CASS
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/12/2025, n. 33529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33529 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 539/2024 R.G., proposto DA “Autostrade per l’Italia S.p.A.”, con sede in Roma, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Laura Trimarchi, con studio in Roma, e dall’Avv. Giuseppe Pizzonia, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: pizzonia@cert.virtax.it), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, con sede in Lugo (RA), in persona del Presidente del Comitato Amministrativo pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dal Comitato Amministrativo il 29 giugno 2023, n. 645, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele De Fina, con studio in Bologna, e dall’Avv. Sergio Vacirca, con studio in Roma, ove CONTRIBUTI CONSORTILI ACCERTAMENTO RETE AUTOSTRADALE Civile Sent. Sez. 5 Num. 33529 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 22/12/2025 2 elettivamente domiciliato (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: micheledefina@ordineavvocatibopec.it; sergiovacirca@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE E “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.”, con sede in Ravenna, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore;
INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia - Romagna il 23 maggio 2023, n. 610/13/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avv. Michele De Fina, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per la ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. L’“Autostrade per l’Italia S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia - Romagna il 23 maggio 2023, n. 610/13/2023, che, in controversia su impugnazione di avvisi di pagamento nn. 20180921422559478, 20190921422628544 e 20200921403994401 da parte della “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.”, in qualità di concessionaria della riscossione per conto del Consorzio di 3 Bonifica della Romagna Occidentale, con riguardo ai contributi relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 per l’importo complessivo di € 263.283,34, in relazione ai tratti autostradali allocati nell’ambito del comprensorio consortile e gestiti in regime di concessione statale, ha rigettato – dopo la relativa riunione – gli appelli proposti dalla medesima nei confronti del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e della “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.” avverso le sentenze depositate dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna il 28 dicembre 2020, nn. 148/2/2000 - 160/2/2020, ed il 17 marzo 2022, n. 47/2/2022, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato le decisioni di prime cure – che avevano respinto i ricorsi originari della contribuente - sul presupposto: a) che gli atti impositivi erano congruamente motivati, giacché in ciascuno «sono indicate le zone e i terreni valutati ai fini del contributo e nella parte finale vi sono le note esplicative che indicano gli specifici immobili e l’ubicazione degli stessi all’interno del comparto idraulico e il tipo di regime idraulico a loro protezione. Inoltre sono riportate le fonti normative da cui discende l’applicazione del contributo, richiamando il Piano di classifica per la ripartizione dei contributi, fatto che non è ostativo alla tutela del diritto di difesa attesa la legittimità del richiamo per relazione ad atti conoscibili da parte del contribuente»; b) che l’eventuale carenza di motivazione delle decisioni di prime cure presupporrebbe «la dimostrazione dell’inesistenza della motivazione anche sotto il profilo della mera apparenza, situazione non configurabile nel caso di specie ove le ragioni sottostanti alla decisione vengono espresse nell’atto, fermo restando che l’insufficienza della motivazione, se sussistente, 4 comporta esclusivamente l’obbligo di integrazione da parte del giudice d’appello e non la dichiarazione di nullità del provvedimento impugnato»; c) che la relazione tecnica di parte privata «non risulta provata neppure riguardo alle strutture di protezione enunciate né attraverso documentazione diretta ne’ indiretta ( relative spese di manutenzione) e che non spiega come avvenga lo smaltimento delle acque meteoriche per evitare la loro presenza sul manto stradale dotato di impermeabilità e di consistenza maggiore del suolo e quindi non assorbente le stesse, il che influisce sulla sicurezza della circolazione;
ciò contrasta con l’affermazione del Consorzio della loro confluenza nel reticolo idrico dallo stesso gestito e comunque non fornisce prova contraria alla presunzione in favore dell’ente», mentre, di contro, nella relazione di parte pubblica si mette in evidenza come «vengono indicati i tratti autostradali che godono del beneficio idraulico in genere nelle sue componenti di scolo e difesa interna, descrivendo l’area interessata (pianura, collinare o montana), le opere inerenti ed il corpo recettore oltre che la relativa ubicazione;
le indicazioni ivi contenute e gli effetti dell’attività di bonifica non sono specificamente contestati dall’appellante con supporto probatorio, il che esclude il superamento della presunzione a favore dell’ente e conferma la genericità della conclusione del CTP della Società Autostrade per cui “la rete autostradale è un’infrastruttura a carattere nazionale dotata di autonomi sistemi di sicurezza e protezione, la cui gestione e manutenzione è affidata in via esclusiva ad ASPI, in qualità di concessionaria dello Stato;
di contro, essa non può ottenere alcun beneficio dalle opere di bonifica poste in essere dall’ente consortile, per ragioni sia strutturali che giuridiche»; che «la manutenzione dell’infrastruttura non esclude la tipologia di 5 interventi sull’aree da questa occupate da parte di terzi, come riportati nella relazione tecnica prodotta dal Consorzio e quindi l’esistenza di un beneficio effettivo alla luce della realizzazione di opere idrauliche che forniscono una tutela del bene attraverso una funzione di sicurezza intesa in senso ampio». 3. Il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha resistito con controricorso, mentre la “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.” è rimasta intimata. 4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza. 5. Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., richiamando precedenti a sé favorevoli della recente giurisprudenza di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 860 cod. civ., degli artt. 10, 11, 17 e 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli artt. 2, 14, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 28, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stati erroneamente confermati dal giudice di secondo grado i contributi consortili recati dall’impugnato avviso di pagamento, senza tener conto dell’assenza del “beneficio” per la peculiare situazione giuridico-fattuale dell’autostrada. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata confermata dal giudice di secondo grado la misura dei contributi consortili in ragione dei criteri di calcolo applicati dall’ente impositore. 2. Il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 6 2.1 La ricorrente «ha contestato l’illegittimità della pretesa per carenza del presupposto impositivo del “beneficio effettivo”, considerato che i terreni in esame, dopo essere stati espropriati nell’interesse dello Stato, rappresentano aree di interesse demaniale costituenti la rete autostradale, sottoposte a vincoli e a regole peculiari, sin dalla fase di progettazione dell’infrastruttura, anche in relazione al controllo delle acque». 2.2 Tuttavia, a fronte dell’accertamento fattuale del giudice di appello sulla sussistenza del beneficio consortile per i tratti autostradali indicati nella relazione tecnica di parte pubblica [con la specifica descrizione dell’area interessata (pianeggiante, collinare o montana), le opere inerenti ed il corpo recettore oltre che la relativa ubicazione], col rilievo della raccolta e della confluenza delle acque meteoriche nel c.d. “reticolo di bonifica”, godendo del beneficio idraulico nella duplice componente di scolo e difesa, la censura tende a sollecitare – sotto l’apparenza di una violazione di legge - una revisione del merito ed una rivalutazione delle risultanze probatorie, che sono precluse al giudice di legittimità, deducendo la «carenza del presupposto impositivo del “beneficio effettivo”, considerato che i terreni in esame, dopo essere stati espropriati nell’interesse dello Stato, rappresentano aree di interesse demaniale costituenti la rete autostradale, sottoposte a vincoli e a regole peculiari, sin dalla fase di progettazione dell’infrastruttura, anche in relazione al controllo delle acque». Peraltro, gli obblighi posti a carico del proprietario o del concessionario delle strade pubbliche, dei proprietari dei terreni laterali, nonché dei proprietari (tra i quali rientrano anche i consorzi di bonifica) e degli utenti dei canali artificiali in prossimità del confine stradale, dal codice della strada (artt. 7 14, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) in relazione alla manutenzione dei manufatti stradali non escludono la soggezione al contributo consortile, laddove il percorso stradale ricada nell’ambito del comprensorio consortile e usufruisca delle opere idrauliche (canali, fossi, impianti) realizzate dal consorzio per la raccolta, lo scolo, il convogliamento ed il deflusso delle acque meteoriche (secondo l’individuazione fattane, nella specie, dall’art. 3, comma 3, della legge reg. Emilia – Romagna 2 agosto 1984, n. 42). A tale proposito, sulla scorta dell’accertamento del giudice di appello circa la sussistenza di numerose opere e interventi di bonifica posti in essere dall’ente impositore nell’ambito territoriale ove sono siti gli immobili della contribuente, è condivisibile l’assunto del controricorrente, secondo cui «le caratteristiche della rete viaria e l’attività di manutenzione della medesima svolta da ASPI ai sensi delle norme evocate del codice della strada non escludono, a differenza di quanto affermato ex adverso, il vantaggio ricavato dalle opere di bonifica presenti poiché detti immobili scolano le acque nei canali di bonifica e sono difesi idraulicamente dai medesimi». 2.3 In tal senso, questa Corte ha affermato, in analoghe fattispecie, che la circostanza che l’autostrada sia fornita di propri sistemi di sicurezza ovvero la previsione normativa che impone ai proprietari dei fossi di manutenerli non esclude che le opere realizzate e le attività poste in essere nei bacini di pertinenza a salvaguardia del territorio, del presidio idrogeologico, di difesa di natura idraulica, sistemazione pendici e dei versanti, contenimento delle zone franose, nonché del volume delle acque smaltite dal consorzio nel comprensorio di bonifica, arrechino benefici diretti al corpo 8 autostradale (Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11252; Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2025, n. 14756). Nel solco di tale indirizzo, si può conclusivamente affermare che, in materia di consorzi di bonifica, gli enti proprietari o concessionari di strade pubbliche (ivi comprese le società concessionarie di autostrade) sono obbligati al pagamento dei contributi consortili in relazione ai tratti e percorsi stradali (con pertinenze, arredi, attrezzature, impianti e servizi) ricadenti nel perimetro dei comprensori consortili, allorquando, a prescindere dall’osservanza degli obblighi gravanti a loro carico per la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade ai sensi dell’art. 14 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), essi ritraggano un beneficio diretto o indiretto dalle opere eseguite e dai manufatti realizzati dai predetti consorzi per la sistemazione idrogeologica del suolo, usufruendo, in particolare, delle reti idrauliche (canali, fossi, impianti) per la raccolta, il convogliamento, lo scolo ed il deflusso delle acque meteoriche riversantisi sulle superfici stradali. 2.4 Per cui, va confermato l’orientamento ormai consolidato, secondo cui, in tema di contributi di bonifica ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di 9 classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. Trib., 28 dicembre 2023, nn. 36246 e 36273; Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 4016). Dunque, tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente. 2.5 Inoltre, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne 10 deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24070). 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1 Secondo la prospettazione della ricorrente, «il Consorzio, ai fini dell’applicazione del tributo dovuto, ha assimilato indistintamente la categoria Autovia SP (piattaforma stradale + scarpate a verde + pertinenze) di tutte le particelle dell’Autostrada che attraversano il territorio di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna alla partita speciale strade tranne per poche particelle ove in catasto sono riportate con categoria agricola. Dall’individuazione di ogni singola particella sugli estratti dei fogli di mappa catastali interessati è emerso in maniera chiara ed evidente che la maggior parte delle particelle accatastate con qualità Autovia SP, totalmente valutate come appartenenti alla partita speciale strade nel calcolo del beneficio per il tributo da parte del Consorzio, altro non sono che le scarpate dell’autostrada ovvero le scarpate costituiscono la maggiore superfice della particella. … È ovvio che tali particelle, con riferimento all’intero tratto autostradale rientrante nel territorio di competenza del Consorzio di Bonifica “della Romagna Occidentale”, vanno ricalcolate valutando come partita speciale strade la giusta superfice occupata dall’autostrada e come terreni la restante parte». 3.2 In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (sotto il profilo del risultato probatorio), occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i 11 fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), e cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2020, n. 28940; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39057; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2021, n. 40214; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541; Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2023, n. 25518; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., Sez. 2^, 31 ottobre 2024, n. 28116; Cass., Sez. 1^, 22 ottobre 2025, n. 28088), la cui violazione è censurabile in sede di legittimità solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente 12 apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. 2^, 20 ottobre 2024, n. 27585). 3.3 Nella specie, a ben vedere, la censura attinge l’erronea applicazione dei criteri estimativi per la determinazione dei contributi consortili, involgendo un riesame dell’apprezzamento tecnico dei fatti accertati, che è irrimediabilmente sottratto al sindacato del giudice di legittimità. 3.4 In proposito, richiamando un recente arresto di questa Corte, il quale ha ribadito che, in tema di tributi indiretti, sono questioni puramente estimative (c.d. “estimative semplici”), di natura fattuale, quelle inerenti la determinazione del valore imponibile basato su operazioni di carattere tecnico, quali quelle che attengano alla rilevazione dell'obiettiva consistenza qualitativa e quantitativa del cespite, all'individuazione dei fattori di calcolo e all’espletamento di questo;
sono, per contro, questioni di estimazione complessa, che coinvolgono questioni di diritto, quelle che comportano un'operazione giuridica di interpretazione ed applicazione di leggi, atti e negozi giuridici concernenti l'imposta presa in considerazione e non si risolvono, perciò, in un mero giudizio di valore, come quando sono dedotti vizi del procedimento di accertamento, ovvero quando l'apprezzamento dei fatti accertati involga la risoluzione di una questione di diritto sull'imposizione 13 tributaria, attraverso la determinazione dei criteri giuridici che debbono presiedere alla predetta imposizione (in termini: Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2025, n. 1190 – sulla scia della risalente, ma non superata, Cass., Sez., Un., 18 giugno 1976, n. 2424), la controversa attribuzione dell’“indice idraulico” ad un fondo per la liquidazione pecuniaria del beneficio consortile rientra, a pieno titolo, tra le questioni puramente estimative, integranti un apprezzamento di merito e come tale non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato, trattandosi di valutazioni di carattere tecnico attinenti alla rilevazione dell'obiettiva consistenza qualitativa e quantitativa del cespite, all'individuazione dei fattori di calcolo ed all’espletamento di questo e dunque al complessivo giudizio di valore espletato. 3.5 Laddove, il giudice di appello ha dato ampiamente conto della propria valutazione, dilungandosi nell’argomentazione che: «Quanto al calcolo del contributo consortile l’appellante ne contesta la legittimità in base alla CTP depositata. In detto atto si evidenziano al punto 5 gli elementi non condivisi del calcolo rilevando che l’ente ha assimilato indistintamente la categoria Autovia SP (piattaforma stradale + scarpate a verde + pertinenze) di tutte le particelle dell’Autostrada che attraversano il territorio di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, alla “partita speciale strade” tranne per poche particelle che in catasto sono riportate come categoria agricola. Dall’individuazione di ogni singola particella sugli estratti dei fogli di mappa catastali interessati è emerso in maniera chiara ed evidente che praticamente la totalità delle particelle accatastate con qualità Autovia SP, interamente valutate come appartenenti alla partita speciale strade nel calcolo del beneficio per il tributo da 14 parte del Consorzio, altro non sono che le scarpate dell’autostrada ovvero le scarpate costituiscono la maggiore superfice della particella (v. relazione). Per il Ctp questo comporta che la parte ricadente nella partita speciale strade risulta decisamente ridotta. Per cui valutando come partita speciale strade la superfice occupata dall’autostrada e come terreni la restante parte occorre ricalcolare il contributo, sulla base degli algoritmi di calcolo del tributo prendendo in considerazione i partitari fabbricato/terreni allegati, si riscontra che il tributo dovuto dalla Società Autostrade per l’Italia S.p.A. risulta € 35.982,46 invece degli € 70.376,30 computati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale . Per il calcolo del tributo afferente alle particelle è stata distinta la superficie autostradale, valutata come tale, dalla superficie costituente le scarpate, questa superficie valutata come terreni. Nella relazione tecnica depositata dal Consorzio si assume che le varie particelle presentano nelle zone di beneficio omogeneo parametri tecnici caratteristici della zona di riferimento, applicandosi alle stesse il coefficiente di comportamento idraulico (beneficio idraulico) ed il coefficiente di uso del suolo (beneficio di presidio idrogeologico). Si afferma che tali parametri sono strettamente legati al singolo immobile in quanto esprimono l’effetto che le diverse tipologie di suoli/coperture esercitano sulla trasformazione degli afflussi in deflussi. Quanto al coefficiente di comportamento idraulico si richiama il Piano di classifica che stabilisce un valore pari a 22 alle strade ed autostrade valore giustificato dal fatto che tali immobili sono costituiti in prevalenza da superfici impermeabili o suoli compatti e che costituisce il limite inferiore di riferimento stabiliti dalle Line Guida regionali di cui alla DGR 385/14. Prosegue il consulente dell’ente rilevando che detto 15 coefficiente di comportamento idraulico è stato applicato ai soli immobili accatastati con la qualifica di autovia sede propria, mentre ai restanti terreni si sono attribuiti coefficienti tipici dei suoli agricoli compresi tra 0,80 e 2 in ragione della tessitura. Appare evidente che il calcolo effettuato dall’ente si ricollega a vari parametri e non può ritenersi limitato ad una variazione di superficie frutto di un’erronea valutazione della stessa, come viene affermato nella CTP della società appellante. Inoltre non è dato di comprendere come il Ctp dell’appellante sia giunto a ricalcolare il contributo, dato che per i valori riportati nel partitario dei terreni e fabbricati di proprietà della società autostrade allegato alla consulenza, non è contenuta alcuna indicazione circa le modalità con le quali si è giunti a determinare il contributo affiancato alla singola superficie riportata nel documento prodotto e dei coefficienti applicati. Per contro il suddetto calcolo comprende varie voci (capitolo 6 del Piano di classifica p.145 e seg. ove si fa riferimento anche alla quantificazione dei valori economici),fermo restando che le affermazioni contenute nella relazione tecnica del Consorzio sui parametri tecnici caratteristici della zona di beneficio omogeneo nella quale ricade una particella non sono state contestate, mentre la CTP della società è priva di ogni riferimento al riguardo. Ed il calcolo come riportato nella CTP dell’appellante non consente di affermare l’eccessività dell’incremento del contributo, mentre il Consorzio riferisce lo stesso al nuovo piano di classifica che ha operato la rivalutazione delle aree e l’adozione di indici tecnici che consentono di individuare il comportamento idraulico degli immobili oggetto di contribuzione e le aree ove le opere di bonifica svolgono un’attività più consistente, situazione non oggetto di esame da parte dell’appellante. La contestazione 16 deve pertanto ritenersi generica e come tale non suscettibile di inficiare le scelte operate dal Consorzio che risultano collegate ad una valutazione delle caratteristiche dell’infrastruttura sotto il profilo della permeabilità, fatto non contestato e delle aree su cui la struttura insiste, operando una distinzione tra le stesse fondata su criteri riferibili al piano di classifica che ne escludono l’arbitrarietà, ferma restando che la relativa erroneità, per l’onere della prova gravante sul contribuente, deve essere adeguatamente dimostrata dallo stesso». 3.6 Dunque, pur muovendo dal corretto presupposto dell’astratta equipollenza sul piano dell’efficacia probatoria, il giudice di appello ha convincentemente motivato la propria adesione alle conclusioni della perizia di parte pubblica rispetto a quelle della perizia di parte privata (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2015, n. 9357; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22209; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2017, n. 30158; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2018, n. 31606; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2019, nn. 34335 e 34336; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2020, n. 4851; Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2020, n. 12022; Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n. 6139; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2022, n. 6038; Cass, Sez. Trib., 16 giugno 2023, n. 17421; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2025, n. 19953). 4. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 5. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali: - nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
17 - nei rapporti tra ricorrente ed intimata, non vi è luogo ad alcuna liquidazione, non essendosi costituita in giudizio la parte vittoriosa. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 10.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Lo Sardo Dott. Giacomo Maria Stalla
RICORRENTE CONTRO Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, con sede in Lugo (RA), in persona del Presidente del Comitato Amministrativo pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dal Comitato Amministrativo il 29 giugno 2023, n. 645, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele De Fina, con studio in Bologna, e dall’Avv. Sergio Vacirca, con studio in Roma, ove CONTRIBUTI CONSORTILI ACCERTAMENTO RETE AUTOSTRADALE Civile Sent. Sez. 5 Num. 33529 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 22/12/2025 2 elettivamente domiciliato (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: micheledefina@ordineavvocatibopec.it; sergiovacirca@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE E “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.”, con sede in Ravenna, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore;
INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia - Romagna il 23 maggio 2023, n. 610/13/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avv. Michele De Fina, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per la ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. L’“Autostrade per l’Italia S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia - Romagna il 23 maggio 2023, n. 610/13/2023, che, in controversia su impugnazione di avvisi di pagamento nn. 20180921422559478, 20190921422628544 e 20200921403994401 da parte della “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.”, in qualità di concessionaria della riscossione per conto del Consorzio di 3 Bonifica della Romagna Occidentale, con riguardo ai contributi relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 per l’importo complessivo di € 263.283,34, in relazione ai tratti autostradali allocati nell’ambito del comprensorio consortile e gestiti in regime di concessione statale, ha rigettato – dopo la relativa riunione – gli appelli proposti dalla medesima nei confronti del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e della “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.” avverso le sentenze depositate dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna il 28 dicembre 2020, nn. 148/2/2000 - 160/2/2020, ed il 17 marzo 2022, n. 47/2/2022, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato le decisioni di prime cure – che avevano respinto i ricorsi originari della contribuente - sul presupposto: a) che gli atti impositivi erano congruamente motivati, giacché in ciascuno «sono indicate le zone e i terreni valutati ai fini del contributo e nella parte finale vi sono le note esplicative che indicano gli specifici immobili e l’ubicazione degli stessi all’interno del comparto idraulico e il tipo di regime idraulico a loro protezione. Inoltre sono riportate le fonti normative da cui discende l’applicazione del contributo, richiamando il Piano di classifica per la ripartizione dei contributi, fatto che non è ostativo alla tutela del diritto di difesa attesa la legittimità del richiamo per relazione ad atti conoscibili da parte del contribuente»; b) che l’eventuale carenza di motivazione delle decisioni di prime cure presupporrebbe «la dimostrazione dell’inesistenza della motivazione anche sotto il profilo della mera apparenza, situazione non configurabile nel caso di specie ove le ragioni sottostanti alla decisione vengono espresse nell’atto, fermo restando che l’insufficienza della motivazione, se sussistente, 4 comporta esclusivamente l’obbligo di integrazione da parte del giudice d’appello e non la dichiarazione di nullità del provvedimento impugnato»; c) che la relazione tecnica di parte privata «non risulta provata neppure riguardo alle strutture di protezione enunciate né attraverso documentazione diretta ne’ indiretta ( relative spese di manutenzione) e che non spiega come avvenga lo smaltimento delle acque meteoriche per evitare la loro presenza sul manto stradale dotato di impermeabilità e di consistenza maggiore del suolo e quindi non assorbente le stesse, il che influisce sulla sicurezza della circolazione;
ciò contrasta con l’affermazione del Consorzio della loro confluenza nel reticolo idrico dallo stesso gestito e comunque non fornisce prova contraria alla presunzione in favore dell’ente», mentre, di contro, nella relazione di parte pubblica si mette in evidenza come «vengono indicati i tratti autostradali che godono del beneficio idraulico in genere nelle sue componenti di scolo e difesa interna, descrivendo l’area interessata (pianura, collinare o montana), le opere inerenti ed il corpo recettore oltre che la relativa ubicazione;
le indicazioni ivi contenute e gli effetti dell’attività di bonifica non sono specificamente contestati dall’appellante con supporto probatorio, il che esclude il superamento della presunzione a favore dell’ente e conferma la genericità della conclusione del CTP della Società Autostrade per cui “la rete autostradale è un’infrastruttura a carattere nazionale dotata di autonomi sistemi di sicurezza e protezione, la cui gestione e manutenzione è affidata in via esclusiva ad ASPI, in qualità di concessionaria dello Stato;
di contro, essa non può ottenere alcun beneficio dalle opere di bonifica poste in essere dall’ente consortile, per ragioni sia strutturali che giuridiche»; che «la manutenzione dell’infrastruttura non esclude la tipologia di 5 interventi sull’aree da questa occupate da parte di terzi, come riportati nella relazione tecnica prodotta dal Consorzio e quindi l’esistenza di un beneficio effettivo alla luce della realizzazione di opere idrauliche che forniscono una tutela del bene attraverso una funzione di sicurezza intesa in senso ampio». 3. Il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha resistito con controricorso, mentre la “S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A.” è rimasta intimata. 4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza. 5. Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., richiamando precedenti a sé favorevoli della recente giurisprudenza di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 860 cod. civ., degli artt. 10, 11, 17 e 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli artt. 2, 14, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 28, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stati erroneamente confermati dal giudice di secondo grado i contributi consortili recati dall’impugnato avviso di pagamento, senza tener conto dell’assenza del “beneficio” per la peculiare situazione giuridico-fattuale dell’autostrada. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata confermata dal giudice di secondo grado la misura dei contributi consortili in ragione dei criteri di calcolo applicati dall’ente impositore. 2. Il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 6 2.1 La ricorrente «ha contestato l’illegittimità della pretesa per carenza del presupposto impositivo del “beneficio effettivo”, considerato che i terreni in esame, dopo essere stati espropriati nell’interesse dello Stato, rappresentano aree di interesse demaniale costituenti la rete autostradale, sottoposte a vincoli e a regole peculiari, sin dalla fase di progettazione dell’infrastruttura, anche in relazione al controllo delle acque». 2.2 Tuttavia, a fronte dell’accertamento fattuale del giudice di appello sulla sussistenza del beneficio consortile per i tratti autostradali indicati nella relazione tecnica di parte pubblica [con la specifica descrizione dell’area interessata (pianeggiante, collinare o montana), le opere inerenti ed il corpo recettore oltre che la relativa ubicazione], col rilievo della raccolta e della confluenza delle acque meteoriche nel c.d. “reticolo di bonifica”, godendo del beneficio idraulico nella duplice componente di scolo e difesa, la censura tende a sollecitare – sotto l’apparenza di una violazione di legge - una revisione del merito ed una rivalutazione delle risultanze probatorie, che sono precluse al giudice di legittimità, deducendo la «carenza del presupposto impositivo del “beneficio effettivo”, considerato che i terreni in esame, dopo essere stati espropriati nell’interesse dello Stato, rappresentano aree di interesse demaniale costituenti la rete autostradale, sottoposte a vincoli e a regole peculiari, sin dalla fase di progettazione dell’infrastruttura, anche in relazione al controllo delle acque». Peraltro, gli obblighi posti a carico del proprietario o del concessionario delle strade pubbliche, dei proprietari dei terreni laterali, nonché dei proprietari (tra i quali rientrano anche i consorzi di bonifica) e degli utenti dei canali artificiali in prossimità del confine stradale, dal codice della strada (artt. 7 14, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) in relazione alla manutenzione dei manufatti stradali non escludono la soggezione al contributo consortile, laddove il percorso stradale ricada nell’ambito del comprensorio consortile e usufruisca delle opere idrauliche (canali, fossi, impianti) realizzate dal consorzio per la raccolta, lo scolo, il convogliamento ed il deflusso delle acque meteoriche (secondo l’individuazione fattane, nella specie, dall’art. 3, comma 3, della legge reg. Emilia – Romagna 2 agosto 1984, n. 42). A tale proposito, sulla scorta dell’accertamento del giudice di appello circa la sussistenza di numerose opere e interventi di bonifica posti in essere dall’ente impositore nell’ambito territoriale ove sono siti gli immobili della contribuente, è condivisibile l’assunto del controricorrente, secondo cui «le caratteristiche della rete viaria e l’attività di manutenzione della medesima svolta da ASPI ai sensi delle norme evocate del codice della strada non escludono, a differenza di quanto affermato ex adverso, il vantaggio ricavato dalle opere di bonifica presenti poiché detti immobili scolano le acque nei canali di bonifica e sono difesi idraulicamente dai medesimi». 2.3 In tal senso, questa Corte ha affermato, in analoghe fattispecie, che la circostanza che l’autostrada sia fornita di propri sistemi di sicurezza ovvero la previsione normativa che impone ai proprietari dei fossi di manutenerli non esclude che le opere realizzate e le attività poste in essere nei bacini di pertinenza a salvaguardia del territorio, del presidio idrogeologico, di difesa di natura idraulica, sistemazione pendici e dei versanti, contenimento delle zone franose, nonché del volume delle acque smaltite dal consorzio nel comprensorio di bonifica, arrechino benefici diretti al corpo 8 autostradale (Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11252; Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2025, n. 14756). Nel solco di tale indirizzo, si può conclusivamente affermare che, in materia di consorzi di bonifica, gli enti proprietari o concessionari di strade pubbliche (ivi comprese le società concessionarie di autostrade) sono obbligati al pagamento dei contributi consortili in relazione ai tratti e percorsi stradali (con pertinenze, arredi, attrezzature, impianti e servizi) ricadenti nel perimetro dei comprensori consortili, allorquando, a prescindere dall’osservanza degli obblighi gravanti a loro carico per la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade ai sensi dell’art. 14 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), essi ritraggano un beneficio diretto o indiretto dalle opere eseguite e dai manufatti realizzati dai predetti consorzi per la sistemazione idrogeologica del suolo, usufruendo, in particolare, delle reti idrauliche (canali, fossi, impianti) per la raccolta, il convogliamento, lo scolo ed il deflusso delle acque meteoriche riversantisi sulle superfici stradali. 2.4 Per cui, va confermato l’orientamento ormai consolidato, secondo cui, in tema di contributi di bonifica ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di 9 classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. Trib., 28 dicembre 2023, nn. 36246 e 36273; Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 4016). Dunque, tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente. 2.5 Inoltre, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne 10 deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24070). 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1 Secondo la prospettazione della ricorrente, «il Consorzio, ai fini dell’applicazione del tributo dovuto, ha assimilato indistintamente la categoria Autovia SP (piattaforma stradale + scarpate a verde + pertinenze) di tutte le particelle dell’Autostrada che attraversano il territorio di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna alla partita speciale strade tranne per poche particelle ove in catasto sono riportate con categoria agricola. Dall’individuazione di ogni singola particella sugli estratti dei fogli di mappa catastali interessati è emerso in maniera chiara ed evidente che la maggior parte delle particelle accatastate con qualità Autovia SP, totalmente valutate come appartenenti alla partita speciale strade nel calcolo del beneficio per il tributo da parte del Consorzio, altro non sono che le scarpate dell’autostrada ovvero le scarpate costituiscono la maggiore superfice della particella. … È ovvio che tali particelle, con riferimento all’intero tratto autostradale rientrante nel territorio di competenza del Consorzio di Bonifica “della Romagna Occidentale”, vanno ricalcolate valutando come partita speciale strade la giusta superfice occupata dall’autostrada e come terreni la restante parte». 3.2 In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (sotto il profilo del risultato probatorio), occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i 11 fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), e cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2020, n. 28940; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39057; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2021, n. 40214; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541; Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2023, n. 25518; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., Sez. 2^, 31 ottobre 2024, n. 28116; Cass., Sez. 1^, 22 ottobre 2025, n. 28088), la cui violazione è censurabile in sede di legittimità solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente 12 apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. 2^, 20 ottobre 2024, n. 27585). 3.3 Nella specie, a ben vedere, la censura attinge l’erronea applicazione dei criteri estimativi per la determinazione dei contributi consortili, involgendo un riesame dell’apprezzamento tecnico dei fatti accertati, che è irrimediabilmente sottratto al sindacato del giudice di legittimità. 3.4 In proposito, richiamando un recente arresto di questa Corte, il quale ha ribadito che, in tema di tributi indiretti, sono questioni puramente estimative (c.d. “estimative semplici”), di natura fattuale, quelle inerenti la determinazione del valore imponibile basato su operazioni di carattere tecnico, quali quelle che attengano alla rilevazione dell'obiettiva consistenza qualitativa e quantitativa del cespite, all'individuazione dei fattori di calcolo e all’espletamento di questo;
sono, per contro, questioni di estimazione complessa, che coinvolgono questioni di diritto, quelle che comportano un'operazione giuridica di interpretazione ed applicazione di leggi, atti e negozi giuridici concernenti l'imposta presa in considerazione e non si risolvono, perciò, in un mero giudizio di valore, come quando sono dedotti vizi del procedimento di accertamento, ovvero quando l'apprezzamento dei fatti accertati involga la risoluzione di una questione di diritto sull'imposizione 13 tributaria, attraverso la determinazione dei criteri giuridici che debbono presiedere alla predetta imposizione (in termini: Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2025, n. 1190 – sulla scia della risalente, ma non superata, Cass., Sez., Un., 18 giugno 1976, n. 2424), la controversa attribuzione dell’“indice idraulico” ad un fondo per la liquidazione pecuniaria del beneficio consortile rientra, a pieno titolo, tra le questioni puramente estimative, integranti un apprezzamento di merito e come tale non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato, trattandosi di valutazioni di carattere tecnico attinenti alla rilevazione dell'obiettiva consistenza qualitativa e quantitativa del cespite, all'individuazione dei fattori di calcolo ed all’espletamento di questo e dunque al complessivo giudizio di valore espletato. 3.5 Laddove, il giudice di appello ha dato ampiamente conto della propria valutazione, dilungandosi nell’argomentazione che: «Quanto al calcolo del contributo consortile l’appellante ne contesta la legittimità in base alla CTP depositata. In detto atto si evidenziano al punto 5 gli elementi non condivisi del calcolo rilevando che l’ente ha assimilato indistintamente la categoria Autovia SP (piattaforma stradale + scarpate a verde + pertinenze) di tutte le particelle dell’Autostrada che attraversano il territorio di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, alla “partita speciale strade” tranne per poche particelle che in catasto sono riportate come categoria agricola. Dall’individuazione di ogni singola particella sugli estratti dei fogli di mappa catastali interessati è emerso in maniera chiara ed evidente che praticamente la totalità delle particelle accatastate con qualità Autovia SP, interamente valutate come appartenenti alla partita speciale strade nel calcolo del beneficio per il tributo da 14 parte del Consorzio, altro non sono che le scarpate dell’autostrada ovvero le scarpate costituiscono la maggiore superfice della particella (v. relazione). Per il Ctp questo comporta che la parte ricadente nella partita speciale strade risulta decisamente ridotta. Per cui valutando come partita speciale strade la superfice occupata dall’autostrada e come terreni la restante parte occorre ricalcolare il contributo, sulla base degli algoritmi di calcolo del tributo prendendo in considerazione i partitari fabbricato/terreni allegati, si riscontra che il tributo dovuto dalla Società Autostrade per l’Italia S.p.A. risulta € 35.982,46 invece degli € 70.376,30 computati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale . Per il calcolo del tributo afferente alle particelle è stata distinta la superficie autostradale, valutata come tale, dalla superficie costituente le scarpate, questa superficie valutata come terreni. Nella relazione tecnica depositata dal Consorzio si assume che le varie particelle presentano nelle zone di beneficio omogeneo parametri tecnici caratteristici della zona di riferimento, applicandosi alle stesse il coefficiente di comportamento idraulico (beneficio idraulico) ed il coefficiente di uso del suolo (beneficio di presidio idrogeologico). Si afferma che tali parametri sono strettamente legati al singolo immobile in quanto esprimono l’effetto che le diverse tipologie di suoli/coperture esercitano sulla trasformazione degli afflussi in deflussi. Quanto al coefficiente di comportamento idraulico si richiama il Piano di classifica che stabilisce un valore pari a 22 alle strade ed autostrade valore giustificato dal fatto che tali immobili sono costituiti in prevalenza da superfici impermeabili o suoli compatti e che costituisce il limite inferiore di riferimento stabiliti dalle Line Guida regionali di cui alla DGR 385/14. Prosegue il consulente dell’ente rilevando che detto 15 coefficiente di comportamento idraulico è stato applicato ai soli immobili accatastati con la qualifica di autovia sede propria, mentre ai restanti terreni si sono attribuiti coefficienti tipici dei suoli agricoli compresi tra 0,80 e 2 in ragione della tessitura. Appare evidente che il calcolo effettuato dall’ente si ricollega a vari parametri e non può ritenersi limitato ad una variazione di superficie frutto di un’erronea valutazione della stessa, come viene affermato nella CTP della società appellante. Inoltre non è dato di comprendere come il Ctp dell’appellante sia giunto a ricalcolare il contributo, dato che per i valori riportati nel partitario dei terreni e fabbricati di proprietà della società autostrade allegato alla consulenza, non è contenuta alcuna indicazione circa le modalità con le quali si è giunti a determinare il contributo affiancato alla singola superficie riportata nel documento prodotto e dei coefficienti applicati. Per contro il suddetto calcolo comprende varie voci (capitolo 6 del Piano di classifica p.145 e seg. ove si fa riferimento anche alla quantificazione dei valori economici),fermo restando che le affermazioni contenute nella relazione tecnica del Consorzio sui parametri tecnici caratteristici della zona di beneficio omogeneo nella quale ricade una particella non sono state contestate, mentre la CTP della società è priva di ogni riferimento al riguardo. Ed il calcolo come riportato nella CTP dell’appellante non consente di affermare l’eccessività dell’incremento del contributo, mentre il Consorzio riferisce lo stesso al nuovo piano di classifica che ha operato la rivalutazione delle aree e l’adozione di indici tecnici che consentono di individuare il comportamento idraulico degli immobili oggetto di contribuzione e le aree ove le opere di bonifica svolgono un’attività più consistente, situazione non oggetto di esame da parte dell’appellante. La contestazione 16 deve pertanto ritenersi generica e come tale non suscettibile di inficiare le scelte operate dal Consorzio che risultano collegate ad una valutazione delle caratteristiche dell’infrastruttura sotto il profilo della permeabilità, fatto non contestato e delle aree su cui la struttura insiste, operando una distinzione tra le stesse fondata su criteri riferibili al piano di classifica che ne escludono l’arbitrarietà, ferma restando che la relativa erroneità, per l’onere della prova gravante sul contribuente, deve essere adeguatamente dimostrata dallo stesso». 3.6 Dunque, pur muovendo dal corretto presupposto dell’astratta equipollenza sul piano dell’efficacia probatoria, il giudice di appello ha convincentemente motivato la propria adesione alle conclusioni della perizia di parte pubblica rispetto a quelle della perizia di parte privata (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2015, n. 9357; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22209; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2017, n. 30158; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2018, n. 31606; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2019, nn. 34335 e 34336; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2020, n. 4851; Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2020, n. 12022; Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n. 6139; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2022, n. 6038; Cass, Sez. Trib., 16 giugno 2023, n. 17421; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2025, n. 19953). 4. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 5. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali: - nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
17 - nei rapporti tra ricorrente ed intimata, non vi è luogo ad alcuna liquidazione, non essendosi costituita in giudizio la parte vittoriosa. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 10.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Lo Sardo Dott. Giacomo Maria Stalla