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12 febbraio 1989
12 febbraio 1989
Art. 1. 1. All' articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, il numero 5 e' sostituito dal seguente:
"5) eta' non superiore ad anni settanta".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
La legge n. 68/1982 reca: (Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena). Si trascrive il testo del relativo art. 3, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 3. - Gli incarichi previsti dall'articolo 1 sono conferiti al sacerdote, secolare o regolare, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta;
4) sana costituzione fisica;
5) eta' non superiore ad anni settanta".
L'art. 1 della medesima legge, richiamato nell'articolo soprariportato, e' cosi' formulato:
"Art. 1. - Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o piu' cappellani.
Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico, all'ispettore dei cappellani previsto dall' art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 323 ".
"5) eta' non superiore ad anni settanta".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
La legge n. 68/1982 reca: (Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena). Si trascrive il testo del relativo art. 3, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 3. - Gli incarichi previsti dall'articolo 1 sono conferiti al sacerdote, secolare o regolare, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta;
4) sana costituzione fisica;
5) eta' non superiore ad anni settanta".
L'art. 1 della medesima legge, richiamato nell'articolo soprariportato, e' cosi' formulato:
"Art. 1. - Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o piu' cappellani.
Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico, all'ispettore dei cappellani previsto dall' art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 323 ".
Giurisprudenza • 6
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- art. 1338 c.c.·
- modifica unilaterale contratto·
- canone concessione marittima·
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- risarcimento danni·
- art. 1419 c.c.·
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- concessioni demaniali marittime