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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/03/2024, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 148/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Davide De Faveri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito ad Alessandria in Corso Roma n. 82
RICORRENTE contro
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore con sede a Rimini in Via Coriano n. 58
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente : come da ricorso introduttivo .
MOTIVAZIONE
Il ricorso ritualmente proposto a norma dell'art. 414 c.p.c. da
[...]
– che nel periodo 17\01\2023-05\05\2023 ha prestato attività Parte_1 lavorativa in favore di con la qualifica di operaio comune e la Controparte_1 mansione di installatore di infissi inquadrato al primo livello del CCNL
EDILIZIA ARTIGIANATO in forza di contratto di lavoro a tempo determinato trasformato a tempo indeterminato in data 28\02\2023 con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 – finalizzato all'accertamento della nullità del suo licenziamento per giusta causa irrogato in forma orale dalla azienda in data 5\05\2023 ed al pagamento delle differenze retributive relative al periodo 01\4\2023-05\05\2023 , è risultato meritevole di accoglimento per quanto di ragione .
Il ricorrente, gravato dal relativo onere ex art. 2697 comma 1 cod. civ., attraverso la esaustiva produzione documentale allegata al ricorso – ed in particolare : comunicazione in data 28\02\2023 di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato;
comunicazione della Org_1
di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa;
corrispondenza in
[...] data 5.6.2023 , 23.11.2023 e 30.11.2023 ; comunicazione Organizzazione_2
di Rimini in data 21.12.2023 ; buste paghe;
visura camerale
[...] [...]
ha provato l'esecuzione e la effettività del rapporto di lavoro in CP_2 sostanziale conformità alla posizione esposta in narrativa .
Le circostanze di cui al ricorso non sono state specificamente contestate dalla datrice di lavoro rimasta contumace che non ha assolto all'onere che su di lei incombeva di provare il pagamento delle spettanze retributive , la forma scritta del licenziamento , la sussistenza della giusta causa od ancora il fatto che la risoluzione del rapporto di lavoro sia dipesa da una iniziativa unilaterale del lavoratore .
A tale riguardo va detto che il lavoratore attraverso le obiettive risultanze della formale comunicazione di licenziamento inviata dalla Organizzazione_1 ha assolto all'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile alla volontà datoriale ( cfr. Cass. Sez. L
n. 3822 del 08/02/2019 Rv. 652914 - 01) .
Circa le conseguenze della illecita condotta datoriale denunciata dal lavoratore l'art. 2 del Decreto Legislativo 4\03\2015 n. 23 pubblicato sulla G.U. del 07\03\2015 ( ed entrato in vigore il giorno successivo e quindi applicabile al caso di specie ) prevede testualmente : “
1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto
l'indennità' di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. 2.
Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì , per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità' pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione …”
Accertata dunque la nullità del licenziamento intimato in forma orale in data
5\05\2023, dovrà essere condannata a reintegrare la ricorrente Controparte_1 nel suo posto di lavoro nonché a corrispondere alla lavoratrice ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/15 una indennità risarcitoria contenuta nel minimo atteso il ristretto arco temporale di vigenza del rapporto di lavoro corrispondente a n. 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari nella specie a € 1.405,00) , oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT come per legge, dal licenziamento al saldo .
Tenuto conto dell'inquadramento del ricorrente e del lavoro svolto nonché della mancata allegazione, da parte del datore di lavoro di fatti estintivi, vanno riconosciute inoltre le differenze e le spettanze retributive liquidate in via equitativa in duemila euro . .
Va ricordato che nel rito del lavoro l'art. 416, terzo comma , cod. proc. civ., ponga a carico del convenuto (o del ricorrente, ove nei suoi confronti venga ritualmente proposta una domanda riconvenzionale) un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore , dal mancato adempimento del quale discende un effetto vincolante per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente ( Cass. Sez. L. n. 1562 del 3\02\2003 Riv.
560230) . Va ancora qui richiamata la costante giurisprudenza di legittimità ( vedi Cass.
Sez. U n. 13533 del 30/10/2001 Rv. 549956 ) formatasi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione , che è ferma nel ritenere come il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento debba soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto sia gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento : prova quest'ultima che la convenuta non ha fornito .
Pertanto residua il credito da lavoro di cui al dispositivo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT a norma della disposizione di cui all'art. 429 c.p.c..
Le somme indicate sono al lordo delle ritenute fiscali in quanto, anche in caso di pagamento tardivo, il datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, resta comunque obbligato alla ritenute erariali, come si desume per tabulas dall'art. 49, comma 2, lettera b) del DPR n. 917 del 1986 secondo cui costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente le somme di cui all'art. 429, ultimo comma c.p.c
Per la soccombenza le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, cedono a carico della convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 9\02\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contumacia di : Controparte_1
1) Accertato che nel periodo 17\01\2023-05\05\2023 ha Parte_1 prestato attività lavorativa in favore di con la qualifica di Controparte_1 operaio comune e la mansione di installatore di infissi inquadrato al primo livello del CCNL EDILIZIA ARTIGIANATO in forza di contratto di lavoro a tempo determinato trasformato a tempo indeterminato in data 28\02\2023 con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore
17.00 :
a) annulla il licenziamento intimato in forma orale in data 05\05\2023 e , per l'effetto , condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro nonché a corrispondere allo stesso ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/15 una indennità risarcitoria corrispondente a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari nella specie a
€.405,00) , oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT come per legge, dal licenziamento al saldo .
b) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 corrispondere a titolo di differenze retributive al ricorrente la somma complessiva di duemila euro al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria come per legge dal maturato al saldo .
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 in € 5.901,00 ( di cui € 770,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ) , oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 12\03\2024 .
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'