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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/06/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2674/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale”,
promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Calvisi, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Anna Montresori e avv. CP_1 C.F._2
Paola Bisail, presso il cui studio è elettivamente domiciliato resistente
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.11.2024, la sig.ra (casalinga) ha chiesto al Tribunale di Sassari la Parte_1
separazione personale dal coniuge sig. (pensionato) e la statuizione di un contributo al CP_1
pagina 1 di 4 mantenimento per sé.
La ricorrente ha dedotto
- di aver contratto matrimonio concordatario con in data 13.09.1975 a Buddusò; CP_1
- che dall'unione sono nati quattro figli, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che l'intero nucleo familiare ha sempre vissuto nell'abitazione sita in Buddusò Via IV Novembre n. 41;
- che l'unione coniugale si è deteriorata irreparabilmente da diversi anni;
- che il marito ha avuto nell'ultimo periodo una condotta irriguardosa nei suoi confronti (motivo per il quale ha chiesto l'addebito della separazione in capo a lui);
- di essere sempre stata casalinga e di non possedere alcun reddito, mentre il marito gode di reddito da pensione.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi Pt_2
( ), nata a [...] il [...] e , nato a [...] il
[...] C.F._1 CP_1
18/12/1951 ( ), entrambi residenti in [...] con addebito al sig. C.F._3
; 2) Assegnare l'abitazione familiare alla ricorrente, 3) Disporre che il sig. versi in favore CP_1 CP_1
della moglie , un assegno di mantenimento pari ad e. 300,00 mensili. In via subordinata, 4) Parte_2
assegnare l'abitazione familiare al sig. 5) disporre che il sig. versi in favore della moglie CP_1 CP_1 Pt_2
, un assegno di mantenimento pari ad €. 600,00 mensili con vittoria di spese e competenze”.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, il sig. ha contestato i motivi dedotti dal coniuge a sostegno della CP_1
dissoluzione del nucleo familiare, ha dedotto di aver dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia e ha chiesto di determinarsi l'assegno di mantenimento per la coniuge nella somma (qualificata come assistenziale) di euro
150,00 mensili.
Comparse personalmente le parti davanti al G.I. all'udienza del 11.06.2025, il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo;
la causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali e trattenuta in decisione all'esito della medesima prima udienza di comparizione.
*
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art.
pagina 2 di 4 ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale delle parti del presente giudizio.
La domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente non può essere accolta in quanto le allegazioni a supporto sono formulate in modo inesorabilmente generico senza indicazioni spazio / temporali, e comunque aventi ad oggetto circostanze per lo più riferite ad un rapporto sentimentale deteriorato lentamente nel tempo, descritto da entrambe le parti come di fatto cessato nel lontano 2011/2012 allorquando l'ultima figlia si è
sposata ed è stata trasferita la gestione della pizzeria;
la separazione dei coniugi deve quindi ritenersi frutto di una crisi coniugale evidentemente già in atto da molto tempo e che prescinde da specifici comportamenti imputabili al sig. . CP_1
La controversia è prettamente incentrata sulla sussistenza o meno dei presupposti per la concessione a favore della sig.ra dell'assegno di mantenimento, nonché sulla determinazione dell'ammontare di detto Pt_2
assegno.
Occorre precisare che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza da circa un quarantennio, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
presuppone la permanenza del vincolo di solidarietà coniugale, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale nel momento in cui, stante la disparità economica tra i coniugi, il coniuge (dotato di reddito inferiore)
non sia in grado -incolpevolmente- di mantenersi autonomamente.
In altri termini, gli elementi costitutivi del diritto alla percezione di assegno di mantenimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla impossibilità di procurarne, dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Ebbene, è pacifico che in costanza di matrimonio (durato 50 anni) l'unico percettore di reddito è stato il sig.
e che la sig.ra si è dedicata alla casa e ai quattro figli;
è provato che il sig. gode di una CP_1 Pt_2 CP_1
pensione di circa 1.300,00, mentre la sig.ra non gode di alcun reddito (la percezione di 150 euro Pt_2
mensili dal genero è stata contestata e non risulta essere stata provata); la sig.ra ha dimostrato (per Pt_2
pagina 3 di 4 presunzioni) il proprio attuale stato di (incolpevole) indigenza economica, desumibile dalle seguenti circostanze:
ha 68 anni e non ha titolo di studio spendibile nel mercato del lavoro, infine, occorre tenere presente che il sig.
continuerà a risiedere nella casa coniugale (in comproprietà – quindi usufruendo anche della quota della CP_1
moglie), mentre la sig.ra ha dichiarato che si trasferirà in altro alloggio. Pt_2
Sulla base di detti elementi, il Tribunale pone a carico del sig. un assegno di mantenimento a favore della CP_1
sig.ra che quantifica nella misura di € 500,00 mensili (per 13 mensilità – con riferimento alla Pt_2
tredicesima) da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT.
Le spese seguono la soccombenza vengono compensate stante i reciproci rapporti.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1- Dichiara la separazione personale dei coniugi ( ), nata a [...] il Parte_2 C.F._1
10.07.1957 e , nato a [...] il [...] ( , autorizzando CP_1 C.F._3
l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Buddusò alla relativa trascrizione (atto di matrimonio n. 21
Parte II Serie A);
2- Rigetta la domanda di addebito della separazione;
3- Dichiara che il sig. è obbligato a corrispondere alla sig.ra a titolo di assegno di CP_1 Pt_2
mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 500,00 oltre rivalutazione annuale
ISTAT;
4- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 17.06.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di