Ordinanza collegiale 7 aprile 2025
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00083/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00825/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Azienda Agricola Begni s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della cartella di pagamento 022 2021 00120542 62 000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 21/09/2021 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l''atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dello stesso, e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29 dicembre 2022:
- dell’intimazione di pagamento 022 2022 90075312 07/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 18/10/2022 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l''iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dello stesso, e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. AR SA ON e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale, nessuno presente per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo .
1.1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l’azienda agricola ricorrente, produttrice di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle c.d. quote latte fino alla campagna 2014-2015, ha impugnato la cartella di pagamento n. 022 2021 00120542 62 000 emessa da Ader - Agenzia delle Entrate-Riscossione per l’importo complessivo di € 594.225,69 a titolo di prelievo supplementare quote latte riferito all’annata agraria 2001/2002.
2.1. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
(i) la cartella impugnata sarebbe affetta da difetto di motivazione, non essendo stato indicato il numero, la tipologia e l’atto di accertamento cui la stessa si riferisce; la cartella sarebbe priva degli elementi essenziali sulla base dei quali è stata fatta l’iscrizione a ruolo, e in particolare degli atti di accertamento del prelievo presupposti all’iscrizione, che non sarebbero mai stati notificati all’interessata, con conseguente difetto di motivazione dell’atto impugnato;
(ii) la cartella impugnata sarebbe affetta da manifesta illogicità nella parte in cui, da un lato, descrive le modalità per il produttore per accedere alla rateizzazione dell’importo dovuto (pag. 2), mentre dall’altro precisa che la possibilità della rateizzazione sarebbe preclusa (pag.6);
(iii) la quantificazione del prelievo dovuto dai produttori sarebbe inficiata dalla incertezza sull’effettiva produzione nazionale di latte nell’intero periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015, per cui mancherebbe addirittura il presupposto per poter applicare il prelievo supplementare ai produttori che avrebbero concorso a determinare il presunto esubero rispetto alla quota nazionale; in proposito, il ricorso richiama l’ordinanza del GIP di Roma del 5 giugno 2019 (nel procedimento n. 96592/2016 RG-NR e n. 101551/2016 RG-GIP); gli importi contenuti nella intimazione impugnata sarebbero pertanto frutto di dati e calcoli artefatti e, quindi, sbagliati, sui quali EA non avrebbe effettuato alcuna verifica;
(iv) la quantificazione delle imputazioni di prelievo sarebbe altresì inficiata, a monte, dalla illegittimità della normativa nazionale applicata, in quanto contrastante con il diritto dell’Unione, con particolare riferimento ai meccanismi di compensazione nazionale per categorie prioritarie e di rimborso del prelievo in eccesso escludendo i produttori che non hanno versato il prelievo; per l’effetto, nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di procedere al ricalcolo del prelievo dovuto;
(v) la cartella impugnata sarebbe inoltre priva di motivazione in relazione al computo degli interessi applicati sull’importo del prelievo;
(vi) la cartella impugnata sarebbe stata emessa sulla base di un nuovo ruolo formato illegittimamente da EA, in violazione di quanto previsto dall’art. 8-ter L. n. 33/09 secondo cui tutte le somme accertate come dovute dai produttori agricoli sono iscritte da EA nel registro nazionale dei debiti, con effetto equivalente all’iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero; nel caso di specie, prima della formazione del ruolo da parte della Regione, EA aveva già proceduto a formare altro ruolo relativamente agli stessi debiti mediante l’iscrizione dei registro nazionale debitori; in ogni caso, EA avrebbe omesso di detrarre dagli importi richiesti con la cartella impugnata le somme già trattenute mediante compensazione con gli aiuti PAC spettanti alla ricorrente;
(vii) EA sarebbe decaduta dalla possibilità di procedere al recupero del prelievo di cui all’intimazione impugnata, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 - espressamente richiamato dall’art. 8-quinquies comma 10 L. 33/09 - avendo omesso di notificare al debitore la cartella di pagamento, “a pena di decadenza”, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo; nel caso di specie, la cartella di pagamento non sarebbe mai stata notificata al debitore (ma solo al primo acquirente); in ogni caso, il credito azionato dall’amministrazione si sarebbe prescritto per decorso del termine quadriennale di cui all’art. 3 comma 1 Regolamento (CE) n. 2988/1995 del 18 dicembre 1995, ovvero del termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., o comunque del termine decennale di cui all’art. 2946 c.c.;
2. I motivi aggiunti .
2.1. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, l’azienda ricorrente ha esteso l’impugnazione alla intimazione di pagamento n. 022 2022 90075312 07/000 emessa dalla stessa Ader, per l’importo complessivo di € 624.428,51 a titolo di capitale residuo e relativi interessi per prelievo supplementare sulle consegne 2001/2002.
2.2. Con i motivi aggiunti, l’azienda ricorrente ha sostanzialmente riproposto le medesime censure già dedotte con il ricorso introduttivo, con particolare riferimento a quelle afferenti all’illegittimità della imputazione del prelievo esigibile alla luce della contrarietà della normativa nazionale applicata a quella eurounitaria, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, e poi anche dalla giurisprudenza nazionale, in note pronunce. Ha insistito nell’eccezione di prescrizione, con particolare riferimento agli importi richiesti dall’Amministrazione a titolo di interessi.
3. Svolgimento del processo .
3.1. EA si è costituita in giudizio con memoria difensiva dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto, rappresentando comunque l’esigenza di disporre di un congruo lasso di tempo per consentire agli Uffici di reperire la documentazione cartacea pertinente all’oggetto del giudizio, e riservando di svolgere difese più compiute all’esito di tale approfondimento.
3.2. Ader, ritualmente intimata, non si è costituita.
3.3. Con ordinanza n. 286 del 7 aprile 2025, la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico di EA, onerandola di ricostruire il contenzioso proposto dall’azienda agricola ricorrente nei confronti degli atti di accertamento o di intimazione del prelievo supplementare per la campagna oggetto del presente ricorso, evidenziando in particolare se fossero intervenute sentenze passate in giudicato tra le parti e se fossero stati emessi atti interruttivi della prescrizione.
3.4. EA ha ottemperato depositando relazione del competente ufficio sui fatti di causa con la pertinente documentazione, contestando la fondatezza del ricorso, anche alla luce del giudicato sfavorevole alla parte ricorrente intervenuto sull’imputazione del prelievo supplementare per la campagna 2001/2002 (TAR Lazio Sez. II- ter 13 agosto 2014 n. 8977), e opponendosi all’eccezione di prescrizione. In particolare, secondo EA, la prescrizione non sarebbe maturata sia per effetto della pendenza del suddetto ricorso, sia in conseguenza di atti interruttivi (intimazione di pagamento prot. AGEA.AGA.2014.0054052 di data 1 ottobre 2014, notificata l’8 ottobre 2014).
3.5. Parte ricorrente ha replicato con memoria, contestando la fondatezza di quanto affermato da EA e insistendo per l’accoglimento del ricorso sotto tutti i profili dedotti, e in ogni caso invocando la prescrizione quinquennale degli interessi, alla luce della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.
3.6. All’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Decisione .
Il Collegio osserva quanto segue.
4.1. Sono inammissibili, in primo luogo, le censure di cui al terzo e quarto motivo (ulteriormente ribadite e ampliate con i motivi aggiunti) con cui la parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’originaria imputazione di prelievo (relativa all’annata 2001/02) perché determinata sulla base di dati incerti sull’effettiva produzione nazionale di latte nel periodo considerato e sulla base di criteri previsti dalla normativa nazionale contrastanti con il diritto dell’Unione: si tratta, infatti - osserva il Collegio - di profili ormai coperti dal giudicato formatosi inter partes a seguito della sentenza n. 8977 del 13 agosto 2014 con cui il TAR Lazio-Roma, sez, Seconda Ter, ha respinto il ricorso proposto da numerose aziende agricole – tra cui l’odierna ricorrente - avverso le comunicazioni di prelievo relative all’annata agraria 2001/02. Detta sentenza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato da alcune delle parti soccombenti, ma non dall’odierna ricorrente, nei cui confronti, pertanto, è passata in giudicato.
4.1.1. Al riguardo è opportuno rilevare che la sopravvenienza, dopo che la comunicazione di prelievo supplementare è divenuta inoppugnabile, delle tre sentenze della Corte di Giustizia UE che hanno affermato l’incompatibilità con il diritto europeo della disciplina italiana in materia di quote latte (Sez. VII, 27 giugno 2019, C-348/18, Barausse; Sez. II, 11 settembre 2019, C-46/18, San Rocco; Sez. II, 13 gennaio 2022, C-377/19, Benedetti), non consente alla parte ricorrente di rimettere in discussione la comunicazione di prelievo supplementare ormai inoppugnabile, invocando il contrasto di essa con i regolamenti europei in materia di quote latte alla luce di quelle sentenze.
Infatti, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, 7.8.2023, n. 7609, «in ordine al regime dei provvedimenti amministrativi nazionali assunti in violazione del diritto europeo, la giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità.
5.1. In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21 septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.
La violazione del diritto europeo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (Cons. St., sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. St., sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; id. 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. St., sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari.
5.2. La giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr. sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004).
Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (le stesse recenti sentenze della CGUE Randstad del 21 dicembre 2021 e Hoffmann-La Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori)».
4.1.2. A questa pronuncia si è uniformata la giurisprudenza successiva della Sezione Sesta del Consiglio di Stato: v. le sentenze 15.11.2023, n. 9770; 21.11.2023, n. 9959; 29.11.2023, nn. 10299 e 10303; 14.12.2023, n. 10778; 27.12.2023, n. 11168; 2.2.2024, n. 1080; 9.2.2024, nn. 1316, 1319 e 1321; 27.3.2024, n. 2910; 5.4.2024, n. 3159; 8.4.2024, n. 3214; 16.4.2024, n. 3434; 22.5.2024, nn. 4542 e 4565; 4.6.2024, n. 4989; 3.7.2024, n. 5884; 9.7.2024, nn. 6078, 6079 e 6127; 24.7.2024, n. 6690; 29.10.2024, n. 8602; 18.11.2024, n. 9207.
Ai medesimi principi si è uniformata anche la giurisprudenza di questo TAR, a partire dalla sentenza della prima Sezione 3 dicembre 2024, n. 961, con orientamento che si è andato consolidando nel corso del 2025 attraverso numerose pronunce di entrambe le Sezioni.
4.2. È infondata la censura con cui la parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per non essere stati preceduti dalla notifica degli atti presupposti di accertamento del prelievo supplementare, in violazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies L. 33/09. La censura è documentalmente smentita da quanto sopra esposto: gli atti pregressi relativi all’annata 2001/02, non soltanto sono stati adottati, ma pure impugnati dall’odierna parte ricorrente (con ricorso esitato in pronuncia di rigetto, coperta dal giudicato).
4.3. È infondata la censura di cui al secondo motivo, con cui la parte ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità della cartella impugnata per avere, da un lato descritto le modalità per accedere alla rateizzazione e dall’altro escluso tale possibilità. Come documentato in giudizio da EA, alla parte ricorrente è stata concessa la possibilità di rateizzare l’importo dovuto per la campagna 2001/02 già con l’intimazione ex art. 8 quinquies comma 1 L. 33/09 del 1° ottobre 2014, ricevuta dal produttore in data 8 ottobre 2014 (all. 6 EA), a cui ha fatto seguito l’istanza di rateizzazione dell’interessata del 3 dicembre 2014 (all. 7), accolta da EA con atto del 4 dicembre 2014, ricevuto dall’interessata in data 12 dicembre 2014 (all. 8), rateizzazione successivamente non perfezionatasi per mancata adesione dell’azienda (come da provvedimento di presa d’atto di EA dell’11 dicembre 2015 (all. 9). A ciò si aggiunga che la cartella impugnata evidenzia nuovamente (nel campo “rateizzare” del paragrafo “Informazioni dell’agente della riscossione”) la possibilità per il debitore di rateizzare l’importo ingiunto esponendone diffusamente presupposti e modalità. L’ipotesi di esclusione dalla facoltà di rateizzazione menzionata alle pagg. 6 e 7 del modulo standardizzato della cartella, mediante richiamo dell’art. 6 comma 10 lettera a) della L. 225/2016, è totalmente estranea all’oggetto del contendere.
4.4. È infondata la censura di cui al quinto motivo, concernente l’asserita carenza di motivazione in relazione al computo degli interessi applicati sull’importo del prelievo. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come l’atto di intimazione debba ritenersi sufficientemente motivato quando contempli puntualmente l’indicazione delle annate di riferimento del prelievo intimato e della somma dovuta a titolo di capitale ed interessi (cfr. TAR Lazio Sez. V 28 febbraio 2024 n.3938; C. Stato Sez. III 12 luglio 2021 n, 5281). Gli interessi, in particolare, sono determinati secondo regole fissate per legge e la decorrenza è ricavabile dall’art. 30 DPR n. 602/1973, per cui nessuna illustrazione del calcolo degli interessi è dovuta (cfr C. Stato Sez. VI 19 marzo 2024 n.2635).
4.5. Parimenti infondata risulta la doglianza sull’asserita duplicazione del ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte, derivante dall’iscrizione nel registro debitori ex art. 8-ter legge n. 33 del 2009. L'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter, comma 1, della legge n. 33 del 2009, istituito presso EA, è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8-ter, comma 2, legge n. 33/2009, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 5281 del 2021). Né la parte ricorrente ha fornito alcuna dimostrazione che il detto sistema, attraverso la compensazione con i premi PAC liquidati all’azienda ricorrente, le abbia prodotto un danno. Peraltro, la censura relativa al mancato computo dei recuperi già effettuati dagli organismi pagatori sugli aiuti PAC spettanti all’azienda ricorrente è stata dedotta in ricorso in termini del tutto generici e indimostrati, a cui comunque l’Amministrazione ha fornito in giudizio documentata smentita (cfr. docc. 10 e 11 EA).
4.6. È infondata anche la censura con cui la parte ricorrente ha eccepito la decadenza di EA dalla possibilità di procedere al recupero del prelievo oggetto dell’intimazione impugnata per decorso del termine biennale imposto dall’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/1973. In contrario, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, che, pronunciandosi su analoghe controversie in materia di “quote latte”, ha avuto modo di affermare che “Con specifico riferimento alla denunciata violazione dell'art. 25 del d.P.R. 602/1973, si osserva che i termini di decadenza previsti dalla norma si applicano solo alle imposte dirette e all'IVA (…)”, laddove invece “il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772)”; ne consegue che “Il rinvio all'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, contenuto nel previgente art. 8-quinquies, comma 10-bis, del d.l. 5/2009, non implica l'introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall'art. 25 comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 (due anni dall'accertamento del debito)” (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 15 maggio 2024 n. 4333; Cons. St., sez. VI, 09 febbraio 2024, n. 1316); nello stesso anche la giurisprudenza consolidata di questa Sezione (cfr. tra le tante, TAR Brescia, sez. II, n. 810 del 2022).
4.7. È infondata anche l’eccezione di prescrizione in riferimento alla somma capitale di cui ai provvedimenti impugnati. Come già affermato da questa Sezione (cfr., in particolare, la sentenza 2 ottobre 2023 n. 728, alle cui ampie considerazioni si rinvia), nella materia qui in esame la prescrizione è decennale e va computata tenendo conto anche dei due periodi di sospensione legale dal 1° aprile al 15 luglio 2019 (ex art. 8 quinquies comma 10 L. 33/09 “per consentire l’ordinato passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione”) e poi dall’8 marzo al 31 agosto 2020 (in periodo di emergenza COVID, ex art. 68 D.L. n. 18/20 e s.m.i.). Nel caso di specie, il termine di prescrizione è rimasto interrotto sia dalla notificazione degli atti pregressi, sia dalla resistenza dall’Amministrazione nei giudizi scaturiti dalla notifica di quegli atti ex art. 2945 c.c., sia dalla intimazione ex art. 8-quinquies, comma 1, L. 33/2009 notificata da EA all’azienda ricorrente in data 8 ottobre 2014, e dai successivi atti concernenti la procedura di rateizzazione sopra richiamati. Su tali considerazioni si rinvia, per l’approfondita ricostruzione dei principi applicabili, alla citata sentenza n. 728/2023 di questa Sezione.
4.8. È invece fondata l’eccezione di prescrizione limitatamente agli interessi, in relazione ai quali la parte ricorrente ha invocato l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c.
4.8.1. Al riguardo, la Sezione deve prendere atto che di recente il Consiglio di Stato, modificando il proprio precedente orientamento circa la prescrizione decennale anche degli interessi in subiecta materia - orientamento a cui si era uniformata anche la giurisprudenza di questo Tribunale - ha avuto modo di affermare (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2025, n. 7248) che “il Collegio ritiene di aderire all’orientamento, ribadito anche recentemente, che per gli interessi il termine di prescrizione sia di cinque anni ai sensi dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cons. Stato, sez. VI, n. 7505/2024). In proposito, la giurisprudenza civile, sia pure in materia tributaria, ha evidenziato che il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. S.U. n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1.). La norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi”.
4.8.2. I predetti principi, benché affermati solo di recente dal giudice di appello, si sono andati consolidando nel breve periodo attraverso numerose pronunce conformi dello stesso giudice (abbondantemente richiamate dalla parte ricorrente nella memoria conclusiva, a cui si fa rinvio per la puntuale elencazione).
4.8.3. Questa Sezione, che sino ad oggi aveva ribadito il precedente orientamento della giurisprudenza amministrativa, anche in attesa di verificare se il recente revirement del Consiglio di Stato, inizialmente non ancora univoco tra le varie Sezioni del giudice di appello, assumesse i caratteri di un indirizzo consolidato e condiviso, deve prendere atto che ciò è indubitabilmente avvenuto, e che il principio della prescrizione quinquennale degli interessi nella materia qui in esame è ormai graniticamente ribadito dalla giurisprudenza dal Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa. A tale principio il Collegio ritiene pertanto opportuno uniformarsi, e ciò conduce ad accogliere il ricorso qui in esame limitatamente al profilo di censura concernente la prescrizione quinquennale degli interessi, tenuto conto che nella vicenda in esame l’Amministrazione non ha allegato l’esistenza di atti interruttivi nel quinquennio antecedente la notifica della cartella di pagamento impugnata.
4.8.4. A proposito degli interessi, occorre peraltro sottolineare che la prescrizione quinquennale è applicabile unicamente alla parte maturata successivamente al deposito della sentenza del TAR Lazio n. 8977/2014, con la quale è stata confermata l’imputazione del prelievo supplementare. Gli interessi già maturati a quella data (13 agosto 2014) sono infatti coperti dal giudicato, in quanto l’atto di imputazione comporta l’obbligo di versare anche gli accessori previsti dal diritto eurounitario. Vi sono quindi i presupposti di cui all’art. 2953 c.c. per applicare il termine di prescrizione decennale dell’ actio iudicati .
4.8.5. Nel caso in esame, gli interessi già maturati al momento della formazione del giudicato, che hanno evitato la prescrizione in conseguenza del passaggio dal termine quinquennale a quello decennale, non sono stati esattamente quantificati. L’ordine di grandezza è però desumibile dalla citata intimazione di pagamento prot. AGEA.AGA.2014.0054052 di data 1 ottobre 2014, che indica un importo per interessi alla medesima data pari a € 156.935,09. Sarà quindi compito di EA, in sede di ricalcolo, detrarre la quota maturata tra il 13 agosto 2014 e il 1 ottobre 2014, oltre a tutti gli interessi maturati successivamente.
5. Conclusioni .
5.1. Alla luce di tali considerazioni, i provvedimenti impugnati vanno quindi annullati in (minima) parte, nei sensi sopra precisati, con il conseguente obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere al ricalcolo degli importi effettivamente dovuti dalla parte ricorrente.
5.2. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, considerata la parziale reciproca soccombenza nonché la complessità e la particolarità delle questioni che hanno caratterizzato il contenzioso in materia di quota latte, con particolare riferimento a quelle concernenti il contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti:
a) lo accoglie in parte, negli stretti limiti precisati in motivazione;
b) lo respinge nel resto;
c) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RO, Presidente
AR SA ON, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR SA ON | MA RO |
IL SEGRETARIO