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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/06/2024, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2704/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2704/2023 tra elett.te dom.t presso il Parte_1 proc.avv.to DE CESARIS GIACOMO che l rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione ATTORE/I
e
APPRESENTATA DA lett.te dom.t presso il Controparte_1 Controparte_2 proc.avv.to DEMONTIS SARA che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 26 giugno 2024 ad ore innanzi al dott. Maria Giuseppa Sanna, sono comparsi: preso atto della adesione alla trattazione scritta e delle note depositata al PCT in sostituzione di udienza contenenti le conclusioni delle parte
Il Giudice si ritira in camera di Consiglio
Il Giudice
dott. Maria Giuseppa Sanna
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Giuseppa Sanna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2704/2023 promossa da:
e Parte_1 [...]
elett.te dom.te presso il proc. Parte_2 avv.to DE CESARIS GIACOMO che le rappresenta e difende per delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio ATTORE Contro
RAPPRESENTATA DA elett.te Controparte_1 Controparte_2 dom.t presso il proc.avv.to DEMONTIS SARA che l rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO
Contro
mandataria di Controparte_3 Controparte_4 elett.te dom.ta presso il proc.avv.to MASTIO GIANLUIGI GIUSEPPE che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTA
Contro
elett.te dom.ta presso i proc.avv.ti Controparte_5
FRANCESCA E FERNANDO PES che la rappresentano e difendono per procura generale
CONVENUTA
Contro
Controparte_6
CONVENUTA contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli telematici di note scritte in sostituzione di udienza allegati al verbale d'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
e
[...] Parte_2
instauravano il giudizio di merito di opposizione all'esecuzione
[...] immobiliare promossa nei confronti di Pt_1 Parte_1 quale terza datrice di ipoteca del debitore Parte_2
( già
[...] Controparte_7
) , a fondamento della opposizione avanzava nel presente giudizio la doglianza
[...] in ordine alla nullità del contratto di mutuo fondiario e del contratto accessorio di garanzia attesa la violazione del limite di finanziabilità contenuta nell'erogazione del mutuo combinato disposto dell'art. 38 e della deliberazione CICR del 22.4.1995, si evince che nel mutuo fondiario: 1) la garanzia deve essere concessa dallo stesso mutuatario;
2) la somma erogata non deve superare il tetto stabilito dal Cicr (oggi l'80% del valore dell'immobile); 3) la garanzia deve essere contestuale al finanziamento, concludeva chiedendo in accoglimento della opposizione la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo e dei contratti di garanzia accessori al predetto. Si costituivano tutte le parti convenute ad eccezione di Controparte_8
che, pertanto deve essere dichiarata contumace, contestando l'opposizione e
[...] tutti i motivi posti a suo fondamento avuto riguardo da ultimo alla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la quale è stato risolto definitivamente la questione agli effetti della violazione del limite di finanziabilità del mutuo fondiario, concludevano per il rigetto dell'opposizione. L'opposizione appare infondata e deve essere rigettata Come già affermato da questo Giudice in sede di opposizione all'esecuzione ( fase cautelare di sospensione) e in conformità alla decisione Collegiale sempre su detto provvedimento ( in verità i provvedimenti emessi dal Tribunale in via cautelare sono due e due provvedimenti collegiali di conferma) trovano applicazione i principi enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni unite n.33719/2022 , principi che hanno avuto piena conferma anche con le successive decisioni ( v. Cass. 7949/2023; Cass. 6907/2023 ). Deve di conseguenza ritenersi consolidato il principio che il mutuo fondiario che non rispetta i limiti di finanziabilità non è nullo né riqualificabile come mutuo «ordinario», ma è un perfetto mutuo «fondiario». Le Sezioni unite, dunque, non solo ritengono valido il contratto di mutuo, sostenendo che la violazione del limite di finanziabilità non rappresenti un contrasto con una norma imperativa (per la ragione che essa è preordinata solamente alla specificazione dell'oggetto del contratto) e, quindi, non concreti una causa di nullità del contratto, ma anche addirittura salvano la caratteristica fondiaria del mutuo, con tutti i benefici applicativi che ne conseguono soprattutto sul piano processuale.
pagina 3 di 5 A questa conclusione la Cassazione giunge con un ragionamento giuridico articolato che parte dal rilievo che le parti contraenti del mutuo hanno inteso in effetti stipulare un mutuo dotato delle caratteristiche del mutuo fondiario e che poi esse confliggono sulla sua validità (sostenuta dalla banca mutuante) o invalidità (sostenuta dal mutuatario). A fronte di questa considerazione la citata sentenza sostiene che il giudice non può alterare la qualificazione conferita dalle parti a un contratto, a meno che il contratto sia invalido (e, quindi, si discuta in giudizio della sua convertibilità in un contratto valido;
ma, per riferimento il finanziamento oltre i limiti la nullità è esclusa) oppure a meno che tale qualificazione sia essa stessa oggetto di contestazione in giudizio. A quest'ultimo riguardo, la Cassazione afferma che, quando si tratta di effettuare la riqualificazione di un contratto, occorre procedere in termini rigorosamente obiettivi al fine di ricostruire quale fosse la comune intenzione delle parti contraenti.
Ebbene, se tale comune intenzione sia appunto quella di stipulare un contratto di mutuo fondiario, il giudice non può oltrepassarla e riqualificare il contratto sottoposto al suo esame affinché esso produca gli effetti di un diverso contratto, come, nel caso specifico accadrebbe, se un contratto di mutuo fondiario fosse riconfigurato come mutuo ordinario. Alla luce del qualificato arresto, atteso che l'unica contestazione della validità del contratto di mutuo fondiario intercorso tra le parti atteneva all'avvenuto finanziamento con violazione dei limiti previsti dall'art. 38 Dlgs 385/1993 deve concludersi per il rigetto del reclamo anche sul punto. Parimenti infondata la richiesta di nullità dei contratti accessori di garanzia e ciò avuto riguardo a quanto anche di recente la Corte di Cassazione ha statuito ( Cass. 3462/2024). Ha ritenuto la corte con la richiamata sentenza che l' assunto, della consequenziale inefficacia delle garanzie ulteriori al beneficio fondiario, è errato giuridicamente. Ha rilevato nella specie che l'orientamento sotteso al provvedimento impugnato è stato contraddetto dalle Sezioni Unite, in applicazione del principio per cui il limite di finanziabilità ex art. 38 cit. non costituisce elemento essenziale del contenuto del contratto, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale fissato dall'autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa (Cass. Sez. U n. 33719-22), rilevando comunque che detto aspetto rimane del tutto indifferente nel caso concreto avuto riguardo al fatto la questione relativa alla violazione del limite di finanziabilità non avrebbe potuto avere (e non ha) alcuna influenza sul tema connesso della sopravvivenza o meno delle delle garanzie ( nell'ipotesi di nullità del contrato di mutuo fondiario come rinveniente nel provvedimento oggetto del ricorso in Cassazione)
. Conclude pertanto la citata sentenza che “L'indirizzo al quale il tribunale ha aderito, secondo il quale il limite di finanziabilità ex art. 38, secondo comma, del T.u.b. è elemento essenziale del contenuto del contratto, tanto che il suo mancato rispetto ne determina la nullità (salva la possibilità della conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti), non è invocabile ove non sia in discussione il beneficio fondiario. E in particolare non serve a negare l'esistenza (pur sempre ovvia) dell'obbligazione restitutoria in capo alla mutuataria, eventualmente pagina 4 di 5 degradata al chirografo. Pertanto, la nullità del mutuo fondiario per eccedenza del finanziamento – quand'anche si reputasse di non concordare con la motivazione spesa dalle Sezioni Unite - non comporterebbe l'inefficacia delle garanzie che, in aggiunta al beneficio fondiario, la banca finanziatrice avesse ottenuto – così come nella specie ha ottenuto – da un terzo col fine di assicurarsi per altra via l'adempimento del credito restitutorio” A fronte di siffatte, inconfutabili, decisioni della Suprema Corte l'opposizione deve essere rigettata e gli attori condannati al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta
2) condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi per ciascun convenuto € 20.357,00 oltre accessori di legge
Sassari 26/06/2024
Il Giudice dott. Maria Giuseppa Sanna
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2704/2023 tra elett.te dom.t presso il Parte_1 proc.avv.to DE CESARIS GIACOMO che l rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione ATTORE/I
e
APPRESENTATA DA lett.te dom.t presso il Controparte_1 Controparte_2 proc.avv.to DEMONTIS SARA che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 26 giugno 2024 ad ore innanzi al dott. Maria Giuseppa Sanna, sono comparsi: preso atto della adesione alla trattazione scritta e delle note depositata al PCT in sostituzione di udienza contenenti le conclusioni delle parte
Il Giudice si ritira in camera di Consiglio
Il Giudice
dott. Maria Giuseppa Sanna
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Giuseppa Sanna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2704/2023 promossa da:
e Parte_1 [...]
elett.te dom.te presso il proc. Parte_2 avv.to DE CESARIS GIACOMO che le rappresenta e difende per delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio ATTORE Contro
RAPPRESENTATA DA elett.te Controparte_1 Controparte_2 dom.t presso il proc.avv.to DEMONTIS SARA che l rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO
Contro
mandataria di Controparte_3 Controparte_4 elett.te dom.ta presso il proc.avv.to MASTIO GIANLUIGI GIUSEPPE che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTA
Contro
elett.te dom.ta presso i proc.avv.ti Controparte_5
FRANCESCA E FERNANDO PES che la rappresentano e difendono per procura generale
CONVENUTA
Contro
Controparte_6
CONVENUTA contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli telematici di note scritte in sostituzione di udienza allegati al verbale d'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
e
[...] Parte_2
instauravano il giudizio di merito di opposizione all'esecuzione
[...] immobiliare promossa nei confronti di Pt_1 Parte_1 quale terza datrice di ipoteca del debitore Parte_2
( già
[...] Controparte_7
) , a fondamento della opposizione avanzava nel presente giudizio la doglianza
[...] in ordine alla nullità del contratto di mutuo fondiario e del contratto accessorio di garanzia attesa la violazione del limite di finanziabilità contenuta nell'erogazione del mutuo combinato disposto dell'art. 38 e della deliberazione CICR del 22.4.1995, si evince che nel mutuo fondiario: 1) la garanzia deve essere concessa dallo stesso mutuatario;
2) la somma erogata non deve superare il tetto stabilito dal Cicr (oggi l'80% del valore dell'immobile); 3) la garanzia deve essere contestuale al finanziamento, concludeva chiedendo in accoglimento della opposizione la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo e dei contratti di garanzia accessori al predetto. Si costituivano tutte le parti convenute ad eccezione di Controparte_8
che, pertanto deve essere dichiarata contumace, contestando l'opposizione e
[...] tutti i motivi posti a suo fondamento avuto riguardo da ultimo alla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la quale è stato risolto definitivamente la questione agli effetti della violazione del limite di finanziabilità del mutuo fondiario, concludevano per il rigetto dell'opposizione. L'opposizione appare infondata e deve essere rigettata Come già affermato da questo Giudice in sede di opposizione all'esecuzione ( fase cautelare di sospensione) e in conformità alla decisione Collegiale sempre su detto provvedimento ( in verità i provvedimenti emessi dal Tribunale in via cautelare sono due e due provvedimenti collegiali di conferma) trovano applicazione i principi enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni unite n.33719/2022 , principi che hanno avuto piena conferma anche con le successive decisioni ( v. Cass. 7949/2023; Cass. 6907/2023 ). Deve di conseguenza ritenersi consolidato il principio che il mutuo fondiario che non rispetta i limiti di finanziabilità non è nullo né riqualificabile come mutuo «ordinario», ma è un perfetto mutuo «fondiario». Le Sezioni unite, dunque, non solo ritengono valido il contratto di mutuo, sostenendo che la violazione del limite di finanziabilità non rappresenti un contrasto con una norma imperativa (per la ragione che essa è preordinata solamente alla specificazione dell'oggetto del contratto) e, quindi, non concreti una causa di nullità del contratto, ma anche addirittura salvano la caratteristica fondiaria del mutuo, con tutti i benefici applicativi che ne conseguono soprattutto sul piano processuale.
pagina 3 di 5 A questa conclusione la Cassazione giunge con un ragionamento giuridico articolato che parte dal rilievo che le parti contraenti del mutuo hanno inteso in effetti stipulare un mutuo dotato delle caratteristiche del mutuo fondiario e che poi esse confliggono sulla sua validità (sostenuta dalla banca mutuante) o invalidità (sostenuta dal mutuatario). A fronte di questa considerazione la citata sentenza sostiene che il giudice non può alterare la qualificazione conferita dalle parti a un contratto, a meno che il contratto sia invalido (e, quindi, si discuta in giudizio della sua convertibilità in un contratto valido;
ma, per riferimento il finanziamento oltre i limiti la nullità è esclusa) oppure a meno che tale qualificazione sia essa stessa oggetto di contestazione in giudizio. A quest'ultimo riguardo, la Cassazione afferma che, quando si tratta di effettuare la riqualificazione di un contratto, occorre procedere in termini rigorosamente obiettivi al fine di ricostruire quale fosse la comune intenzione delle parti contraenti.
Ebbene, se tale comune intenzione sia appunto quella di stipulare un contratto di mutuo fondiario, il giudice non può oltrepassarla e riqualificare il contratto sottoposto al suo esame affinché esso produca gli effetti di un diverso contratto, come, nel caso specifico accadrebbe, se un contratto di mutuo fondiario fosse riconfigurato come mutuo ordinario. Alla luce del qualificato arresto, atteso che l'unica contestazione della validità del contratto di mutuo fondiario intercorso tra le parti atteneva all'avvenuto finanziamento con violazione dei limiti previsti dall'art. 38 Dlgs 385/1993 deve concludersi per il rigetto del reclamo anche sul punto. Parimenti infondata la richiesta di nullità dei contratti accessori di garanzia e ciò avuto riguardo a quanto anche di recente la Corte di Cassazione ha statuito ( Cass. 3462/2024). Ha ritenuto la corte con la richiamata sentenza che l' assunto, della consequenziale inefficacia delle garanzie ulteriori al beneficio fondiario, è errato giuridicamente. Ha rilevato nella specie che l'orientamento sotteso al provvedimento impugnato è stato contraddetto dalle Sezioni Unite, in applicazione del principio per cui il limite di finanziabilità ex art. 38 cit. non costituisce elemento essenziale del contenuto del contratto, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale fissato dall'autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa (Cass. Sez. U n. 33719-22), rilevando comunque che detto aspetto rimane del tutto indifferente nel caso concreto avuto riguardo al fatto la questione relativa alla violazione del limite di finanziabilità non avrebbe potuto avere (e non ha) alcuna influenza sul tema connesso della sopravvivenza o meno delle delle garanzie ( nell'ipotesi di nullità del contrato di mutuo fondiario come rinveniente nel provvedimento oggetto del ricorso in Cassazione)
. Conclude pertanto la citata sentenza che “L'indirizzo al quale il tribunale ha aderito, secondo il quale il limite di finanziabilità ex art. 38, secondo comma, del T.u.b. è elemento essenziale del contenuto del contratto, tanto che il suo mancato rispetto ne determina la nullità (salva la possibilità della conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti), non è invocabile ove non sia in discussione il beneficio fondiario. E in particolare non serve a negare l'esistenza (pur sempre ovvia) dell'obbligazione restitutoria in capo alla mutuataria, eventualmente pagina 4 di 5 degradata al chirografo. Pertanto, la nullità del mutuo fondiario per eccedenza del finanziamento – quand'anche si reputasse di non concordare con la motivazione spesa dalle Sezioni Unite - non comporterebbe l'inefficacia delle garanzie che, in aggiunta al beneficio fondiario, la banca finanziatrice avesse ottenuto – così come nella specie ha ottenuto – da un terzo col fine di assicurarsi per altra via l'adempimento del credito restitutorio” A fronte di siffatte, inconfutabili, decisioni della Suprema Corte l'opposizione deve essere rigettata e gli attori condannati al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta
2) condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi per ciascun convenuto € 20.357,00 oltre accessori di legge
Sassari 26/06/2024
Il Giudice dott. Maria Giuseppa Sanna
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