Articolo 1 della Legge 29 novembre 1980, n. 966
Articolo 2
Versione
3 febbraio 1981
Art. 1.
Sono approvati i seguenti atti internazionali, firmati a Roma il 23 aprile 1977:
1) accordo tra la commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia per la definizione di problemi finanziari in sospeso, con allegati A e B;
2) dichiarazione di garanzia tra la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia;
3) accordo tra la Romania, da una parte, e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, agenti congiuntamente come membri della Commissione europea del Danubio, con sede in Roma, dall'altra parte.
Entrata in vigore il 3 febbraio 1981