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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 3675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3675 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 6 Novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 37 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente TRA
elett.te dom.ta in Roma, Piazza dell'Enciclopedia Parte_1
Italiana 50, con l'avv. Riccardo Fuso che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellante
E rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari in virtù di procura generale a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37590 e Persona_1
Raccolta n. 7131 del 23.1.2023, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Metropolitana dell'Ente, con sede in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4561 depositata il
5.7.2021 Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado la odierna appellante ha impugnato Parte_1
l'avviso di addebito n. 397 2019 00362548 35 000, notificato in data 17 dicembre
2019, con cui le era stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di €.
169.450,98 a titolo di contributi omessi ed addebitati con verbale unico di accertamento n. 2017011508/DDL del 25/09/2018 notificato il 12/10/2018, con il quale i funzionari di vigilanza avevano addebitato alla stessa il pagamento della somma complessiva di €. 154.245,71 a titolo di omessa contribuzione previdenziale e relative somme aggiuntive quantificate come per legge, relativamente al periodo aprile 2017- giugno 2018.
Assumeva al riguardo l'opponente di aver legittimamente applicato il CCNL
Multiservizi in considerazione del fatto che la cooperativa si occupava di “servizi integrati alle imprese”.
Deduceva che “dall'aprile 2017 svolge attività di consegna e di montaggio mobili contraddistinti dal noto marchio , in favore delle società del Controparte_2
sulla base di specifici contratti di appalto di servizi”. Controparte_3
Precisava, a sostegno dell'applicazione del contratto predetto, che l'attività quotidiana dei lavoratori consisteva nella consegna agli acquirenti e di allestimento dei punti vendita, rilevando che “l'attività di “guida del mezzo”, unica avvicinabile al trasporto, fosse accessoria e marginale, mentre il fulcro delle attività affidate alla ricorrente, erano certamente le operazioni di determinazione delle modalità della consegna stessa e, soprattutto, di assemblaggio, montaggio e adattamento della mobilia.
Rilevava ancora che, mentre per la conduzione dei mezzi utilizzati per la consegna fosse è sufficiente il possesso della patente b, per il montaggio e lo smontaggio di mobili era, invece, richiesta una competenza particolare che gli operai hanno acquisito in precedenti esperienze o per la quale venivano formati.
Affermava, quindi, che con riferimento al trattamento economico, la cooperativa applicava per la sola parte economica del CCNL Multiservizi.
Deduceva, infine, sulla valenza probatoria dei verbali ispettivi, che devono essere scevri di valutazioni e qualificazioni di carattere giuridico. Riteneva, quindi, illegittimo l'accertamento e, di conseguenza l'avviso di addebito, avendo la cooperativa correttamente inquadrato i lavoratori, oltre che stipulato contratti di apprendistato del tutto legittimi.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'avviso di addebito, con conseguente declaratoria che nulla fosse dovuto a titolo di contributi dalla all'Ente Pt_1 previdenziale.
Si costituiva l' ricostruendo le vicende che avevano interessato la Cooperativa, CP_1 deducendo la piena legittimità dell'operato degli organi ispettivi.
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Roma, respingeva il ricorso, compensando le spese processuali.
Con l'atto di gravame la ha censurato la decisione chiedendone la Parte_1 riforma con accoglimento delle originarie conclusioni che ha riproposto.
Si è costituito l' resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
Fissata l'udienza di discussione per la data del 30.10.2025 le parti non sono comparse.
La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza e decisa con sentenza contestuale.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n.
5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno
2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio
2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia alla prima che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio. Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle parti giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente fra le parti le spese del grado.
Roma, 6.11.2025
Il Presidente est
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 6 Novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 37 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente TRA
elett.te dom.ta in Roma, Piazza dell'Enciclopedia Parte_1
Italiana 50, con l'avv. Riccardo Fuso che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellante
E rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari in virtù di procura generale a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37590 e Persona_1
Raccolta n. 7131 del 23.1.2023, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Metropolitana dell'Ente, con sede in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4561 depositata il
5.7.2021 Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado la odierna appellante ha impugnato Parte_1
l'avviso di addebito n. 397 2019 00362548 35 000, notificato in data 17 dicembre
2019, con cui le era stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di €.
169.450,98 a titolo di contributi omessi ed addebitati con verbale unico di accertamento n. 2017011508/DDL del 25/09/2018 notificato il 12/10/2018, con il quale i funzionari di vigilanza avevano addebitato alla stessa il pagamento della somma complessiva di €. 154.245,71 a titolo di omessa contribuzione previdenziale e relative somme aggiuntive quantificate come per legge, relativamente al periodo aprile 2017- giugno 2018.
Assumeva al riguardo l'opponente di aver legittimamente applicato il CCNL
Multiservizi in considerazione del fatto che la cooperativa si occupava di “servizi integrati alle imprese”.
Deduceva che “dall'aprile 2017 svolge attività di consegna e di montaggio mobili contraddistinti dal noto marchio , in favore delle società del Controparte_2
sulla base di specifici contratti di appalto di servizi”. Controparte_3
Precisava, a sostegno dell'applicazione del contratto predetto, che l'attività quotidiana dei lavoratori consisteva nella consegna agli acquirenti e di allestimento dei punti vendita, rilevando che “l'attività di “guida del mezzo”, unica avvicinabile al trasporto, fosse accessoria e marginale, mentre il fulcro delle attività affidate alla ricorrente, erano certamente le operazioni di determinazione delle modalità della consegna stessa e, soprattutto, di assemblaggio, montaggio e adattamento della mobilia.
Rilevava ancora che, mentre per la conduzione dei mezzi utilizzati per la consegna fosse è sufficiente il possesso della patente b, per il montaggio e lo smontaggio di mobili era, invece, richiesta una competenza particolare che gli operai hanno acquisito in precedenti esperienze o per la quale venivano formati.
Affermava, quindi, che con riferimento al trattamento economico, la cooperativa applicava per la sola parte economica del CCNL Multiservizi.
Deduceva, infine, sulla valenza probatoria dei verbali ispettivi, che devono essere scevri di valutazioni e qualificazioni di carattere giuridico. Riteneva, quindi, illegittimo l'accertamento e, di conseguenza l'avviso di addebito, avendo la cooperativa correttamente inquadrato i lavoratori, oltre che stipulato contratti di apprendistato del tutto legittimi.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'avviso di addebito, con conseguente declaratoria che nulla fosse dovuto a titolo di contributi dalla all'Ente Pt_1 previdenziale.
Si costituiva l' ricostruendo le vicende che avevano interessato la Cooperativa, CP_1 deducendo la piena legittimità dell'operato degli organi ispettivi.
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Roma, respingeva il ricorso, compensando le spese processuali.
Con l'atto di gravame la ha censurato la decisione chiedendone la Parte_1 riforma con accoglimento delle originarie conclusioni che ha riproposto.
Si è costituito l' resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
Fissata l'udienza di discussione per la data del 30.10.2025 le parti non sono comparse.
La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza e decisa con sentenza contestuale.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n.
5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno
2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio
2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia alla prima che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio. Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle parti giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente fra le parti le spese del grado.
Roma, 6.11.2025
Il Presidente est
Dott. Guido Rosa