioni “sottendendo l'iter argomentativo che tiene conto e valorizza” anche le domande asseritamente nuove ex adverso tardivamente formulate. Nemmeno tale censura coglie però nel segno, posto che comunque ciò non integrerebbe una violazione dell'art. 112 CPC: è infatti pacifico che l' CP_1 avesse chiesto in sede monitoria la condanna del convenuto al pagamento delle quote associative per il quinquennio 2018-2022, che costituendosi nel giudizio di primo grado l' avesse richiesto il rigetto dell'opposizione e che il giudice si fosse infine CP_1 pronunciato per l'appunto rigettando l'opposizione.
Peraltro, deve anche osservarsi che in realtà l' non aveva neppure, nelle CP_1 note conclusive del 17.5.2023, modificato le proprie conclusioni rispetto a quelle indicate nella comparsa di risposta. Nelle note conclusive, infatti, l'allora convenuta si era limitata ad insistere “per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e la
Pag. 5 di 7 conseguente integrale rifusione delle spese del giudizio” (cfr. pag. 17 ultimo capoverso delle note in esame). Quelle che l'appellante ritiene “conclusioni nuove” (e che vengono riportate tra virgolette a pagg. 5 e 6 dell'atto di citazione d'appello) non sono invero le conclusioni rassegnate dalla convenuta, ma delle mere argomentazioni dalla stessa svolte sotto forma di elenco numerato al fine di sostenere le proprie tesi e di illustrare al giudice il corretto (evidentemente, a suo dire) iter decisionale da adottare.
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Col secondo motivo, infine, l'appellante lamenta l'omessa o erronea valutazione dei fatti, non essendo a suo dire dato comprendere come il giudice di prime abbia potuto desumere che egli avesse effettivamente aderito all' non essendo Controparte_1 stato prodotto in giudizio alcun elemento in proposito, avendo invece l' CP_1 prodotto, in sede monitoria, unicamente la scheda di adesione di un soggetto affatto diverso (ancorché omonimo).
Nemmeno tale motivo può essere accolto.
Va anzitutto ricordato che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non si risolve in un mero sindacato sulla formale regolarità della documentazione allegata nella precedente fase monitoria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma si sostanzia, per giurisprudenza più che consolidata, in un “ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore col ricorso per ingiunzione, sicché il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere, sulla base di tutti gli elementi ritualmente acquisiti agli atti, all'esame della domanda e, ove ritenga provato il credito, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto” (Cass. 10503/2013).
Nel presente caso, è ben vero che la ricorrente in sede monitoria aveva prodotto la scheda di adesione all'associazione relativa ad un omonimo dell'odierno appellante, del quale aveva pure indicato il codice fiscale. Ciò non di meno, il fatto che l'appellante avesse fatto parte dell'associazione non solo non era stato Parte_1 specificamente contestato (sicché ben poteva ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 CPC), ma era anzi stato esplicitamente ammesso sin dalla seconda pagina dell'atto di citazione (“il sig. ha svolto, sino al 01.12.2018, l'attività di agente di Pt_1 commercio ed, in quanto tale, per molti anni è stato iscritto all'Associazione di categoria USARCI”, precedente denominazione dell'odierna appellata).
Il giudice di primo grado ha quindi del tutto correttamente ritenuto che fosse
“incontrovertibile” (in quanto, come detto, non contestato e pacificamente ammesso) che il rapporto associativo fosse intercorso non solo col del quale era Parte_1 stata prodotta la scheda di adesione in sede monitoria, ma anche con lo stesso
[...]
parte del giudizio. Pt_1
Pag. 6 di 7 ***
L'appello deve pertanto essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado anche in punto di spese di lite (si osserva che l'appellante non ha svolto quanto alle spese un vero e proprio motivo di impugnazione, essendosi limitato a chiederne la rifusione come mera conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi), pur dovendosi dare atto dell'errore materiale nell'indicazione del numero del decreto ingiuntivo.
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Si ritiene tuttavia che non meriti accoglimento la domanda dell'appellata di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 CPC, non ritenendosi che lo stesso avesse agito con dolo o colpa grave, non potendosi invero trascurare che fu la stessa odierna appellata a dimostrare una certa approssimazione nella gestione della lite, avendo in sede monitoria prodotto un documento relativo ad un soggetto diverso dall'odierno appellante e avendo anche errato nell'indicazione del codice fiscale di questi.
*** Cont Alla luce del rigetto della domanda ex art. 96 formulata dall'appellata (e, quindi, della parziale soccombenza reciproca), si ritiene corretto disporre la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo, ponendo la quota rimanente a carico dell'appellante, maggiormente soccombente. La liquidazione segue in dispositivo secondo valori medi e per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, nel senso per cui laddove si legge “conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1741/2022” debba invece leggersi, come corretto,
“conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1591/2022”;
3. condanna a rifondere all' i due terzi Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio, liquidate (già considerata la predetta quota) in € 308,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 30 ottobre 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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