Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/06/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 599/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 599/2020 R.G. e vertente tra
(C.F.-R.I. ), con la sua procuratrice Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F.-P.I. ), in persona dei l.r.p.t. e qui di seguito anche solo ” e P.IVA_2 Parte_1
”, con l'avv. ANTONIO DONVITO (C.F. Pt_2 CodiceFiscale_1
Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con l'avv. GIOVANNI LAURENDI (C.F. C.F._3 CodiceFiscale_4
pec: Email_2
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 632/2020 del Tribunale di Palmi, pubblicata il
19/10/2020 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 280/2019 R.G..
* * *
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
6.03.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato le parti e Controparte_1
hanno adito il Tribunale di Palmi (proc. n. 280/2019 R.G.), Controparte_2
proponendo opposizione avverso il precetto loro notificato da , per il tramite Parte_1
della sua procuratrice , in data 23.01.2019 – fatto valere per l'importo di € 87.629,45 Pt_2
e fondato sul contratto di mutuo fondiario, di originari € 85.000,00, del 26.07.2011 (stipulato per Notaio dott.ssa e avente Rep./Racc. nn. 7667/2387) -, e ivi in particolare Per_1 eccependo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la nullità del precetto opposto per:
(1) carenza di efficacia esecutiva del mutuo, in quanto condizionato;
(2) indeterminatezza o indeterminabilità delle somme precettate;
(3) indeterminatezza e illegalità degli interessi di mora;
(4) nullità dei criteri di calcolo degli interessi moratori;
(5) illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici.
I.1.2.- Con comparsa del 20.06.2019 si è poi costituita la convenuta opposta , Parte_1
come rappresentata dalla sua procuratrice , contestando le avverse prospettazioni, Pt_2 chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, nonché della richiesta di inibitoria, e in particolare evidenziando:
(1) la piena validità del titolo esecutivo;
(2) la piena validità altresì degli interessi applicati al contratto di mutuo;
(3) l'infondatezza delle ulteriori eccezioni avversarie.
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I.1.3.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 623/2020 del 19/10/2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) accolto l'opposizione e per l'effetto dichiarato nullo e di nessun effetto il precetto notificato in data 23.01.2019, con assorbimento delle altre domande;
(b) condannato la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalla parte , con la sua Parte_1 procuratrice , la quale ha instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 599/2020) Pt_2
e ivi in particolare contestato che l'accoglimento dell'opposizione avversaria risultava fondata sull'erroneo presupposto del carattere “condizionato” del mutuo e sulla sua ipotizzata non azionabilità in executivis art. 474 c.p.c., confliggente con quanto emergente per tabulas e altresì con la consolidata giurisprudenza espressasi a tal riguardo.
I.2.2.- Con comparsa del 14.04.2021 si sono poi costituiti i due appellati, CP_1
e , contestando le avverse prospettazioni e in particolare
[...] Controparte_2 eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e comunque l'infondatezza dell'appello ex adverso proposto.
I.2.3.- Con provvedimento comunicato l'8.11.2021 il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, all'esito dell'udienza c.d. cartolare del 6.03.2025 e con provvedimento comunicato il 10.03.2025 l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) è senz'altro da disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., considerando che nel gravame proposto gli appellanti risultano aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
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parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e Cass. civ.,
Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr.
Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), risultando ogni ulteriore questione - affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non espressamente e inequivocabilmente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [“con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza” e mediante indicazione “chiara e precisa” della “determinata e particolare eccezione” o “questione” da “sottoporre” “alla decisione del giudice di appello”, “non essendo sufficiente un generico richiamo alle domande ed eccezioni svolte nel precedente grado di giudizio” (cfr., fra le più recenti ed ex multis, Cass. civ., 18/09/2024, n. 25117; Cass. civ., 8/11/2024, n. 28802; Cass. civ., 1/12/2023, n. 33649;
Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. civ., 3/08/2018, n. 20520; Cass. civ., 11/01/2017, n.
413)]-, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello è poi da accogliersi, a ciò conseguendo la necessità di riformare, nei termini e per le ragioni qui di seguito precisate, la sentenza di prime cure.
V.- In quest'ultima, in particolare, si è chiaramente aderito all'orientamento giurisprudenziale all'epoca prospettante l'inidoneità del mutuo fondiario a valere come titolo esecutivo nei casi, analoghi a quello di specie, in cui l'importo mutuato, già erogato, venga contestualmente vincolato in deposito cauzionale infruttifero presso la CA mutuante, prevedendosene poi il successivo svincolo al verificarsi di predeterminate condizioni [in particolare verifica dell'inesistenza di formalità pregiudizievoli sull'immobile ipotecato e dell'assicurazione su quest'ultimo (cfr. art. 2 del mutuo del 26.07.2011, nonché punto 1) del capitolato allegato)], trattandosi, secondo tale orientamento, di mutuo c.d. condizionato e in thesi inidoneo a
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integrare titolo ex art. 474 c.p.c. per mancanza di “certezza” del relativo credito restitutorio in capo alla CA mutuante [cfr. pagg.
4-8 della sentenza di 1° grado].
VI.- E tuttavia, è noto che proprio su tale controversa questione si sono da ultimo pronunciate le Sezioni Unite della S. Corte, le quali hanno definitivamente chiarito, espressamente superando ogni precedente impostazione contraria (procedendo in particolare a “riconsiderare le conclusioni” espresse, da ultimo, da Cass. civ., 3/05/2024, n. 12007) e con dictum qui evidentemente dirimente, che “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto
l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla” e che, “pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 6/03/2025, n. 5968].
VI.1.- A tale principio nomofilattico occorre qui evidentemente attenersi, in quanto:
(A) espressamente e inequivocabilmente fissato, come detto, dalle Sezioni Unite della S.
Corte, la cui interpretazione evidentemente costituisce “oggettivazione convenzionale di significato” a cui conformarsi non solo perché “da ritenersi … quella “esatta” o “almeno la più “esatta” (possibile)”, ma anche perché si tratta di principio espresso, nella sua massima composizione, dalla Corte istituzionalmente deputata ad assicurare “l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge” (ex art. 75 R.D. 12/1941) e che “mira ad una tendenziale stabilità e valenza generale”, con uniformità che poi “influ[isce] positivamente sulla prevedibilità delle successive decisioni e sulla riduzione del contenzioso che ne deriva”, costituendo “l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione”, in definitiva,
“imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo”
[cfr., ex aliis, Cass. civ., Sez. un., 3/05/2019, n. 11747, nonché Cass. civ., Sez. un.,
12/02/2019, n. 4135];
(B) altresì pienamente condivisibile, essendosi in tale arresto persuasivamente evidenziato e ribadito, in termini invero del tutto stringenti e non sovvertibili, che:
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(a) nel caso (del tutto analogo a quello di specie – v. infra, sub VI.2.) di “accordo negoziale con cui, erogata (o anche soltanto messa a disposizione) una somma di denaro al mutuatario, ne sia contestualmente disposto il versamento in deposito irregolare (o altro negozio equipollente, quale un pegno, altrettanto irregolare), col patto che il mutuante la svincoli al consolidamento di altre garanzie o al tempo della verificazione di altri eventi futuri (o, in generale, di quanto specificamente al riguardo convenuto)” senz'altro ricorre un valido ed efficace contratto di mutuo, atteso che: (i) “il mutuo è perfezionato con la sola messa a disposizione della somma; (ii) “la messa a disposizione può essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile” e dunque a tal fine “è sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica”; (iii) tale “messa a disposizione” in senso giuridico non è qui evidentemente smentita, ma confermata e “resa evidente” proprio “dal fatto che il mutuatario” ne “ha appunto disposto” “per una successiva operazione”, ciò chiaramente valendo a comprovare “che la disposizione vi è stata davvero”,
“tanto che il mutuatario ha appunto disposto … per una successiva operazione” [cfr. Cass.,
Sez. un., n. 5968/2025, cit., nonché, funditus sul tema ed evidenziando che proprio tale previo
“passaggio” non confligge, ma costituisce la “condizione” di “possibilità” del “loro impiego”
“successivo” da parte del mutuatario, Cass. civ., Sez. un., 5/03/2025, n. 5841];
(b) sempre in un tal caso, poi, non v'è dubbio che non si tratti di “mutuo tecnicamente condizionato”, essendo evidente che “il mutuo si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma” e che “ciò che è stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l'adempimento di una distinta
- sebbene … collegata - obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto
(nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell'ipotecario)” [cfr. Cass., Sez. un., n. 5968/2025, cit., nonché, evidenziando che si ha mutuo condizionato solo ove ad essere subordinata e condizionata “al verificarsi di un evento successivo alla stipula” sia “la stessa erogazione genetica” (qui invece pacificamente già avvenuta, tanto da consentire al mutuatario di successivamente disporne mediante il predetto atto distinto e ulteriore), Cass. civ., 6/12/2023, n. 34116; Cass. civ., 28/12/2021, n. 41791;
Cass. civ., 5/03/2020, n. 6174];
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(c) la “costituzione” “in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale)”, a fronte di ciò e come evidente, non solo non può incidere sul (già intervenuto) perfezionamento del mutuo, ma non può evidentemente neanche condizionare la “piena e immediata valenza esecutiva del titolo costituito dal contratto di mutuo”, non trattandosi invero di una sua condizione, ma di una forma di “riutilizzo” “della somma mutuata” derivante da un titolo giuridico autonomo e distinto rispetto al mutuo cui accede: il deposito irregolare, infatti, integra non già una clausola o una componente del mutuo, ma un “negozio giuridico distinto” e “parallelo” rispetto a quest'ultimo, “con causa di garanzia o di cauzione”, “logicamente e cronologicamente successivo” al mutuo, “contenuto nel medesimo atto” solo “occasionalmente” e “per intuibili ragioni di contenimento delle spese” (atteso che, come evidente, “identica operazione negoziale” “potrebbe parimenti attuarsi” in termini del tutto analoghi “mediante la separata stipula per atti pubblico di due contratti, uno di mutuo e uno di deposito cauzionale”) e distinguendosi dal mutuo, tuttavia, tanto sotto il versante funzionale (essendo privo di alcuna “funzione” “restitutori[a]” e assolvendo invece allo scopo di fornire una “garanzia atipica e provvisoria” - mirandosi appunto a “disporre negozialmente dell'ammontare … ricevuto” “per costituire una garanzia destinata ad essere poi rimpiazzata dall'ipoteca”), quanto sotto il versante obbligatorio (chiaramente sussistendo, nel medesimo documento materiale, due distinte pattuizioni e “due” autonome “obbligazioni”,
“una”, di carattere restitutorio, “gravante sul mutuatario” e senz'altro “attuale”, certa e immediatamente vigente - “dal momento che la somma è stata erogata al medesimo e deve essere da costui restituita” secondo “il programma di restituzione rateale della somma ottenuta dal mutuatario”, non occorrendo “formalità integrative dell'efficacia” -, “l'altra”, relativa allo svincolo, “gravante sull'istituto di credito depositario” e “non attuale”, “poiché subordinata al verificarsi delle condizioni dello svincolo” stesso) [cfr. Cass., Sez. un., n.
5968/2025, cit., nonché, ex multis e da ultimo, Trib. Bari, 22/07/2024];
(d) da tale pacifica distinzione e autonomia discende, pertanto e del resto, che anche “le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario”, afferendo al deposito cauzionale, non valgano a inficiare il mutuo e la sua valenza di titolo esecutivo – trattandosi di contratto ormai definitivamente perfezionatosi e immediatamente efficace, nonché contenente l'“espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria” e “non
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rilevando, ai fini della configurabilità originaria di un titolo esecutivo, alcuna successiva pattuizione o vicenda” -, ma “costituiranno”, se del caso, eventuali “fatti impeditivi” “da fare valere”, “con le opportune opposizioni e nelle relative forme”, a fronte di un'“obbligazione restitutoria” senz'altro azionabile ex art. 474 c.p.c. [cfr. Cass., Sez. un., n. 5968/2025, cit.];
(e) da tutto ciò ne consegue, in definitiva, che “il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare
l'esecuzione forzata” e “costituisce valido titolo esecutivo” [cfr. ancora Cass., Sez. un., n.
5968/2025, cit.].
VI.2.- Tale autorevole e condivisibile dictum è poi senz'altro qui da applicarsi, in quanto:
(1) si attaglia perfettamente all'odierna fattispecie, vertendosi in questo caso proprio in un
“accordo negoziale con cui, erogata (o anche soltanto messa a disposizione) una somma di denaro al mutuatario, ne sia contestualmente disposto il versamento in deposito irregolare”,
“col patto che il mutuante la svincoli al consolidamento di altre garanzie” [cfr. Cass., Sez. un., n. 5968/2025, cit., nonché il contratto di mutuo del 26.07.2011, da cui pacificamente emerge tanto l'erogazione e messa a disposizione della somma (qui peraltro confortata da contestuale “quietanza” delle parti mutuatarie, e dunque da atto integrante vincolante
“confessione ex art. 2735 c.c.” – cfr. Cass. civ., 11/01/2023, n. 544 -, indicandosi all'art. 1 del mutuo che “la … CA mutuante … alla presenza di me Notaio consegna alla parte mutuataria … la somma di euro 85.000 … della quale somma la parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto quietanza … riconoscendo di aver ricevuto l'intero importo mutuato”), quanto il contestuale versamento in deposito cauzionale poi da svincolarsi al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria (“la parte mutuataria riconsegna alla banca mutuante l'intera somma mutuata perché venga costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa finché non sia stata giustificata alla banca, entro il termine di 90 giorni da oggi e con le conseguenze, in difetto, previste al patto n. 1 del capitolato allegato, l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca da iscrivere in dipendenza del presente atto e siano inoltre adempiute le seguenti altri condizioni:-assicurazione dell'immobile ipotecato come previsto al patto nr. 3 del capitolato allegato”, prevedendosi poi che “la relativa somma sarà resa disponibile per la parte
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mutuataria soltanto quando la stessa avrà fornito la predetta dimostrazione”: cfr. art. 2 del mutuo, nonché punto 1) del capitolato allegato], e dunque in un contratto di mutuo senz'altro
“idoneo a fondare l'esecuzione forzata” e che “costituisce valido titolo esecutivo” [integrando tale deposito cauzionale, come appena evidenziato, solo “una pattuizione accessoria” che semplicemente “arricchisce” “il mutuo”, senza tuttavia né condizionarlo, né incidere sul suo valore di “titolo esecutivo” con riguardo all'“obbligazione di restituzione della … somma mutuata da parte del mutuatario” (qui poi evidentemente non “esclusa” neanche da ulteriori pattuizioni o aliunde): cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 5968/2025, cit., nonché le disposizioni in punto di obbligo restitutorio – artt. 1 e 4, nonché punto 2) del capitolato – di cui al mutuo del
26.07.2011];
(2) è evidentemente idoneo a integralmente sovvertire tutte le argomentazioni sviluppate in prime cure a tal riguardo [poiché globalmente fondate sul carattere asseritamente
“condizionato” di un tale mutuo (cfr. spec. pag. 7 della sentenza di 1° grado) e dunque su un presupposto del tutto erroneo e ormai definitivamente superato (in quanto “deve escludersi che una fattispecie come quella in esame possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato”, integrando il deposito cauzionale, come innanzi evidenziato, non già una “condizione” del mutuo, ma un autonomo e “parallelo” negozio giuridico, riguardante il solo “riutilizzo” “della somma mutuata” e ovviamente inidoneo a inficiare tanto il mutuo, ormai definitivamente perfezionatosi, quanto la sua pacifica efficacia in executivis ex art. 474
c.p.c. – v. supra, sub VI.1.)];
(3) è qui poi evidentemente applicabile, considerando che nel caso di specie non v'è evidentemente alcun margine di operatività per invocare il prospective overruling [trattandosi di istituto che, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, in ogni caso “non è invocabile per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali” (cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., 19/02/2025, n. 4379; Cass. civ., 4/07/2024, n. 18290; Cass. civ.,
14/02/2024, n. 4085; Cass. civ., 14/01/2021, n. 552; Cass. civ., 10/06/2020, n. 11123; Cass. civ., Sez. un., 12/02/2019, n. 4135)] e che, al di fuori di tale ipotesi derogatoria ed eccezionale
(qui neanche in thesi invocabile), il semplice “mutamento di indirizzo verificatosi nella giurisprudenza” (avendo gli “enunciati giurisprudenziali” “natura” solo “dichiarativa”, costituendo una semplice “mediazione accertativa” “del contenuto della norma”) di per sé
“non” è qualificabile “alla stregua di uno ius novum” e dunque “non soggiace al principio di
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irretroattività”, che è infatti “fissato, per la legge in generale, dall'art. 11 preleggi, comma 1,
e, per le leggi penali in particolare, dall'art. 25 Cost., comma 2”, ma non per l'interpretazione giurisprudenziale, che invece “semplicemente rilegge l'enunciato ed è come tale destinata ad applicarsi sin dall'inizio”, trattandosi della “lettura del testo” cui necessariamente attenersi “nel momento in cui il giudice è chiamato a farne applicazione”
[cfr., ex aliis, Cass. civ., 27/12/2023, n. 36108; Cass., Sez. un., n. 4135/2019, cit.; Cass.., Sez. un., 11/07/2011, n. 15144; Cass., 12/01/2007, n. 565, nonché, sul tema, Corte Cost.,
12/10/2012, n. 230].
VII.- Dall'applicazione di tale principio evidentemente poi ne consegue l'accoglimento dell'appello e il contestuale esaurimento dell'intera materia del contendere, considerando che:
(A) l'accoglimento dell'opposizione, in prime cure, si basava solo e soltanto sul carattere asseritamente “condizionato” del mutuo oggetto di causa e dunque sulla sua prospettata inidoneità a fondare l'azione in executivis [cfr. pagg.
4-8 della pronuncia di prime cure], e dunque su un'unica ratio decidendi senz'altro superata dal più recente arresto nomofilattico, ove si è affermato che un tale contratto di mutuo è invece “idoneo a fondare l'esecuzione forzata” e “costituisce valido titolo esecutivo” [cfr. Cass., Sez. un., n. 5968/2025, cit., nonché
v. supra, sub VI.-VI.2.], risultando pertanto la predetta pronuncia di accoglimento ovviamente da riformarsi, fondandosi su una (sola) ratio oggi pacificamente non più sostenibile;
(B) alcuna ulteriore questione, eccezione o motivo di doglianza è poi qui evidentemente scrutinabile, avendo le parti appellate invero domandato solo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata [cfr. comparsa del 14.04.2021 e note di trattazione scritta per la 1° udienza], non essendo pertanto pacificamente intervenuta - come pur evidentemente necessario nei casi, analoghi a quello di specie, di definizione secondo il modulo della c.d. ragione più liquida (cfr. pag. 4 della pronuncia appellata) e conseguente assorbimento c.d. improprio di ogni ulteriore profilo [cfr., ex multis, Cass. civ., 9/11/2021, n. 32650 e Cass.,
Sez. un., n. 7940/2019, cit., nonché Cass. civ., Sez. un., 12/5/2017, n. 11799; Cass. civ.,
28/11/2016, n. 24021 e Cass. civ., 26/11/2010, n. 24021)] - alcuna specifica e tempestiva riproposizione ex art. 346 c.p.c. [realizzabile, come noto, non oltre la prima udienza e mediante indicazione chiara e precisa della determinata e specifica questione da ri-sottoporre al giudice del secondo grado (v. supra, sub III., punto (B), nonché riferimenti giurisprudenziali ivi riportati)], ciò evidentemente impedendo ogni ulteriore vaglio o
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scrutinio in questa sede [pacificamente precluso per le “domande ed eccezioni” non
“riproposte” e di cui sia pertanto mancata la rituale “(re)introduzione” nel “giudizio di impugnazione”, atteso che “i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni
… solo se ed in quanto esse siano riproposte” e che il difetto dell'adempimento ex art. 346
c.p.c., come noto, “ne preclude ogni ulteriore esame” (cfr. Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit., nonché in motiv. e arg. ex Cass. civ., 10/03/2021, n. 6762)].
VIII.- Considerato, pertanto, che non risulta qui delibabile alcun diverso profilo, né da adottarsi alcuna ulteriore statuizione [neanche di natura restitutoria ed ex art. 336 c.p.c., avendo la parte appellante invero fatto valere la relativa richiesta solo ove “fosse stato medio tempore corrisposto da ” l'importo delle “spese legali” (cfr. pag. 24 dell'atto di Parte_1
appello, nonché successivi scritti difensivi), e dunque sulla scorta di circostanza meramente ipotetica e il cui concreto verificarsi non è stato in ogni caso in alcun modo documentato, né invero puntualmente dedotto, neanche nel corso del giudizio (cfr. ancora gli scritti difensivi dell'appellante, nonché i relativi allegati), ciò senz'altro precludendo l'adozione di alcuna specifica pronuncia a tal riguardo in questa sede] e venendo infine alla regolazione della spese di lite, occorre osservare che:
(a) vanno regolamentate in relazione all'intera procedura [attesa l'intervenuta riforma della pronuncia di 1° grado e la conseguente caducazione, ai sensi del già menzionato art. 336
c.p.c., anche della statuizione ex artt. 91 e ss. c.p.c. emessa in prime cure – essendo pacifico che “in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata” “sussiste” “il potere” e dovere “del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata” (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n.
16526)];
(b) la natura peculiarmente controversa della questione sottesa e il dirimente rilievo ai fini del decidere del dictum nomofilattico solo da ultimo intervenuto [cfr. Cass., Sez. un., n.
5968/2025, cit.] evidentemente poi impongono l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c.
[altresì considerando Corte Cost., 19/04/2018, n. 77 (intervento costituzionale operante ex tunc e dunque pacificamente applicabile anche alle fattispecie anteriori – v. Cass. civ.
21/06/2022, n. 20049), ove si è evidenziato che le “ipotesi tipizzate” dalla norma processuale
“hanno carattere” solo “paradigmatico”, “svolg[endo] una funzione parametrica ed
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esplicativa”, e si è ribadita in ogni caso l'applicabilità della compensazione ogniqualvolta “il quadro di riferimento” “risulta modificato” solo “in corso di causa” e in specie se, come nel caso di specie, “le parti” “si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto” intervenuto solo nel corso della procedura e rivelatosi dirimente ai fini del decidere (cfr. Corte
Cost. n. 77/2018, cit.)], sussistendo dunque presupposti tali da giustificarne la compensazione integrale [non necessitando la sua misura, come noto e del resto, alcuno specifico aggravio motivazionale – cfr., da ultimo, Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 599/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 632/2020 del Tribunale di Palmi, pubblicata il 19/10/2020 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 280/2019 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in integrale RIFORMA della sentenza impugnata, definitivamente RIGETTA l'opposizione proposta in 1° grado da e mediante atto di citazione notificato Controparte_1 Controparte_2
in data 7.02.2019 avverso il precetto loro notificato in data 23.01.2019 e fondato sull'altrui diritto di procedere in executivis sulla scorta del mutuo fondiario del
26.07.2011 avente Rep./Racc. nn. 7667/2387;
2) DISPONE l'integrale compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 17 giugno 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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