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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 282/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA AC, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2204/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Soggetto_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giarre - Casa Comunale 95014 Giarre CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2370 DEL 16.10.2023 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Soggetto_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2370, datato 16.10.2023 e notificato in data 15.12.2023m con il quale il Comune di Giarre gli ha chiesto il pagamento dell'IMU per l'anno di imposta
2018 relativa a diversi immobili intestati ai genitori Soggetto_1 e Soggetto_2, del valore complessivo di € 4.463,00 comprensivo di sanzioni e interessi: a fondamento del ricorso Soggetto_1 ha dedotto il proprio difetto di titolarità passiva del tributo per non avere accettato l'eredità dei genitori come da provvedimento del Tribunale di Catania versato in atti.
Nessuno si è costituito per il Comune di Giarre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica reputa di dovere accogliere il ricorso azionato da Ricorrente_1 e di annullare l'avviso di accertamento n. 2370 del 16.10.2023 per il fatto che il ricorrente ha dato prova che il proprio diritto di accettare l'eredità del padre Soggetto_1 si è irrimediabilmente prescritto giusta ordinanza resa dal Tribunale di Catania il 3 dicembre 2019: non essendosi verificato il subentro di Ricorrente_1 nella sfera giuridica soggettiva sostanziale di Soggetto_1, per essere l'eredità relitta stata accettata dal fratello Soggetto_3, l'oderno ricorrente non è tenuto al pagamento del tributo oggetto del contendere.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate al Comune di Giarre nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso azionato da Ricorrente_1, annulla l'avviso di accertamento n. 2370 del 16.10.2023;
2) Condanna il Comune di Giarre al pagamento, in favore di Ricorrente_1, delle spese di lite liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 900,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali
15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Catania, 13 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA AC, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2204/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Soggetto_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giarre - Casa Comunale 95014 Giarre CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2370 DEL 16.10.2023 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Soggetto_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2370, datato 16.10.2023 e notificato in data 15.12.2023m con il quale il Comune di Giarre gli ha chiesto il pagamento dell'IMU per l'anno di imposta
2018 relativa a diversi immobili intestati ai genitori Soggetto_1 e Soggetto_2, del valore complessivo di € 4.463,00 comprensivo di sanzioni e interessi: a fondamento del ricorso Soggetto_1 ha dedotto il proprio difetto di titolarità passiva del tributo per non avere accettato l'eredità dei genitori come da provvedimento del Tribunale di Catania versato in atti.
Nessuno si è costituito per il Comune di Giarre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica reputa di dovere accogliere il ricorso azionato da Ricorrente_1 e di annullare l'avviso di accertamento n. 2370 del 16.10.2023 per il fatto che il ricorrente ha dato prova che il proprio diritto di accettare l'eredità del padre Soggetto_1 si è irrimediabilmente prescritto giusta ordinanza resa dal Tribunale di Catania il 3 dicembre 2019: non essendosi verificato il subentro di Ricorrente_1 nella sfera giuridica soggettiva sostanziale di Soggetto_1, per essere l'eredità relitta stata accettata dal fratello Soggetto_3, l'oderno ricorrente non è tenuto al pagamento del tributo oggetto del contendere.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate al Comune di Giarre nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso azionato da Ricorrente_1, annulla l'avviso di accertamento n. 2370 del 16.10.2023;
2) Condanna il Comune di Giarre al pagamento, in favore di Ricorrente_1, delle spese di lite liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 900,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali
15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Catania, 13 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota