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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/10/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Rgac n. 1667/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. AN NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1667/2021
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 io dell'av rotti sito in Terni via Goldoni n. 41, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 eletti liato presso lo studio dell'avv. Carlo Savelli e dell'avv. Paolo Aricò sito in Roma via Serranti n. 75, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiu e la vedeva ingiunta al pagamento in favore del “ della CP_1 Controparte_1 somma di euro 12.294,17 titolo di oneri consortili rimasti insoluti. Deduceva, in particolare: -che era nulla la procura ed il ricorso per decreto ingiuntivo;
-che la notifica del decreto ingiuntivo era tardiva;
-che gli oneri consortili richiesti erano privi di causa petendi;
-che gli oneri consortili non erano dovuti in quanto il non aveva erogato alcun servizio a CP_1 beneficio dei consorziati;
-c consortili non erano, infine, dovuti per mancanza delle delibere e dei riparti. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “In via preliminare: disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi di cui in narrativa, annullare e revocare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo D.I. n.1265/20 del Tribunale di Civitavecchia per violazione della normativa sul PCT circa il deposito, per notifica tardiva, nonché per violazione ex art.633 c.p.c. per carenza di causa petendi oltreché per invalida della prova scritta posta a fondamento dell'asserito credito, con ogni consequenziale pronuncia. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotosi che non vengano accolte le eccezioni preliminari Nel merito: -in via principale: nella denegata e non creduta ipotesi che non vengano accolte le eccezioni che precedono, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare l'infondatezza della richiesta di pagamento del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 1265/2020 emesso dal Tribunale di Civitavecchia, in quanto inesistente e/o comunque non dovuto per tutti i motivi evidenziati narrativa, con revoca e/o dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
-in via subordinata:
- in via meramente subordinata, accertare il minore importo eventualmente dovuto dall'opponente, per i motivi esposti in narrativa, in ogni caso con revoca e/o dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 1265/2020 emesso dal Tribunale di Civitavecchia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legale, oltre rimborso forfettario, c.p.a. Ed iva come per legge. Non si propongono domande riconvenzionali”.
2.Si costituiva in giudizio il Controparte_1 Controparte_1 deducendo: -che la procura e per il decreto ingiuntivo;
-che il decreto ingiuntivo era stato notificato tempestivamente, in ragione del decreto di rimessione in termini del giudice del procedimento monitorio;
-che gli oneri consortili erano muniti di prova come da delibere e bilanci allegati in giudizio. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “in via preliminare: ai sensi dell'art. 648, primo comma, c.p.c., concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1265/2020, RG. N. 34122/2020 emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 10.12.2020, non essendo l'avversa opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito: respingere integralmente l'opposizione promossa in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 1265/2020, RG. N. 34122/2020, emesso telematicamente dal Tribunale di Civitavecchia il 10.12.2020; nel merito in via subordinata: in ogni caso, confermare la condanna nei confronti della sig.ra
, di pagare in favore del Parte_1 Controparte_1 el legale rapp. p.t., la s
[...] mento oneri consortili, oltre agli interessi, e alle spese vive e compensi liquidati rispettivamente in € 145,50 ed € 540,00, oltre rimborso spese generali c.p.a. ed iva e oltre spese successive e interessi sino al saldo effettivo, ovvero della diversa somma, minore o maggiore, che dovesse essere accertata nel corso del giudizio;
Con vittoria di spese, onorari e accessori di legge anche del presente giudizio”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e veniva, poi, trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.Con riguardo all'eccezione relativa alla nullità della procura e del ricorso per decreto ingiuntivo, va osservato che il ricorrente ha depositato la procura alle liti nella busta telematica allegato al ricorso monitorio. L'orientamento della Suprema Corte è nel senso che: -secondo l'art. 83, terzo comma, c.p.c. al difensore spetta il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della procura speciale solo nel caso in cui questa, per l'appunto, sia apposta a margine o in calce di determinati atti processuali, dovendo altrimenti la parte stessa far necessariamente ricorso, come disposto dal secondo comma dello stesso art. 83, ad atto pubblico o scrittura privata autenticata e, quindi, ad attività notarile (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 16/01/2024) 19-01-2024, n. 2077);
-la procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia;
-integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce all'atto, l'inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato (quale congiunzione virtuale all'atto cui la procura si riferisce) di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore (Cass. civ. Sez. II Ord., 14/09/2023, n. 26587; Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 16/01/2024) 19-01-2024, n. 2077);
-cessata l'emergenza da Covid-19, che imponeva un rigido distanziamento sociale, è anche venuta meno l'esigenza (fatta palese con l'abrogazione dell'anzidetto art. 83, comma 20-ter, ad opera dell'art. 66-bis, comma 12, del d.l. n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 108 del 2021) di derogare al principio generale del rilascio della procura in originale, in formato digitale, ovvero digitalizzato, ma a cura del difensore, che certifica l'autografia a mano e poi estrae la copia informatica autenticata con firma digitale (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 16/01/2024) 19-01-2024, n. 2075). Alla luce dei richiamati principi la procura alle liti digitalizzata e inserita nella busta telematica allegata al ricorso risulta priva dei vizi denunciati dall'opponente.
5.Il decreto ingiuntivo è stato notificato tempestivamente in osservanza del decreto del giudice del fascicolo monitorio, che si richiama e si condivide, secondo cui “rilevato che la notificazione del d.i. non è andata a buon fine a causa dell'irreperibilità della parte ingiunta presso l'indirizzo dove con esito positivo è stata recapitava lettera a.r. di messa in mora;
considerato che
ricorrono i presupposti per rimettere in termini l'istante, dipendendo la mancata osservanza del termine da causa alla stessa non imputabile, visto l'art. 153 c.p.c.,
p.q.m.
rimette in termini parte ricorrente per la notifica del ricorso e del d.i. n. emesso da questo Tribunale, da eseguirsi entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente decreto”.
6.Nel merito deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
7.I consorzi di urbanizzazione sono figure atipiche che trovano la loro disciplina in parte in quella delle associazioni non riconosciute, in parte in quella della comunione e del condominio, ferma rimanendo la preminenza della autonomia delle parti nella autoregolamentazione statutaria. La Suprema Corte, infatti, ha preso atto della mancanza di una disciplina specifica dei consorzi di urbanizzazione e della necessità di fare riferimento alla disciplina degli istituti affini, nei limiti della compatibilità con le caratteristiche dei consorzi, ed ha valorizzato al massimo l'autonomia privata dettata dallo statuto e dall'atto costitutivo che risulta preminente rispetto alle regole generali (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 06/06/2024) 21/06/2024, n. 17214). Più esattamente, in tale genus consortile confluiscono sia caratteristiche delle associazioni non riconosciute (artt. 14 ss. c.c.) sia forti profili di realità (dal momento che vi è l'assunzione da parte dei consorziati di una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni) che rendono applicabili alla fattispecie in esame le norme relative all'istituto civilistico della comunione (artt. 1101 ss. c.c.) e del condominio (art. 1136 c.c. - Cass. Civ. 4125/2003; Cass. Civ. 7427/2012). Secondo la Suprema Corte "la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà - e quindi, può aggiungersi, da una obligatio propter rem atipica - ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il è stato costituito" (Corte di Cassazione CP_1
n. 1468 del 25.01.2021; cf orte d'Appello Roma, Sez. II, Sent., 08/07/2025, n. 4326). L'acquisto della qualità di consorziato discende dalla "imposizione del vincolo nel regolamento condominiale (in questo caso consortile) e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il è stato CP_1 costituito". Nel caso di specie, è rimasto incontestato, oltre che dimostrato documentalmente, che è proprietaria di terreni della Parte_1 superficie catastale di parte del Consorzio “
[...]
, giusto atto di Compravendita a rogito Notaio Controparte_1 Per_1
in data 28.09.1977- Rep. N. 79137, Racc. 164
[...]
Lotto n. 52) è censito in N.C.T. del Comune di Tarquinia alla partita 4135, foglio 111, particella 663. Nel contratto di acquisto è stato previsto: “art. 6) La parte acquirente si obbliga a far parte del “ , costituito con atto a Controparte_1 rogito del Notaio N. 41683, del quale ha Per_1 perfetta conoscen l'art. 9 dello statuto del Consorzio che “I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti e devono adempiere puntualmente e tempestivamente a tutte le obbligazioni riguardanti la realizzazione del programma sociale, secondo le deliberazioni dell'Organo Amministrativo, ratificate, ove richiesto, dall'Assemblea”.
8.E' anche infondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente per la mancata erogazione dei servizi. La natura atipica di questo ente implica che esso sia regolato principalmente dallo Statuto e dall'atto costitutivo, mentre per gli aspetti non espressamente previsti si applicano, in via analogica, le norme riferite ad istituti simili. La Suprema Corte stabilisce, infatti, che la fonte principale della regolamentazione di tali Consorzi, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione interna e l'amministrazione, è costituita dall'accordo tra le parti sancito nell'atto costitutivo (cfr. Cass. n. 28492/2005; Cass. Sez. 1, n. 2877/2007), fermo restando che, in assenza di specifiche disposizioni statutarie, si dovrà fare riferimento alla normativa più idonea a tutelare gli interessi coinvolti nella controversia (Cass. n. 28492/2005; Cass. n. 4125/2003). Va poi osservato che il collegamento reale tra l'appartenenza al
[...]
e la proprietà di un immobile, alla cui valo CP_2 ività del stesso, rende evidente l'analogia tra il CP_1
e il difici: come per il condominio, anche il CP_1 CP_3
ha il compito di realizzare e gestire beni di Controparte_2
un'organizzazione adeguata. A tal fine, l'ente è legittimato a richiedere ai consorziati morosi le somme necessarie per il perseguimento degli scopi statutari attraverso la procedura monitoria, supportata dalle deliberazioni degli organi gestori che approvano i rendiconti. Per la riscossione degli oneri consortili è, quindi, sufficiente allegare le delibere di approvazione dei bilanci che attestano il credito. Queste delibere costituiscono quindi la base giuridica del credito su cui si fonda il decreto ingiuntivo impugnato. È inoltre importante sottolineare che, secondo la normativa applicabile al condominio, i singoli consorziati sono tenuti a impugnare le delibere dell'organo consortile entro 30 giorni dall'approvazione, ai sensi dell'art. 1137 c.c., pena la decadenza dall'azione di contestazione successiva. Nel caso di specie, il ha allegato copia delle delibere di CP_1 approvazione dei bilanci, rispetto alle quali l'opponente non ha provato che le stesse siano state impugnate entro il termine di legge, né che siano state altrimenti private della loro efficacia. Le delibere consortili devono quindi ritenersi, in assenza di prova contraria, valide ed efficaci. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il consorziato non può contestare l'an debeatur basandosi sulla mancata erogazione dei servizi, se la delibera di approvazione degli oneri non è stata impugnata. Potrà, semmai, agire separatamente per l'eventuale responsabilità del , ma non CP_1 può sospendere il pagamento sulla base di valutazio ive circa l'utilità o la fruizione dei servizi deliberati (Cass. Civ. n. 19938 del 14.11.2012). Non è invece necessario il deposito del riparto, risultando l'orientamento della Suprema Corte nel senso che “In tema di condominio l'approvazione assembleare dello stato di ripartizione delle spese è condizione indispensabile per la concessione dell'esecuzione provvisoria al decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., comma 1, giacché adesso il legislatore ha riconosciuto un valore probatorio privilegiato in ordine alla certezza del credito del condominio, corrispondente a quello dei documenti esemplificativamente elencati nell'art. 642 c.p.c., comma 1. Ove, tuttavia, sia mancata l'approvazione dello stato di ripartizione da parte dell'assemblea, l'amministratore del condominio è comunque munito di legittimazione all'azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso, in forza dell'art. 1130 c.c., n. 3, potendo agire in sede di ordinario processo di cognizione, oppure ottenere ingiunzione di pagamento senza esecuzione provvisoria ex art. 63 disp. att. c.c., comma 1” (Cass. Civ. ord. n. 7876/2021; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 28/04/2017, n. 10621; cfr anche Corte d'Appello Roma, Sez. II, Sent., 08/07/2025, n. 4326). Alla luce delle suesposte premesse, la prova testimoniale escussa risulta irrilevante. Ne discende che essendovi depositate le delibere di approvazione dei bilanci per gli anni 2012, 2013, 2017, 2018 e 2019 gli oneri consortili per tali annualità sono dovuti, mentre invece manca la delibera assembleare di approvazione del bilancio con riguardo all'anno 2020 (per il quale è richiesto l'importo con il decreto ingiuntivo di euro 3.259,96). Infine, per gli anni 2017 e 2018 la relativa delibera assembleare ha previsto al punto n. 5 che “dall'approvazione dei bilanci 2017-2018 scaturisce un impegno di spesa di 0,9 euro/mq”, dunque la delibera fonda il solo credito di euro 1.574,00 (ossia euro 0,9x1749 mq) e non quello di euro 1.399,20. Per le altre annualità (2012, 2013 e 2019) non è oggetto di contestazione l'ammontare richiesto per gli oneri consortili in quanto difformi dalle previsioni delle deliberazioni assembleari prodotte.
9.In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna di al pagamento Parte_1 della somma di euro 7.635,01 oltre intere ole scadenze degli oneri consortili sino al soddisfo. 10.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico dell'opponente tenuto conto del DM vigente e della somma riconosciuta in favore del opposto. CP_1
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente l'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1265/2020 emesso dal Tribunale di Civitavecchia, CONDANNANDO
, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in Parte_1 della somma di euro Controparte_1
7.635,01 egli oneri consortili sino al soddisfo;
-CONDANNA al pagamento in favore del Parte_1 [...] le spese di lite da liquidarsi Controparte_1 di euro 2.800,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 27.10.2025
Il giudice
AN NI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. AN NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1667/2021
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 io dell'av rotti sito in Terni via Goldoni n. 41, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 eletti liato presso lo studio dell'avv. Carlo Savelli e dell'avv. Paolo Aricò sito in Roma via Serranti n. 75, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiu e la vedeva ingiunta al pagamento in favore del “ della CP_1 Controparte_1 somma di euro 12.294,17 titolo di oneri consortili rimasti insoluti. Deduceva, in particolare: -che era nulla la procura ed il ricorso per decreto ingiuntivo;
-che la notifica del decreto ingiuntivo era tardiva;
-che gli oneri consortili richiesti erano privi di causa petendi;
-che gli oneri consortili non erano dovuti in quanto il non aveva erogato alcun servizio a CP_1 beneficio dei consorziati;
-c consortili non erano, infine, dovuti per mancanza delle delibere e dei riparti. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “In via preliminare: disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi di cui in narrativa, annullare e revocare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo D.I. n.1265/20 del Tribunale di Civitavecchia per violazione della normativa sul PCT circa il deposito, per notifica tardiva, nonché per violazione ex art.633 c.p.c. per carenza di causa petendi oltreché per invalida della prova scritta posta a fondamento dell'asserito credito, con ogni consequenziale pronuncia. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotosi che non vengano accolte le eccezioni preliminari Nel merito: -in via principale: nella denegata e non creduta ipotesi che non vengano accolte le eccezioni che precedono, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare l'infondatezza della richiesta di pagamento del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 1265/2020 emesso dal Tribunale di Civitavecchia, in quanto inesistente e/o comunque non dovuto per tutti i motivi evidenziati narrativa, con revoca e/o dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
-in via subordinata:
- in via meramente subordinata, accertare il minore importo eventualmente dovuto dall'opponente, per i motivi esposti in narrativa, in ogni caso con revoca e/o dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 1265/2020 emesso dal Tribunale di Civitavecchia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legale, oltre rimborso forfettario, c.p.a. Ed iva come per legge. Non si propongono domande riconvenzionali”.
2.Si costituiva in giudizio il Controparte_1 Controparte_1 deducendo: -che la procura e per il decreto ingiuntivo;
-che il decreto ingiuntivo era stato notificato tempestivamente, in ragione del decreto di rimessione in termini del giudice del procedimento monitorio;
-che gli oneri consortili erano muniti di prova come da delibere e bilanci allegati in giudizio. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “in via preliminare: ai sensi dell'art. 648, primo comma, c.p.c., concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1265/2020, RG. N. 34122/2020 emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 10.12.2020, non essendo l'avversa opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito: respingere integralmente l'opposizione promossa in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 1265/2020, RG. N. 34122/2020, emesso telematicamente dal Tribunale di Civitavecchia il 10.12.2020; nel merito in via subordinata: in ogni caso, confermare la condanna nei confronti della sig.ra
, di pagare in favore del Parte_1 Controparte_1 el legale rapp. p.t., la s
[...] mento oneri consortili, oltre agli interessi, e alle spese vive e compensi liquidati rispettivamente in € 145,50 ed € 540,00, oltre rimborso spese generali c.p.a. ed iva e oltre spese successive e interessi sino al saldo effettivo, ovvero della diversa somma, minore o maggiore, che dovesse essere accertata nel corso del giudizio;
Con vittoria di spese, onorari e accessori di legge anche del presente giudizio”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e veniva, poi, trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.Con riguardo all'eccezione relativa alla nullità della procura e del ricorso per decreto ingiuntivo, va osservato che il ricorrente ha depositato la procura alle liti nella busta telematica allegato al ricorso monitorio. L'orientamento della Suprema Corte è nel senso che: -secondo l'art. 83, terzo comma, c.p.c. al difensore spetta il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della procura speciale solo nel caso in cui questa, per l'appunto, sia apposta a margine o in calce di determinati atti processuali, dovendo altrimenti la parte stessa far necessariamente ricorso, come disposto dal secondo comma dello stesso art. 83, ad atto pubblico o scrittura privata autenticata e, quindi, ad attività notarile (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 16/01/2024) 19-01-2024, n. 2077);
-la procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia;
-integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce all'atto, l'inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato (quale congiunzione virtuale all'atto cui la procura si riferisce) di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore (Cass. civ. Sez. II Ord., 14/09/2023, n. 26587; Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 16/01/2024) 19-01-2024, n. 2077);
-cessata l'emergenza da Covid-19, che imponeva un rigido distanziamento sociale, è anche venuta meno l'esigenza (fatta palese con l'abrogazione dell'anzidetto art. 83, comma 20-ter, ad opera dell'art. 66-bis, comma 12, del d.l. n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 108 del 2021) di derogare al principio generale del rilascio della procura in originale, in formato digitale, ovvero digitalizzato, ma a cura del difensore, che certifica l'autografia a mano e poi estrae la copia informatica autenticata con firma digitale (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 16/01/2024) 19-01-2024, n. 2075). Alla luce dei richiamati principi la procura alle liti digitalizzata e inserita nella busta telematica allegata al ricorso risulta priva dei vizi denunciati dall'opponente.
5.Il decreto ingiuntivo è stato notificato tempestivamente in osservanza del decreto del giudice del fascicolo monitorio, che si richiama e si condivide, secondo cui “rilevato che la notificazione del d.i. non è andata a buon fine a causa dell'irreperibilità della parte ingiunta presso l'indirizzo dove con esito positivo è stata recapitava lettera a.r. di messa in mora;
considerato che
ricorrono i presupposti per rimettere in termini l'istante, dipendendo la mancata osservanza del termine da causa alla stessa non imputabile, visto l'art. 153 c.p.c.,
p.q.m.
rimette in termini parte ricorrente per la notifica del ricorso e del d.i. n. emesso da questo Tribunale, da eseguirsi entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente decreto”.
6.Nel merito deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
7.I consorzi di urbanizzazione sono figure atipiche che trovano la loro disciplina in parte in quella delle associazioni non riconosciute, in parte in quella della comunione e del condominio, ferma rimanendo la preminenza della autonomia delle parti nella autoregolamentazione statutaria. La Suprema Corte, infatti, ha preso atto della mancanza di una disciplina specifica dei consorzi di urbanizzazione e della necessità di fare riferimento alla disciplina degli istituti affini, nei limiti della compatibilità con le caratteristiche dei consorzi, ed ha valorizzato al massimo l'autonomia privata dettata dallo statuto e dall'atto costitutivo che risulta preminente rispetto alle regole generali (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 06/06/2024) 21/06/2024, n. 17214). Più esattamente, in tale genus consortile confluiscono sia caratteristiche delle associazioni non riconosciute (artt. 14 ss. c.c.) sia forti profili di realità (dal momento che vi è l'assunzione da parte dei consorziati di una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni) che rendono applicabili alla fattispecie in esame le norme relative all'istituto civilistico della comunione (artt. 1101 ss. c.c.) e del condominio (art. 1136 c.c. - Cass. Civ. 4125/2003; Cass. Civ. 7427/2012). Secondo la Suprema Corte "la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà - e quindi, può aggiungersi, da una obligatio propter rem atipica - ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il è stato costituito" (Corte di Cassazione CP_1
n. 1468 del 25.01.2021; cf orte d'Appello Roma, Sez. II, Sent., 08/07/2025, n. 4326). L'acquisto della qualità di consorziato discende dalla "imposizione del vincolo nel regolamento condominiale (in questo caso consortile) e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il è stato CP_1 costituito". Nel caso di specie, è rimasto incontestato, oltre che dimostrato documentalmente, che è proprietaria di terreni della Parte_1 superficie catastale di parte del Consorzio “
[...]
, giusto atto di Compravendita a rogito Notaio Controparte_1 Per_1
in data 28.09.1977- Rep. N. 79137, Racc. 164
[...]
Lotto n. 52) è censito in N.C.T. del Comune di Tarquinia alla partita 4135, foglio 111, particella 663. Nel contratto di acquisto è stato previsto: “art. 6) La parte acquirente si obbliga a far parte del “ , costituito con atto a Controparte_1 rogito del Notaio N. 41683, del quale ha Per_1 perfetta conoscen l'art. 9 dello statuto del Consorzio che “I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti e devono adempiere puntualmente e tempestivamente a tutte le obbligazioni riguardanti la realizzazione del programma sociale, secondo le deliberazioni dell'Organo Amministrativo, ratificate, ove richiesto, dall'Assemblea”.
8.E' anche infondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente per la mancata erogazione dei servizi. La natura atipica di questo ente implica che esso sia regolato principalmente dallo Statuto e dall'atto costitutivo, mentre per gli aspetti non espressamente previsti si applicano, in via analogica, le norme riferite ad istituti simili. La Suprema Corte stabilisce, infatti, che la fonte principale della regolamentazione di tali Consorzi, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione interna e l'amministrazione, è costituita dall'accordo tra le parti sancito nell'atto costitutivo (cfr. Cass. n. 28492/2005; Cass. Sez. 1, n. 2877/2007), fermo restando che, in assenza di specifiche disposizioni statutarie, si dovrà fare riferimento alla normativa più idonea a tutelare gli interessi coinvolti nella controversia (Cass. n. 28492/2005; Cass. n. 4125/2003). Va poi osservato che il collegamento reale tra l'appartenenza al
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e la proprietà di un immobile, alla cui valo CP_2 ività del stesso, rende evidente l'analogia tra il CP_1
e il difici: come per il condominio, anche il CP_1 CP_3
ha il compito di realizzare e gestire beni di Controparte_2
un'organizzazione adeguata. A tal fine, l'ente è legittimato a richiedere ai consorziati morosi le somme necessarie per il perseguimento degli scopi statutari attraverso la procedura monitoria, supportata dalle deliberazioni degli organi gestori che approvano i rendiconti. Per la riscossione degli oneri consortili è, quindi, sufficiente allegare le delibere di approvazione dei bilanci che attestano il credito. Queste delibere costituiscono quindi la base giuridica del credito su cui si fonda il decreto ingiuntivo impugnato. È inoltre importante sottolineare che, secondo la normativa applicabile al condominio, i singoli consorziati sono tenuti a impugnare le delibere dell'organo consortile entro 30 giorni dall'approvazione, ai sensi dell'art. 1137 c.c., pena la decadenza dall'azione di contestazione successiva. Nel caso di specie, il ha allegato copia delle delibere di CP_1 approvazione dei bilanci, rispetto alle quali l'opponente non ha provato che le stesse siano state impugnate entro il termine di legge, né che siano state altrimenti private della loro efficacia. Le delibere consortili devono quindi ritenersi, in assenza di prova contraria, valide ed efficaci. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il consorziato non può contestare l'an debeatur basandosi sulla mancata erogazione dei servizi, se la delibera di approvazione degli oneri non è stata impugnata. Potrà, semmai, agire separatamente per l'eventuale responsabilità del , ma non CP_1 può sospendere il pagamento sulla base di valutazio ive circa l'utilità o la fruizione dei servizi deliberati (Cass. Civ. n. 19938 del 14.11.2012). Non è invece necessario il deposito del riparto, risultando l'orientamento della Suprema Corte nel senso che “In tema di condominio l'approvazione assembleare dello stato di ripartizione delle spese è condizione indispensabile per la concessione dell'esecuzione provvisoria al decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., comma 1, giacché adesso il legislatore ha riconosciuto un valore probatorio privilegiato in ordine alla certezza del credito del condominio, corrispondente a quello dei documenti esemplificativamente elencati nell'art. 642 c.p.c., comma 1. Ove, tuttavia, sia mancata l'approvazione dello stato di ripartizione da parte dell'assemblea, l'amministratore del condominio è comunque munito di legittimazione all'azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso, in forza dell'art. 1130 c.c., n. 3, potendo agire in sede di ordinario processo di cognizione, oppure ottenere ingiunzione di pagamento senza esecuzione provvisoria ex art. 63 disp. att. c.c., comma 1” (Cass. Civ. ord. n. 7876/2021; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 28/04/2017, n. 10621; cfr anche Corte d'Appello Roma, Sez. II, Sent., 08/07/2025, n. 4326). Alla luce delle suesposte premesse, la prova testimoniale escussa risulta irrilevante. Ne discende che essendovi depositate le delibere di approvazione dei bilanci per gli anni 2012, 2013, 2017, 2018 e 2019 gli oneri consortili per tali annualità sono dovuti, mentre invece manca la delibera assembleare di approvazione del bilancio con riguardo all'anno 2020 (per il quale è richiesto l'importo con il decreto ingiuntivo di euro 3.259,96). Infine, per gli anni 2017 e 2018 la relativa delibera assembleare ha previsto al punto n. 5 che “dall'approvazione dei bilanci 2017-2018 scaturisce un impegno di spesa di 0,9 euro/mq”, dunque la delibera fonda il solo credito di euro 1.574,00 (ossia euro 0,9x1749 mq) e non quello di euro 1.399,20. Per le altre annualità (2012, 2013 e 2019) non è oggetto di contestazione l'ammontare richiesto per gli oneri consortili in quanto difformi dalle previsioni delle deliberazioni assembleari prodotte.
9.In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna di al pagamento Parte_1 della somma di euro 7.635,01 oltre intere ole scadenze degli oneri consortili sino al soddisfo. 10.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico dell'opponente tenuto conto del DM vigente e della somma riconosciuta in favore del opposto. CP_1
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente l'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1265/2020 emesso dal Tribunale di Civitavecchia, CONDANNANDO
, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in Parte_1 della somma di euro Controparte_1
7.635,01 egli oneri consortili sino al soddisfo;
-CONDANNA al pagamento in favore del Parte_1 [...] le spese di lite da liquidarsi Controparte_1 di euro 2.800,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 27.10.2025
Il giudice
AN NI