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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/11/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la presente
SENTENZA dando lettura della stessa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 3.11.2025, nella causa civile iscritta al n. 6085 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019
TRA
(C.F. e ( C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall' avv. Michela De C.F._2
Padova;
ATTORI
(C.F. ). Parte_3 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni
All'udienza del 3 novembre 2025 parte attrice ha precisato le conclusioni, riportandosi agli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c., come novel- lato dalla legge n. 69/2009, si omette la redazione dello svolgimento del processo.
***
Gli attori e con l'atto introduttivo del giudizio ha Parte_1 Parte_2 chiesto nei confronti del convenuto quanto segue: Parte_3
“- accertare e dichiarare che il sinistro de quo si verificava per esclusiva responsabilità del sig.
quale proprietario del cavallo che provocava l'evento dannoso per cui è causa;
Parte_3
- accertare e dichiarare che in seguito al sinistro l'autovettura Fiat 500 X tg. FR 551 KL riportava ingenti danni;
pagina 1 di 5 - accertare e dichiarare che dall'occorso esitavano lesioni personali al suo conducente, sig. Parte_1
;
[...]
- per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento, in favore dei sigg.ri e Parte_1 [...]
della somma di € 20.700,00, a titolo di risarcimento dei danni materiali dagli stessi Parte_2 subiti, ovvero alla maggiore o minore somma determinanda in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dall'evento dannoso fino al soddisfo;
- condannare, altresì il convenuto, al pagamento, in favore del sig. dell'ulteriore Parte_1 somma di € 3.473,51, titolo di risarcimento delle lesioni, ovvero a quella somma, maggiore o minore, determinanda in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dall'evento dannoso fino al soddisfo;
- condannare infine il convenuto al pagamento, sempre in favore del sig. della Parte_1 somma di € 603,78, a titolo rimborso spese di immatricolazione veicolo dallo stesso subite, oltre interessi
e oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dall'evento dannoso fino al soddisfo;
-condannare il sig. al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.”. Parte_3
***
La domanda promossa da parte attrice nei confronti del convenuto è fondata e deve essere accolta nei limiti di quanto di seguito indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio Parte_3 quale proprietario e/o detentore di cavallo, al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, relativamente al sinistro agli stessi occorso in data
5.2.2019 mentre percorrevano la strada statale Vieste-Peschici; detti attori lamentavano che, giunti in località Mandriane, all'uscita di una curva collidevano con un cavallo che improvvisamente aveva invaso la propria corsia di marcia.
Il convenuto, ritualmente citato, non si costituiva in giudizio con conseguente dichiarazione di contumacia dello stesso.
Ciò detto, va rilevato che la fattispecie in esame rientra nelle previsioni dell'art. 2052 c.c. ai sensi del quale "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito ".
La norma su indicata, che prevede una ipotesi responsabilità extracontrattuale oggettiva, individua il soggetto tenuto al risarcimento del danno provocato dall'animale nel proprietario o, alternativamente, in colui che lo utilizza e ne esercita il potere di governo, di custodia e di controllo per il tempo in cui lo ha in uso.
Sul punto vanno richiamati i seguenti principi giurisprudenziali:
- “La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i
pagina 2 di 5 predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. “, cfr Cass. civ. n. 10402/2016;
- l'imprevedibilità dell'animale non costituisce un caso fortuito che esonera dalla responsabilità il proprietario, atteso che l'imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio, cfr. Cass. Civ. 7903/2015.
All'esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, è emersa la responsabilità del convenuto
Parte_3
Dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio, in particolare cfr. doc. B) fascicolo di parte attorea, e dalla prova testimoniale espletata, cfr dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 CP_1
all'udienza del 13.5.2022; dichiarazioni rese dal teste all'udienza del
[...] Testimone_2
16.1.2023, parte attrice ha provato sia che la proprietà del cavallo è del convenuto sia il Parte_3 nesso di causalità tra l'evento per cui vi è causa e i danni rispettivamente patiti da detta parte.
Le consulenze d'ufficio, tecnica e medica, a cui si ritiene aderire in quanto congruamente motivate e prive di vizi logici, hanno acclarato quanto segue.
La CTU tecnica ha accertato:
- la “coerenza di natura geometrica delle zone d'urto tra il veicolo e il cavallo venuti in contatto identificabili nell'intero complesso anteriore di parte attrice”;
- “ il valore economico ante-sinistro dell'autovettura FIAT 500 X targata FR551KL immatricolata il
16/07/2018 è pari a € 19.700,00”.
La CTU medica, espletata sull'attore , ha accertato che lo stesso in conseguenza del Parte_1 sinistro occorso ha riportato:
- invalidità temporanea al 75% per giorni 33;
-al 50% per giorni 30;
-al 25% per giorni 30;
- danno biologico permanente del 6%;
- spese per € 125,46.
Ciò posto, in relazione alla quantificazione del danno alla salute patito dall'attore Parte_1
deve, in via preliminare, prestarsi adesione all'orientamento giurisprudenziale dominante,
[...] culminato nelle note sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dell' 1.11.2008 (e successivamente confermato da numerose pronunce), in base al quale la categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. (ancorata ad una seria lesione di diritti costituzionali inviolabili) deve essere liquidata in maniera unitaria (comprensiva pertanto delle voci un tempo liquidate a titolo di danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno tanatologico, danno da perdita del rapporto parentale ecc.) al fine di ottenere un ristoro completo ma non sovrabbondante, del pregiudizio subito, sulla base di quanto realmente allegato e provato in atti (v., ex multis, Cass. SS.UU. sent. n. 27962/2008).
pagina 3 di 5 A tal fine, deve pertanto evidenziarsi che ogni pur possibile scomposizione della categoria per scopi descrittivi deve, infine, essere ricondotta ad unità, evitando che la proliferazione delle singole voci generi surrettiziamente delle duplicazioni risarcitorie.
Di conseguenza, tenuto conto della entità delle lesioni e dell'età del soggetto leso, posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, si ritiene equo, ex art. 1226 c.c., liquidare il danno alla persona nel caso concreto, secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità (SS.UU. 26972/2008), sulla base dei criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano per l'anno 2015 (fatto del 5.2.2019) e pure adottati da questo Tribunale.
In applicazione delle tabelle richiamate per la liquidazione integrale e satisfattiva del danno non patrimoniale derivato, dalla lesione all'integrità psico-fisica, e della inabilità temporanea, tenuto conto del danno permanente riconoscibile nella misura indicata dal consulente d'ufficio del 6%, all'attore
[...]
vanno ristorate le seguenti somme: euro 1.175,38 per i 33 giorni di inabilità temporanea Parte_1 parziale al 75%; euro 712,35 per i 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; euro 356,18 per i 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; il tutto pari ad euro 2.243,91; oltre ad euro 10.216,12 a titolo di danno permanente all'integrità psico-fisica (calcolato in base alle tabelle sopra richiamate nella misura del 6% e in relazione all'età che il minore aveva al momento del sinistro); inoltre a detta somma vanno aggiunti euro 125,76 per spese mediche, per un totale complessivo di euro 12.585,36.
Tale somma deve reputarsi comprensiva di ogni voce relativa al danno non patrimoniale, essendo nelle sopra richiamate tabelle computata anche l'incidenza in patrimoniale, nonché in virtù del fatto che dagli atti non risultano allegazioni probatorie che attestino, anche in via presuntiva, una diversa incidenza della sofferenza sulla su esposta liquidazione del danno (v. sul punto, Cass. n. 11851/2015).
All'importo liquidato va poi aggiunta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del fatto (5.2.2019) alla data della pubblicazione della presente sentenza. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono inoltre gli interessi legali, dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente decisione al saldo, ex art 1282 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n. 55/2014 e succ. mod., divise per fasi, tenuto conto del valore, della natura e della non particolare complessità della controversia;
le spese delle c.t.u. come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico del convenuto Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Pt_3
rigettata ogni diversa istanza, così decide:
[...]
pagina 4 di 5 - dichiara la responsabilità del convenuto quale proprietario/custode del cavallo, Parte_3 nella causazione dei danni tutti rispettivamente patiti dagli attori in conseguenza del sinistro occorso il 5.2.
2019;
- per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori Parte_3 [...]
e a titolo di danno patrimoniale, della somma di euro 19.700,00 oltre Parte_1 Parte_2 interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore Parte_3 [...]
a titolo di danno non patrimoniale, della somma di euro 12.585,36. oltre rivalutazione Parte_1 secondo gli indici ISTAT del costo della vita e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del fatto (5.2.2019) alla data della pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre interessi legali dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente decisione al saldo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori e Parte_3 Parte_1
delle spese di lite sostenute nel presente giudizio che si liquidano nel totale in Parte_2 complessivi euro 3.809,00, oltre euro 274,00 per esborsi, nonché spese generali (15%) ex T.P., Iva se dovuta, Cnap come per legge;
- pone definitivamente e integralmente a carico del convenuto le spese delle due CTU.
Sentenza pubblicata, al termine della camera di consiglio, mediante allegazione al verbale di udienza del 3 novembre 2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la presente
SENTENZA dando lettura della stessa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 3.11.2025, nella causa civile iscritta al n. 6085 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019
TRA
(C.F. e ( C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall' avv. Michela De C.F._2
Padova;
ATTORI
(C.F. ). Parte_3 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni
All'udienza del 3 novembre 2025 parte attrice ha precisato le conclusioni, riportandosi agli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c., come novel- lato dalla legge n. 69/2009, si omette la redazione dello svolgimento del processo.
***
Gli attori e con l'atto introduttivo del giudizio ha Parte_1 Parte_2 chiesto nei confronti del convenuto quanto segue: Parte_3
“- accertare e dichiarare che il sinistro de quo si verificava per esclusiva responsabilità del sig.
quale proprietario del cavallo che provocava l'evento dannoso per cui è causa;
Parte_3
- accertare e dichiarare che in seguito al sinistro l'autovettura Fiat 500 X tg. FR 551 KL riportava ingenti danni;
pagina 1 di 5 - accertare e dichiarare che dall'occorso esitavano lesioni personali al suo conducente, sig. Parte_1
;
[...]
- per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento, in favore dei sigg.ri e Parte_1 [...]
della somma di € 20.700,00, a titolo di risarcimento dei danni materiali dagli stessi Parte_2 subiti, ovvero alla maggiore o minore somma determinanda in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dall'evento dannoso fino al soddisfo;
- condannare, altresì il convenuto, al pagamento, in favore del sig. dell'ulteriore Parte_1 somma di € 3.473,51, titolo di risarcimento delle lesioni, ovvero a quella somma, maggiore o minore, determinanda in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dall'evento dannoso fino al soddisfo;
- condannare infine il convenuto al pagamento, sempre in favore del sig. della Parte_1 somma di € 603,78, a titolo rimborso spese di immatricolazione veicolo dallo stesso subite, oltre interessi
e oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dall'evento dannoso fino al soddisfo;
-condannare il sig. al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.”. Parte_3
***
La domanda promossa da parte attrice nei confronti del convenuto è fondata e deve essere accolta nei limiti di quanto di seguito indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio Parte_3 quale proprietario e/o detentore di cavallo, al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, relativamente al sinistro agli stessi occorso in data
5.2.2019 mentre percorrevano la strada statale Vieste-Peschici; detti attori lamentavano che, giunti in località Mandriane, all'uscita di una curva collidevano con un cavallo che improvvisamente aveva invaso la propria corsia di marcia.
Il convenuto, ritualmente citato, non si costituiva in giudizio con conseguente dichiarazione di contumacia dello stesso.
Ciò detto, va rilevato che la fattispecie in esame rientra nelle previsioni dell'art. 2052 c.c. ai sensi del quale "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito ".
La norma su indicata, che prevede una ipotesi responsabilità extracontrattuale oggettiva, individua il soggetto tenuto al risarcimento del danno provocato dall'animale nel proprietario o, alternativamente, in colui che lo utilizza e ne esercita il potere di governo, di custodia e di controllo per il tempo in cui lo ha in uso.
Sul punto vanno richiamati i seguenti principi giurisprudenziali:
- “La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i
pagina 2 di 5 predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. “, cfr Cass. civ. n. 10402/2016;
- l'imprevedibilità dell'animale non costituisce un caso fortuito che esonera dalla responsabilità il proprietario, atteso che l'imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio, cfr. Cass. Civ. 7903/2015.
All'esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, è emersa la responsabilità del convenuto
Parte_3
Dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio, in particolare cfr. doc. B) fascicolo di parte attorea, e dalla prova testimoniale espletata, cfr dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 CP_1
all'udienza del 13.5.2022; dichiarazioni rese dal teste all'udienza del
[...] Testimone_2
16.1.2023, parte attrice ha provato sia che la proprietà del cavallo è del convenuto sia il Parte_3 nesso di causalità tra l'evento per cui vi è causa e i danni rispettivamente patiti da detta parte.
Le consulenze d'ufficio, tecnica e medica, a cui si ritiene aderire in quanto congruamente motivate e prive di vizi logici, hanno acclarato quanto segue.
La CTU tecnica ha accertato:
- la “coerenza di natura geometrica delle zone d'urto tra il veicolo e il cavallo venuti in contatto identificabili nell'intero complesso anteriore di parte attrice”;
- “ il valore economico ante-sinistro dell'autovettura FIAT 500 X targata FR551KL immatricolata il
16/07/2018 è pari a € 19.700,00”.
La CTU medica, espletata sull'attore , ha accertato che lo stesso in conseguenza del Parte_1 sinistro occorso ha riportato:
- invalidità temporanea al 75% per giorni 33;
-al 50% per giorni 30;
-al 25% per giorni 30;
- danno biologico permanente del 6%;
- spese per € 125,46.
Ciò posto, in relazione alla quantificazione del danno alla salute patito dall'attore Parte_1
deve, in via preliminare, prestarsi adesione all'orientamento giurisprudenziale dominante,
[...] culminato nelle note sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dell' 1.11.2008 (e successivamente confermato da numerose pronunce), in base al quale la categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. (ancorata ad una seria lesione di diritti costituzionali inviolabili) deve essere liquidata in maniera unitaria (comprensiva pertanto delle voci un tempo liquidate a titolo di danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno tanatologico, danno da perdita del rapporto parentale ecc.) al fine di ottenere un ristoro completo ma non sovrabbondante, del pregiudizio subito, sulla base di quanto realmente allegato e provato in atti (v., ex multis, Cass. SS.UU. sent. n. 27962/2008).
pagina 3 di 5 A tal fine, deve pertanto evidenziarsi che ogni pur possibile scomposizione della categoria per scopi descrittivi deve, infine, essere ricondotta ad unità, evitando che la proliferazione delle singole voci generi surrettiziamente delle duplicazioni risarcitorie.
Di conseguenza, tenuto conto della entità delle lesioni e dell'età del soggetto leso, posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, si ritiene equo, ex art. 1226 c.c., liquidare il danno alla persona nel caso concreto, secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità (SS.UU. 26972/2008), sulla base dei criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano per l'anno 2015 (fatto del 5.2.2019) e pure adottati da questo Tribunale.
In applicazione delle tabelle richiamate per la liquidazione integrale e satisfattiva del danno non patrimoniale derivato, dalla lesione all'integrità psico-fisica, e della inabilità temporanea, tenuto conto del danno permanente riconoscibile nella misura indicata dal consulente d'ufficio del 6%, all'attore
[...]
vanno ristorate le seguenti somme: euro 1.175,38 per i 33 giorni di inabilità temporanea Parte_1 parziale al 75%; euro 712,35 per i 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; euro 356,18 per i 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; il tutto pari ad euro 2.243,91; oltre ad euro 10.216,12 a titolo di danno permanente all'integrità psico-fisica (calcolato in base alle tabelle sopra richiamate nella misura del 6% e in relazione all'età che il minore aveva al momento del sinistro); inoltre a detta somma vanno aggiunti euro 125,76 per spese mediche, per un totale complessivo di euro 12.585,36.
Tale somma deve reputarsi comprensiva di ogni voce relativa al danno non patrimoniale, essendo nelle sopra richiamate tabelle computata anche l'incidenza in patrimoniale, nonché in virtù del fatto che dagli atti non risultano allegazioni probatorie che attestino, anche in via presuntiva, una diversa incidenza della sofferenza sulla su esposta liquidazione del danno (v. sul punto, Cass. n. 11851/2015).
All'importo liquidato va poi aggiunta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del fatto (5.2.2019) alla data della pubblicazione della presente sentenza. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono inoltre gli interessi legali, dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente decisione al saldo, ex art 1282 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n. 55/2014 e succ. mod., divise per fasi, tenuto conto del valore, della natura e della non particolare complessità della controversia;
le spese delle c.t.u. come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico del convenuto Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Pt_3
rigettata ogni diversa istanza, così decide:
[...]
pagina 4 di 5 - dichiara la responsabilità del convenuto quale proprietario/custode del cavallo, Parte_3 nella causazione dei danni tutti rispettivamente patiti dagli attori in conseguenza del sinistro occorso il 5.2.
2019;
- per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori Parte_3 [...]
e a titolo di danno patrimoniale, della somma di euro 19.700,00 oltre Parte_1 Parte_2 interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore Parte_3 [...]
a titolo di danno non patrimoniale, della somma di euro 12.585,36. oltre rivalutazione Parte_1 secondo gli indici ISTAT del costo della vita e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del fatto (5.2.2019) alla data della pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre interessi legali dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente decisione al saldo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori e Parte_3 Parte_1
delle spese di lite sostenute nel presente giudizio che si liquidano nel totale in Parte_2 complessivi euro 3.809,00, oltre euro 274,00 per esborsi, nonché spese generali (15%) ex T.P., Iva se dovuta, Cnap come per legge;
- pone definitivamente e integralmente a carico del convenuto le spese delle due CTU.
Sentenza pubblicata, al termine della camera di consiglio, mediante allegazione al verbale di udienza del 3 novembre 2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
pagina 5 di 5