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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7869/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7869/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 26 febbraio 2025 ad ore 12.25 innanzi al dott. Serena Nicotra, sono comparsi:
Per l'avv. ARBOLETTO DANIELA Parte_1
Per l'avv. Giulia RE in sostituzione dell'avv. RE MICHELE Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Angelo Infantino.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni nel seguente modo: per l'appellante come da atto di appello;
per l'appellato come da nota difensiva del 3.2.2025, con condanna alla rifusione delle spese come da nota del 4 febbraio 2025.
Si procede alla discussione orale.
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio, alle ore 15.00, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando atto che le parti non sono presenti alla lettura.
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7869/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARBOLETTO DANIELA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
COCCANARI MARCELLA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RE MICHELE Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il ha chiesto l'integrale Parte_1 riforma della sentenza n. 5672/2023, depositata dal Giudice di Pace di Milano in data 2 ottobre 2023, con cui è stata accolta l'impugnazione svolta da avverso l'ingiunzione di pagamento n. Controparte_1
20220430546142409287727, relativa all'omesso pagamento di verbali elevati per violazioni del codice della strada.
Nel giudizio di primo grado, aveva proposto opposizione avverso l'ingiunzione di Controparte_1 pagamento deducendo, preliminarmente, il decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la indicata data di commissione delle violazioni, risalente al 13 aprile 2015, e la data di notificazione dell'ingiunzione, avvenuta in data 10 novembre 2022.
In secondo luogo, il ricorrente aveva lamentato il mancato invio, nei 120 giorni prima dell'ingiunzione, del dettaglio degli importi iscritti a ruolo, in violazione della disposizione di cui all'art. 1 comma 544 della L.
228/2012, con conseguente nullità dell'ingiunzione.
pagina 2 di 7 Inoltre, la parte aveva dedotto la illegittimità della applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27 L. 689/81 e l'assenza di adeguata motivazione dell'atto.
Infine, nel merito il ricorrente aveva contestato la sussistenza della violazione in quanto lo stesso non era mai stato proprietario del veicolo tg BG773MN indicato sul verbale, in quanto tale veicolo corrispondeva ad un veicolo modello Fiat Punto 1.2 e non alla Ford Kuga indicata dalle autorità.
Il , ritualmente costituito, aveva chiesto il rigetto dell'opposizione, evidenziando che Parte_1 il verbale di contestazione dell'infrazione era stato regolarmente notificato al ricorrente, il quale non aveva proceduto alla sua impugnazione, con la conseguente preclusione di contestazioni sulla sussistenza della violazione accertata.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, il aveva evidenziato che il decorso del termine era stato Pt_1 sospeso in forza delle disposizioni di cui al DL 18/2020 nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e che si applicava alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 12 del DL 159/2015 prevedente la ulteriore proroga dei termini di prescrizione e decadenza fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Infine, il resistente aveva dedotto l'infondatezza degli altri motivi di censura svolti dal ricorrente.
Il Giudice di pace nella sentenza impugnata ha accolto l'opposizione ritenendo maturata la prescrizione del credito, rilevando che il verbale di infrazione era stato notificato in data 24 aprile 2015 e ritenendo operativa la sospensione dei termini di prescrizione soltanto nel periodo dall'8 marzo sino al 31 agosto 2021, in ragione della affermata inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 12 del DL 159/2015.
Nell'atto di appello, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto frutto di errata applicazione delle norme di cui DL 18/2020, nella parte in cui il Giudice di Pace non aveva riconosciuto la proroga della sospensione fino al 31 dicembre 2023 ed aveva ritenuto inapplicabile alla riscossione delle sanzioni amministrative la disciplina di cui all'art. 12 del DL 159/2015.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'opposizione avversaria.
L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, sul rilievo della corretta interpretazione da parte del giudice di pace delle norme di cui all'art. 68 del DL 18/2020 e di cui all'art. 12 del
DL 159/2015.
L'appellato ha poi richiamato le ulteriori difese svolte nel giudizio di primo grado.
All'esito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
L'appello va accolto nei limiti che seguono.
La prima questione da esaminare riguarda il verificarsi della prescrizione quinquennale tra la data di notifica del verbale di infrazione, risalente al 24 aprile 2015 e la data di notifica dell'ingiunzione, avvenuta in data 10 novembre 2022.
pagina 3 di 7 Il Giudice di primo grado ha ritenuto che sia decorso il termine di prescrizione non potendo il Pt_1 beneficiare del periodo di sospensione previsto dall'art. 12 del DL 159/2015 in quanto riferibile solo ai tributi, ai contributi previdenziali ed assistenziali e non applicabile in via analogica alle sanzioni amministrative.
Orbene, va anzitutto riportata la normativa che viene in rilievo nella fattispecie.
L'art. 68 del DL 18/2020 prevede testualmente:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159
Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a
3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Il primo comma dell'art. 68 ha poi richiamato l'art. 12 del d lgs 159/2015, che prevede:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali , favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. .
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori dei Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”
3. L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Le citate norme hanno quindi introdotto una sospensione dei termini dei versamenti sia per le entrate tributarie che non tributarie scadenti nel citato periodo, il che ha comportato la impossibilità per gli enti impositori di pagina 4 di 7 notificare ingiunzioni di pagamento, cartelle di pagamento e i successivi atti della riscossione coattiva nel medesimo periodo.
Al contempo, in forza del richiamo all'art. 12 del Dlgs 159 del 2015, per tutte le annualità la cui decadenza o prescrizione maturava, originariamente, nell'anno di sospensione, e quindi negli anni 2020 e 2021 – come nel caso in esame - è stata disposta la proroga al 31.12.2023 per tutti i termini di notifica di ingiunzioni, cartelle e atti della riscossione coattiva che sarebbero decaduti o prescritti nel 2020 e nel 2021.
Il contenuto e l'ampiezza delle previsioni sopra citate evidenzia quindi l'applicabilità della sospensione non solo al caso in cui, prima della sospensione, vi sia stata la notifica di un atto della riscossione, come la cartella di pagamento o l'ingiunzione di cui al RD 639/1910, ma anche al caso, come quello in esame, in cui l'agente della riscossione non abbia ancora proceduto alla notifica di un atto della riscossione.
Il comma 3 del citato articolo 12, nel prevedere il divieto di notificare le cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione, va poi ritenuto applicabile anche all'ingiunzione di cui al RD 639/1910, in considerazione del richiamo normativo contenuto nell'art. 68 del decreto Cura Italia.
Ciò posto, non si condivide l'interpretazione del giudice di primo grado secondo cui tale normativa sarebbe applicabile solo alle entrate diverse da quelle derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative, atteso che proprio il generale richiamo contenuto nell'art. 68 del DL 18/2020 alle entrate non tributarie è indice della riferibilità della normativa contenuta in tale disposizione- così come di quella di cui all'art. 12 del D.lgs
159/2012 cui l'art. 68 ha fatto espresso richiamo – a tutte le pretese creditorie degli enti, ivi comprese quelle derivanti dall'esercizio del potere sanzionatorio.
Ne deriva che, differentemente da quanto affermato nella sentenza di primo grado, il ha beneficiato Pt_1 della sospensione prevista dalla citata normativa per la notifica dell'ingiunzione di pagamento, dato che il termine di prescrizione quinquennale per il credito portato da tale atto sarebbe per l'appunto scaduto nel periodo di sospensione.
Venendo agli altri motivi di censura svolti da nel ricorso di primo grado, si rileva in Controparte_1 primo luogo che la regolare notifica del verbale di infrazione e la mancata proposizione dell'opposizione a tale verbale nel termine di cui all'art. 7 del D.lgs 150/2011 preclude in questa sede ogni contestazione sulla sussistenza della violazione contestata.
In secondo luogo, con riferimento alla motivazione dell'ingiunzione, l'atto contiene il riferimento alla natura e data dell'infrazione, ai dati del veicolo cui si riferisce la violazione, oltre che l'importo della sanzione e della maggiorazione ex art. 27 L. 689/1981, sicchè contiene tutti gli elementi necessari ad individuare la pretesa posta a base del provvedimento.
Parimenti non si reputa fondata la dedotta illegittimità della sanzione per la violazione del disposto di cui all'art. 1 comma 544 L 228/2012.
Invero, non si ritiene applicabile alla fattispecie la norma di cui all'art 1 comma 544 L 228/2012, secondo cui:
“nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente
pagina 5 di 7 disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”.
Il contenuto testuale della previsione ne circoscrive la applicazione al procedimento di riscossione esattoriale previsto dal DPR 602/1973, non soltanto per il richiamo al citato testo normativo, ma altresì in forza della prescrizione dell'invio di una comunicazione avente ad oggetto il dettaglio delle “iscrizioni a ruolo”.
Il caso in esame esula dal paradigma delineato da tale normativa.
Invero, occorre considerare che l'amministrazione si è avvalsa di un diverso procedimento di riscossione del proprio credito, che non è quello prevedente l'iscrizione a ruolo prevista dal citato DPR 602/1973, ma è per l'appunto quella dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910.
Inoltre, dall'esame dei commi precedenti, e segnatamente dei commi 537-543 dell'art. 1, si trae conferma del fatto che tale disposizione si inserisce in una regolamentazione dedicata esclusivamente alla riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emissione di successiva cartella esattoriale, prevedente la sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo in caso di ricorrenza dei presupposti di cui al comma 537 e ss. e la fissazione dei termini e modalità per la verifica del credito e l'adozione di eventuali provvedimenti di sgravio.
In questo contesto, il comma 544 risulta strettamente legato all'ambito applicativo delineato dalla normativa precedente, in quanto, mentre i precedenti commi si occupano di procedimenti di riscossione già iniziati, tale disposizione detta una apposita disciplina per tali procedure di riscossione iniziate successivamente all'entrata in vigore del decreto ed aventi per l'appunto oggetto debiti inferiori a 1000 euro.
Occorre poi evidenziare che la citata previsione, introducendo una deroga alle modalità e tempi per uno specifico procedimento di riscossione va considerata una norma di stretta interpretazione e non può quindi essere estesa a diversi procedimenti di riscossione, disciplinati da norme diverse, in relazione alle quali la applicazione della disciplina di cui al DPR 602/73 è ammessa soltanto previo vaglio sulla compatibilità delle singole norme.
Infine, non si ritiene fondate neppure la doglianza in ordine all'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27 della L. 689/1981.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione, “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche
l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Cass.civ. n. 1884/2016).
La correlazione della applicazione della maggiorazione alla esigibilità della sanzione principale comporta la sussistenza del diritto dell'amministrazione a richiedere il pagamento di tale maggiorazione indipendentemente dalla forma di riscossione prescelta.
pagina 6 di 7 Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, va disposto il rigetto dell'opposizione di avverso l'ingiunzione di pagamento 20220430546142409287727. Controparte_1
In forza del principio di soccombenza, l' appellato va condannata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore del , spese che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del Parte_1
DM 55/2014, tenendo conto del valore del credito fatto valere in giudizio, con riduzione rispetto ai valori medi data la natura delle questioni trattate, l'assenza di istruttoria e l'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello svolto dal e, in riforma della sentenza n. 5672/2023 Parte_1 depositata dal Giudice di Pace di in data 2 ottobre 2023, rigetta l'opposizione svolta da Pt_1 CP_2
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20220430546142409287727;
[...]
- condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio che liquida per il primo grado in €173,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge e per il secondo grado in € 331,00 per compensi, oltre spese generali, Iva
(se dovuta) e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 26 febbraio 2025
Il Giudice dott. Serena Nicotra
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7869/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 26 febbraio 2025 ad ore 12.25 innanzi al dott. Serena Nicotra, sono comparsi:
Per l'avv. ARBOLETTO DANIELA Parte_1
Per l'avv. Giulia RE in sostituzione dell'avv. RE MICHELE Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Angelo Infantino.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni nel seguente modo: per l'appellante come da atto di appello;
per l'appellato come da nota difensiva del 3.2.2025, con condanna alla rifusione delle spese come da nota del 4 febbraio 2025.
Si procede alla discussione orale.
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio, alle ore 15.00, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando atto che le parti non sono presenti alla lettura.
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7869/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARBOLETTO DANIELA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
COCCANARI MARCELLA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RE MICHELE Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il ha chiesto l'integrale Parte_1 riforma della sentenza n. 5672/2023, depositata dal Giudice di Pace di Milano in data 2 ottobre 2023, con cui è stata accolta l'impugnazione svolta da avverso l'ingiunzione di pagamento n. Controparte_1
20220430546142409287727, relativa all'omesso pagamento di verbali elevati per violazioni del codice della strada.
Nel giudizio di primo grado, aveva proposto opposizione avverso l'ingiunzione di Controparte_1 pagamento deducendo, preliminarmente, il decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la indicata data di commissione delle violazioni, risalente al 13 aprile 2015, e la data di notificazione dell'ingiunzione, avvenuta in data 10 novembre 2022.
In secondo luogo, il ricorrente aveva lamentato il mancato invio, nei 120 giorni prima dell'ingiunzione, del dettaglio degli importi iscritti a ruolo, in violazione della disposizione di cui all'art. 1 comma 544 della L.
228/2012, con conseguente nullità dell'ingiunzione.
pagina 2 di 7 Inoltre, la parte aveva dedotto la illegittimità della applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27 L. 689/81 e l'assenza di adeguata motivazione dell'atto.
Infine, nel merito il ricorrente aveva contestato la sussistenza della violazione in quanto lo stesso non era mai stato proprietario del veicolo tg BG773MN indicato sul verbale, in quanto tale veicolo corrispondeva ad un veicolo modello Fiat Punto 1.2 e non alla Ford Kuga indicata dalle autorità.
Il , ritualmente costituito, aveva chiesto il rigetto dell'opposizione, evidenziando che Parte_1 il verbale di contestazione dell'infrazione era stato regolarmente notificato al ricorrente, il quale non aveva proceduto alla sua impugnazione, con la conseguente preclusione di contestazioni sulla sussistenza della violazione accertata.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, il aveva evidenziato che il decorso del termine era stato Pt_1 sospeso in forza delle disposizioni di cui al DL 18/2020 nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e che si applicava alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 12 del DL 159/2015 prevedente la ulteriore proroga dei termini di prescrizione e decadenza fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Infine, il resistente aveva dedotto l'infondatezza degli altri motivi di censura svolti dal ricorrente.
Il Giudice di pace nella sentenza impugnata ha accolto l'opposizione ritenendo maturata la prescrizione del credito, rilevando che il verbale di infrazione era stato notificato in data 24 aprile 2015 e ritenendo operativa la sospensione dei termini di prescrizione soltanto nel periodo dall'8 marzo sino al 31 agosto 2021, in ragione della affermata inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 12 del DL 159/2015.
Nell'atto di appello, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto frutto di errata applicazione delle norme di cui DL 18/2020, nella parte in cui il Giudice di Pace non aveva riconosciuto la proroga della sospensione fino al 31 dicembre 2023 ed aveva ritenuto inapplicabile alla riscossione delle sanzioni amministrative la disciplina di cui all'art. 12 del DL 159/2015.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'opposizione avversaria.
L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, sul rilievo della corretta interpretazione da parte del giudice di pace delle norme di cui all'art. 68 del DL 18/2020 e di cui all'art. 12 del
DL 159/2015.
L'appellato ha poi richiamato le ulteriori difese svolte nel giudizio di primo grado.
All'esito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
L'appello va accolto nei limiti che seguono.
La prima questione da esaminare riguarda il verificarsi della prescrizione quinquennale tra la data di notifica del verbale di infrazione, risalente al 24 aprile 2015 e la data di notifica dell'ingiunzione, avvenuta in data 10 novembre 2022.
pagina 3 di 7 Il Giudice di primo grado ha ritenuto che sia decorso il termine di prescrizione non potendo il Pt_1 beneficiare del periodo di sospensione previsto dall'art. 12 del DL 159/2015 in quanto riferibile solo ai tributi, ai contributi previdenziali ed assistenziali e non applicabile in via analogica alle sanzioni amministrative.
Orbene, va anzitutto riportata la normativa che viene in rilievo nella fattispecie.
L'art. 68 del DL 18/2020 prevede testualmente:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159
Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a
3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Il primo comma dell'art. 68 ha poi richiamato l'art. 12 del d lgs 159/2015, che prevede:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali , favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. .
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori dei Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”
3. L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Le citate norme hanno quindi introdotto una sospensione dei termini dei versamenti sia per le entrate tributarie che non tributarie scadenti nel citato periodo, il che ha comportato la impossibilità per gli enti impositori di pagina 4 di 7 notificare ingiunzioni di pagamento, cartelle di pagamento e i successivi atti della riscossione coattiva nel medesimo periodo.
Al contempo, in forza del richiamo all'art. 12 del Dlgs 159 del 2015, per tutte le annualità la cui decadenza o prescrizione maturava, originariamente, nell'anno di sospensione, e quindi negli anni 2020 e 2021 – come nel caso in esame - è stata disposta la proroga al 31.12.2023 per tutti i termini di notifica di ingiunzioni, cartelle e atti della riscossione coattiva che sarebbero decaduti o prescritti nel 2020 e nel 2021.
Il contenuto e l'ampiezza delle previsioni sopra citate evidenzia quindi l'applicabilità della sospensione non solo al caso in cui, prima della sospensione, vi sia stata la notifica di un atto della riscossione, come la cartella di pagamento o l'ingiunzione di cui al RD 639/1910, ma anche al caso, come quello in esame, in cui l'agente della riscossione non abbia ancora proceduto alla notifica di un atto della riscossione.
Il comma 3 del citato articolo 12, nel prevedere il divieto di notificare le cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione, va poi ritenuto applicabile anche all'ingiunzione di cui al RD 639/1910, in considerazione del richiamo normativo contenuto nell'art. 68 del decreto Cura Italia.
Ciò posto, non si condivide l'interpretazione del giudice di primo grado secondo cui tale normativa sarebbe applicabile solo alle entrate diverse da quelle derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative, atteso che proprio il generale richiamo contenuto nell'art. 68 del DL 18/2020 alle entrate non tributarie è indice della riferibilità della normativa contenuta in tale disposizione- così come di quella di cui all'art. 12 del D.lgs
159/2012 cui l'art. 68 ha fatto espresso richiamo – a tutte le pretese creditorie degli enti, ivi comprese quelle derivanti dall'esercizio del potere sanzionatorio.
Ne deriva che, differentemente da quanto affermato nella sentenza di primo grado, il ha beneficiato Pt_1 della sospensione prevista dalla citata normativa per la notifica dell'ingiunzione di pagamento, dato che il termine di prescrizione quinquennale per il credito portato da tale atto sarebbe per l'appunto scaduto nel periodo di sospensione.
Venendo agli altri motivi di censura svolti da nel ricorso di primo grado, si rileva in Controparte_1 primo luogo che la regolare notifica del verbale di infrazione e la mancata proposizione dell'opposizione a tale verbale nel termine di cui all'art. 7 del D.lgs 150/2011 preclude in questa sede ogni contestazione sulla sussistenza della violazione contestata.
In secondo luogo, con riferimento alla motivazione dell'ingiunzione, l'atto contiene il riferimento alla natura e data dell'infrazione, ai dati del veicolo cui si riferisce la violazione, oltre che l'importo della sanzione e della maggiorazione ex art. 27 L. 689/1981, sicchè contiene tutti gli elementi necessari ad individuare la pretesa posta a base del provvedimento.
Parimenti non si reputa fondata la dedotta illegittimità della sanzione per la violazione del disposto di cui all'art. 1 comma 544 L 228/2012.
Invero, non si ritiene applicabile alla fattispecie la norma di cui all'art 1 comma 544 L 228/2012, secondo cui:
“nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente
pagina 5 di 7 disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”.
Il contenuto testuale della previsione ne circoscrive la applicazione al procedimento di riscossione esattoriale previsto dal DPR 602/1973, non soltanto per il richiamo al citato testo normativo, ma altresì in forza della prescrizione dell'invio di una comunicazione avente ad oggetto il dettaglio delle “iscrizioni a ruolo”.
Il caso in esame esula dal paradigma delineato da tale normativa.
Invero, occorre considerare che l'amministrazione si è avvalsa di un diverso procedimento di riscossione del proprio credito, che non è quello prevedente l'iscrizione a ruolo prevista dal citato DPR 602/1973, ma è per l'appunto quella dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910.
Inoltre, dall'esame dei commi precedenti, e segnatamente dei commi 537-543 dell'art. 1, si trae conferma del fatto che tale disposizione si inserisce in una regolamentazione dedicata esclusivamente alla riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emissione di successiva cartella esattoriale, prevedente la sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo in caso di ricorrenza dei presupposti di cui al comma 537 e ss. e la fissazione dei termini e modalità per la verifica del credito e l'adozione di eventuali provvedimenti di sgravio.
In questo contesto, il comma 544 risulta strettamente legato all'ambito applicativo delineato dalla normativa precedente, in quanto, mentre i precedenti commi si occupano di procedimenti di riscossione già iniziati, tale disposizione detta una apposita disciplina per tali procedure di riscossione iniziate successivamente all'entrata in vigore del decreto ed aventi per l'appunto oggetto debiti inferiori a 1000 euro.
Occorre poi evidenziare che la citata previsione, introducendo una deroga alle modalità e tempi per uno specifico procedimento di riscossione va considerata una norma di stretta interpretazione e non può quindi essere estesa a diversi procedimenti di riscossione, disciplinati da norme diverse, in relazione alle quali la applicazione della disciplina di cui al DPR 602/73 è ammessa soltanto previo vaglio sulla compatibilità delle singole norme.
Infine, non si ritiene fondate neppure la doglianza in ordine all'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27 della L. 689/1981.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione, “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche
l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Cass.civ. n. 1884/2016).
La correlazione della applicazione della maggiorazione alla esigibilità della sanzione principale comporta la sussistenza del diritto dell'amministrazione a richiedere il pagamento di tale maggiorazione indipendentemente dalla forma di riscossione prescelta.
pagina 6 di 7 Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, va disposto il rigetto dell'opposizione di avverso l'ingiunzione di pagamento 20220430546142409287727. Controparte_1
In forza del principio di soccombenza, l' appellato va condannata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore del , spese che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del Parte_1
DM 55/2014, tenendo conto del valore del credito fatto valere in giudizio, con riduzione rispetto ai valori medi data la natura delle questioni trattate, l'assenza di istruttoria e l'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello svolto dal e, in riforma della sentenza n. 5672/2023 Parte_1 depositata dal Giudice di Pace di in data 2 ottobre 2023, rigetta l'opposizione svolta da Pt_1 CP_2
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20220430546142409287727;
[...]
- condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio che liquida per il primo grado in €173,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge e per il secondo grado in € 331,00 per compensi, oltre spese generali, Iva
(se dovuta) e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 26 febbraio 2025
Il Giudice dott. Serena Nicotra
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