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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9628 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. EN Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 22 ottobre 2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
EN Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27155/2022 del R.G.A.C., pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Bianco, Parte_1
Email_1
Opponente
E
, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Di Matteo e Fabio Carleo, Controparte_1
E
.salerno. , .salerno.it Email_2 CP_2 Email_4 CP_2
Opposta
CONCLUSIONI come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/11/2022, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 7155/2022 emesso in favore e notificato il 14 aprile 2021, con il Controparte_1 quale la – premesso di essere proprietaria e locatrice dell'appartamento in Napoli alla CP_1
Via Santa Lucia n. 76, condotto in locazione da essa opponente – ha ottenuto la condanna al pagamento di euro 10.200,00, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazione non corrisposti per i mesi da settembre 2021 ad agosto 2022. L'opponente ha, in primo luogo, evidenziato di aver regolarmente pagato il canone del mese di settembre 2021, mediante bonifico eseguito il 9/9/2021.
Ha rappresentato, poi, in secondo luogo, che nessun credito l'opposta può vantare nei suoi confronti in ragione dell'esistenza di un proprio credito di restituzione delle somme versate negli anni a titolo di canone di locazione, superiori a quelle in realtà dovute in base alla legge sul cd. equo canone, ex lege 392/1978. Nel proporre domanda riconvenzionale ex art. 79 della citata legge e nell'opporre in compensazione il proprio maggior credito, la ha dedotto che il rapporto di locazione tra le parti Pt_1 del presente giudizio (e i rispettivi danti causa) “non è affatto sorto il giorno 30/04/2014 ma, al contrario, risale al luglio dell'anno 1968 allorquando l'appartamento di cui al detto contratto venne concesso in locazione al sig. , per essere destinato ad abitazione del nucleo familiare Persona_1 che, di lì a poco, quest'ultimo avrebbe costituito sposando, il successivo 16/10/1968” essa opponente.
Ha precisato che “con contratto del 27.7.68, la sig.ra in GR (madre e dante Controparte_3 causa di parte opposta) ha concesso l'appartamento in locazione al sig. (ex coniuge Persona_1
e dante causa della opponente) ad uso abitativo per la propria famiglia;
- il rapporto di locazione è proseguito in forma verbale dapprima tra le originarie parti, poi, a far data dal 2003, tra le sig.re
e (a seguito della separazione di quest'ultima dal marito) ed, infine, tra le sig.re CP_3 Pt_1 [...]
e ”. Ha dedotto che con l'entrata in vigore della legge n. 392/78, l'equo canone è stato CP_1 Pt_1 determinato in vecchie lire 142.750 al mese, ma negli anni successivi parte locatrice ha richiesto ripetuti aumenti indebiti, mentre solo in data 30.4.2014 le parti hanno, per la prima volta, stipulato un contratto in forma scritta ai sensi della legge 431/98, che è stato dichiarato risolto per finita locazione alla data del 30/04/2022 con provvedimento del Tribunale di Napoli che ha fissato la data del rilascio al 13.1.2023 (non ancora eseguito). Ha ribadito che, ex art. 14 della legge 431/98, per il periodo dal
1978 al 30.4.2014 il loro rapporto di locazione è rimasto sottoposto al regime previsto dalla legge n.
392/78 ed, in particolare, dall'art. 12, secondo cui “il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato” e all'art. 79. Ha concluso, chiedendo la condanna della opposta alla restituzione delle somme da essa versate in misura superiore a quella dovuta, a partire dal mese di settembre 2003
e fino all'aprile del 2014. Ha dedotto di aver versato nell'indicato periodo la complessiva somma di euro 98.250,14 a fronte dell'importo complessivo di euro 36.916,06, che avrebbe dovuto pagare a titolo di equo canone (rivalutato pro tempore), avendo diritto a ripetere la somma di euro 61.333,94, oltre interessi. In via subordinata, qualora il rapporto dall'entrata in vigore della legge 431/98 dovesse essere ritenuto regolato dalla nuova legge, non essendovi un contratto scritto e registrato, ha chiesto la condanna alla restituzione di tutti i canoni percepiti dalla locatrice per il periodo dal gennaio 2003 all'aprile 2014.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, del tutto infondata. Ha Controparte_1 affermato che da quando ha ricevuto (in data 24/9/2021) la disdetta del contratto alla scadenza del
1/5/2022, la conduttrice non ha più corrisposto il canone mensile di euro 850,00 e che con ordinanza del 6/7/2022 il giudice del Tribunale di Napoli ha convalidato lo sfratto per finita locazione, fissando per il rilascio la data del 13/1/2023.
Ha ribadito il proprio credito, per i canoni non corrisposti dal settembre 2021 al mese di agosto 2022, per un totale di euro 10.200,00, come da decreto ingiuntivo, cui si è aggiunta la somma di euro
4.250,00 per i canoni non corrisposti da settembre 2022 a gennaio 2023 (rilascio del 30/1/2023), oltre ad euro 2.518,39 per i ratei condominiali non pagati. Ha dedotto che il canone pagato il 9/9/2021 è da imputarsi al mese di agosto e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, anche sotto il profilo della eccepita compensazione, essendo del tutto infondata la domanda riconvenzionale proposta. Ha confermato che con contratto del 27.07.1968, registrato il 06.08.1968, in GR, Controparte_3 propria madre e dante causa, aveva concesso l'immobile di via Santa Lucia n. 76 in locazione a per adibirlo a casa coniugale, in vista delle nozze con . Ha affermato Persona_1 Parte_1 che il contratto è proseguito fino al 2003, allorquando, intervenuta la separazione coniugale, la odierna ricorrente è subentrata al marito, , nel rapporto locatizio in corso con Persona_1 [...]
e che, in seguito al decesso di quest'ultima, essa esponente, quale sua erede, con missiva CP_3 del 25.03.2010 ha formalizzato alla conduttrice il subentro ex lege nel contratto di locazione originariamente stipulato dalla madre. Successivamente, in data 30.04.2014, le parti hanno stipulato un nuovo contratto di locazione in regime di cedolare secca, registrato in pari data, dando di fatto inizio ad un nuovo ed originario rapporto locatizio, distinto, separato ed autonomo, e dal quale è generato il diritto di credito di essa esponente, oggetto di ingiunzione. Ha eccepito che, circa il contratto del 1968, il canone locativo stabilito era proporzionato al valore locativo dell'appartamento, perché l'art. 12 della legge n. 392/1978 stabiliva che l'importo massimo del corrispettivo che poteva essere richiesto dal locatore non poteva superare il 3,85% del valore locativo dell'immobile locato, ma il valore locativo va calcolato sulla base di parametri generali quali le dimensioni della città in cui si trova l'immobile, la zona, lo stato di conservazione, la superficie convenzionale, il piano cui si trova l'appartamento, cioè in via Santa Lucia, composto di ben 6,5 vani, ubicato nella zona centrale di Napoli, nel quartiere storico di Santa Lucia, al V piano di un palazzo storico che affaccia sul golfo di Napoli con ampia veduta panoramica. Ha eccepito la mancanza di prova in ordine al pagamento di canoni in misura superiore all'equi canone e la prescrizione del credito azionato. Ha concluso, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente, con conferma del decreto ingiuntivo, ovvero, comunque, condanna della al pagamento di euro Pt_1
10.200,00 per i canoni non corrisposti, oltre interessi e spese.
Con ordinanza del 14/5/2023 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita documentalmente e con una CTU contabile, con riguardo alla spiegata domanda riconvenzionale, ed è stata rinviata all'udienza del 22 ottobre 2025 per la decisione, sostituita ex art. 127-ter con il deposito di note scritte.
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013), come documentato in atti (cfr. verbali negativi del 17/3/2023 e del
17/7/2023).
Deve essere premesso che, in seguito all'opposizione, si instaura tra le parti un giudizio a cognizione piena, in cui la posizione delle stesse risulta invertita (l'attore formale del giudizio di opposizione è il convenuto sostanziale del procedimento di ingiunzione;
viceversa, il convenuto formale - creditore opposto è l'attore sostanziale). Si tratta, tuttavia, di un'inversione solo formale, perché non comporta l'inversione dell'onere della prova, che andrà comunque ripartito tenendo conto del disposto dell'art. 2697 c.c..
Ciò significa che grava sul creditore opposto l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre spetta al convenuto fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui diritto.
Nel caso di specie, il credito vantato dall'opposta avente natura contrattuale è provato tramite l'allegazione del contratto di locazione e dell'inadempimento della conduttrice. Il mancato pagamento dei canoni di locazione ingiunti, invero, non è contestato nella sua materialità (nessuna somma è stata versata alla locatrice come corrispettivo della disponibilità dell'immobile locato), ad eccezione del canone di settembre 2021, rispetto al quale va detto che effettivamente Parte_1
ne ha provato il pagamento, depositando il relativo bonifico, mentre la diversa imputazione
[...] ipotizzata dalla locatrice non ha trovato alcun riscontro in atti.
L'opposizione della invero, non attiene al mancato pagamento dei canoni, quanto Pt_1 all'affermazione della sussistenza di un suo maggior credito, da opporre in compensazione, in applicazione del disposto dell'art. 79 della legge 392/1978, per aver corrisposto, nel periodo dal mese di settembre 2003 fino all'aprile del 2014, una somma mensile superiore al cd. equo canone. Al riguardo, va detto che la domanda con la quale il conduttore agisce per la ripetizione di somme che assume di aver versato in misura superiore al canone contrattualmente pattuito è pacificamente qualificata dalla giurisprudenza come un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, della quale contiene tutti i presupposti, trattandosi di pagamenti di maggiori somme non dovute e quindi privi di causa, ed a nulla rilevando il titolo (illegittimo) in base al quale furono eseguiti (cfr. Cass. SS.UU.
11666/2007).
Tale domanda, come detto, è pacificamente da qualificarsi come azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con applicazione della relativa disciplina anche sul piano dell'onere probatorio richiesto all'attore che, dunque, è tenuto, secondo la disciplina generale dell'art. 2697 c.c.,
a fornire la prova del pagamento (della dazione di denaro), nonché a provare l'inesistenza della "causa debendi",in quanto anch'essa elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) (Cass. 5896/2006).
Invero, proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e
"accipiens" (cfr. Cass. 14428/2021).
Tale azione, tuttavia, pone la questione del rapporto tra il termine di prescrizione decennale e il termine semestrale di decadenza (Cass. 11949/1992; Cass. 2071/1993) di cui all'art. 79, comma 2, della legge 392/78, questione che nella vicenda in esame va approfondita, in quanto la locatrice ha anche eccepito la prescrizione del credito vanato dalla ricorrente.
Nonostante, in particolar modo in dottrina, esista un orientamento che, deducendo l'indipendenza dei suddetti termini, ritiene che la tempestiva proposizione nel termine breve non precluda l'applicazione del termine di prescrizione decennale per le somme indebitamente corrisposte dal conduttore antecedentemente a tale periodo (in giurisprudenza: Cass. 2936/1995), la giurisprudenza maggioritaria e più recente, alla quale si ritiene di aderire - evidenziando la ratio dell'art. 79, comma
2, come volta ad evitare che il conduttore sia costretto ad esperire, nel corso del rapporto, azioni nei confronti del locatore, esponendosi così alle possibili ritorsioni di quest'ultimo – sostiene che “il termine semestrale di decadenza per l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte dal conduttore in violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla stessa legge , previsto dall'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, fa sì che, se l'azione viene esperita oltre il detto termine, il conduttore è esposto al rischio dell'eccezione di prescrizione dei crediti per i quali essa è già maturata, mentre il rispetto del termine di sei mesi gli consente il recupero di tutto quanto indebitamente è stato corrisposto fino al momento del rilascio dell'immobile locato, il che si traduce nella inopponibilità di qualsivoglia eccezione di prescrizione” (Cass. 10128/2004;
Cass. 11897/2008; recentemente Cass. 31321/2022).
L'eccezione di prescrizione è, quindi, infondata, in quanto la conduttrice ha proposto l'azione il 21 novembre 2022, a fronte del rilascio dell'immobile avvenuto il successivo 30/1/2023. Va precisato, infatti, che se è un dato incontroverso che al contratto originario sia seguito poi il nuovo contratto stipulato il 30/4/2014, altrettanto pacifico è che non si è avuto mai un formale rilascio nel 2014, ma la ha continuato ad avere la disponibilità dell'immobile senza soluzione di continuità. Sul punto Pt_1 va ribadito che il termine di decadenza, ex art. 79, comma II, legge 392/1978 decorre solo dal momento in cui l'immobile viene concretamente posto nell'effettiva disponibilità del locatore, cessando il rapporto di fatto fra il conduttore e la cosa locata, e non dalla cessazione del rapporto giuridico intercorrente fra le parti e, quindi, nel caso di specie non si è verificato il presupposto per il decorso della decadenza con il solo passaggio da un contratto all'altro (cfr, arg. ex Cass. 2205/1994;
Cass. 15353/2013; Cass. 12994/2013).
Circa la legittimazione passiva, va detto che legittimato è il locatore, cioè il soggetto che in concreto, per quelle determinate mensilità, ha incassato le somme asseritamente versate in eccedenza. Sul punto la legittimazione di è limitata al periodo dal mese di aprile 2010 al mese di aprile Controparte_1
2014, perché solo con missiva del 25/3/2010 è stato formalizzato il suo subentro quale locatrice nel contratto di locazione e la domanda non è stata proposta dalla nei suoi confronti anche quale Pt_1 erede della precedente locatrice.
Altro aspetto che deve essere chiarito è quello della disciplina applicabile al rapporto dopo l'entrata in vigore della legge 431/98 e prima della stipula del nuovo contratto il 30/4/2014. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è ormai pacifica nel ritenere che “in tema di locazioni ad uso abitativo, la rinnovazione tacita di un contratto con canone ultralegale, intervenuta successivamente all'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998 n. 431, legittima il conduttore ad esercitare l'azione prevista dall'art. 79 della legge 27 luglio 1978 n. 392, onde ottenere l'applicazione del canone cd. equo, determinato ai sensi degli artt. 12 e ss. della citata legge n. 392, a decorrere dall'origine del contratto
e fino alla sua naturale scadenza, ivi compreso il periodo successivo alla rinnovazione tacita avvenuta nel vigore della legge n. 431 del 1998, con sostituzione imperativa del canone convenzionale ai sensi dell'art. 1339 cod. civ.” (Cass. 3596/2015). Il rapporto di locazione fra le parti
è, quindi, regolato dalla legge del 1978 sull'equo canone fino alla stipula del nuovo contratto.
Con riguardo alla misura dell'equo canone, rispetto ai canoni effettivamente corrisposti dalla conduttrice occorre far riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, redatta, con rigore logico e nel rispetto del mandato ricevuto, dall'arch. nella relazione Persona_2 depositata il 15 dicembre 2024. Prendendo in considerazione la superficie convenzionale dell'appartamento (102,89 mq.), ricostruita dalla visura catastale storica e calcolato, con i dovuti correttivi, il valore al metro quadro al 1978 per euro 215,28, il CTU ha calcolato il valore locativo al
1978 - moltiplicando il costo unitario corretto per la superficie convenzionale dell'immobile – in euro
22.148,13. Ha precisato che “il canone legale annuo, in pari data, si accerta moltiplicando il valore locativo alla rendita annua, commisurata al 3,85%, ai sensi dell'art. 12 della legge 392/1978.
Canone legale (1978) = valore locativo x rendita = € 22.148,13 x 3,85% = = € 852,74 all'anno = =
€ 71,06 al mese. Tale canone va spostato nel tempo dal mese di giugno 1978 al mese di settembre
2003 nella misura del 75% dell'indice dei prezzi al consumo, indice la cui variazione varia annualmente”. Ha dato conto dei prospetti con le variazioni dal giugno 1978 al maggio 2014, ridotte nella misura del 75% a norma di legge e ha riportato le rate mensili di equo canone dovute, dal mese di settembre 2003 al mese di aprile 2014, “il cui totale complessivo ammonta ad €. 35.675,28”.
Il CTU, poi, con riguardo alle somme versate dalla conduttrice ha rinvenuto “bollettini postali e bonifici bancari (evidenziate in giallo) per un complessivo di € 65.028,75; • ricevute di pagamento cartacee (evidenziate in verde) a firma della Sig.ra del Giudice: - del 7.11.2003 di €. 3400,00 Pt_1 per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2013; - del 18.12.2013 per i mesi di ottobre e novembre 2013, senza indicazione dell'importo; - del 29.04.2014 di E. 2.550,00 per le mensilità fino al mese di marzo 2014. L'ammontare complessivo è pari a €. 7.650,00. L'importo di € 7.650,00 suindicato, è stato inserito, dallo scrivente CTU, nel totale dei pagamenti corrisposti, se ne rimette
l'eventuale stralcio alla S.V.I. G.I. La somma dei canoni versati ammonta a complessivi € 72.678,75”.
Come evidenziato sopra, però, la somma in restituzione che la è legittimata a ripetere dalla Pt_1 locatrice, , è solo quella relativa alle mensilità per le quali essa è Controparte_1 CP_1 subentrata formalmente nel contratto di locazione e, quindi, dal mese di aprile 2010 a quello di aprile
2014. Prendendo in considerazione la tabella inserita nella consulenza tecnica d'ufficio, cui si rinvia, risulta ad esempio che per il mese di aprile 2010, rispetto all'equo canone di euro 281,64, la conduttrice ha versato euro 850 (differenza di euro 568,36); così pure per il mese di maggio 2010, mentre per il mese di giugno 2010 per un equo canone di euro 284,39 ha parimenti versato 850,00 euro (differenza di euro 565,61) e così via fino all'ultimo mese, di aprile 2014, nel quale rispetto all'equo canone di euro 299,56, ha versato 850,00 euro (differenza di euro 550,44). Calcolando le differenze non dovute per tutti mesi da aprile 2010 a aprile 2014 per i quali risulta provato il pagamento del canone in misura maggiore (sul punto si rinvia allo schema presente in consulenza e alla documentazione prodotta agli atti) il credito di restituzione complessivo vantato da Parte_1
ammonta ad euro 16.225,1.
[...]
Tanto chiarito e traendo le conclusioni, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, sia perché prende in considerazione la mensilità di settembre 2021, che invece è stata pagata, sia perché occorre compensare la somma dovuta dalla con il proprio credito di restituzione. Circa il debito di Pt_1 [...]
per le mensilità di canone non corrisposte va premesso che, sia in sede di costituzione, Parte_1 che in sede di conclusioni, si è limitata a chiedere la condanna della al Controparte_1 Pt_1 pagamento di 10.200,00 euro per i canoni da settembre 2021 ad agosto 2022, come richiesti con il decreto ingiuntivo opposto, senza chiedere il pagamento anche delle mensilità successive, da settembre 2022 a gennaio 2023, data del rilascio dell'immobile (il 30/1/2023). Ne consegue che il debito di ammonta ad euro 9.350,00, per i mesi da ottobre 2021 ad agosto 2022. Parte_1
Deve, invece, essere rigettata la domanda di condanna al pagamento di euro 2.518,39 per i ratei condominiali non corrisposti perché il credito vantato non è stato provato, come da onere della locatrice, con il deposito del verbale di approvazione, da parte dell'assemblea condominiale, del bilancio consuntivo annuale del riparto delle spese, in quanto è pacifico che il debito del condomino
(cfr. la locatrice) nei confronti del condominio – e, quindi, il credito del locatore verso il conduttore
– sorge solo dalla data di approvazione del bilancio consuntivo annuale, con il relativo riparto, che è anche il momento da cui decorre la prescrizione del diritto del condomino locatore al rimborso degli oneri accessori posti per legge o per contratto a carico del conduttore.
In conclusione, revocato il decreto ingiuntivo, accolta la domanda dell'opposta di condanna della al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti e accolta la domanda riconvenzionale Pt_1 proposta da ex art. 79 legge 392/78, deve essere condannata Parte_1 Controparte_1
a pagare la somma di euro 6.875,1 in favore di , oltre interessi legali dalla domanda Parte_1 al saldo.
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con compensazione per la metà in ragione della parziale reciproca soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, restano interamente a carico di , Controparte_1 visto l'esito degli accertamenti eseguiti e della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 7155/2022 proposta da Parte_1
nei confronti di e sulla domanda riconvenzionale proposta dalla stessa,
[...] Controparte_1 così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 7155/2022 del Tribunale di Napoli;
2) accoglie parzialmente la domanda proposta da e per l'effetto dichiara Vano Controparte_1
AR RE debitrice nei suoi confronti della somma complessiva di euro 9.350,00 nei confronti;
3) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da e per Pt_1 Parte_1
l'effetto dichiara debitrice nei suoi confronti di euro 16.225,1; Controparte_1
4) in esecuzione dei capi 2) e 3), applicata la compensazione, condanna a Controparte_1 pagare euro 6.875,1 in favore di oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo;
Cont 5) condanna Giudice a pagare le spese di lite in favore Pt_1 Parte_1 liquidandole in euro 560,00 per spese ed euro 2.260,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, somma così già compensata per la metà, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario;
6) pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate con separato Controparte_1 decreto in atti.
Così deciso in Napoli il 23 ottobre 2025.
Il giudice
dott. EN Ardituro
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. EN Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 22 ottobre 2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
EN Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27155/2022 del R.G.A.C., pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Bianco, Parte_1
Email_1
Opponente
E
, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Di Matteo e Fabio Carleo, Controparte_1
E
.salerno. , .salerno.it Email_2 CP_2 Email_4 CP_2
Opposta
CONCLUSIONI come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/11/2022, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 7155/2022 emesso in favore e notificato il 14 aprile 2021, con il Controparte_1 quale la – premesso di essere proprietaria e locatrice dell'appartamento in Napoli alla CP_1
Via Santa Lucia n. 76, condotto in locazione da essa opponente – ha ottenuto la condanna al pagamento di euro 10.200,00, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazione non corrisposti per i mesi da settembre 2021 ad agosto 2022. L'opponente ha, in primo luogo, evidenziato di aver regolarmente pagato il canone del mese di settembre 2021, mediante bonifico eseguito il 9/9/2021.
Ha rappresentato, poi, in secondo luogo, che nessun credito l'opposta può vantare nei suoi confronti in ragione dell'esistenza di un proprio credito di restituzione delle somme versate negli anni a titolo di canone di locazione, superiori a quelle in realtà dovute in base alla legge sul cd. equo canone, ex lege 392/1978. Nel proporre domanda riconvenzionale ex art. 79 della citata legge e nell'opporre in compensazione il proprio maggior credito, la ha dedotto che il rapporto di locazione tra le parti Pt_1 del presente giudizio (e i rispettivi danti causa) “non è affatto sorto il giorno 30/04/2014 ma, al contrario, risale al luglio dell'anno 1968 allorquando l'appartamento di cui al detto contratto venne concesso in locazione al sig. , per essere destinato ad abitazione del nucleo familiare Persona_1 che, di lì a poco, quest'ultimo avrebbe costituito sposando, il successivo 16/10/1968” essa opponente.
Ha precisato che “con contratto del 27.7.68, la sig.ra in GR (madre e dante Controparte_3 causa di parte opposta) ha concesso l'appartamento in locazione al sig. (ex coniuge Persona_1
e dante causa della opponente) ad uso abitativo per la propria famiglia;
- il rapporto di locazione è proseguito in forma verbale dapprima tra le originarie parti, poi, a far data dal 2003, tra le sig.re
e (a seguito della separazione di quest'ultima dal marito) ed, infine, tra le sig.re CP_3 Pt_1 [...]
e ”. Ha dedotto che con l'entrata in vigore della legge n. 392/78, l'equo canone è stato CP_1 Pt_1 determinato in vecchie lire 142.750 al mese, ma negli anni successivi parte locatrice ha richiesto ripetuti aumenti indebiti, mentre solo in data 30.4.2014 le parti hanno, per la prima volta, stipulato un contratto in forma scritta ai sensi della legge 431/98, che è stato dichiarato risolto per finita locazione alla data del 30/04/2022 con provvedimento del Tribunale di Napoli che ha fissato la data del rilascio al 13.1.2023 (non ancora eseguito). Ha ribadito che, ex art. 14 della legge 431/98, per il periodo dal
1978 al 30.4.2014 il loro rapporto di locazione è rimasto sottoposto al regime previsto dalla legge n.
392/78 ed, in particolare, dall'art. 12, secondo cui “il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato” e all'art. 79. Ha concluso, chiedendo la condanna della opposta alla restituzione delle somme da essa versate in misura superiore a quella dovuta, a partire dal mese di settembre 2003
e fino all'aprile del 2014. Ha dedotto di aver versato nell'indicato periodo la complessiva somma di euro 98.250,14 a fronte dell'importo complessivo di euro 36.916,06, che avrebbe dovuto pagare a titolo di equo canone (rivalutato pro tempore), avendo diritto a ripetere la somma di euro 61.333,94, oltre interessi. In via subordinata, qualora il rapporto dall'entrata in vigore della legge 431/98 dovesse essere ritenuto regolato dalla nuova legge, non essendovi un contratto scritto e registrato, ha chiesto la condanna alla restituzione di tutti i canoni percepiti dalla locatrice per il periodo dal gennaio 2003 all'aprile 2014.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, del tutto infondata. Ha Controparte_1 affermato che da quando ha ricevuto (in data 24/9/2021) la disdetta del contratto alla scadenza del
1/5/2022, la conduttrice non ha più corrisposto il canone mensile di euro 850,00 e che con ordinanza del 6/7/2022 il giudice del Tribunale di Napoli ha convalidato lo sfratto per finita locazione, fissando per il rilascio la data del 13/1/2023.
Ha ribadito il proprio credito, per i canoni non corrisposti dal settembre 2021 al mese di agosto 2022, per un totale di euro 10.200,00, come da decreto ingiuntivo, cui si è aggiunta la somma di euro
4.250,00 per i canoni non corrisposti da settembre 2022 a gennaio 2023 (rilascio del 30/1/2023), oltre ad euro 2.518,39 per i ratei condominiali non pagati. Ha dedotto che il canone pagato il 9/9/2021 è da imputarsi al mese di agosto e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, anche sotto il profilo della eccepita compensazione, essendo del tutto infondata la domanda riconvenzionale proposta. Ha confermato che con contratto del 27.07.1968, registrato il 06.08.1968, in GR, Controparte_3 propria madre e dante causa, aveva concesso l'immobile di via Santa Lucia n. 76 in locazione a per adibirlo a casa coniugale, in vista delle nozze con . Ha affermato Persona_1 Parte_1 che il contratto è proseguito fino al 2003, allorquando, intervenuta la separazione coniugale, la odierna ricorrente è subentrata al marito, , nel rapporto locatizio in corso con Persona_1 [...]
e che, in seguito al decesso di quest'ultima, essa esponente, quale sua erede, con missiva CP_3 del 25.03.2010 ha formalizzato alla conduttrice il subentro ex lege nel contratto di locazione originariamente stipulato dalla madre. Successivamente, in data 30.04.2014, le parti hanno stipulato un nuovo contratto di locazione in regime di cedolare secca, registrato in pari data, dando di fatto inizio ad un nuovo ed originario rapporto locatizio, distinto, separato ed autonomo, e dal quale è generato il diritto di credito di essa esponente, oggetto di ingiunzione. Ha eccepito che, circa il contratto del 1968, il canone locativo stabilito era proporzionato al valore locativo dell'appartamento, perché l'art. 12 della legge n. 392/1978 stabiliva che l'importo massimo del corrispettivo che poteva essere richiesto dal locatore non poteva superare il 3,85% del valore locativo dell'immobile locato, ma il valore locativo va calcolato sulla base di parametri generali quali le dimensioni della città in cui si trova l'immobile, la zona, lo stato di conservazione, la superficie convenzionale, il piano cui si trova l'appartamento, cioè in via Santa Lucia, composto di ben 6,5 vani, ubicato nella zona centrale di Napoli, nel quartiere storico di Santa Lucia, al V piano di un palazzo storico che affaccia sul golfo di Napoli con ampia veduta panoramica. Ha eccepito la mancanza di prova in ordine al pagamento di canoni in misura superiore all'equi canone e la prescrizione del credito azionato. Ha concluso, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente, con conferma del decreto ingiuntivo, ovvero, comunque, condanna della al pagamento di euro Pt_1
10.200,00 per i canoni non corrisposti, oltre interessi e spese.
Con ordinanza del 14/5/2023 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita documentalmente e con una CTU contabile, con riguardo alla spiegata domanda riconvenzionale, ed è stata rinviata all'udienza del 22 ottobre 2025 per la decisione, sostituita ex art. 127-ter con il deposito di note scritte.
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013), come documentato in atti (cfr. verbali negativi del 17/3/2023 e del
17/7/2023).
Deve essere premesso che, in seguito all'opposizione, si instaura tra le parti un giudizio a cognizione piena, in cui la posizione delle stesse risulta invertita (l'attore formale del giudizio di opposizione è il convenuto sostanziale del procedimento di ingiunzione;
viceversa, il convenuto formale - creditore opposto è l'attore sostanziale). Si tratta, tuttavia, di un'inversione solo formale, perché non comporta l'inversione dell'onere della prova, che andrà comunque ripartito tenendo conto del disposto dell'art. 2697 c.c..
Ciò significa che grava sul creditore opposto l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre spetta al convenuto fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui diritto.
Nel caso di specie, il credito vantato dall'opposta avente natura contrattuale è provato tramite l'allegazione del contratto di locazione e dell'inadempimento della conduttrice. Il mancato pagamento dei canoni di locazione ingiunti, invero, non è contestato nella sua materialità (nessuna somma è stata versata alla locatrice come corrispettivo della disponibilità dell'immobile locato), ad eccezione del canone di settembre 2021, rispetto al quale va detto che effettivamente Parte_1
ne ha provato il pagamento, depositando il relativo bonifico, mentre la diversa imputazione
[...] ipotizzata dalla locatrice non ha trovato alcun riscontro in atti.
L'opposizione della invero, non attiene al mancato pagamento dei canoni, quanto Pt_1 all'affermazione della sussistenza di un suo maggior credito, da opporre in compensazione, in applicazione del disposto dell'art. 79 della legge 392/1978, per aver corrisposto, nel periodo dal mese di settembre 2003 fino all'aprile del 2014, una somma mensile superiore al cd. equo canone. Al riguardo, va detto che la domanda con la quale il conduttore agisce per la ripetizione di somme che assume di aver versato in misura superiore al canone contrattualmente pattuito è pacificamente qualificata dalla giurisprudenza come un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, della quale contiene tutti i presupposti, trattandosi di pagamenti di maggiori somme non dovute e quindi privi di causa, ed a nulla rilevando il titolo (illegittimo) in base al quale furono eseguiti (cfr. Cass. SS.UU.
11666/2007).
Tale domanda, come detto, è pacificamente da qualificarsi come azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con applicazione della relativa disciplina anche sul piano dell'onere probatorio richiesto all'attore che, dunque, è tenuto, secondo la disciplina generale dell'art. 2697 c.c.,
a fornire la prova del pagamento (della dazione di denaro), nonché a provare l'inesistenza della "causa debendi",in quanto anch'essa elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) (Cass. 5896/2006).
Invero, proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e
"accipiens" (cfr. Cass. 14428/2021).
Tale azione, tuttavia, pone la questione del rapporto tra il termine di prescrizione decennale e il termine semestrale di decadenza (Cass. 11949/1992; Cass. 2071/1993) di cui all'art. 79, comma 2, della legge 392/78, questione che nella vicenda in esame va approfondita, in quanto la locatrice ha anche eccepito la prescrizione del credito vanato dalla ricorrente.
Nonostante, in particolar modo in dottrina, esista un orientamento che, deducendo l'indipendenza dei suddetti termini, ritiene che la tempestiva proposizione nel termine breve non precluda l'applicazione del termine di prescrizione decennale per le somme indebitamente corrisposte dal conduttore antecedentemente a tale periodo (in giurisprudenza: Cass. 2936/1995), la giurisprudenza maggioritaria e più recente, alla quale si ritiene di aderire - evidenziando la ratio dell'art. 79, comma
2, come volta ad evitare che il conduttore sia costretto ad esperire, nel corso del rapporto, azioni nei confronti del locatore, esponendosi così alle possibili ritorsioni di quest'ultimo – sostiene che “il termine semestrale di decadenza per l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte dal conduttore in violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla stessa legge , previsto dall'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, fa sì che, se l'azione viene esperita oltre il detto termine, il conduttore è esposto al rischio dell'eccezione di prescrizione dei crediti per i quali essa è già maturata, mentre il rispetto del termine di sei mesi gli consente il recupero di tutto quanto indebitamente è stato corrisposto fino al momento del rilascio dell'immobile locato, il che si traduce nella inopponibilità di qualsivoglia eccezione di prescrizione” (Cass. 10128/2004;
Cass. 11897/2008; recentemente Cass. 31321/2022).
L'eccezione di prescrizione è, quindi, infondata, in quanto la conduttrice ha proposto l'azione il 21 novembre 2022, a fronte del rilascio dell'immobile avvenuto il successivo 30/1/2023. Va precisato, infatti, che se è un dato incontroverso che al contratto originario sia seguito poi il nuovo contratto stipulato il 30/4/2014, altrettanto pacifico è che non si è avuto mai un formale rilascio nel 2014, ma la ha continuato ad avere la disponibilità dell'immobile senza soluzione di continuità. Sul punto Pt_1 va ribadito che il termine di decadenza, ex art. 79, comma II, legge 392/1978 decorre solo dal momento in cui l'immobile viene concretamente posto nell'effettiva disponibilità del locatore, cessando il rapporto di fatto fra il conduttore e la cosa locata, e non dalla cessazione del rapporto giuridico intercorrente fra le parti e, quindi, nel caso di specie non si è verificato il presupposto per il decorso della decadenza con il solo passaggio da un contratto all'altro (cfr, arg. ex Cass. 2205/1994;
Cass. 15353/2013; Cass. 12994/2013).
Circa la legittimazione passiva, va detto che legittimato è il locatore, cioè il soggetto che in concreto, per quelle determinate mensilità, ha incassato le somme asseritamente versate in eccedenza. Sul punto la legittimazione di è limitata al periodo dal mese di aprile 2010 al mese di aprile Controparte_1
2014, perché solo con missiva del 25/3/2010 è stato formalizzato il suo subentro quale locatrice nel contratto di locazione e la domanda non è stata proposta dalla nei suoi confronti anche quale Pt_1 erede della precedente locatrice.
Altro aspetto che deve essere chiarito è quello della disciplina applicabile al rapporto dopo l'entrata in vigore della legge 431/98 e prima della stipula del nuovo contratto il 30/4/2014. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è ormai pacifica nel ritenere che “in tema di locazioni ad uso abitativo, la rinnovazione tacita di un contratto con canone ultralegale, intervenuta successivamente all'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998 n. 431, legittima il conduttore ad esercitare l'azione prevista dall'art. 79 della legge 27 luglio 1978 n. 392, onde ottenere l'applicazione del canone cd. equo, determinato ai sensi degli artt. 12 e ss. della citata legge n. 392, a decorrere dall'origine del contratto
e fino alla sua naturale scadenza, ivi compreso il periodo successivo alla rinnovazione tacita avvenuta nel vigore della legge n. 431 del 1998, con sostituzione imperativa del canone convenzionale ai sensi dell'art. 1339 cod. civ.” (Cass. 3596/2015). Il rapporto di locazione fra le parti
è, quindi, regolato dalla legge del 1978 sull'equo canone fino alla stipula del nuovo contratto.
Con riguardo alla misura dell'equo canone, rispetto ai canoni effettivamente corrisposti dalla conduttrice occorre far riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, redatta, con rigore logico e nel rispetto del mandato ricevuto, dall'arch. nella relazione Persona_2 depositata il 15 dicembre 2024. Prendendo in considerazione la superficie convenzionale dell'appartamento (102,89 mq.), ricostruita dalla visura catastale storica e calcolato, con i dovuti correttivi, il valore al metro quadro al 1978 per euro 215,28, il CTU ha calcolato il valore locativo al
1978 - moltiplicando il costo unitario corretto per la superficie convenzionale dell'immobile – in euro
22.148,13. Ha precisato che “il canone legale annuo, in pari data, si accerta moltiplicando il valore locativo alla rendita annua, commisurata al 3,85%, ai sensi dell'art. 12 della legge 392/1978.
Canone legale (1978) = valore locativo x rendita = € 22.148,13 x 3,85% = = € 852,74 all'anno = =
€ 71,06 al mese. Tale canone va spostato nel tempo dal mese di giugno 1978 al mese di settembre
2003 nella misura del 75% dell'indice dei prezzi al consumo, indice la cui variazione varia annualmente”. Ha dato conto dei prospetti con le variazioni dal giugno 1978 al maggio 2014, ridotte nella misura del 75% a norma di legge e ha riportato le rate mensili di equo canone dovute, dal mese di settembre 2003 al mese di aprile 2014, “il cui totale complessivo ammonta ad €. 35.675,28”.
Il CTU, poi, con riguardo alle somme versate dalla conduttrice ha rinvenuto “bollettini postali e bonifici bancari (evidenziate in giallo) per un complessivo di € 65.028,75; • ricevute di pagamento cartacee (evidenziate in verde) a firma della Sig.ra del Giudice: - del 7.11.2003 di €. 3400,00 Pt_1 per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2013; - del 18.12.2013 per i mesi di ottobre e novembre 2013, senza indicazione dell'importo; - del 29.04.2014 di E. 2.550,00 per le mensilità fino al mese di marzo 2014. L'ammontare complessivo è pari a €. 7.650,00. L'importo di € 7.650,00 suindicato, è stato inserito, dallo scrivente CTU, nel totale dei pagamenti corrisposti, se ne rimette
l'eventuale stralcio alla S.V.I. G.I. La somma dei canoni versati ammonta a complessivi € 72.678,75”.
Come evidenziato sopra, però, la somma in restituzione che la è legittimata a ripetere dalla Pt_1 locatrice, , è solo quella relativa alle mensilità per le quali essa è Controparte_1 CP_1 subentrata formalmente nel contratto di locazione e, quindi, dal mese di aprile 2010 a quello di aprile
2014. Prendendo in considerazione la tabella inserita nella consulenza tecnica d'ufficio, cui si rinvia, risulta ad esempio che per il mese di aprile 2010, rispetto all'equo canone di euro 281,64, la conduttrice ha versato euro 850 (differenza di euro 568,36); così pure per il mese di maggio 2010, mentre per il mese di giugno 2010 per un equo canone di euro 284,39 ha parimenti versato 850,00 euro (differenza di euro 565,61) e così via fino all'ultimo mese, di aprile 2014, nel quale rispetto all'equo canone di euro 299,56, ha versato 850,00 euro (differenza di euro 550,44). Calcolando le differenze non dovute per tutti mesi da aprile 2010 a aprile 2014 per i quali risulta provato il pagamento del canone in misura maggiore (sul punto si rinvia allo schema presente in consulenza e alla documentazione prodotta agli atti) il credito di restituzione complessivo vantato da Parte_1
ammonta ad euro 16.225,1.
[...]
Tanto chiarito e traendo le conclusioni, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, sia perché prende in considerazione la mensilità di settembre 2021, che invece è stata pagata, sia perché occorre compensare la somma dovuta dalla con il proprio credito di restituzione. Circa il debito di Pt_1 [...]
per le mensilità di canone non corrisposte va premesso che, sia in sede di costituzione, Parte_1 che in sede di conclusioni, si è limitata a chiedere la condanna della al Controparte_1 Pt_1 pagamento di 10.200,00 euro per i canoni da settembre 2021 ad agosto 2022, come richiesti con il decreto ingiuntivo opposto, senza chiedere il pagamento anche delle mensilità successive, da settembre 2022 a gennaio 2023, data del rilascio dell'immobile (il 30/1/2023). Ne consegue che il debito di ammonta ad euro 9.350,00, per i mesi da ottobre 2021 ad agosto 2022. Parte_1
Deve, invece, essere rigettata la domanda di condanna al pagamento di euro 2.518,39 per i ratei condominiali non corrisposti perché il credito vantato non è stato provato, come da onere della locatrice, con il deposito del verbale di approvazione, da parte dell'assemblea condominiale, del bilancio consuntivo annuale del riparto delle spese, in quanto è pacifico che il debito del condomino
(cfr. la locatrice) nei confronti del condominio – e, quindi, il credito del locatore verso il conduttore
– sorge solo dalla data di approvazione del bilancio consuntivo annuale, con il relativo riparto, che è anche il momento da cui decorre la prescrizione del diritto del condomino locatore al rimborso degli oneri accessori posti per legge o per contratto a carico del conduttore.
In conclusione, revocato il decreto ingiuntivo, accolta la domanda dell'opposta di condanna della al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti e accolta la domanda riconvenzionale Pt_1 proposta da ex art. 79 legge 392/78, deve essere condannata Parte_1 Controparte_1
a pagare la somma di euro 6.875,1 in favore di , oltre interessi legali dalla domanda Parte_1 al saldo.
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con compensazione per la metà in ragione della parziale reciproca soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, restano interamente a carico di , Controparte_1 visto l'esito degli accertamenti eseguiti e della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 7155/2022 proposta da Parte_1
nei confronti di e sulla domanda riconvenzionale proposta dalla stessa,
[...] Controparte_1 così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 7155/2022 del Tribunale di Napoli;
2) accoglie parzialmente la domanda proposta da e per l'effetto dichiara Vano Controparte_1
AR RE debitrice nei suoi confronti della somma complessiva di euro 9.350,00 nei confronti;
3) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da e per Pt_1 Parte_1
l'effetto dichiara debitrice nei suoi confronti di euro 16.225,1; Controparte_1
4) in esecuzione dei capi 2) e 3), applicata la compensazione, condanna a Controparte_1 pagare euro 6.875,1 in favore di oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo;
Cont 5) condanna Giudice a pagare le spese di lite in favore Pt_1 Parte_1 liquidandole in euro 560,00 per spese ed euro 2.260,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, somma così già compensata per la metà, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario;
6) pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate con separato Controparte_1 decreto in atti.
Così deciso in Napoli il 23 ottobre 2025.
Il giudice
dott. EN Ardituro