Sentenza breve 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 08/10/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01614/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01431/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2025, proposto da
Ordine dei Biologi della Campania e del Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari:
a) dell’“Avviso di Selezione Pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di incarico di Direzione della Struttura Complessa di Laboratorio Analisi – PO Nocera” indetto dall’A.S.L. di Salerno e pubblicato, in forma integrale, sul B.U.R.C. n. 58 del 25.8.2025;
b) se e in quanto occorra, della deliberazione n. 1096 del 15.7.2025, in esecuzione della quale l’A.S.L. di Salerno ha pubblicato l’avviso sub a);
c) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, se e in quanto lesivi degli interessi e dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 il dott. CE PO, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione formulata dalla ricorrente e udito per l’A.S.L. il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’impugnato avviso l’A.S.L. ha indetto selezione pubblica per titoli ed esami per il conferimento dell’incarico di Direzione della Struttura Complessa di Laboratorio Analisi – PO Nocera. Esso è stato pubblicato in forma integrale sul B.U.R.C. n. 58 del 25.8.2025.
Tale avviso ha previsto tra i requisiti specifici per l’ammissione alla selezione quello del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 4.9.2025 e depositato in data 15.9.2025) il ricorrente Ordine, svolte premesse in ordine alla propria legittimazione a ricorrere, ha chiesto l’annullamento dell’impugnato avviso, censurando la mancata previsione quale requisito specifico ai fini dell’ammissione alla procedura di cui si discute anche della laurea in biologia e/o titoli equipollenti.
3. Si è costituita l’A.S.L. ed ha dedotto l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse per effetto della disposta modifica in autotutela dell’avviso prima della notifica del ricorso, con conseguente ampliamento del novero dei candidati anche ai dirigenti sanitari biologi.
4. Proposta domanda cautelare, nella camera di consiglio del 7.10.2025 è stato sentito il difensore presente come da verbale ed il Collegio ha dato avviso ex art. 60 c.p.a. che la controversia si prestava a una definizione con sentenza in forma semplificata.
5. Tanto premesso, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
In effetti, l’A.S.L. ha dimostrato mediante la documentazione prodotta l’avvenuta modifica in autotutela dell’avviso impugnato nella parte oggetto di censura da parte dell’Ordine ricorrente.
Così, con deliberazione n. 1270 del 28.8.2025 l’A.S.L., “ ravvisata la necessità di procedere alla rettifica in parte qua della sopracitata Deliberazione n. 1096 del 15/07/2025, integrando sia nella deliberazione che nel bando allegato, quale parte integrale e sostanziale, relativamente ai requisiti specifici di accesso per l’Avviso in argomento, che lo stesso è rivolto sia ai Dirigenti Sanitari Medici, che ai Dirigenti Sanitari Biologi ”, ha modificato come segue l’avviso impugnato con riferimento alla lettera a) dedicata ai requisiti specifici per l’ammissione alla selezione: “ Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e/o Diploma di Laurea Magistrale/Specialistica in Biologia (Classe 6/S o LM 6) oppure Laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento) o equipollente ai sensi di legge ovvero Diploma di Laurea in Scienze Chimiche (Classe 62/S o LM-54) oppure Diploma di Laurea in Chimica (vecchio ordinamento) o equipollente ai sensi di legge ”.
Ne deriva che già prima della notifica del ricorso all’A.S.L. (intervenuta in data 4.9.2025) il relativo avviso è stato modificato in autotutela dall’A.S.L., con conseguente carenza dell’interesse ad impugnare lo stesso alla data di notifica del ricorso.
In definitiva, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
Le spese vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UI US, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
CE PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE PO | UI US |
IL SEGRETARIO