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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9488/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI ER Presidente relatrice
RA RI GI
ND HE GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 9488/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliata ad Erbusco (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. MONDINI GIUSEPPE che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato ad Erbusco (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. MONDINI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio verrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, nonché dalla domenica, alle ore
9:30, quando preleverà dalla madre, al martedì mattina quando lo accompagnerà a scuola (ovvero Per_1
1 alle ore 9:30 dalla madre durante il periodo estivo); nell'ipotesi in cui la signora intraprenderà Parte_1 una convivenza stabile, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio dalla domenica, alle ore 9:30, quando passerà a prelevare dalla madre, al mercoledì mattina quando lo accompagnerà a scuola (ovvero Per_1 alle ore 9:30 dalla madre durante il periodo estivo). Ciascun genitore, inoltre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, si rende disponibile ad accudire il figlio minore – previo accordo – durante l'orario di lavoro del genitore presso il quale è collocato, riaccompagnandolo da quest'ultimo al termine dell'orario lavorativo dello stesso;
4) durante le vacanze natalizie trascorrerà sette giorni con ciascun genitore alternando di anno in Per_1 anno le festività principali (per l'anno corrente trascorrerà i primi sette giorni – e quindi Natale e Santo
AN – con il padre, mentre i successivi sette – e quindi DA ed AN – con la madre);
5) durante le vacanze pasquali trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore alternando di Per_1 anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (per l'anno 2026 trascorrerà i primi tre giorni – e quindi fino a Pasqua – con il padre, mentre i successivi tre con la madre)
6) durante il periodo estivo restano valide le modalità di visita ordinarie di cui al punto 3 e il minore potrà trascorrere con ciascun genitore quindici giorni, anche consecutivi, in periodo da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative;
durante detti giorni saranno sospese le modalità di visita sopra precisate;
7) i genitori si impegnano a concordare, di volta in volta, le modalità di visita durante le festività nazionali e le ricorrenze (a titolo di esempio i rispettivi compleanni);
8) i signori e si impegnano, sin d'ora, a concordare, bonariamente e nel Parte_1 Parte_2 superiore interesse del minore, le modalità di visita di nell'ipotesi di trasferimento di un genitore Per_1 in un luogo diverso dall'attuale residenza;
9) ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio durante il tempo di permanenza presso lo stesso;
le spese straordinarie graveranno in misura del 50% in capo a ciascun genitore secondo quanto pattuito nel
Protocollo di intesa del 14 luglio 2016 stipulato tra il Tribunale Ordinario di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia (doc. n. 05);
10) l'assegno unico e universale a favore del figlio verrà percepito interamente dalla madre. Il signor Pt_2 si impegna a consegnare, a semplice richiesta della signora , i documenti necessari
[...] Parte_1 per la richiesta all'Ente competente;
11) i signori e prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei Parte_1 Parte_2 documenti validi per l'espatrio del minore;
12) il camper targato CN805655, di proprietà della signora resterà in uso al signor Parte_1 Pt_2
la signora potrà utilizzarlo a semplice richiesta da far pervenire almeno 20 giorni
[...] Parte_1 prima. Con riferimento alle spese, quelle:
- ordinarie saranno a carico del coniuge che avrà in uso il camper,
2 - per il bollo, la revisione e l'assicurazione saranno ripartite al 50% fra i coniugi,
- straordinarie saranno interamente a carico del signor Parte_2
13) il cane rimarrà con la signora e le spese documentante (per il mantenimento e Per_2 Parte_1 straordinarie) sostenute per la stessa graveranno nella misura del 50% in capo a ciascuna parte;
14) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano all'assegno di mantenimento;
15) i coniugi dichiarano di avere già interamente definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale e, pertanto, di non avere altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dall'altra, con la precisazione che la polizza vita n.1244438 rimane in essere e i relativi costi e benefici saranno ripartiti nella misura del 50% su ciascuno dei coniugi;
16) con l'adempimento di quanto sopra i signori e dichiarano di avere regolato Parte_1 Parte_2 ogni rapporto attinente alla loro separazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a GO (BS) in data 1.8.2019, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di GO al n. 17, parte I, anno 2019, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono è nato il figlio il 9.5.2020. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di Per_1
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
3 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI ER
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI ER Presidente relatrice
RA RI GI
ND HE GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 9488/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliata ad Erbusco (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. MONDINI GIUSEPPE che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato ad Erbusco (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. MONDINI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio verrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, nonché dalla domenica, alle ore
9:30, quando preleverà dalla madre, al martedì mattina quando lo accompagnerà a scuola (ovvero Per_1
1 alle ore 9:30 dalla madre durante il periodo estivo); nell'ipotesi in cui la signora intraprenderà Parte_1 una convivenza stabile, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio dalla domenica, alle ore 9:30, quando passerà a prelevare dalla madre, al mercoledì mattina quando lo accompagnerà a scuola (ovvero Per_1 alle ore 9:30 dalla madre durante il periodo estivo). Ciascun genitore, inoltre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, si rende disponibile ad accudire il figlio minore – previo accordo – durante l'orario di lavoro del genitore presso il quale è collocato, riaccompagnandolo da quest'ultimo al termine dell'orario lavorativo dello stesso;
4) durante le vacanze natalizie trascorrerà sette giorni con ciascun genitore alternando di anno in Per_1 anno le festività principali (per l'anno corrente trascorrerà i primi sette giorni – e quindi Natale e Santo
AN – con il padre, mentre i successivi sette – e quindi DA ed AN – con la madre);
5) durante le vacanze pasquali trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore alternando di Per_1 anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (per l'anno 2026 trascorrerà i primi tre giorni – e quindi fino a Pasqua – con il padre, mentre i successivi tre con la madre)
6) durante il periodo estivo restano valide le modalità di visita ordinarie di cui al punto 3 e il minore potrà trascorrere con ciascun genitore quindici giorni, anche consecutivi, in periodo da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative;
durante detti giorni saranno sospese le modalità di visita sopra precisate;
7) i genitori si impegnano a concordare, di volta in volta, le modalità di visita durante le festività nazionali e le ricorrenze (a titolo di esempio i rispettivi compleanni);
8) i signori e si impegnano, sin d'ora, a concordare, bonariamente e nel Parte_1 Parte_2 superiore interesse del minore, le modalità di visita di nell'ipotesi di trasferimento di un genitore Per_1 in un luogo diverso dall'attuale residenza;
9) ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio durante il tempo di permanenza presso lo stesso;
le spese straordinarie graveranno in misura del 50% in capo a ciascun genitore secondo quanto pattuito nel
Protocollo di intesa del 14 luglio 2016 stipulato tra il Tribunale Ordinario di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia (doc. n. 05);
10) l'assegno unico e universale a favore del figlio verrà percepito interamente dalla madre. Il signor Pt_2 si impegna a consegnare, a semplice richiesta della signora , i documenti necessari
[...] Parte_1 per la richiesta all'Ente competente;
11) i signori e prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei Parte_1 Parte_2 documenti validi per l'espatrio del minore;
12) il camper targato CN805655, di proprietà della signora resterà in uso al signor Parte_1 Pt_2
la signora potrà utilizzarlo a semplice richiesta da far pervenire almeno 20 giorni
[...] Parte_1 prima. Con riferimento alle spese, quelle:
- ordinarie saranno a carico del coniuge che avrà in uso il camper,
2 - per il bollo, la revisione e l'assicurazione saranno ripartite al 50% fra i coniugi,
- straordinarie saranno interamente a carico del signor Parte_2
13) il cane rimarrà con la signora e le spese documentante (per il mantenimento e Per_2 Parte_1 straordinarie) sostenute per la stessa graveranno nella misura del 50% in capo a ciascuna parte;
14) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano all'assegno di mantenimento;
15) i coniugi dichiarano di avere già interamente definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale e, pertanto, di non avere altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dall'altra, con la precisazione che la polizza vita n.1244438 rimane in essere e i relativi costi e benefici saranno ripartiti nella misura del 50% su ciascuno dei coniugi;
16) con l'adempimento di quanto sopra i signori e dichiarano di avere regolato Parte_1 Parte_2 ogni rapporto attinente alla loro separazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a GO (BS) in data 1.8.2019, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di GO al n. 17, parte I, anno 2019, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono è nato il figlio il 9.5.2020. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di Per_1
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
3 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI ER
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