Articolo 61 della Legge 2 aprile 1958, n. 377
Articolo 60Articolo 62
Versione
23 aprile 1958
Art. 61.
Gli iscritti al Fondo che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, gia' liquidate o in corso di liquidazione, conservano il diritto alle pensioni stesse fino a quando non maturino il diritto alla liquidazione della pensione complessiva prevista dalla presente legge.
Entrata in vigore il 23 aprile 1958