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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/07/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4354 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/03/1965, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Moralvia ON, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Monreale (SU) il 03/08/1974, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Moralvia ON, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 10/11/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serramanna, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 CP_1
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Statuire che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. ON, sia affidata ad entrambe le parti, con divisione degli ambienti e con l'obbligo di pagare tutte le spese e le utenze dell'immobile al 50% fra le parti.
3. Nessun contributo di mantenimento essendo i coniugi autonomi economicamente.
4. Il sig. ON si obbliga a sostenere economicamente le figlie studentesse, avendo maggiori disponibilità economiche, mentre la sig.ra si occuperà di CP_1 acquistare l'abbigliamento per le predette figlie e della pulizia dell'intera casa coniugale anche nella parte di spettanza del sig. ON.
5. L'assegno unico sarà percepito al 100% dal sig. ON.
6. Gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione.
7. Le parti rilasciano reciproco consenso al rinnovo e /o rilascio del passaporto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4354 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/03/1965, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Moralvia ON, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Monreale (SU) il 03/08/1974, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Moralvia ON, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 10/11/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serramanna, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 CP_1
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Statuire che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. ON, sia affidata ad entrambe le parti, con divisione degli ambienti e con l'obbligo di pagare tutte le spese e le utenze dell'immobile al 50% fra le parti.
3. Nessun contributo di mantenimento essendo i coniugi autonomi economicamente.
4. Il sig. ON si obbliga a sostenere economicamente le figlie studentesse, avendo maggiori disponibilità economiche, mentre la sig.ra si occuperà di CP_1 acquistare l'abbigliamento per le predette figlie e della pulizia dell'intera casa coniugale anche nella parte di spettanza del sig. ON.
5. L'assegno unico sarà percepito al 100% dal sig. ON.
6. Gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione.
7. Le parti rilasciano reciproco consenso al rinnovo e /o rilascio del passaporto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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